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Impiego pubblico Trattamento economico - Benefici e economici e di carriera - Dipendente comunale Diritto al beneficio della progressione economica orizzontale Categoria D Criteri di attribuzione della progressione orizzontale Contratti Collettivi - Ingiuste valutazioni dell Amministrazione Mancata utilizzazione del curriculum professionale del dipendente - Violazione dei doveri di correttezza e buonafede del datore Esclusione Svolgimento di mansioni dirigenziali del dipendente Insussistenza - Rif.Leg.artt.1175,1375 cc; Sentenza n. 284/07 Pronunziata il 11/05/2007 Depositata il 29/05/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MODENA in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lucio Montorsi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. 283/04 R.G.L. S E N T E N Z A PROMOSSA DA XX rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Maria Rosa Pugnaghi nello studio della quale in Modena via Ruo Muro n. 65 è elettivamente domiciliata. PARTE ATTRICE RICORRENTE CONTRO Comune di Modena (omissis) CONCLUSIONI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16 aprile 2004 XX esponeva di svolgere mansioni di funzionario del Comune di Modena con profilo di "collaboratore giuridico amministrativo" categoria giuridica D posizione giuridica D 3 ed economica D 4 assunta tempo indeterminato nell'anno 1990 e lamentava l'esclusione dal beneficio economico della progressione orizzontale prevista dal CCNL applicabile in seguito ad errate ed ingiuste valutazioni espresse ai fini della formazione della graduatoria finalizzata all'individuazione dei soggetti beneficiari, sia per l'incongruità del punteggio relativo alla voce "flessibilità", in considerazione della capacità di adattamento dimostrata a seguito del servizio prestato in vari settori dell'amministrazione completamente diversi fra loro, sia perché nella valutazione era stata omessa la considerazione del curriculum professionale, espressione dell'esperienza lavorativa formativa che ai sensi dell'articolo 5

del CCNL doveva invece essere considerata, sia perché la valutazione dell'attività lavorativa era stata riservata al dirigente del settore di destinazione qualora il dipendente avesse cambiato nel frattempo settore di attività lavorativa, come appunto era accaduto nel caso della ricorrente, per la quale si era verificato che il dirigente che aveva espresso la valutazione l'aveva conosciuta per solo due mesi, mentre il dirigente della direzione generale ove la stessa in precedenza aveva prestato servizio e con il quale il dirigente attuale doveva rapportarsi era nel frattempo cambiato in quanto il precedente non prestava più la propria attività lavorativa presso il Comune di Modena, con conseguente inattendibilità della valutazione espressa. La ricorrente aveva comunque ottenuto un punteggio pari a 925 rientrante nella fascia di punteggio da 900-949 e l'amministrazione aveva riconosciuto beneficio economico a tutti i dipendenti che avevano ottenuto almeno 930 punti: la corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe comportato, invece, il riconoscimento del beneficio economico. Sul punto, la ricorrente concludeva per il riconoscimento della seconda progressione economica con conseguente pagamento delle differenze retributive ovvero il risarcimento del danno per mancata promozione da quantificare in base alle differenze retributive o con valutazione equitativa. Deduceva inoltre la ricorrente che l'amministrazione comunale non le stava corrispondendo una adeguata retribuzione economica per le prestazioni lavorative svolte presso il settore istruzione, in quanto essa era responsabile dell'ufficio gestione personale scolastico e aveva alle dipendenze 8 impiegati e doveva svolgere attività di gestione e amministrazione del suddetto personale scolastico, ammontante a circa cinquecento persone: inoltre, il dirigente del settore istruzione aveva temporaneamente disposto il trasferimento alla sua diretta responsabilità dell'ufficio "qualificazione scolasticasupporti", comprendente 3 dipendenti, che gestiva le risorse per programmi speciali di ricerca a livello europeo oltre a varie iniziative. Tali funzioni corrispondevano a quelle di natura dirigenziale previste dall'articolo 107 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267. Concludeva pertanto per la corresponsione della retribuzione delle mansioni dirigenziali espletate dal 9 marzo 2000 al 30 giugno 2001 pari alla differenza di retribuzione tra la retribuzione della prima fascia di dirigenza e l'attuale retribuzione percepita. La ricorrente deduceva, ancora, di svolgere una funzione di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa che ben poteva essere ricompresa nell'area delle posizioni organizzative. L'omessa qualificazione della funzione di direzione sopra descritta come posizione organizzativa era da imputare ad una mancata analisi organizzativa, e funzionale delle strutture operative dell'ente il quale avrebbe dovuto prima definire le posizione organizzative e poi effettuare una selezione per verificare gli aventi diritto all'incarico. L'amministrazione aveva disatteso, a danno dei dipendenti non dirigenti, lo spirito del CCNL che aveva inteso riconoscere economicamente il lavoro gestionale dei funzionari. Era da reputarsi illegittima la deliberazione di giunta n. 107 del 20 febbraio 2001 quale espressione di una discrezionalità esercitata in assenza di criteri rispettosi dei principi di logicità e correttezza. Dall'articolo 9 del CCNL si deduceva la necessità di una valutazione comparativa dei possibili candidati a ricoprire le posizioni organizzative, mentre doveva considerarsi illegittima la designazione ad personam da parte dei dirigenti dei soggetti che dovevano ricoprire le posizioni organizzative, laddove doveva invece

essere stilata una graduatoria. Sul punto, concludeva per il riconoscimento della posizione lavorativa al settore istruzione come posizione organizzativa, con conseguente remunerazione dell'attività lavorativa attraverso la corresponsione della retribuzione non inferiore al valore medio delle altre posizioni organizzative dell'ente, oppure per il risarcimento dei danni per perdita di chance per mancata valutazione comparativa tramite selezione esterna od interna. Si costituiva in giudizio il Comune di Modena contestando le affermazioni e argomentazioni della ricorrente, deducendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto delle domande della medesima. In corso di causa la ricorrente produceva altri documenti, contributi dottrinali e precedenti giurisprudenziali. All'udienza del 11 maggio 2007 i difensori delle parti discutevano la causa riportandosi agli scritti difensivi, indi il giudice definiva il giudizio come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento e vanno pertanto rigettate. 1) Per quanto concerne le contestazioni mosse dalla ricorrente all'operato dell'amministrazione comunale circa l'attribuzione delle progressione orizzontale, si osserva che le doglianze sono infondate con riferimento al punteggio conseguito per la voce "flessibilità" di cui al punto 6 dei fattori di valutazione delle prestazioni del dipendente di cui alla scheda di valutazione. Il conseguito giudizio di "buono" (inferiore solo al giudizio di "eccellente") non è certo incongruo o irragionevole rispetto ai vari servizi prestati dalla dipendente, e, d'altra parte, la capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali appare ipotesi riferibile al singolo ufficio ricoperto (vedi art. 5 comma 2 lettera d CCNL) e non al caso della copertura di una pluralità di uffici, che è ipotesi evidentemente solo eventuale, riferibile ad un numero limitato di dipendenti, mentre la scheda di valutazione prevede tale giudizio in via generale per tutti i dipendenti. Infondato é anche il rilievo circa la violazione dei principi di correttezza e buona fede cui il datore di lavoro é tenuto ad uniformarsi nella gestione del rapporto di lavoro. Lamenta in proposito la ricorrente che il giudizio espresso (nella scheda di valutazione) sia inattendibile, in quanto esso è stato redatto dal dirigente del servizio con il quale da poco tempo era addetta, dirigente che ha potuto rapportarsi con il dirigente del settore cui la stessa era in precedenza addetta con il quale, però, essa aveva collaborato solo per un mese, giacché il dirigente con il quale essa aveva collaborato in precedenza non prestava più attività di lavoro presso il comune di Modena ed era stato appunto sostituito. L'eventualità di un mutamento di settore da parte del dipendente è stata presa in considerazione e regolamentata dal Comune (vedi doc. 4 di parte ricorrente), con ciò dovendosi escludere la sussistenza della lamentata violazione. D'altra parte, l'evenienza che il dirigente non presti più attività lavorativa è insuperabile, nel senso che sarebbe chiaramente illegittima e inesigibile da parte di soggetto che non appartiene più all'amministrazione una prorogatio di poteri circa tale funzione: legittimo dunque che il

dirigente presente al momento del raccordo tra dirigenti faccia riferimento agli elementi di valutazione desumibili dagli atti dell'ufficio. La ricorrente lamenta inoltre la mancata utilizzazione, tra i criteri di valutazione adottati ai fini della progressione economica orizzontale, del curriculum professionale e della formazione del dipendente. L'articolo 5 del CCNL del 31 marzo 1999 stabilisce i criteri in relazione ai quali è concessa ai dipendenti la progressione economica orizzontale. Per la categoria D il comma 2 lettera d) dell'anzidetto articolo prevede che la progressione economica si realizza " previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: - diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; - grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; - iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative nell'organizzazione del lavoro. Il punto, c) prevede una "selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti a interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorativa e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale". Il punto c), richiamato dal punto d), fa dunque riferimento agli interventi formativi e di aggiornamento che rientrano nel cosiddetto curriculum professionale del dipendente. Come risulta chiaramente dal testo del punto d), gli elementi di valutazione di cui al punto c) possono essere utilizzati anche disgiuntamente ai fini della selezione, il che significa che una selezione può avvenire anche valorizzando uno solo di tali elementi che, però, devono essere tutti presi in considerazione. I criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale possono essere completati e integrati dalla contrattazione collettiva decentrata (vedi art. 16 comma 1 CCNL di cui sopra). In effetti, le parti collettive hanno stabilito, con verbale di accordo n. 12, delle norme integrative che, per quanto concerne la seconda progressione economica per l'anno 1999, per la categoria D 3 (la ricorrente rientra appunto in tale categoria) prevede l'utilizzo della scheda di valutazione compilata dal dirigente integrata con una quota assegnata al curriculum (vedi doc. 3 di parte convenuta). La scheda di valutazione è stata a sua volta oggetto di concertazione tra Comune e organizzazioni sindacali (vedi verbale di accordo n. 14 dell'11 settembre 2000 approvato dalla giunta comunale in data 19 settembre 2000) ai sensi dell'articolo 6 e 16 comma 2 lettera d del CCNL. Sennonché, la parte convenuta con il verbale di accordo n. 15 del 30 ottobre 2000 ha escluso per l'anno 1999 l'integrazione con una quota assegnata al curriculum del punteggio ottenuto con la scheda di valutazione. In tal modo si é sostanzialmente escluso, sia pure solo per l'anno 1999, che il punteggio venisse integrato dal curriculum professionale dei dipendenti D 3. La ricorrente ha depositato il doc. 3 che contiene un elenco degli interventi formativi cui ha partecipato e l'ente convenuto non ha contestato la veridicità di tale elenco. Si può

dunque concludere che la ricorrente sia in possesso di tale curriculum professionale il quale, se fosse stato valutato con l'attribuzione di un punteggio, avrebbe potuto portare all'attribuzione della progressione economica. Trattandosi di una mera possibilità e non di certezza - perché la graduatoria dipende dai punteggi complessivi e, tenendo conto dei curricula professionali, anche altri dipendenti avrebbero potuto ottenere punteggio integrativi, si può concludere che la ricorrente non può vantare un diritto al riconoscimento della progressione economica in parola, né ha subito un danno per mancata promozione, onde il rigetto di tali sue domande: la situazione descritta sarebbe suscettibile di essere valutata come danno per perdita di chance,ma il risarcimento di tale danno non è stato domandato (vedi conclusioni). Non risulta, poi, che il Comune abbia assunto l'impegno, come afferma la ricorrente, di corrispondere la progressione economica a tutti coloro che avessero conseguito un punteggio compreso tra 900-949, onde anche sotto tale aspetto la domanda non può trovare accoglimento; correttamente, poi, l'ammontare delle risorse disponibili per corrispondere il beneficio economico è stato stabilito prima dell'adozione della metodologia di valutazione costituita dalle schede di valutazione( v. verbali di accordo n. 12 e n. 14 di cui ai doc. 13 e 4 di p. ricorrente). 2) Per quanto concerne la istituzione da parte del Comune di posizioni organizzative previste dall'art. 9 CCNL, va rilevato che gli atti istitutivi di tali posizioni lavorative costituiscono atti di organizzazione interna relativi alla consistenza degli uffici che non sono sindacabili dal giudice ordinario, in quanto essi non incidono direttamente sullo status dei dipendenti. Ne consegue che le valutazioni del Comune circa l'identificazione dei plessi amministrativi per i quali risulta giustificata l'adozione di una posizione organizzativa non sono scrutinabili in questa sede. Pertanto, non può essere accolta la domanda relativa al riconoscimento di una posizione organizzativa al settore istruzione con conseguente remunerazione a favore della ricorrente. Non vi è un stata, comunque, violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'ente convenuto il quale non ha eluso la norma contrattuale, avendo istituito ben 16 posizioni organizzative, cui in seguito se ne sono aggiunte altre 12, provvedendo con apposita deliberazione a fissare i criteri di attribuzione delle predette posizioni organizzative, criteri che non sono meramente ripetitivi di quelli previsti dal CCNL in quanto risulta stato indicato il requisito aggiuntivo di "esperienza professionale maturata al 31 dicembre 2000 di almeno due anni in posti di contenuto coerente con la posizione da ricoprire". In definitiva, le deliberazioni n. 797/2000 e n. 107/2001 della giunta comunale risultano legittime e non in contrasto con i criteri di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., mentre le censure mosse dalla ricorrente sono generiche e non provate: esse delineano dei percorsi di ragionevolezza e razionalità che possono anche essere condivisi,ma che rispecchiano scelte di opportunità e di merito rispetto alle quali il datore di lavoro conserva la sua autonomia, il cui esplicarsi può essere ritenuto viziato solo quando trasmodi in atti arbitrari,irragionevoli o contrastanti con le norme dei CCNL. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative devono essere attribuiti dai dirigenti mediante scelta (connotata da margini di discrezionalità) tra i dipendenti della categoria D.

Nessuna norma e nessun patto contrattuale prevede che l'attribuzione delle posizioni organizzative avvenga mediante una valutazione comparativa (come invece previsto per la progressione economica orizzontale). Ne consegue che la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio in relazione al procedimento adottato dall'ente convenuto e dunque va respinta anche la domanda di risarcimento danni per perdita di chance in relazione a tale pretesa omissione. L'attribuzione degli incarichi deve peraltro avvenire mediante provvedimento motivato, ed è quindi attraverso tale requisito che può esplicarsi un controllo di legittimità contro eventuali abusi o arbitrarietà dell'attribuzione: nessuna censura è stata al riguardo mossa dalla ricorrente. 3 ) Dagli atti prodotti dalla ricorrente non risulta che la stessa abbia svolto nel periodo 9 marzo 2000-30 giugno 2001 le mansioni proprie del dirigente. Le mansioni dedotte come svolte dalla ricorrente rientrano infatti tra quelle previste per la categoria D 3 di appartenenza. È infatti incontestato che in tale categoria sia confluita la ex ottava qualifica funzionale del DPR 347/83 che prevede la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà può comportare la direzione di unità operativa organica, l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna. Tali mansioni sono inoltre caratterizzante da autonomia operativa e di iniziativa". Risulta dagli atti che la ricorrente ha svolto mansioni di responsabile dell'ufficio gestione del personale scolastico avendo alle dirette dipendenze 8 impiegati e gestendo la posizione dei molti operatori scolastici comunali e per un certo periodo sia stata anche la responsabile dell'ufficio qualificazione scolastica comprendente 3 dipendenti. Trattasi di mansioni che, appunto, comportano la direzione di uffici operativi e l'esercizio di funzioni con una rilevanza esterna, quali la stipula dei contratti di lavoro con il personale scolastico e di atti finalizzati alla liquidazione delle fatture, e rientrano pertanto nell'ambito delle funzioni della categoria D3. Tali mansioni sono state poi svolte in presenza della sovraordinazione di un dirigente, come risulta dall'organigramma prodotto, con il quale evidentemente il funzionario doveva rapportarsi. Tutte le domande della ricorrente vanno per quanto sopra espresso rigettate. In considerazione della complessità della materia e della novità di talune questioni, si reputa equo compensare integralmente le spese di lite. PQM IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando; ogni diversa istanza o eccezione respinta; rigetta le domande svolte dalla ricorrente; compensa integralmente le spese di lite. Modena lì 11 maggio 2007 Il Giudice Dr. Lucio Montorsi Depositata in Cancelleria il 29 MAG 2007