Premessa. A cura dell ing. Carmelo Tomaselli.



Documenti analoghi
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

COMPARTO UNITARIO ST2_P14 Via IV Novembre RELAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DPR N. 503)

Comune di Camposampiero (PD)

CONFORMITA AI SENSI DEL D.M. 236/89 E DEL D.P.R. 503/96 INDICE 1. PREMESSA - 3 -

VILLA FIGOLI DES GENEYS PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 5 AGOSTO 2014

La normativa sulle Barriere Architettoniche. La normativa sulle Barriere Architettoniche. Barriere Architettoniche - Barriere Culturali

Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli impone

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA, DI CONFORMITA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

INDICE 1.RIFERIMENTI NORMATIVI 2 2.SCELTE PROGETTUALI 2 3.SISTEMAZIONI ESTERNE 3. MASSIMO LEGGERI Ordine Ingegneri Roma n

RIABILITARE (L)A CASA

RELAZIONE TECNICA. Oggetto: Descrizione delle soluzioni progettuali previste per garantire l accessibilità ai fini

Alberto Arenghi Università degli Studi di Brescia La fruibilità nel regolamento edilizio del Comune di Brescia.

Il progetto è stato redatto applicando il regolamento recante le norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA -

Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli impone

Catasto terreni di Marostica, censuario di

DOMANDA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE P.U.A. Beni Stabili Spa Sede legale: Via Piemonte, Roma tel

COMUNE DI SENIGALLIA

EDIFICI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

Impianti elettrici e barriere architettoniche (Scheda)

Dal turismo per disabili al turismo per tutti Dal turismo per tutti al turismo di qualità

COMUNE DI PONSACCO Piano attuativo PA F.lli Testi e Dolfi s.n.c. - R.M. Immobiliare s.r.l - Soc. nome collettivo Parri & C LEGGE 13/89

COMUNE DI SANSEPOLCRO

EX-DIREZIONE DELLE SALINE NEL CENTRO STORICO DI CERVIA

IL MALATO ANZIANO E LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Patrizia Bianchetti Abano T.me 27/04/05 1

Requisiti essenziali per il bagno a norma ed esempi progettuali

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996 N.

Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

ALCUNE INDICAZIONI DIMENSIONALI

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

COMUNE DI QUARTU SANT ELENA SETTORE LAVORI PUBBLICI PROVINCIA DI CAGLIARI

DOTT. ING. ALESSANDRO ZITO

Oggetto: Relazione tecnica ex art. 10 punto 10,2 D.M. 236/89, allegata al P.L. via della Resistenza a Molinetto di MAZZANO Comune di Mazzano (Bs)

La valutazione della sicurezza antincendio in presenza di persone disabili

COMUNE DI ANDORA REGIONE LIGURIA PROVINCIA SAVONA

CRITERIO DA RISPETTARE

Il/La sottoscritto/a... Nato a... (...) il... C.F... D I C H I A R A

Realizzare l adattabilità

DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

Servizio di documentazione tributaria

edifici pubblici privati aperti al pubblico

Delibera n del proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.

RELAZIONE TECNICA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Legge n 13 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA RELAZIONE TECNICA DI ACCESSIBILITA

ALCUNE INDICAZIONI DIMENSIONALI. sala polivalente/cento sociale ricreativo. utilizzo di cicli

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI


COMUNE DI ALPIGNANO. Provincia di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Quadro normativo. Art. 9 L.13/89. Finanziamenti e contributi

CRITERIO DA RISPETTARE

CITTÀ DI LISSONE (Provincia di Monza e della Brianza)

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il Centro Provinciale per l Adattamento dell Ambiente Domestico

Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATTIVO EX D3/1 ORA PUA 38 PER MODIFICA ALLA DESTINAZIONE D USO

CULTURA PER TUTTI. Considerare le esigenze delle persone con disabilità nei piani di sicurezza degli eventi pubblici

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Prot. Gen. n Venezia, 03/11/2008

Al Signor Sindaco del Comune di Prato. Al Comune di Prato Servizio Istanze Edilizie Via Arcivescovo Martini n.61 Prato

Sistemi di ancoraggio permanenti per dispositivi di protezione individuale contro le cadute

COMUNE DI MASSA PROGRAMMA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIETTONICHE ED URBANISTICHE

Impianti elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche (seconda parte)

PROGETTO DI UN NUOVO PERCORSO CICLABILE E PEDONALE IN VIA VITTORIO VENETO A BOLZANO

Allegato A) MAGGIORAZIONE DEL COSTO MASSIMO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Oggetto_. Localizzazione_. Committente_. Altanon S.r.l. Descrizione_. Fase_. Scala_. Data deposito_. Codice interno_.

RIFERIMENTI NORMATIVI

COMUNE DI SARCEDO - PROVINCIA DI VICENZA -

Marca da bollo di valore secondo la legge vigente

Relazione sulle barriere architettoniche

BARRIERE ARCHITETTONICHE

COMUNE DI COLLESALVETTI Regione Toscana Provincia di Livorno PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Decreto Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996 N. 503

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996 N. 503

LE PROCEDURE IL FABBISOGNO GLI INTERVENTI I CONTRIBUTI EROGATI dal 1989 al 2012

INDICE. Mappa dell accessibilità urbana

REQUISITI E PRESTAZIONI DEL SISTEMA AMBIENTALE

[STANDARD RESIDENZIALI] Circolare n. 425 del Ministero dei Lavori Pubblici del art. 6. Aspetti qualitativi. Barriere architettoniche.

Norme per l erogazione dei sostegni economici per l abbattimento o l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Eliminazione barriere architettoniche

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

G04_REL_LEGGE13_89_DM_236_89

Guida alla corretta applicazione della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO PIANO REGOLATORE GENERALE. Regolamento urbanistico. Appendice 4

SERVIZI 7 INFRASRUTTURE DI TRASPORTO A BRUSSELS, BELGIO

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

DELL' ADATTABILITA' L. 13/89 L. 6/89

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. OT/20

AL SINDACO DEL COMUNE DI... PROV...

Transcript:

Report sugli adempimenti normativi riguardanti l abbattimento delle barriere architettoniche con particolare attenzione a quelle che impediscono l orientamento, la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi A cura dell ing. Carmelo Tomaselli. Premessa Obiettivo del presente documento è la rivisitazione delle norme cogenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nella più ampia accezione, prevista dalla normativa italiana, che tiene conto delle difficoltà di chi ha impedite o limitate capacità motorie e sensoriali. Il documento ha una struttura tale da dare ausilio pratico su quali siano gli adempimenti per progettisti, organi di controllo, realizzatori e collaudatori. L esigenza della campagna informativa, promossa dalla Unione Italiana Ciechi e perseguita anche dalla Antonplast e tc Servizi Informatici srl, nasce dalla constatazione che la cultura del superamento e dell abbattimento delle barriere architettoniche ha riguardato prevalentemente l ausilio a chi è portatore di ridotte o impedite capacità motorie, mentre ha trascurato altre forme di handicap quali appunto la non vedenza e l ipovedenza. La consuetudine progettuale, nonché di approvazione da parte degli organi di controllo e la cultura diffusa non hanno infatti adeguatamente tenuto in considerazione le diverse nature delle barriere architettoniche, nonostante la normativa italiana non abbia sottovalutato tali aspetti. Sul concetto di barriera architettonica intesa non soltanto come impedimento a chi è portatore di ridotte o impedite capacità motoree bensì a chi ha ridotte o impedite capacità sensoriali Si legge dalla circolare del 19 giugno 1968 n. 4809 Ministero dei lavori pubblici norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale (una delle prime norme sui problemi della godibilità dei beni pubblici da parte di tutti i cittadini) al punto 1.1 generalità: Le barriere architettoniche sono molteplici e di

natura diversa; oltre quelle architettoniche, le barriere psicologiche e le stesse minorazioni rappresentano altrettanti gravi impedimenti, richiedenti un altrettanto valido impegno da parte dei settori interessati e al punto 1.2 Campo di applicabilità delle norme si afferma: si deve inoltre precisare che le barriere architettoniche che ostacolano in senso specifico il minorato, si presentano sistematicamente sia nelle strutture edilizie, sia nelle relazioni tra queste e le reti di comunicazione, sia nell arredo urbano e sia nei mezzi di trasporto. Agli altri livelli di progettazione disegno urbano e pianificazione territoriale le barriere architettoniche perdono evidentemente la caratteristica di specializzazione relativa alle singole minorazioni, investendo invece l intera struttura sociale. A rafforzamento del fatto che il legislatore sin dalla norma del 1968 pensasse all abbattimento delle barriere architettoniche tout court, al punto 2.1.1. PARCHEGGI, leggiamo...i cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne la immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve presentare pertanto una colorazione notevolmente diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione. Per fare delle citazioni di normative più recenti nonché riferimento principale delle attuali progettazioni, il D.M. del 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche al punto c dell art. 2 Definizioni recita: Per barriere architettoniche si intendono: c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.. Non a caso le prescrizioni del 1989 riprendono alcune prescrizioni della normativa del 1968 riguardo il trattamento superficiale delle pavimentazioni. Non è superfluo notare come il requisito di accessibilità per gli spazi esterni si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Infine, per completezza, il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n.503 Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici ha la stessa definizione di barriera architettonica del DM 236. Adempimenti per l abbattimento delle barriere architettoniche, negli edifici residenziali pubblici o ad uso pubblico, specificatamente alla sfera dell ostacolo a chi ha impedite o ridotte capacità sensoriali Come noto la normativa principale di riferimento in materia è il già citato DM 236/89. La normativa prevede la garanzia dell accessibilità per gli spazi esterni, e parti comuni. Come detto il requisito di accessibilità per gli spazi esterni si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Volendo estrapolare gli adempimenti normativi che riguardano l abbattimento delle barriere architettoniche per i non vedenti e gli ipovedenti, tra i criteri di progettazione per l accessibilità ( di cui all art. 4 del DM236/89) si specifica: Per spazi esterni e parti comuni all edificio: punto 4.1.2 Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche;... nelle parti comuni dell edificio, si deve provvedere ad una chiara

individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione del materiale e nel colore delle pavimentazioni. ; Per le scale: Per le rampe: Per i percorsi: Pavimentazioni punto 4.1.10 Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti. (per specifiche vedi 8.1.10) ; Punto 8.1.10 una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall ultimo scalino, deve indicare l inizio e la fine della rampa ; Punto 4.1.11. per le rampe valgono le stesse specifiche delle scale, Punto 8.1.10. una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall ultimo scalino, deve indicare l inizio e la fine della rampa ; SPAZI ESTERNI punto 4.2.1. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza di eventuali gradini e evidenziate con variazioni cromatiche. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti, Punto 8.2.1. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno 10 m da varchi che consentano l accesso alle zone adiacenti non pavimentate ; Punto 8.2.2. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore a mm2.

Adempimenti per l abbattimento delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici, specificatamente alla sfera dell impedimento a chi ha impedite o ridotte capacità sensoriali Norme generali per gli edifici: INTERNO Art. 13.2 Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all art.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14-61989, n.236; punto 3.2 del DM 236 il requisito [di accessibilità] si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali ; ESTERNO Art. 3.3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici stessi, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l accesso all edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale ; Spazi pedonali art. 4.1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l uso di servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. ; SPAZI ESTERNI, punto 4.2.1. del DM 236 Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza di eventuali gradini e evidenziate con variazioni cromatiche. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti ; punto 8.2.1. del DM 236 Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno 10 m da varchi che consentano l accesso alle zone adiacenti non pavimentate ; Punto 8.2.2. del DM 236 Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore a mm2. ; Marciapiedi art. 5.1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14-6-1989, n.236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle

pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili. Punto 8.2.2. del D.M. 236 Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore a mm2. ; Impianti semaforici Scale e rampe Arredo urbano art.6.4 Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente ; punto 4.1.10 del DM 236 Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti; e punto 8.1.10 del DM 236 una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall ultimo scalino, deve indicare l inizio e la fine della rampa ; Art. 9.1 Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all art. 4 del Decreto del Ministero dei LL PP 236/89, ossia punto 4.1.2 Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche;... nelle parti comuni dell edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione del materiale e nel colore delle pavimentazioni. ; punto 4.1.10 Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti. (per specifiche vedi 8.1.10) ; Punto 8.1.10 una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall ultimo scalino, deve indicare l inizio e la fine della rampa ; punto 4.1.11. per le rampe valgono le stesse specifiche delle scale; punto 4.2.1. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza di eventuali gradini e evidenziate con variazioni cromatiche. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti, punto 8.2.1. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a

spigoli vivi ed essere interrotto almeno 10 m da varchi che consentano l accesso alle zone adiacenti non pavimentate, Punto 4.3. Per gli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte Braille. Per facilitare l orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in qualità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. Art. 9.2. della 503 Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili ; Unità ambientali e loro componenti: art. 15. 1. per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministero dei LL PP 236/89, punto 4.1.2 Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche;... nelle parti comuni dell edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione del materiale e nel colore delle pavimentazioni. punto 4.1.10 Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti. (per specifiche vedi 8.1.10), Punto 8.1.10 una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall ultimo scalino, deve indicare l inizio e la fine della rampa, punto 4.1.11. per le rampe valgono le stesse specifiche delle scale;