Modifica del 29 marzo 2011. Il Consiglio federale svizzero decreta:



Documenti analoghi
Modifica del 13 dicembre Il Consiglio federale svizzero decreta:

Modifica del 13 dicembre Il Consiglio federale svizzero decreta:

Proroga e modifica del 2 maggio Campo d applicazione completo: Il Consiglio federale svizzero decreta:

Modifica del 2 aprile Il Consiglio federale svizzero decreta:

Modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sulla radiotelevisione

CCL mestieri del falegname

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ARTICOLO 5, PUNTO 7 ( 1 )

Legge federale

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

45 Costruzioni Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni

Allegato I Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 3 al Regolamento In vigore dal 1 luglio 2007

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Regolamento sul pensionamento anticipato

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002

1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2014, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Decreto del Consiglio federale

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Singoli capitoli CPN Edilizia

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito

6.01 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i 6.07

1 Per principio, qualsiasi retribuzione derivante da un attività

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 4 al Regolamento In vigore dal 1 luglio 2008

Ordinanza sull assicurazione malattie

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Tariffa dei premi dell AFI Regolamento del 14 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione della Suva concernente le regole di classificazione dell

Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

La mia cassa pensione

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria

Promemoria. Cassa di pensionamento anticipato dei rami affini romandi. Edizione Tecnica Costruzione Ticinese, 2011

Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013

CIRCOLARE FEBBRAIO 2015

Ordinanza sull assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

PREMESSA

Modifiche a partire dal 1 gennaio 2001 nel campo dei contributi dei datori di lavoro all AVS, all AI, alle IPG e all AD

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

INCONTRO INFORMATIVO D.lgs 192/05 e D.lgs 311/06 RISPARMIO ENERGETICO

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Il raffrescamento estivo con gli impianti radianti

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Il campo d'applicazione di questo contratto collettivo di lavoro si estende al Cantone Ticino.

Annuncio persona senza attività lucrativa

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di capitale 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Torbole Casaglia, 04/02/2015. Circolare 03/2015. OGGETTO: Il reverse charge - Le novita dal 2015 A TUTTI I CLIENTI

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo

2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, 13/09/2012

Età pensionabile Per quanto riguarda l età pensionabile AVS, non sono necessarie modifiche per l anno 2015.

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Legge federale sull inchiesta mascherata e l indagine in incognito

Convenzione collettiva per il pensionamento anticipato dei rami affini romandi (CCPA) (valevole dal 1 gennaio 2012) conclusa tra

Codice delle obbligazioni

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

FIAS. Indennità di perdita di guadagno (IPG), Indennità di maternità (IPG-mat), Assegni familiari (AF)

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

NEGOZIO DI NAPOLI AFRAGOLA

Imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e prodotti. finanziari

Comune di Soazza SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell edilizia principale (CCL PEAN)

Modifica del 12 ottobre Il Consiglio federale svizzero decreta:

semplificazione ed attuazione

Direzione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

Oggetto: Estensione del reverse charge Primi orientamenti ANCE.

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Transcript:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) Modifica del 29 marzo 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004, del 12 ottobre 2005, del 6 novembre 2006 e del 17 settembre 2008 1 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) sono modificati come segue (modifica del campo d applicazione): Art. 2 cpv. 1 lett. h, i, j h. Tecnica della costruzione: Opere da lattoniere/copertura metallica Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d opera Riscaldamento Climatizzazione/raffreddamento Ventilazione i. Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui: Campi sportivi e parchi da gioco Posa di piscine prefabbricate Irrigazione integrata Lavori su parchi e giardini realizzati all esterno dei garden center j. Altri lavori. Art. 2 cpv. 2 lett. f, i f. Ginevra: 1 FF 2005 5865, 2006 8345, 2008 7487 2011 0565 1

Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura Atri lavori: tenuta; copertura; decorazione d interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di store; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo, lavori di rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet) i. Ticino: Tecnica della costruzione: opere da lattoniere/copertura metallica; impianti sanitari; riscaldamento; climatizzazione/raffreddamento; ventilazione Altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); parquet (posa di pavimenti in parquet) Campo d applicazione completo Art. 1 Il campo d applicazione delle clausole, riprodotte in allegato, della convenzione collettiva per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), conclude il 2 giugno 2003, è ampio. Art. 2 1 Il campo d applicazione delle clausole del CCPA, nei limiti del paragrafo 2, stampate in caratteri normali e riguardanti i lavori seguente, è ampio: a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui: Fabbricazione e/o pose di finestre legno, legno-metallo e PVC Riparazione e/o restauro di mobili Fabbricazione e/o pose di mobili di cucina Lavorazione della corte (posa di corti dell impresa di falegnameria, ebanisteria e carpenteria), come attività accessoria Fabbricazione di sci Fabbricazione e/o pose di montaggio interno e di montaggio di depositi, d installazione di saune Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, fabbricazione di mobili e di lavorazione dell intonaco e di vernice Taglio di struttura Costruzione di legno b. Fabbricazione di mobili 2

c. Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d arte di lavorazione del vetro su edifici) d. Lavorazione dell intonaco e vernice, tra cui: Staff e elementi decorativi Fabbricazione e pone di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo Posa di carta da parati Isolamento periferico Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno e. Lavori di piastrellista. f. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all «involucro dell edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento) g. Rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet) h. Tecnica della costruzione: Opere da lattoniere/copertura metallica Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d opera Riscaldamento Climatizzazione/raffreddamento Ventilazione i. Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui: Campi sportivi e parchi da gioco Posa di piscine prefabbricate Irrigazione integrata Lavori di parchi e giardini all esterno dei garden center j. Altri lavori. 2 Su tutto il territorio dei cantoni enumerati qui di seguito, l estensione è applicata a qualsiasi impresa ed ai settori di imprese che effettuano i lavori apparendo al capoverso 1: a. Friburgo: Fabbricazione di mobili lavorazione del vetro su edifici) 3

b. Giura et Giura bernese: c. Neuchâtel: d. Vallese: lavorazione del vetro su edifici e. Vaud: lavorazione del vetro su edifici Altri lavori: lavorazione delle specchio; lavorazione dell asfalto, tenuta e lavori speciali di resina; piastrella e rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet) f. Ginevra: Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura Altri lavori: tenuta; copertura; decorazione d interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di store; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo, lavori di rivestimento di suole e parquet (posa di pavimenti in parquet) g. Basilea-Campagna lavori di piastrellista. 4

h. Basilea-Città gessatura e pittura vetreria e vetreria tecnica lavori di piastrellista copertura di tetti altri lavori: Invetriatura (produzione di specchi); produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); scultura e lavori su pietra naturale; parquet (posa di pavimenti in parquet); lavori di pavimentazione in linoleum e materiali speciali. i. Ticino lavori di piastrellista Tecnica della costruzione: opere da lattoniere/copertura metallica; impianti sanitari; riscaldamento; climatizzazione/raffreddamento; ventilazione altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); parquet (posa di pavimenti in parquet). 3 Il presente decreto è applicato a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese secondo il capoverso 2 (compresi i capi di gruppo ed i caporeparti), indipendentemente dalla convenzione collettiva per la pensione anticipata nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell impresa, come pure gli apprendisti. II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d obbligatorietà generale: Art. 7 Contributi 1. Il contributo del lavoratore corrisponde all 0,9 % del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario a meno che il contributo non sia trattenuto altrimenti. 2. Il contributo del datore di lavoro corrisponde all 0,9 % del salario determinante. 3. È considerato come salario determinante il salario AVS. 5

Art. 7 bis Contributi (Tecnica della costruzione del Ticino) 1. Nella tecnica della costruzione del Ticino, il contributo del lavoratore corrisponde all 1.625 % del salario determinante dall entrata in vigore del decreto d estensione fino al 31 dicembre 2011. Dal 1 gennaio 2012, il contributo del lavoratore corrisponde all 1 % del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario a meno che non sia trattenuto altrimenti. 2. Nella tecnica della costruzione del Ticino, il contributo del datore di lavoro corrisponde all 1.625 % del salario determinante dall entrata in vigore del decreto d estensione fino al 31 dicembre 2011. Dal 1 gennaio 2012, il contributo del datore di lavoro corrisponde all 1 % del salario determinante. 3. Il salario AVS è considerato come salario determinante. Art. 15 Rendita transitoria completa 1. La rendita transitoria completa consiste in: 75 % del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie e lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita). 2. La rendita transitoria non può in ogni caso essere inferiore o superiore ai limiti seguenti: a) 75 % del salario di base determinante per la rendita ma al minimo 3800 franchi al mese; b) 75 % del salario di base determinante per la rendita ma al massimo 4800 franchi al mese. 3. [ ] Art. 26 bis Versamento delle prestazioni (Tecnica della costruzione del Ticino) Il primo versamento delle prestazioni previste dalla CCPA nella tecnica della costruzione del Ticino inizierà 9 mesi dopo l inizio del pagamento dei contributi in questo settore d attività, ma al più presto il 1 ottobre 2010. Art. 26 ter Versamento delle prestazioni (parchi e giardini di Ginevra) Il primo versamento delle prestazioni previste dalla CCPA nel settore dei parchi e giardini di Ginevra inizierà 6 mesi dopo l inizio del pagamento dei contributi in questo settore d attività, ma più presto il 1 gennaio 2011. 6

III Il presente decreto entra in vigore il 1 maggio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013. 29 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 7