Variazioni nel Modello EAS: comunicazione entro il prossimo 2 aprile 2013



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Transcript:

Alle Associazioni Sportive Affiliate Loro sedi Variazioni nel Modello EAS: comunicazione entro il prossimo 2 aprile 2013 Entro il 2 aprile 2013 (poiché il 31 marzo e il 1 aprile sono festivi) gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo particolari esclusioni) e le società sportive dilettantistiche che nel 2012 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell ultimo modello EAS inviato sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute. Non costituisce modifica da comunicare all Agenzia delle Entrate la variazione degli aspetti quantitativi riferiti: i) ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità; ii) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione; iii) ammontare delle raccolte pubbliche di fondi; iv) ammontare delle entrate complessive; v) numero degli associati; vi) ammontare delle erogazioni liberali; vii) ammontare dei contributi pubblici. Allo stesso modo, non è necessaria la presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si sia verificato mutamento del rappresentante legale ovvero, si sia verificata una variazione dei dati dell ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell Amministrazione Finanziaria ( R.M. n. 125 del 6 dicembre 2010). L omessa comunicazione comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA, previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72. Tuttavia, al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che per mera dimenticanza non abbiano provveduto nei termini all invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l applicabilità del novellato istituto della remissione in bonis (art. 2 comma 1 del DL 16/2012) anche in caso di omesso invio del Modello EAS. Premessa L art. 30 co. 1-3-bis del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha stabilito che, al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell art. 4 del DPR 633/72), gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo particolari esclusioni) e le società sportive dilettantistiche, devono: possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria; 1

trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli, mediante un apposito modello. Da un punto di vista pratico, per fruire dei regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sul reddito e dell IVA, previsti dai suddetti artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, i predetti contribuenti sono tenuti alla presentazione del modello EAS, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.9.2009. La disciplina in esame persegue gli obiettivi di : acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, al fine di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale; isolare e contrastare l uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di eludere il pagamento delle imposte dovute e di intralciare anche la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali; concentrare l azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell interesse degli associati. Ambito soggettivo L'identificazione dei soggetti interessati alla presentazione del modello EAS può essere così suddivisa (CC.MM. 12/E/2009 e 29.10.2009, n. 45/E): soggetti obbligati; soggetti ammessi alla compilazione semplificata; soggetti esonerati. Tabella n. 1 SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS SOGGETTI Gli enti che devono compilare il modello Eas in tutte le sue parti sono gli OBBLIGATI enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale. SOGGETTI AMMESSI ALLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA La circolare dell Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45 ( 1.3) ha stabilito che gli enti associativi i cui dati rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un Amministrazione pubblica (ad esempio, perché l ente è iscritto in un pubblico registro) possono procedere alla 2

compilazione del modello EAS secondo modalità semplificate. Tale disposizione si rivolge, in particolare: alle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente escluse; alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. 383/2000; alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/91, diverse da quelle espressamente escluse; alle associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del DPR 361/2000; alle associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché alle associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; ai movimenti e ai partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio ai fini del rimborso delle spese elettorali ai sensi della L. 2/97 o a quelli che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo; alle associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL, alle associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso Amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, nonché alle loro articolazioni territoriali e/o funzionali e agli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni; agli istituti di patronato che svolgono le attività istituzionali proprie delle associazioni sindacali promotrici, in luogo di queste ultime, ai sensi dell art. 18 co. 2 della L. 152/2001; alle associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate ai DPCM 25.2.2009; agli enti associativi con qualifica di ONLUS parziali di cui all art. 10 co. 9 del DLgs. 460/97, che fruiscono, per lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate all art. 10 co. 1 lett. a) del citato DLgs., del regime agevolato di cui agli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72. 3

Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.12.2009 n. 51, possono altresì compilare il modello EAS in versione semplificata: le associazioni combattentistiche e d arma, iscritte nell apposito albo presso il Ministero della Difesa (es. Associazione nazionale Carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d Italia, ecc.); le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal CONI. SOGGETTI ESONERATI Non hanno l'obbligo di invio del modello EAS gli enti associativi che sono: esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009); esclusi per mancanza dei presupposti di legge. In particolare, ne sono esonerate (C.M. 12/E/2009): le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla L. 266/1991 e che svolgono solo attività istituzionali oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25.5.1995; le associazioni proloco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398. La C.M. 12/E/2009 ha chiarito che le associazioni proloco che non hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di e 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello; le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni, con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né de commercializzata. Modalità di presentazione Il modello EAS deve essere presentato all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline (Internet); tramite professionisti, associazioni di categoria, CAF e ogni altro soggetto abilitato, ai sensi dell art. 3 co. 3 del DPR 322/98; 4

tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario, ai sensi dell art. 3 co. 2-bis del DPR 322/98. In ordine alla presentazione tramite un soggetto esterno, le istruzioni precisano che l intermediario deve rilasciare al richiedente: contestualmente alla ricezione del modello o all assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno alla trasmissione telematica dei dati in esso contenuti; un esemplare cartaceo del modello contenente i dati che sono stati inviati in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato; la copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuta presentazione. Il modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate, ma può essere prelevato anche da altri siti, a condizione che sia conforme a quello approvato e rechi l indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione. È altresì consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero, mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l intelligibilità del modello nel tempo. Variazione dei dati che richiedono la ripresentazione del modello EAS Quanto ai corretti termini di presentazione del modello EAS si precisa che questo: doveva essere presentato entro il 31.03.2011, per i soggetti già costituiti alla data del 30.01.2011 deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione, per i soggetti costituitisi successivamente alla suddetta data Successivamente al primo invio, invece, soltanto gli enti non commerciali di tipo associativo e le società sportive dilettantistiche, che nell anno precedente hanno registrato una modifica dei dati indicati modello EAS in possesso dell Agenzia delle Entrate, sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31 marzo dell anno successivo, un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute, (inserendo tutti i dati richiesti, anche quelli non variati). Tuttavia, le istruzioni per la compilazione del modello EAS stabiliscono che l obbligo di ripresentazione non sussiste qualora oggetto di modifica siano i seguenti dati: proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (punto 20); utilizzo di messaggi pubblicitari (punto 21); ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi (punto 23); numero degli associati dell ente nell ultimo esercizio chiuso (punto 24); 5

ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30); ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31); numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33). Le istruzioni al modello Eas precisano che in sede di nuovo e successivo invio del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte. In pratica, vanno inseriti nel modello tutti i dati richiesti, anche quelli che non sono variati. Con la risoluzione n. 125 del 6 dicembre 2010, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mutamento del rappresentante legale o variazione dei dati dell ente, gli enti associativi non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si tratti di informazioni già in possesso dell Amministrazione finanziaria. Tale obbligo non sussiste se oggetto di modifica sono le informazioni sul rappresentante legale e, più in generale, sull ente, che vengono già comunicate all Agenzia delle Entrate attraverso: i modelli AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA; AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA (in particolare, compilando il quadro B Soggetto d imposta ed il quadro C Rappresentante ). In buona sostanza, non è necessario ripresentare un nuovo modello EAS per i cambiamenti dei dati delle sezioni Dati relativi all Ente e Rappresentante legale già comunicate con i modelli testé citati. Entrambi i modelli (AA5/6 e AA7/10) possono essere presentati direttamente oppure spediti a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel). Comunicazione all Agenzia delle Entrate della perdita dei requisiti qualificanti Qualora il soggetto che ha comunicato i dati perda i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria per usufruire dei benefici fiscali, il modello EAS deve essere ripresentato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza, compilando l apposito riquadro. 6

I provvedimenti attuativi e i documenti di prassi finora emanati dall Agenzia delle Entrate non chiariscono quali siano gli adempimenti da porre in essere qualora vengano meno i requisiti che hanno permesso di beneficiare dell esonero dalla presentazione del modello EAS. Termini di presentazione del modello Eas Tipologia di associazione interessata Ente di nuova costituzione Variazione delle risposte fornite nel Modello EAS inviato precedentemente (escluse risposte a carattere numerico) quali: ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20 del Modello Eas); ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (punto 21); ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (punto 33); ammontare delle entrate complessive (punto 23); numero degli associati (punto 24); ammontare delle erogazioni liberali (punto 30); ammontare dei contributi pubblici (punto 31). Perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria Termini di presentazione del modello Eas Entro 60 giorni dalla data di costituzione Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti Profili sanzionatori La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati sicché l omessa presentazione entro i termini previsti comporta l inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA, previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72. Tuttavia, al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che per mera dimenticanza non abbiano provveduto nei termini all invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l applicabilità del novellato istituto della remissione in bonis di cui all articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, anche in caso di omesso invio del Modello EAS. 7

Si rammenta, in estrema sintesi, che l articolo 2 comma 1 del DL n. 16/2012 ha previsto che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: REMISSIONE IN BONIS - CONDIZIONI Condizioni Abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento. Effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Sulla modalità di funzionamento dell istituto in parola è intervenuta l Agenzia delle Entrate (circolare n. 38/E del 28.09.2012) che ha precisato, tra l altro, che i contribuenti possono ricorrere alla regolarizzazione di cui all articolo 2, comma 1, DL n. 16/2012 (ovvero la remissione in bonis ) se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore dell inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente Ai fini del perfezionamento dell istituto in esame, inoltre, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l importo minimo previsto dal citato articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. La sanzione : deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili; non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione rappresenta l onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame). 8

In data 11.05.2012 l Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 46/E il codice tributo necessario per effettuare il versamento della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471/97 in relazione al ricorso dell istituto della remissione in bonis. Per consentire il versamento, mediante il modello F24, della sanzione è stato istituito il seguente codice tributo: CODICE TRIBUTO Codice Denominazione 8114 Sanzione di cui all art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a debito versati con indicazione nel campo Anno di riferimento dell anno per cui si effettua il versamento nel formato AAAA. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE -CHIARIMENTI Accessi, verifiche, controlli Rilevano solo se hanno ad oggetto la stessa materia impositiva per cui si vuole ricorrere alla remissione in bonis. Possesso dei requisiti sostanziali La condizione deve sussistere alla scadenza del termine previsto dalla legge per la comunicazione, oppure entro il termine concesso per l assolvimento dell adempimento formale. Non rileva in alcun modo il periodo di tolleranza ai fini della presentazione della comunicazione Versamento della sanzione Non si possono effettuare compensazione nè utilizzare il ravvedimento operoso Con la recente R.M. 110/E del 12 dicembre 2012, l Agenzia delle Entrate ha meglio illustrato l ambito di applicazione della remissione in bonis con particolare riferimento: agli enti che non hanno presentato il modello EAS; agli enti che hanno inviato il modello oltre i termini. Con la recente R.M. 110 del 12 dicembre 2012, l Amministrazione Finanziaria - conformemente con quanto già indicato nella citata circ. 38 - ha ribadito che gli enti che non avevano ancora provveduto all invio del modello EAS avrebbero potuto comunque adempiere all onere della trasmissione di 9

detto modello entro il 31 dicembre 2012. Per fare un esempio, un ente costituitosi il 15 febbraio 2006, per il quale il termine di presentazione originario del modello EAS scadeva il 31 marzo 2011, avrebbe potuto presentare il modello entro il 31 dicembre 2012 versando contestualmente la relativa sanzione di 258 euro sempreché, nel frattempo, non fossero iniziate ispezioni e verifiche. Di contro, invece, un ente costituitosi il 1 agosto 2012, con scadenza originaria di presentazione del modello EAS al 30 settembre 2012, avrebbe potuto presentare il modello entro il 30 settembre 2013, pagando contestualmente la relativa sanzione posto che, nel caso in esame, il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell'ente sarebbe coinciso con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La soluzione prospettata è valida anche nel caso in cui il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell'ente cada in data successiva al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quanto invece, agli enti che avevano comunque inviato il modello EAS oltre i termini, questi avrebbero potuto sanare la tardiva presentazione del modello EAS (senza doverne necessariamente ripresentarne un altro) soltanto previo pagamento, nei termini in precedenza illustrati, della sanzione pecuniaria pari a 258 euro, da versare mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 8114, indicando nel campo Anno di riferimento l anno per cui si effettua il versamento. La risoluzione 110/E del 12 dicembre 2012 nulla ha detto circa la regolarizzazione delle variazioni dei dati in precedenza comunicati (intervenute nell anno precedente e non comunicate entro il 31 marzo dell anno successivo). Sul punto, però, si ritiene che l ente inadempiente possa, in analogia a quanto previsto per gli enti associativi di nuova costituzione, sanare la sua posizione inviando il modello in parola aggiornato entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva al predetto termine, versando la relativa sanzione di 258. In buona sostanza, le variazioni dei dati che sono intervenute nel 2012 (e che non verranno comunicate entro il termine del 2 aprile 2013 con l invio del relativo modello EAS aggiornato ) potranno essere sanate inviando il modello in parola aggiornato entro e non oltre il 30 settembre 2013, versando la relativa sanzione di 258. Cordiali saluti 10

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