Riferimenti normativi sul radon



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Riferimenti normativi sul radon Normative europee, svizzere ed italiane Fabrizio Colombo

Sommario Normative europee Raccomandazione della Commissione europea sulla tutela della popolazione contro l esposizione al radon in ambienti chiusi (90/143/Euratom) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio europeo Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti Raccomandazione della Commissione europea sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile (2001/928/Euratom) Legge sulla radioprotezione (LRaP) Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) Normative svizzere Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione del radon Raccomandazioni dell'ufsp relative alle diverse zone radon Altre note Normativa italiana Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione Decretto legislativo n. 230 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. Decreto legislativo n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Altre note Normative regionali Legge Regionale n. 14 della Regione Lazio Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 Regolamento di cui all articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l edilizia scolastica» Altre note

NORMATIVE EUROPEE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CONTRO L ESPOSIZIONE AL RADON IN AMBIENTI CHIUSI (90/143/EURATOM) 21 febbraio 1990 2. Per quanto riguarda gli edifici esistenti: a) che sia stabilito un livello di riferimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi: qualora esso venga superato si adotteranno provvedimenti semplici ma efficaci volti a ridurre il livello di radon; b) che il livello di riferimento sia pari ad una dose effettiva equivalente di 20 msv annui, la quale, ai fini pratici, può essere considerata equivalente ad una concentrazione media annua di gas radon di 400 Bq/m 3 ; c) che l'urgenza dei provvedimenti correttivi sia proporzionale alla misura in cui tale limite di riferimento viene superato; d) che, laddove siano ritenuti necessari provvedimenti correttivi, la popolazione interessata sia informata sui livelli di radon ai quali è esposta e sui provvedimenti adottabili per ridurre tali livelli. 3. Per quanto riguarda gli edifici da costruire: a) che sia applicato un livello di progettazioni cui le competenti autorità possano far riferimento nell'adottare disposizioni, norme e codici di tecniche costruttive per i casi in cui il livello di progettazione rischi di venir superato; b) che il livello di progettazione sia pari a una dose effettiva equivalente di 10 msv annui, la quale, ai fini pratici, può essere considerata equivalente a una concentrazione media annua di gas radon di 200 Bq/m 3 ; c) che le informazioni relative ai probabili livelli d'esposizione al radon e alle misure preventive da adottare siano fornite, in quanto pertinenti, a coloro che partecipano alla costruzione di nuovi edifici. DIRETTIVA 96/29/EURATOM DEL CONSIGLIO EUROPEO NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE E DEI LAVORATORI CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 13 maggio 1996 Articolo 2 1. La presente direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili 2. Conformemente al titolo VII, essa si applica anche alle attività lavorative che non sono contemplate nel paragrafo 1 ma che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali e conducono ad un significativo aumento dell'esposizione di lavoratori, o di individui della popolazione, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Articolo 9 Limiti di dose per i lavoratori esposti 1. Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di 100 millisievert (msv) nell'arco di cinque anni consecutivi, con una dose massima efficace di 50 msv in un singolo anno. Gli Stati membri possono decidere un'entità annua. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, valgono i seguenti limiti di dose equivalente: a) per il cristallino, 150 msv all'anno; b) per la pelle, 500 msv all'anno: tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta; c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 500 msv all'anno. Articolo 18

Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro 1. Ai fini della radioprotezione, sono presi provvedimenti concernenti tutti i luoghi di lavoro, qualora esista la possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti al di sopra di 1 msv all'anno o una dose equivalente di un decimo dei limiti di dose per il cristallino, la pelle e le estremità del corpo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali disposizioni devono essere adattate ai tipi di impianti e di sorgenti nonché all'entità e alla natura dei rischi. La portata delle misure precauzionali e di sorveglianza, nonché la loro natura e qualità, devono essere commisurate ai rischi inerenti al lavoro implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti. Articolo 24 1. La sorveglianza radiologica dell'ambiente di lavoro, di cui agli articoli 19, paragrafo 1, lettera b) e 20, paragrafo 1, lettera a), comprende se del caso gli elementi seguenti: a) misurazione delle intensità esterne di dose, indicando la natura e la qualità delle radiazioni interessate; b) misurazione della concentrazione dell'attività aerea e della densità superficiale delle sostanze radioattive contaminanti, indicando la loro natura e il loro stato fisico e chimico. 2. I risultati delle misurazioni sono annotati e, se, necessario, utilizzati per la stima delle dosi individuali, in conformità delle disposizioni dell'articolo 25. Articolo 25 Sorveglianza Disposizioni generali 1. La sorveglianza individuale è sistematica per i lavoratori esposti della categoria A. Essa si basa su misurazioni individuali, stabilite da un servizio autorizzato di dosimetria. Articolo 40 1. Ogni Stato membro garantisce, mediante indagini o con qualsiasi altro mezzo appropriato, l'individuazione delle attività lavorative che possono costituire oggetto di attenzione. Tali attività comprendono segnatamente: a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, se del caso, individui della popolazione sono esposti a prodotti di filiazione del toron o del radon, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro quali stabilimenti termali, grotte, miniere, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro in superficie in zone ben individuate; RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CONTRO L'ESPOSIZIONE AL RADON NELL'ACQUA POTABILE (2001/928/EURATOM) 20 dicembre 2001 4. Occorre effettuare indagini rappresentative per definire l'entità e la natura delle esposizioni al radon e ai prodotti di decadimento del radon di vita lunga nella fornitura di acqua potabile per uso domestico, proveniente da vari tipi di sorgenti di acqua potabile e da pozzi in diverse zone geologiche, a meno che le informazioni siano già disponibili. L'indagine dovrebbe essere progettata in modo tale che i parametri di base e in particolare le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la radioattività della roccia o del terreno e il tipo di pozzo, possano essere identificati e utilizzati successivamente per orientare ulteriori interventi sulle esposizioni più elevate. Le indagini devono coprire, in particolare: a) pozzi, in particolare quelli scavati in zone di roccia cristallina; b) approvvigionamento idrico basato su falde acquifere di roccia o terreno. 5. Per quanto riguarda la fornitura d'acqua della rete idrica pubblica o commerciale, occorre intraprendere le seguenti azioni: a) oltre una concentrazione di 100 Bq/l, gli Stati membri devono definire un livello di riferimento per il radon, da utilizzare per stabilire se occorrano azioni correttive per tutelare la salute umana. Un livello più elevato di 100 Bq/l si può adottare se le indagini nazionali dimostrano che è necessario per mettere in pratica un efficace programma di controllo del radon. Per le concentrazioni superiori 1 000 Bq/l, si ritiene che un'azione correttiva sia giustificata in base a criteri di protezione dalle radiazioni; b) le misurazioni della concentrazione di radon sono obbligatorie se vi è un motivo specifico per sospettare, sulla base di risultati di indagini o altre informazioni affidabili, che il livello di riferimento possa essere superato; c) nel caso in cui si sospetti la presenza di concentrazioni significative di polonio 210 e piombo 210 sulla base dei risultati di indagini rappresentative o altre informazioni affidabili, il monitoraggio dei nuclidi in questione dovrebbe essere organizzato in collegamento con il controllo della presenza di altri radionuclidi naturali secondo le disposizioni della direttiva 98/83/CE;

d) oltre una concentrazione di riferimento di 0,1 Bq/l per il polonio 210 e 0,2 Bq/l per il piombo 210, occorre prendere in considerazione la possibilità di intervenire con azioni correttive per tutelare la salute umana. 8. L'acqua potabile distribuita in luoghi pubblici quali case di riposo, scuole e ospedali deve essere conforme ai principi indicati al punto 5. 11. L'esposizione dei lavoratori al radon inalato negli stabilimenti in cui notevoli quantitativi di radon possono essere emessi dall'acqua in locali chiusi, in particolare nelle aziende di erogazione dell'acqua, nelle terme e nelle piscine, dovrebbe essere oggetto di controllo conformemente al titolo VII della direttiva 96/29/Euratom e conformemente alle raccomandazioni «Protezione dalle radiazioni 88», del 1997, per l'attuazione del titolo in questione da parte del gruppo di esperti costituito ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom.

NORMATIVE SVIZZERE LEGGE SULLA RADIOPROTEZIONE (LRAP) 22 marzo 1991 Art. 1 Scopo Scopo della presente legge è la protezione dell uomo e dell ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. Art. 2 Campo d applicazione 1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: a. alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; b. agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell ambiente. Art. 9 Limitazione dell esposizione alle radiazioni Per limitare l esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l esperienza e lo stato della scienza e della tecnica. Art. 16 Responsabilità delle imprese 1 Il titolare della licenza o le persone che dirigono un impresa sono responsabili dell osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione. A tal fine assumono un numero adeguato di periti ai quali conferiscono le competenze e i mezzi necessari. 2 Tutte le persone occupate nell impresa sono tenute a coadiuvare la direzione e i periti nell applicazione dei provvedimenti di radioprotezione. Art. 24 Aumento durevole della radioattività nell ambiente Se, durante un periodo relativamente lungo, è accertata una radioattività accresciuta di origine naturale o meno, il Consiglio federale può prendere disposizioni particolari idonee a limitare l esposizione alle radiazioni. Per l esecuzione, può ricorrere ai Cantoni. ORDINANZA SULLA RADIOPROTEZIONE (ORAP) 22 giugno 1994 Art. 110 Valori limite e valore operativo 1 Per le concentrazioni di radon nei locali di abitazione e di soggiorno si applica un valore limite di 1000 Becquerel per metro cubo (Bq/m 3 ), calcolato come media annua. 2 Per le concentrazioni di radon nelle aree di lavoro si applica un valore limite di 3000 Bq/m 3, calcolato come media sulla durata mensile del lavoro. 3 Se una persona professionalmente esposta a radiazioni è esposta nell esercizio della sua professione a ulteriori concentrazioni di radon che superano 1000 Bq/m 3, nel calcolo della dose annua ammissibile giusta l articolo 35 si deve tener conto anche della dose supplementare accumulata dovuta al radon. 4 Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni (art. 114), come pure per i risanamenti (art. 113 e 116) è applicabile un valore operativo di 400 Bq/m 3, nella misura in cui ciò sia realizzabile con misure architettoniche semplici. Art. 111 Misurazioni 1 La concentrazione di radon deve essere rilevata da servizi di misurazione riconosciuti. 1bis Le misurazioni nei locali di abitazione e di soggiorno devono protrarsi per almeno un mese. 2 Le misurazioni possono essere richieste dal proprietario o da qualsiasi altra persona interessata.

3 Se una misurazione non è svolta conformemente al capoverso 2, essa viene ordinata dai Cantoni su richiesta dell interessato. I Cantoni provvedono affinché il risultato della misurazione sia comunicato all interessato. 4 Per «interessati» s intendono le persone per le quali si può presumere che, in seguito alla permanenza in locali o aree di cui all articolo 110, i valori limite siano superati. Questa disposizione si applica, in particolare, alle persone che soggiornano in aree a concentrazione elevata di radon giusta l articolo 115. 5 Gli utenti degli edifici sono tenuti a rendere i locali accessibili per le misurazioni. 6 I costi delle misurazioni ordinate dai Cantoni sono a carico del proprietario. Art. 112 Riconoscimento e obblighi dei servizi di misurazione 1 L UFSP riconosce un servizio di misurazione per le misurazioni relative al radon a condizione che tale servizio: a. disponga del personale specializzato e dei sistemi di misura necessari per adempiere correttamente i compiti affidatigli; b. garantisca un adempimento dei compiti ineccepibile; in particolare che il personale, nell esercizio delle sue funzioni, non subisca alcun influsso che possa condurre a conflitti di interesse. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia disciplina i requisiti tecnici concernenti i sistemi di misura e le procedure per garantirne la costanza dei valori. 3 I servizi di misurazione sono tenuti a immettere i loro dati nella banca dati radon (art. 118a). 4 L UFSP sottopone i servizi di misurazione alla sua sorveglianza. Art. 113 Provvedimenti di protezione 1 In caso di superamento del valore limite di cui all articolo 110, il proprietario, su richiesta di un interessato, deve intraprendere i risanamenti necessari entro un termine di tre anni. 2 Se il termine non è osservato o in caso di rifiuto da parte del proprietario, i Cantoni ordinano i risanamenti necessari. Essi impartiscono un termine di tre anni al massimo, a seconda dell urgenza nel caso concreto, per la realizzazione dei risanamenti. 3 I costi per i risanamenti sono a carico del proprietario. 4 Sono fatte salve le misure di risanamento adottate dall INSAI in conformità con la legge del 20 marzo 1981 sull assicurazione contro gli infortuni. Art. 114 Prescrizioni in materia di costruzione 1 I Cantoni adottano i provvedimenti necessari affinché le nuove costruzioni e le ristrutturazioni siano realizzate in modo da non superare il valore limite di 1000 Bq/m 3. Essi si adoperano per assicurare che, mediante misure architettoniche appropriate, la concentrazione di radon non superi il valore operativo di 400 Bq/m 3. 2 Al termine dei lavori di costruzione i Cantoni controllano per campionatura, se il valore limite è stato osservato. Art. 115 Aree a concentrazione radon 1 I Cantoni provvedono affinché, sul loro territorio, sia svolto un numero sufficiente di misurazioni. 2 Determinano le aree ad elevata concentrazione di radon e adeguano costantemente la situazione sulla base dei dati forniti dalle misurazioni. 3 Provvedono affinché, nelle aree ad elevata concentrazione di radon, sia svolto un numero sufficiente di misurazioni nei locali di abitazione, di soggiorno e di lavoro negli edifici pubblici. 4 Chiunque può consultare le mappe delle aree ad alta concentrazione di radon. Art. 116 Programmi di risanamento 1 Nelle aree ad elevata concentrazione di radon, i Cantoni determinano le misure di risanamento da adottare per i locali in cui il valore limite giusta l articolo 110 capoverso 1 è superato. 2 Stabiliscono il termine entro il quale devono essere realizzate le misure di risanamento in funzione dell urgenza nel caso concreto e dell aspetto economico. 3 Le misure di risanamento devono essere realizzate al più tardi entro 20 anni dall entrata in vigore della presente ordinanza. 4 I costi delle misure di risanamento sono a carico dei proprietari. Art. 117 Informazione 1 I Cantoni trasmettono regolarmente all UFSP le mappe aggiornate delle aree a concentrazione di radon. 2 Informano regolarmente l UFSP in merito allo stato di avanzamento dei risanamenti. Art. 118 Servizio tecnico e d informazione sul radon 1 L UFSP gestisce un servizio tecnico e d informazione sul radon.

2 Esso svolge i seguenti compiti: a. regolarmente, emana raccomandazioni e conduce campagne di misurazione, in collaborazione con i Cantoni; b. consiglia i Cantoni, i proprietari di case e gli altri interessati circa i problemi legati al radon; c. informa regolarmente l opinione pubblica sulla problematica del radon in Svizzera; d. consiglia le persone e i servizi interessati sui provvedimenti protettivi adeguati; e. svolge regolarmente valutazioni sugli effetti delle misure; f. può svolgere indagini in merito alla provenienza e agli effetti del radon; g. fornisce regolarmente ai Cantoni una panoramica delle aree a concentrazione di radon che gli sono state comunicate giusta l articolo 115. 3 L UFSP mette a disposizione dei Cantoni, in procedura di richiamo, le misurazioni raccolte. 4 Può organizzare corsi di formazione. Art. 118a Banca dati sul radon 1 L UFSP gestisce una banca dati centralizzata sul radon. Esso vi memorizza le informazioni necessarie in modo da poter costantemente valutare l esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e in modo da acquisire dati per scopi statistici e scientifici. 2 Nella banca dati centralizzata sul radon possono essere memorizzati i seguenti dati: a. localizzazione dell edificio (coordinate, numero di particella); b. dati concernenti l edificio; c. dati concernenti il locale; d. misurazioni; e. dati concernenti il risanamento. f. proprietari e/o inquilini degli edifici (nome, indirizzo, numero postale di avviamento, località). 3 I collaboratori del Servizio tecnico e d informazione sul radon sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati conformemente al disciplinamento specifico. 4 I servizi di misurazione riconosciuti, i punti vendita di dosimetri e le autorità competenti sono tenute a registrare nella banca dati radon centralizzata i dati che hanno raccolto. A questo scopo, possono essere messi loro a disposizione tutti i dati in procedura di richiamo. 5 Le persone incaricate delle misurazioni e del risanamento possono accedere ai dati concernenti gli edifici e sono autorizzate a registrare le informazioni da loro raccolte. A questo scopo, possono essere messi loro a disposizione tutti i dati in procedura di richiamo. 6 I dati memorizzati nella banca dati sono eliminati dopo 100 anni. ORDINANZA DEL DFGP SUGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE DEL RADON 29 novembre 2008 Art. 4 Requisiti essenziali 1 I dosimetri radon devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e i risultati di misurazione devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali o internazionali conformemente all articolo 9 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. 2 I dosimetri radon devono in particolare soddisfare i seguenti requisiti: a. misurando: esposizione al radon in kbq h/m 3 ; b. tempo d integrazione: > 1 mese; c. esposizione minima misurabile: 50 kbq h/m 3 ; d. campo di misurazione: fino a 15 000 kbq h/m 3 ; e. linearità: deviazione < 15 % tra 50 kbq h/m 3 e 10 000 kbq h/m 3 ; f. riproducibilità: deviazione standard s 15 %. Art. 7 Requisiti essenziali 1 Gli apparecchi di misurazione del radon devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e i risultati di misurazione devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali o internazionali ai sensi dell articolo 9 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. 2 Gli apparecchi di misurazione del radon devono in particolare soddisfare i seguenti requisiti: a. misurando: concentrazione radioattiva del radon in Bq/m 3 ; c. concentrazione radioattiva minima misurabile del radon: 10 Bq/m 3 per un intervallo di misurazione di 1 ora; d. campo di misurazione: fino a 100 000 Bq/m 3 ;

e. linearità: deviazione < 10 % tra 10 Bq/m 3 e 10 000 Bq/m 3 ; f. riproducibilità: deviazione standard s 5 %. RACCOMANDAZIONI DELL'UFSP RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE RADON Febbraio 2010 Vedi pdf. Luglio 2010 Il 2 luglio del 2010 l ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) ha emanato una nuova raccomandazione: Sulla base delle nuove norme internazionali (vedi sotto), l'ufsp raccomanda di non superare il valore di 300 Bq/m 3 nei locali abitativi e di soggiorno degli edifici esistenti e di mantenere il livello di concentrazione del radon il più basso possibile nell'ambito di risanamenti, ristrutturazioni e costruzioni di nuovi edifici. World Health Organization (WHO) (externer Link, neues Fenster) Rapporto Radon Indoor 2009 International Commission on Radiological Protection (ICRP) Fonte: http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/00158/10954/index.html?lang=it ALTRE NOTE 1000 Bq/m3 = 17,5 msv/anno (dose effettiva) 400 Bq/m3 = 7 msv/anno (dose effettiva)

NORMATIVA ITALIANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 246 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 21 aprile 1993 Requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere 3) Igiene, salute ed ambiente Per soddisfare questa esigenza l opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell aria di particelle o di gas pericolosi, dall emissione di radiazioni pericolose, dall inquinamento o dalla contaminazione dell acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fiumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell opera. DECRETTO LEGISLATIVO N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (S.M.I.) ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM E 96/29/EURATOM IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI. 17 marzo 1995 Modifiche tratte da: D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 Legge 1 marzo 2002, n. 39 Art. 10 bis Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono: a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei; b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate; c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico; d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori; e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV; f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante. 2. Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII.

Art. 10 ter Obblighi dell'esercente 1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. 2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno. 3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato 1 bis, ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l'80 per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. 4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione. 5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime. Art. 10 quinquies Livelli di azione 1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in allegato I bis. 2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori all'80 per cento del livello di azione, l'esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo. 3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10 ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, commi 2 e 3, lettera g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione. 4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato I bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96. 5. L'esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell'allegato Ibis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asili nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo. 6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23, se dall'analisi di cui all'articolo 10 ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di tali misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.

Art. 10 sexies Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon 1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all'articolo 10 ter, comma 2; a tal fine: a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale; b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori. 2. La individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario. 3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Allegato 1bis 4. Livelli di azione a) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere a) e b), il livello di azione è fissato in termini di 500 Bq/m 3 di concentrazione di attività di radon media in un anno. b) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c), d) ed e) il livello di azione per i lavoratori è fissato in termini di 1 msv/anno di dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto dell eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell ambiente su cui viene svolta l attività lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali. c) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico è fissato in 0,3 msv/anno di dose efficace. d) Il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi dell'art.10.quinquies comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia superiore a 3 msv/anno. DECRETO LEGISLATIVO N. 81 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 8 aprile 2008 Art. 65 Locali sotterranei o semisotterranei 1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. ALTRE NOTE Dai riferimenti normativi sopra elencati si evince che non esiste nessuna regolamentazione legale concernente la concentrazione di radon nei locali di abitazione. Di fatto la raccomandazione 90/143/Euratom non è stata ancora recepita.

NORMATIVE REGIONALI LEGGE REGIONALE N. 14 DELLA REGIONE LAZIO PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DAL RISCHIO GAS RADON 31 marzo 2005 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi all esposizione al gas radon, al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale. Art. 2 (Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all esposizione al gas radon) 3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, determina, in particolare: a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici; b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione; c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici a rischio; d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla lettera b); e) l individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera b), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell ARPA; f) le modalità per la realizzazione, a cura dell Agenzia di sanità pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 16, di uno studio epidemiologico della popolazione; g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga nell approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico; h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all esposizione al gas radon e dell applicazione delle misure di prevenzione di cui alla lettera g). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO N. 10 REGOLAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 LUGLIO 1977, N. 21: «DIRETTIVE PER L EDILIZIA SCOLASTICA» 23 febbraio 2009 3. Requisiti generali dell area destinata alla scuola (6) Poiché diverse aree del territorio provinciale presentano un elevata concentrazione di radon, la perizia geologica fa riferimento a tale fatto e prevede le necessarie misure preventive. ALTRE NOTE Nel 1990 la Commissione Europea aveva prodotto una raccomandazione (la 90/143/Euratom) sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al Radon in ambienti chiusi, in seguito alla quale la Regione Lombardia emanò la circolare n. 103/91, in cui dava mandato alle ASL di richiedere anche una verifica sul radon per rilasciare i nulla osta allo svolgimento di attività lavorative nei locali sotterranei e seminterrati. La raccomandazione europea riguardava in generale gli ambienti chiusi (anche abitativi) e prevedeva un valore di azione, per l'adozione di provvedimenti, di 400

Bq/m 3 per gli edifici esistenti, mentre per le nuove costruzioni stabiliva un valore massimo di progetto di 200 Bq/m 3. La Regione Lombardia limitò questi valori agli ambienti di lavoro.