S T I. Newsletter. Notizie e novità. Gennaio 2012



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S T I Studio Tecnico Integrato Notizie e novità Gennaio 2012 Newsletter Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte lungo le vie di esodo Ing. Fabio Rosito E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2011 Decreto ministeriale concernente: Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" con il quale viene posticipato di due anni il termine entro il quale provvedere alla sostituzione delle maniglie e maniglioni antipanico con quelli etichettati "CE". L'obbligo della sostituzione era entrato in vigore il 3 novembre 2010, più di un anno fa. Pertanto, la nuova scadenza è fissata a novembre 2012. L uso di maniglioni antipanico è disciplinato, in maniera specifica, dal D.M. 03/11/2004. Questo decreto si applica a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Tutti i dispositivi di apertura devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e su di essi deve essere apposto il caratteristico marchio CE. I sistemi di apertura UNI EN 179 sono maniglie, che presentano però specifiche caratteristiche. La norma UNI EN 1125, disciplina invece i caratteristici maniglioni antipanico. In base al decreto, a seconda della tipologia di attività e affollamento, si rende necessario adottare sistemi di apertura specifici: Maniglia UNI EN 179, risulta obbligatoria nei seguenti casi: 1) attività aperte al pubblico dove la porta è utilizzabile da meno di 10 persone; 2) attività non aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da 9 a 26 persone. Maniglione antipanico UNI EN 1125, risulta obbligatorio quando: 1) attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; 2) l attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; 3) locali in cui sono previste lavorazioni e materiali con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di 5 addetti. Per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la posa in opera, i vari soggetti sono destinatari di obblighi specifici: Il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta, l installazione e la manutenzione. L installatore deve eseguire l installazione nel rispetto delle indicazioni del produttore e rilasciare dichiarazione di corretta posa. Il titolare dell attività deve conservare la dichiarazione di corretta installazione, effettuare la manutenzione dei dispositivi in accordo a quanto previsto dal produttore, annotare sul registro dei controlli antincendio le operazioni di manutenzione e controllo effettuate.

Pubblicati gli Accordi relativi alla formazione Ing. Fabio Rosito Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli Accordi, in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e quello relativo alla formazione dei Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP. Da oggi, tutti i corsi di formazione dovranno seguire i contenuti, le modalità e la durata prevista negli Accordi. Per quanto concerne i lavoratori, questi dovranno frequentare un modulo formativo generale di 4 ore, più un modulo formativo specifico di durata variabile a seconda della tipologia di attività: 1) 4 ore, attività a rischio basso quali attività impiegatizie, commercio, piccoli artigiani, alberghi e ristoranti, associazioni; 2) 8 ore, attività a medio rischio quali agricoltura, pesca, trasporti e magazzini, pubblica amministrazione, istruzione; 3) 12 ore, attività a rischio elevato quali cantieri edili ed estrattivi, industrie, smaltimento rifiuti, sanità. Previsto anche l'aggiornamento periodico. Per chi non ha mai frequentato corsi di formazione, il datore di lavoro deve concludere entro un anno il percorso formativo. Per chi ha già frequentato dei corsi di formazione, in accordo a quanto prima previsto, dovrà solo rispettare le scadenze di aggiornamento. Per i preposti e dirigenti, previsti un percorso formativo specifico da 8 e 12 ore rispettivamente con, anch'essi, obbligo di aggiornamento periodico. Infine, i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, dovranno frequentare corsi della durata di 16, 32 o 48 ore a seconda della fascia di rischio di appartenenze. Previsto l'aggiornamento anche per loro. Rimangono validi, salvo la scadenza dell'aggiornamento, i corsi fatti prima, ovvero quelli da 16 ore. La formazione dei vari soggetti potrà essere erogata solo da persone che possano dimostrare: 1) almeno tre anni di esperienza nella docenza; 2) almeno tre anni di esperienza professionale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 3) RSPP, anche datori di lavoro, che svolgono questi compiti da almeno tre anni. Figura aziendale Note Durata del corso Aggiornamento RSPP datore di lavoro RSPP Modulo A RSPP Modulo B Solo per: 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori 3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori Per dipendenti e liberi professionisti che intendono svolgere i compiti di RSPP in aziende che superano i valori di cui sopra. Per dipendenti e liberi professionisti che intendono svolgere i compiti di RSPP in aziende che superano i valori di cui sopra. 16 ore rischio basso 32 ore rischio medio 48 ore rischio elevato 28 ore - da 12 a 68 ore a seconda del codice ATECO 6 ore/5 anni rischio basso 10 ore/5 anni rischio medio 14 ore/5 anni rischio elevato 40-60 ore ogni 5 anni a seconda del codice ATECO RSPP Modulo C Per dipendenti e liberi professionisti che intendono svolgere i 24 ore - compiti di RSPP in aziende che superano i valori di cui sopra. RLS Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i lavoratori decidono di non eleggere un rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà richiedere un RLS territoriale. 32 ore 4 ore/anno 25-50 addetti 8 ore/anno >50 addetti Dirigenti 12 ore 6 ore/5 anni Preposti 8 ore 6 ore/5 anni Lavoratori Incaricati antincendio Incaricati primo soccorso Già ora tutti i lavoratori devono essere formati e informati circa i rischi cui sono esposti, le misure adottate e i comportamenti da tenere ai fini della prevenzione incendi. Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato. Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato. 8 ore rischio basso 12 ore rischio medio 16 ore rischio elevato 4 ore rischio basso 8 ore rischio medio 16 ore rischio elevato 12 ore gruppo B e C 16 ore gruppo A 6 ore/5 anni 2 ore/3 anni rischio basso 5 ore/3 anni rischio medio 8 ore/3 anni rischio elevato 4 ore gruppo B e C 6 ore gruppo A Legenda dei colori Nero: obbligatorio per legge Verde: Consigliato dalla Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011

Scadenze delle attrezzature antincendio Dott. Aldo Olivero Le scadenze delle attrezzature antincendio sono gestite da ditte specializzate ma sono anche un obbligo del datore di lavoro sancito dal D.P.R. 547 dell 27/04/1955, art. 34 punto c, e dal D.M. 10 Marzo 1998, art. 4. Esistono in realtà diverse tipologie di interventi di manutenzione, così come stabilito dalla norma UNI 9994:2003: 1) Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994:2003) Consiste nella esecuzione, da parte di personale interno all'azienda e con frequenza non definita dalla norma (si consiglia frequenza mensile), dei seguenti accertamenti: - l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello - l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli - l'estintore non sia manomesso - i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili - l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde - l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.) - l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; se carrellato abbia le ruote funzionanti - il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato Tutte le eventuali anomalie riscontrate devono essere subito eliminate. 2) Controllo (art. 5.2. norma UNI 9994:2003) Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto e con frequenza semestrale, di una verifica dell'efficienza dell'estintore tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore (che omettiamo in quanto sotto la responsabilità della ditta di manutenzione). 3) Revisione (art. 5.3. norma UNI 9994:2003) Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Tra questi interventi (tutti elencati all'art. 5.3 della UNI 9994:2003), è inclusa la ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente presente nell'estintore (polvere, CO2, schiuma, ecc.). La frequenza della revisione e, quindi, della ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente è: - estintori a polvere: 36 mesi (3 anni) - estintori a CO2: 60 mesi (5 anni) - estintori a schiuma: 18 mesi Ovviamente la frequenza parte dalla data di prima carica dell'estintore. 4) Collaudo (art. 5.4. norma UNI 9994:2003) Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, la stabilità dell involucro tramite prova idraulica. La periodicità del collaudo è: - estintori a CO2: frequenza stabilita dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti, attualmente 10 anni; - altri estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè non marcati CE): 6 anni - altri estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè marcati CE): 12 anni La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo. (tratto da www.puntosicuro.it)

Nuove procedure di autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti orafi e settore tessile Dott. Umberto Aprile Prosegue ormai incessantemente il programma di aggiornamento delle vecchie procedure di autorizzazione di carattere generale da parte della Regione Piemonte. Questa volta è il turno degli stabilimenti orafi e degli stabilimenti del settore tessile. Con D.D. n. 368/DB1004 del 23/11/2011 è stata approvata la procedura di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli. Sono interessati al rinnovo autorizzativo gli stabilimenti già autorizzati ai sensi della d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995. Con D.D. n. 416/DB1004 del 07/12/2011 è stata approvata la procedura di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile. Sono interessati al rinnovo autorizzativo gli stabilimenti già autorizzati ai sensi delle d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995, d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 o alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001. Gli stabilimenti già in possesso delle autorizzazioni sopra riportate, hanno tempo 6 mesi per aderire alle nuove autorizzazioni. Ricordiamo inoltre che l art. 281 del D.Lgs. 152/06 impone uno scadenziario per tutti gli impianti antecedenti al 2006, anno di entrata in vigore dell attuale Testo Unico sull Ambiente. - tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000 ai sensi del D.P.R. 203/88; - tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999 ai sensi del D.P.R. 203/88. Nuova iscrizione albo gestori ambientali trasporto c/proprio di rifiuti Dott.ssa Raffaella Petrozzino Il D.lgs n. 152/2006 (di seguito T.U.A.) e s.m.i. ha introdotto nell ordinamento italiano l autorizzazione per il trasporto di rifiuti prodotti dalla propria attività (art. 212 co.8, trasporto rifiuti c/proprio). Per effetto di tale atto normativo tutte le aziende che intendono trasportare rifiuti prodotti dalla loro attività principale, hanno dovuto richiedere l autorizzazione presso l Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le modifiche apportate al T.U.A. dal d.lgs 205/2010 hanno introdotto novità anche per tale tipologia di trasporto. In particolare tutte le aziende che hanno ottenuto l autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti entro la data del 14 aprile 2008 avrebbero dovuto presentare istanza di aggiornamento dell autorizzazione all Ente competente entro il 27 dicembre 2011. Con delibera n. 4 del 26 ottobre 2011 e successiva circolare n. 1461 del 16 dicembre 2011 il Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali ha stabilito che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento entro il 27 dicembre viene considerata come mancanza d'interesse al permanere dell'iscrizione e di conseguenza l'albo procede alla cancellazione d'ufficio dell'iscrizione. Pertanto, tutte le aziende che non hanno provveduto ad effettuare l aggiornamento e che intendono continuare a trasportare rifiuti in conto proprio devono presentare nuova istanza di iscrizione presso l Albo Gestori Ambientali.

Tutte le imprese iscritte al Sistri passeranno al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti il 30 giugno Ing. Matteo Mazza Ancora una volta l entrata in vigore dei Sistri sarà rimandata. E stato infatti approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe, con alcune importanti novità riguardanti appunto il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti speciali. Un emendamento al suddetto decreto sposta nuovamente la data di entrata in vigore del nuovo sistema, posticipandola al 30 giugno per tutte le categorie. Questo significa, dunque, che non ci sarà più una partenza a scaglioni a seconda della categoria delle imprese, ma che tutti i soggetti obbligati abbandoneranno i vecchi formulari cartacei lo stesso giorno. La nuova data di inizio funzionamento del Sistri non sarà però né a Febbraio, come voleva la manovra di Ferragosto, né il 2 aprile 2012, come dettava il testo del decreto Milleproroghe inizialmente proposto dal Governo. L emendamento approvato dalle Commissioni sposta tutto più avanti di circa 3 mesi (al 30 giugno appunto), un tempo teoricamente utile per rendere il sistema davvero operativo e per ovviare a tutti i malfunzionamenti finora riscontrati. Il sistema comunque attualmente richiede ancora il versamento di contributi obbligatori sia ai fini dell iscrizione che per l acquisto delle apparecchiature necessarie alla sua gestione. A tal proposito il Ministero dell Ambiente ha reso noto che sono al vaglio soluzioni per ridurre il più possibile l aggravio sulle aziende e il disegno di legge che deve essere ora approvato a Montecitorio potrebbe contenere alcune proposte per far sì che le aziende almeno non paghino nessun contributo ulteriore finché il Sistri non sarà veramente attivo.

Scadenze Vi ricordiamo le scadenze periodiche previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: Annualmente: Riunione periodica per le aziende con più di 15 addetti Aggiornamento della formazione dell'rls; Prova di evacuazione nelle aziende con più di 10 addetti o soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI) Ogni due anni: Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato; Verifica dell'impianto di messa a terra (se biennale); Ogni tre anni: Aggiornamento del corso di formazione per incaricati del primo soccorso; Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti chimici; Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni; Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad amianto; Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici; Aggiornamento della formazione per gestori di pubblici esercizi con somministrazione di cibi e bevande; Ogni quattro anni: Ripetizione delle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni ecc.); Aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi; Verifica dell'impianto di messa a terra (se quinquennale); Ogni cinque anni: Aggiornamento della formazione dell'rspp, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Novembre 2012: termine entro il quale sostituire le maniglie e maniglioni antipanico non marcati CE con maniglie e maniglioni etichettati.