requisiti di prevenzione incendi, senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga/



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dipvvf.dcprev.registro UFFICIALE.U.0017223.20-12-2013 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI LARGO SANTA BARBARA, 2-00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507 032101 01 4101 72CI 007 Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F. Loro Sedi Ai Comandi Provinciali VV.F. Loro Sedi OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A. E' pervenuta a questa Direzione la richiesta di chiarimento circa l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986, di cui alla lettera circolare n. PI563/4108 del 29 agosto 1995, per le autorimesse ricadenti in cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto. Al riguardo, in linea con i fondamentali obiettivi di snellimento dei procedimenti e di proporzionalità dell'azione amministrativa, peraltro ispiratori dello stesso Regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011, questa Direzione ritiene che, qualora integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività ricadenti nel caso di specie possano presentare direttamente la SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi, senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga/ IL DIRETT TRALE gb

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali Lettera-Circolare prot. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995 OGGETTO: Decreto ministeriale 1/2/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3 7.2. Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1/2/1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D M. 01/02/1986: a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani; b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto; c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico. Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3 7 2 del decreto ministeriale 01/02/1986. IL DIRETTORE GENERALE (Corbo) ************************* Allegato alla Lettera-Circolare prot. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995 PUNTO 3.2. ALTEZZA DEI PIANI Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1 interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a m 2,40 con un minimo di m 2,00, a condizione che: a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte; b) l'altezza minima di m 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto; c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2 capoverso. J:\Dife ing\ordine. ing.vi\consiglio Ordine ing 2009-2013\commissioni\sicurezza\a.CNI G.L. sicurezza-prev incendi\news prev incendi\newsletter 08-2014\deroghe autorimesse\circ VVF 1563-4108 29-08-1995_deroghe generali autorimesse.doc 1

PUNTO 3.6.3. CORSIE DI MANOVRA Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, e ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a m 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici). PUNTO 3.7.2. AMPIEZZA DELLE RAMPE Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a m 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato PUNTO 3.7.2. AUTORIMESSE SENZA RAMPA CON ACCESSO DA MONTAUTO Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, e consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni: - il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto; - il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90; - il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza; - l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti; - la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo; - sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio; - l'area destinata al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler). J:\Dife ing\ordine. ing.vi\consiglio Ordine ing 2009-2013\commissioni\sicurezza\a.CNI G.L. sicurezza-prev incendi\news prev incendi\newsletter 08-2014\deroghe autorimesse\circ VVF 1563-4108 29-08-1995_deroghe generali autorimesse.doc 2

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI Largo Santa Barbara, 2-00178 Roma - tei. n. 06.716362508 fax. n. 06.716362507 03210l.01.4109.051B Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DCPREV REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. n. 0017383 del 27/12/2013 Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco OGGETTO: D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante"regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi". Art.ll - Deroghe. Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della deroga di cui airart.7 del D.P.R.151/11 anche per aspetti non riguardanti gli impianti, in applicazione dell'arti 1 del decreto in oggetto, laddove è stabilito che '"ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendio potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento - omissis - con le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577". Al riguardo, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle "prescrizioni contenute nel presente decreto ", sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità. Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di "ammissibilità" forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo. IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

dipvvf.dcprev.registro UFFICIALE.U.0000465.16-01-2014