relative agli affidamenti secondo le regole di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento



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CONTRATTO DI FORNITURA DI LICENZA D USO DI PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO, DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, DI ASSISTENZA TECNICA ED OPERATIVA E DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PLURIENNALE. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 599163559D Il giorno.. (..) del mese di.. dell anno 2014 (duemilaquattordici), tra I.R.P.E.T., Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, C.F. e P.IVA 0435535481, d ora in avanti denominato IRPET o Istituto, nella persona di Carlo Pagliazzi, nato a Firenze il 26.8.1957, in qualità di dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi di quanto disposto all art. 16, comma 1 lett. a), del regolamento di organizzazione dell IRPET e per effetto della determinazione del Direttore n. 25 del 27 giugno 2013, domiciliato per la carica presso la sede dell IRPET e RANOCCHI LAB Società a Responsabilità Limitata, C.F. e P. IVA 02205480425, con sede in Senigallia (provincia di Ancona), viale dei Gerani n. 8/9, d ora in avanti denominata Società, nella persona di Andrea Perlini, nato a Pesaro il 10.12.1967, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società, premesso che - in data 3 novembre 2014 l IRPET inviava richiesta di offerta prot. n. 5/1423/7.5.4, CIG: 599163559D, sul Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), in conformità con quanto stabilito all articolo 6 del Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, per la fornitura di licenza d uso di programma informatico per la gestione economica del personale, nonché dei servizi di installazione ed avviamento, di formazione del personale dell IRPET, di assistenza tecnica ed operativa e di manutenzione evolutiva pluriennale, con scadenza del termine per l invio dell offerta alle ore 16:00 del 10 novembre 2014 - in data 6 novembre 2014 la Società presentava su START offerta tecnica ed offerta economica, corredata da dettaglio economico, correlata alla richiesta di offerta sopra specificata - in data 10 novembre 2014 veniva disposta aggiudicazione provvisoria in favore della Società cui seguiva, previa effettuazione con esito favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese dalla Società per la partecipazione alla gara, aggiudicazione definitiva in data., entrambe in modalità telematica mediante il sistema di acquisti telematico START - l IRPET e la Società intendono concludere il contratto per l esecuzione delle prestazioni sopra indicate, le parti convengono quanto segue: Le premesse sono accettate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto. Art. 1 Oggetto del contratto La Società fornisce ad IRPET licenza d uso di programma informatico per la gestione economica del personale, denominato GIS PAGHE E STIPENDI, ed i servizi di installazione ed avviamento, di formazione del personale dell IRPET, di assistenza tecnica ed operativa e di manutenzione evolutiva pluriennale, tutti riferiti al programma medesimo. Art. 2 Modalità di esecuzione delle prestazioni 1. La licenza d uso è concessa a tempo indeterminato per un numero di utenti contemporanei pari a 5 (cinque) e per l elaborazione contemporanea fino a 100 (cento) buste paga.

2. La licenza d uso è concessa per tutti i moduli componenti la procedura specificati nel paragrafo Caratteristiche della prestazione dell offerta tecnica presentata dalla Società in sede di procedura di affidamento, allegato A al presente contratto, parte integrante ed essenziale di questo. 3. Le caratteristiche tecniche del programma sono indicate nello specifico paragrafo riportato nell offerta tecnica sopra citata. 4. Le prestazioni e le caratteristiche tecniche del programma informatico come definiti nell offerta tecnica (allegato A al presente contratto) e richiamate ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituiscono obblighi di prestazione contrattuale che la Società si impegna ad assolvere, restando responsabile secondo quanto stabilito dal presente contratto per qualsivoglia difformità delle prestazioni rese. 5. I servizi correlati alla fornitura della licenza d uso del programma informatico saranno eseguiti con i contenuti e nelle modalità indicate nei paragrafi Servizi offerti e Modalità di esecuzione della prestazione dell offerta tecnica (allegato A al presente contratto), oltre a quanto di seguito stabilito: a) La configurazione del sistema e l installazione del programma avverranno non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto. b) La conversione degli archivi e l attività di formazione del personale saranno eseguite nei tempi e con le modalità concordate tra IRPET e la Società. Le attività di formazione potranno essere svolte anche in giornate non consecutive, secondo le esigenze espresse da IRPET. c) Il servizio di assistenza tecnica ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di attestazione di regolare fornitura relativa alle seguenti attività: - configurazione del sistema e installazione del programma - conversione degli archivi e formazione del personale resa dal dirigente responsabile del contratto nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento, nell offerta tecnica presentata dalla Società e nella lettera di affidamento. d) I servizi di manutenzione evolutiva e di assistenza operativa saranno resi entro un monte ore complessivo nell arco di una durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di decorrenza dell assistenza tecnica come sopra indicata. Il monte ore triennale deve essere pari a 150 ore. Entro il limite del monte ore triennale complessivo, le ore potranno essere liberamente utilizzate secondo le esigenze di IRPET. Art. 3 Avvio dell esecuzione e durata 1. L esecuzione delle prestazioni oggetto dell appalto avrà inizio contestualmente alla stipula del presente contratto ed avrà termine alla scadenza del triennio di esecuzione dei servizi di assistenza tecnica ed operativa e di manutenzione evolutiva, con la decorrenza indicata all articolo 2, comma 5, lettere c) e d). 2. IRPET si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto come stabilito al successivo articolo del presente contratto. Art. 4 - Responsabile del contratto e referenti per l esecuzione del contratto 1. Il responsabile del contratto per l IRPET è il dott. Carlo Pagliazzi, dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie (tel. 055-4591253, e-mail carlo.pagliazzi@irpet.it) 2. Per IRPET i referenti per l esecuzione del contratto sono la dott.ssa Francesca Mott per la parte gestionale (tel. 055-4591267, e-mail francesca.mott@irpet.it) ed il dott. Francesco De Meo per la parte tecnica (tel. 055-4591204, e-mail francesco.demeo@irpet.it) 3. Per la Società i referenti per l esecuzione del contratto sono.

Art. 5 - Importo contrattuale 1. L importo complessivo del contratto è di euro 21.479,00, oltre ad IVA nella misura di legge, nel dettaglio di seguito riportato: A. Fornitura della licenza d uso (prezzo totale) euro 2.650,00 B. Fornitura dei servizi di a) configurazione del sistema, b) installazione degli archivi c) conversione degli archivi (prezzo totale) euro 280,00 C. Formazione del personale (3 giorni al prezzo giornaliero di euro 190,00) euro 570,00 D. Fornitura del servizio di assistenza tecnica (3 anni al prezzo annuale di euro 2.500,00) euro 7.500,00 E. Fornitura dei servizi di assistenza operativa e di manutenzione evolutiva (150 ore nel triennio al prezzo orario di euro 69,86) euro 10.479,00 2. Il corrispettivo relativo alla fornitura dei servizi di assistenza operativa e di manutenzione evolutiva di cui alla lettera E del precedente comma 1 è da intendersi quali importo massimo contrattuale nel periodo, senza garanzia di richiesta di prestazione da parte di IRPET di un numero minimo di ore di prestazione. La Società non potrà vantare alcun diritto ad una prestazione minima relativamente a tale componente. 3. Per l espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. Art. 6 - Fatturazione, liquidazione e pagamento 1. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: a) per l importo corrispondente al costo complessivo delle attività di configurazione del sistema, di installazione del programma, di conversione degli archivi e di formazione del personale: al ricevimento da parte della Società dell attestazione di regolare fornitura relativa alle predette attività, resa dal responsabile del contratto nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratti o negli altri documenti qui richiamati; b) per l importo corrispondente al servizio di assistenza tecnica: per ciascun anno di fornitura del servizio, in via anticipata al 1 gennaio di ogni anno; limitatamente al primo anno, la fatturazione avverrà in ratei di competenza, dalla data di attestazione di regolare fornitura di cui al precedente punto a) al 31 dicembre del medesimo anno; c) per l importo corrispondente al servizio di assistenza operativa e di manutenzione evolutiva: al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno relativamente alle ore effettivamente utilizzate nel semestre precedente, previa acquisizione da parte della Società dell attestazione di regolare fornitura relativa alle predette attività, resa dal responsabile del contratto, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto o negli altri documenti qui richiamati. 2. Le fatture, intestate ad: IRPET Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1-50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481 saranno trasmesse in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.irpet@postacert.toscana.it, avendo i seguenti riferimenti: Fornitura di licenza d uso di programma informatico per la gestione economica del personale e servizi correlati - Dirigente responsabile: Dott. Carlo Pagliazzi - codice CIG: 599163559D 3. Si avverte che a far data dal 31 marzo 2015, o da data antecedente qualora comunicata da IRPET con idoneo preavviso, la Società è obbligata ad emettere ed a trasmettere le fatture

relative agli affidamenti secondo le regole di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e con le modalità stabilite da IRPET con disciplinare pubblicato sul proprio sito istituzionale almeno 45 giorni prima delle date sopra indicate. 4. Il pagamento del corrispettivo avverrà, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato ad IRPET secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione della fattura, previa verifica di esatta esecuzione del servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista, IRPET non disporrà il pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo l IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 17 della L.R. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, IRPET segnalerà alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. 6. Ai sensi dell art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, IRPET tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 7. Ai sensi dell art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, IRPET, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. 8. Si informa infine che al fine di disporre il pagamento, l affidamento è soggetto agli adempimenti disposti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei trasferimenti finanziari. Per effetto di tale normativa, la Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari inerenti il presente affidamento dovranno pertanto essere registrati su conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al rapporto instaurato con IRPET, e dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) sopra indicato. Tale codice dovrà inoltre essere riportati sulle fatture inviate ad IRPET. 9. A tal fine la Società sarà invitata, nel termine di 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare ad IRPET, utilizzando il modello all uopo predisposto, il numero o i numeri di conti correnti su cui effettuare il pagamento delle prestazioni svolte, unitamente agli estremi identificativi ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tale conto e di sottoscrivere l impegno a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità riportati nel

documento. 10. Si ricorda che il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei trasferimenti finanziari costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati dalla Società con il suddetto modulo dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi. 11. L IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l applicazione delle eventuali penali. Art. 7 - Cessione del contratto E vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato. Art. 8 - Cessione del credito 1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 2. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 599163559D. IRPET provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. 3. La notifica ad IRPET dell eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 6, comma 2. Art. 9 - Obblighi e responsabilità della Società 1. Ai sensi dell articolo 24, comma 1, della l.r. 38/2007, la Società ha l obbligo di informare immediatamente l IRPET di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 2. La Società è tenuto ad eseguire quanto prevede l oggetto dell appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso IRPET del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti. 3. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 4. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. 5. La Società, nell espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di

omissioni o negligenze nell esecuzione delle prestazioni, ricadrà sulla Società, restandone sollevato IRPET. 6. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 11. 7. La Società esonera IRPET da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull oggetto della prestazione. In particolare, IRPET è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare IRPET da ogni e qualsiasi pretesa o azione che a titolo di risarcimento danni eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti. 8. La Società assume l obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare IRPET di fronte ad azioni o pretese al riguardo. 9. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni, IRPET ha diritto di richiedere alla Società il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. 10. Per le parti compatibili si applica l art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni. Art. 10 - Penali e risoluzione del contratto 1. L IRPET, ove riscontri inadempienze nell esecuzione del contratto, provvede a contestare per iscritto alla Società le suddette inadempienze, con l obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 2. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l inadempimento non è imputabile alla stessa, IRPET provvederà ad applicare le penali nella misura di seguito indicata: a) in caso di ritardo nell esecuzione delle attività di configurazione di sistema, installazione del programma, conversione degli archivi e formazione del personale: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuna scadenza stabilita o programmata; b) in caso di non conformità dei servizi forniti rispetto a quanto richiesto da IRPET nella lettera di invito a presentare offerta, nell offerta tecnica presentata della Società e nel presente contratto: euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del servizio conseguente alla necessità di ripristinare la conformità dei servizi prestati ai requisiti richiesti; c) in caso di ritardo nell esecuzione degli interventi di assistenza tecnica finalizzati al ripristino e/o all aggiornamento della funzionalità del programma, rispetto ai tempi e/o alle scadenze stabiliti nella lettera di invito a presentare offerta, nell offerta tecnica presentata della Società e nel presente contratto, ovvero concordati tra IRPET e Società: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuna scadenza stabilita o programmata; d) in caso di ritardo nell esecuzione degli interventi di assistenza operativa e di manutenzione evolutiva rispetto ai tempi e/o alle scadenze stabiliti nella lettera di invito a presentare offerta, nell offerta tecnica presentata della Società e nel presente contratto,

ovvero concordati tra IRPET e Società: euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetti al termine stabilito per l esecuzione del servizio. 3. Gli importi delle penali eventualmente applicati verranno trattenuti sull ammontare delle relative fatture ammesse a pagamento. 4. L applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione. E fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno. 5. Nei casi in cui il responsabile del contratto accerti che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell articolo 136 del D.P.R. 207/2010, IRPET si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta. L eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC o lettera raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni. 6. Nel caso in cui l importo complessivo delle penali come sopra indicate superi il 10% dell importo contrattuale globale, IRPET con le modalità di cui al paragrafo precedente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. 7. Oltre a quanto previsto agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, il rapporto contrattuale è sottoposto a condizione risolutiva in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni, ovvero di subappalto non autorizzato. 8. In tal caso IRPET potrà risolvere il diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 codice civile previa dichiarazione da comunicare alla Società per iscritto e senza bisogno di assegnare un preventivo termine per l adempimento. Art. 11 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, IRPET, in qualità di Titolare, nomina la Società quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell articolo 29 del predetto D.Lgs. 196/2003. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell appalto. 2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all applicazione del D. Lgs. 196/2003. 3. In particolare la Società si impegna a: a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell articolo 31 del D. Lgs. 196/2003; d) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all articolo 31, analiticamente specificato nell allegato B al decreto stesso, denominato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ; e) predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare IRPET una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 12 - Recesso 1. IRPET si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni. 2. In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall art. 1671 del codice civile. 3. E fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. Art. 13 Aumento o diminuzione della prestazione Qualora ricorrano le condizioni previste dall art. 60 della L.R. 38/2007, IRPET si riserva la facoltà di richiedere l eventuale aumento o diminuzione della prestazione originaria nel limite massimo del 20% dell importo contrattuale. Art. 14 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute: nel D.Lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni; nel DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006; nella L.R. 38/2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro e s.m.i.; nel Regolamento di attuazione della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni; nel vigente Disciplinare IRPET per l acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione n. 34 del 16 ottobre 2014. Art. 15 - Foro competente Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l IRPET sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. Letto, approvato e sottoscritto Per l IRPET Il dirigente responsabile Carlo Pagliazzi Per la Società Il legale rappresentante Andrea Perlini Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, si accettano, senza condizione o riserva alcuna, le seguenti clausole del presente contratto: Art. 6 - Fatturazione, liquidazione e pagamento Art. 9 - Obblighi e responsabilità della Società Art. 10 - Penali e risoluzione del contratto Art. 12 - Recesso Art. 13 Aumento o diminuzione della prestazione Art. 15 - Foro competente Per la Società Il legale rappresentante Andrea Perlini