Comune di Novara. Determina Commercio/0000024 del 22/06/2015. Nuovo Affare Affare Precedente X Fascicolo 08.22.3./7000031



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Comune di Novara Determina Commercio/0000024 del 22/06/2015 Area / Servizio Sviluppo del Territorio e dell'economia (04.UdO) Proposta Istruttoria Unità Sviluppo del Territorio e dell'economia (04.UdO) Proponente Bertamini Barbara Nuovo Affare Affare Precedente X Fascicolo 08.22.3./7000031 Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: Bando di concorso pubblico per l assegnazione di 6 (sei) autorizzazioni per l autoservizio di noleggio con conducente su strada. Presa d atto lavori Commissione comunale per l autoservizio di noleggio con conducente e relative determinazioni. Allegati: SI NO X n IL DIRIGENTE Premesso che: con determina n. 22 del 08.07.2014 si è disposto di dare luogo a bando pubblico per l assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni per l autoservizio di noleggio con conducente su strada disponibili nell ambito del territorio comunale approvandone il relativo testo; il suddetto bando è stato pubblicato all Albo Pretorio comunale a decorrere da lunedì 21 luglio 2014 e sino a giovedì 4 settembre 2014; nel corso dell istruttoria delle pratiche la Commissione comunale per l autoservizio di noleggio con conducente ha peraltro ritenuto opportuno procedere ad alcuni approfondimenti, anche attraverso un confronto interno con l Avvocatura civica, in merito all applicazione della normativa di settore alla luce dell evoluzione giurisprudenziale in materia; con determina n. 27 del 07.11.2014 è stata pertanto disposta, in autotutela ex art. 21 quater, comma 2 della legge 07.08.1990, n. 241, la sospensione del procedimento relativo al bando pubblico in parola per il periodo di 60 giorni - dal 07.11.2014 al 06.01.2015 - con conseguente ripresa della decorrenza del termine di chiusura del procedimento di bando alla scadenza del periodo di sospensione disposto; Visto l art. 8, comma 1, del bando in parola che recita: L esame delle domande, l assegnazione dei relativi punteggi e la formazione della graduatoria finale sarà effettuata dalla competente Commissione Consultiva di cui all art. 25 del vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente ; Visto l art. 25, commi 2 e 3, del vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente su strada in base ai quali la Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. ossia con almeno cinque persone presenti, e decide a maggioranza, prevalendo il voto del Presidente in caso di parità;

Visti i verbali dei lavori della Commissione comunale per l autoservizio di noleggio con conducente in data 15.09.2014, 24.10.2014, 07.11.2014, 02.04.2015, 17.04.2015, 29.04.2015 e 09.06.2015; Preso atto che; nel corso della seduta del 29.04.2015 la Commissione giudicatrice, validamente costituitasi, non ha raggiunto una posizione unanime in merito alle istanze ritenute ammissibili; in particolare le posizioni espresse dai rappresentanti di Confartigianato Novara e Vco, Adiconsum e Federconsumatori sono risultate discordanti rispetto a quelle sostenute dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio Commercio/Presidente e dal rappresentante del Comando Polizia Municipale, come riferito nel relativo verbale depositato agli atti d ufficio; nel corso della seduta del 09.06.2015 la Commissione giudicatrice, validamente costituitasi, non raggiungendo una posizione unanime, ha approvata la graduatoria definitiva delle istanze pervenute a maggioranza dei componenti presenti; in tale sede il Presidente ha ribadito la propria diversa posizione, come già ampiamente argomentato nel corso delle precedenti sedute; Ritenuto di non condividere le valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice e di non poter approvare pertanto i verbali di gara della suddetta, poiché le risultanze non tengono conto: dei disposti di cui alla l. 11.08.2003, n. 218 - successiva rispetto alla legge 15.01.1992, n. 21 che all art. 2, comma 4, dispone espressamente: Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992, di quanto disposto dal vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente su strada che in particolare all art. 3, comma 4, prevede che I titolari di autorizzazione per l esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, ai sensi della L. 15 gennaio 1992, n. 21, possono: a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all albo delle imprese artigiane previsto dall art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e s. m. e i.; b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 nonché della posizione espressa dalla giurisprudenza prevalente in ordine alla possibilità di rilascio delle autorizzazioni in capo alla persona fisica in qualità di legale rappresentante o socio di società (vds. T.a.r. Sardegna, Cagliari, Sez. I, n. 685 del 06.07.2012); Ritenuto infatti che la citata norma dell art. 2, comma 4, della l. 218/2003, così come formulata, riconosca espressamente l abilitazione delle imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante autobus, in qualsiasi forma costituite (e quindi anche in forma di impresa societaria), all esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/92, ferma restando la necessità del preventivo ottenimento dell autorizzazione prevista dalla relativa disciplina; Richiamati i principi generali sanciti dal legislatore e contenuti nelle premesse al Codice Civile Disposizioni sulla legge in generale : Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art. 12); Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15);

Ravvisato in particolare che in base a tale ultima richiamata disposizione, benché nella fattispecie in esame non esista propriamente un atto di abrogazione di quanto disposto nella normativa precedente (l. 21/92) non avendo il legislatore successivo (l. 218/2003) detto nulla in merito, è tuttavia palese che l entrata in vigore di una legge nella quale singole disposizioni siano incompatibili con precedenti norme renda di fatto impossibile, in riferimento allo stesso caso da decidere, obbedire ad ambedue: la disposizione del citato art. 15 prescrive pertanto che, in tal caso, tra due disposizioni di legge (termine quest ultimo da interpretarsi, in forza di una ricostruzione complessiva del sistema normativo, nel senso che incompatibili possono risultare anche due disposizioni contenute in atti normativi purché di pari forza giuridica), se vi è incompatibilità nel senso prima definito, l operatore deve applicare la disposizione successiva e non applicare quella anteriore e cioè ritenere tacitamente abrogata la disposizione anteriore; ciò in ragione del fatto che, come pacificamente sostenuto da giuristi e giudici, l incompatibilità di una disposizione successiva nei confronti di una disposizione anteriore è la prova che il legislatore successivo non voleva più la disposizione così come formulata nel testo normativo anteriore; Considerato tra l altro che tale posizione è stata sostenuta anche dal giudice amministrativo (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 1624) - chiamato a pronunciarsi sulla portata della disposizione di cui all art. 2, comma 4, della l. 218/2003 in relazione ai disposti di cui alla legge 21/1992 - il quale ha riconosciuto che l art. 7 della l. 21/92 laddove individua i soggetti che possono ottenere l autorizzazione per i servizi di trasporto di persone non di linea non includendo espressamente le società, riguarda evidentemente le sole società non abilitate all esercizio di noleggio di autobus con conducente, dovendo tale norma essere posta in correlazione con la successiva l. 218/2003 aggiungendo altresì che ogni restrizione alla libertà di iniziativa economica deve essere letta secundum Costitutionem nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall art.41, sicché l utilità sociale cui la stessa deve tendere va perseguita, nella materia in questione, mediante una corretta applicazione delle norme vigenti, fra cui quella di cui all art.2 della L.218/2003 citato, la cui previsione, lungi dall essere inutiliter data, ha consentito di raggiungere il giusto punto di equilibrio tra le diverse esigenze consentendo alle società di capitali di ottenere l autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente ove si tratti di società ( rectius: imprese in qualsiasi forma costituite ) abilitate all esercizio di noleggio di autobus con conducente ; Ritenuto pertanto che la citata disposizione dell art. 2, comma 4, della l. 218/2003 espliciti la volontà del legislatore di estendere il novero dei soggetti abilitato allo svolgimento del servizio di noleggio di autovetture con conducente, superando la disposizione precedente in applicazione del principio generale, sopra richiamato, in base al quale la legge successiva innova la norma anteriore; Ravvisato peraltro che il bando pubblico disposto con determina n. 22 del 08.07.2014 e la relativa modulistica siano stati formulati in termini non pienamente rispondenti a quanto sopra riferito e comunque in modo non sufficientemente chiaro; e che pertanto tale contenuti possano aver indotto e o indurre in errore circa la possibilità e modalità di partecipazione dei soggetti interessati ; Dato atto che nel corso della seduta del 02.04.2015 erano state sottoposte alla Commissione le integrazioni e modifiche al bando in parola, predisposte in coerenza con quanto sopra riferito, nonché la valutazione circa l opportunità di una riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in nella medesima seduta ed in quella successiva del 17.04.2015 la Commissione esprimeva a maggioranza posizione contraria alla revisione del bando e alla riapertura dei termini dello stesso; Ritenuto ora che le risultanze dei lavori della Commissione comunale per l autoservizio di noleggio con conducente si ponga in contrasto con la corretta applicazione della normativa di settore alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono la legittimità del rilascio dell autorizzazione di cui alla l. 21/92 in capo alla persona fisica in qualità di legale rappresentante o socio di società, nonché degli ultimi interventi legislativi che hanno inevitabilmente influito sulla portata della disciplina dettata nel 1992 ed in particolare della disposizione di cui all art. 2 della l. 218/2003, posizione quest ultima sostenuta anche dal più recente giudice amministrativo;

Ritenuto altresì che l esclusione di alcuni concorrenti operata a maggioranza dalla Commissione, sulla base delle ragioni espresse nel corso delle sedute e riportate nei relativi verbali, esponga l Ente a contenziosi nei quali potrebbe risultare soccombente; Ravvisato quindi di non procedere all approvazione della conseguente graduatoria; Ritenuto peraltro di dover comunque espletare la procedura di assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente disponibili, al fine di garantire una completa offerta del servizio sul territorio, nel pubblico interesse; Ritenuto a tal fine di dover ripubblicare un bando emendato nel testo da tutti gli aspetti di incertezza e dubbia interpretazione riscontrati nel precedente testo pubblicato; Sentita, in merito al nuovo testo e ai nuovi modelli di istanza e dichiarazione, la Commissione comunale per l autoservizio di noleggio con conducente nel corso della stessa seduta del 09.06.2015; Preso atto che la Commissione comunale per l autoservizio di noleggio con conducente nella richiamata seduta del 09.06.2015 si è espressa nel merito in termini sfavorevoli ribadendo la propria posizione già riferita nel corso delle sedute del 02.04.2015 e 17.04.2015; Ritenuto che tale parere espresso ai sensi dell art. 25 del vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente su strada non sia tuttavia vincolante e possa pertanto essere disatteso con provvedimento motivato; Ritenuto quindi di disporre la pubblicazione di un nuovo bando pubblico che tenga conto di quanto precedentemente rilevato, per il rilascio delle sei autorizzazioni per l esercizio del servizio di autonoleggio con conducente risultanti pertanto ancora disponibili a seguito della mancata assegnazione, per le ragioni sopra riferite; linea; Vista la l. 15.01.1992, n. 21, recante Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di Vista la l.r. 23.02.1995, n. 24 recante Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada; Visto il vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente su strada approvato con deliberazione consiliare n. 43 in data 12/05/2008, esecutiva ai sensi di legge; Vista altresì la legge 11.08.2003, n. 218 recante Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, ed in particolare l art. 2; Vista la l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.; Visto il regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di disciplina del trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28.01.2013 e successiva integrazione n. 78 del 18.12.2013; Visti i pareri espressi ai sensi dell art. 49 del d.lgs. 267/2000, per quanto di rispettiva competenza, dai Dirigenti interessati;

Precisato che la presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazione agli interessati ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; Visto l'articolo 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; DETERMINA per le motivazioni sopra richiamate e che qui si intendono integralmente riportate, a. di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione comunale per l autoservizio di noleggio con conducente non condividendo tuttavia la posizione assunta dalla maggioranza della Stessa nel corso dell ultima seduta tenutasi in data 29.04.2015; b. di non procedere all approvazione dei suddetti lavori e dei relativi verbali per le motivazioni in premessa esplicitate e in particolare di quanto espresso dal sottoscritto dirigente nel verbale della seduta del 29.04.2015; c. di ritenere tuttavia di non potersi sostituire alla Commissione nelle fasi di ammissione e valutazione delle istanze, in forza di quanto disposto dal vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente su strada nonché di quanto stabilito nel bando pubblico indetto che all art. 8, comma 1, dispone: L esame delle domande, l assegnazione dei relativi punteggi e la formazione della graduatoria finale sarà effettuata dalla competente Commissione Consultiva di cui all art. 25 del vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente. d. di ritenere tuttavia che il bando presentasse aspetti di dubbia interpretazione che, pertanto, sia opportuna l integrazione e modifica dello stesso. e. di procedere con atto separato all indizione di nuovo bando pubblico, da redigersi tenuto conto di quanto sopra riferito, per l assegnazione delle autorizzazioni per l autoservizio di noleggio con conducente su strada ancora disponibili nell ambito del territorio comunale, previa sottoposizione del medesimo al parere consultivo non vincolante della commissione; f. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale www.comune.novara.it nella sezione Trasparenza e Servizi Mercati e commercio, g. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato direttamente a tutti i soggetti che hanno avanzato richiesta di partecipazione al bando pubblico in parola; h. di dare atto che il rilascio delle autorizzazioni avverrà con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l autoservizio di noleggio con conducente su strada. Si dà inoltre atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.; entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. Il Dirigente Servizio Governo del Territorio Commercio (arch. Maurizio FODDAI)

E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Commercio/0000024 del 22/06/2015 SERVIZIO PROPONENTE: Sviluppo del Territorio e dell'economia (04.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 22.06.2015 IL DIRIGENTE SERVIZIO (arch. Maurizio FODDAI) SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione 24-1 24-1-1 attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Non soggetta a visto contabile e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO