Volo cancellato o ritardo aereo: la compagnia deve indennizzare il passeggero salvo 'circostanze eccezionali'



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Volo cancellato o ritardo aereo: la compagnia deve indennizzare il passeggero salvo 'circostanze eccezionali' Per la Corte europea, anche in caso di problemi tecnici imprevisti, la compagnia è tenuta all'indennizzo, a meno di vizi occulti di fabbricazione o sabotaggio di Lucia Izzo - La compagnia aerea dell'unione Europea deve indennizzare il passeggero se la cancellazione o il prolungato ritardo del volo dipendono da circostanze non "eccezionali", come può essere considerato un guasto che deriva da una carenza di manutenzione. Rientrano, invece, nelle "circostanze eccezionali" che dispensano il vettore dall'indennizzo, i guasti di apparecchi che presentano vizi occulti di fabbricazione che incidono sulla sicurezza dei voli, o i danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terrorismo. Lo ha stabilito con la sentenza (qui sotto allegata) pubblicata il 17 settembre 2015 la nona sezione della Corte di Giustizia Europea pronunciandosi sulla causa C 257/14. La richiesta verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. La controversia alla base della disamina riguarda la vicenda di una donna, la quale richiede di essere indennizzata da una compagnia aerea a causa il ritardo subito dal suo volo (pari a 29 ore) in quanto l'aeromobile aveva subito un guasto ad uno dei motori. I giudici precisano che l'art. 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che l'indennizzo è dovuto al passeggero se è dimostrato che il guasto che ha determinato il ritardo o la cancellazione del volo, sarebbe potuto essere evitato considerando le normali attività di manutenzione e controllo a cui la compagnia aerea è tenuta. Siccome i vettori aerei, nell'esercizio della loro attività, devono regolamentante far fronte a guasti inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili, i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aerei, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé circostanze eccezionali ex art. 5 paragrafo 3 del regolamento summenzionato. Invece, alcuni problemi tecnici possono entrare nell'ambito delle circostanze eccezionali, come nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta, o una competente autorità, rilevasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione o sono danneggiati da atti si sabotaggio o terrorismo. Nel caso di specie, il guasto è certamente inaspettato perché inerente a pezzi difettosi che non hanno superato la loro vita media e riguardo i quali il fabbricante non ha fornito indicazioni di possibili vizi dopo un certo periodo di utilizzo. Tuttavia, la prevenzione di un gusto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo in questione, poiché spetta a quest'ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche. Ciò soprattutto in considerazione dei problemi tecnici che la compagnia deve spesso affrontare viste le situazioni talvolta "estreme" a cui è sottoposto l'aeromobile (ad es. intemperie meteorologiche).

Per i giudici europei, l'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi di detta disposizione. Corte di Giustizia Europea, sentenza C 257/14 ( da www.studiocataldi.it )