Contratto di affitto di un appezzamento di terreno (lotto n.) di proprietà dell IPAB Andrea Danielato, sito in Cavarzere, località Lezze. Pagina 1 di 8
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Oggi,, presso l ufficio del Segretario Direttore dell IPAB Andrea Danielato sito in Cavarzere, corso Europa, 46, premesso che: con deliberazione n. 25 del 23.05.2014 il Consiglio di Amministrazione dell IPAB ha stabilito di indire un asta pubblica per la concessione in affitto di appezzamenti di terreno, facenti parte del Fondo Agricolo Cà Salvioni, sito in località Lezze di Cavarzere, fra i quali rientra il lotto n., così distinto al Catasto Terreni: foglio, mappale, della superficie complessiva di mq con decreto n. 328 del 11.11.2014 del Segretario Direttore dell IPAB sono stati recepiti gli atti della procedura ad evidenza pubblica per la concessione in affitto del terreno sopra indicato; con decreto n.. del del Segretario Direttore dell IPAB è stata decretata l aggiudicazione definitiva della concessione in affitto del terreno sopra indicato al signor nato a.. il., residente a.. in via, codice fiscale..; il signor, come sopra generalizzato, 1. dichiara di ben conoscere il terreno di cui si tratta; 2. ha prestato, a garanzia di tutte le obbligazioni previste nel contratto di affitto nonché del corretto utilizzo del terreno oggetto di affitto oltre che a garanzia della riconsegna del medesimo nelle normali condizioni di produttività ed efficienza, salvo il normale deperimento, un deposito cauzionale nella misura e secondo le modalità previsti dall avviso d asta, mediante. di euro.; 3. ha presentato, a garanzia del pagamento dei canoni di affitto, nei termini e nella misura prevista dall avviso d asta, una fideiussione rilasciata da.., in data.., per l importo di euro., contenente le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice civile, e la previsione dell operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell Ente; le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di contratti agrari ed in particolare della disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203; tra l IPAB Andrea Danielato con sede legale in Cavarzere (Venezia), corso Europa, n. 48, partita IVA e codice fiscale 03023790276, rappresentata dal dottor Mauro Badiale, codice fiscale BDLMRA66A30C383Z, in qualità di Segretario-Direttore, munito dei relativi poteri in forza delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell Ente n. 32/2001 e n. 11/2014, nel seguito del presente atto denominato semplicemente IPAB o Ente, e Pagina 3 di 8
il signor, nato a. il., residente a in via, codice fiscale., nel seguito del presente atto denominato semplicemente Affittuario, tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Articolo 2 Oggetto del contratto Con la sottoscrizione del presente contratto l IPAB, come sopra rappresentata, concede in affitto per uso agricolo al signor, che allo stesso titolo accetta, il terreno di cui al lotto n,facente parte del Fondo Agricolo Cà Salvioni, sito nel Comune di Cavarzere (Venezia) in località Lezze, della superficie complessiva di mq.., così distinto al Catasto Terreni: foglio.. mappale L eventuale individuazione dei confini del terreno oggetto di affitto è a cura e a spese della parte conduttrice. Articolo 3 Durata del contratto La durata dell affitto viene fissata in anni quindici e mesi uno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e con scadenza in data... Alla scadenza del contratto il terreno dovrà essere restituito nella piena disponibilità dell IPAB, libero da persone e/o cose, piantagioni o coltivazioni, senza che all Affittuario sia dovuto alcun indennizzo di nessun genere ed a qualsiasi titolo. Nell ipotesi di ritenzione del terreno oltre la scadenza, è convenuta a carico dell Affittuario, per ogni giorno di ritardo una penale pari al quadruplo del canone annuo dedotto nel presente contratto, diviso per 365 e moltiplicato per la superficie del terreno e per i giorni di ritardo, salva ed impregiudicata ogni azione dell IPAB diretta ad ottenere la disponibilità del terreno, oltre al risarcimento del maggior danno. Articolo 4 Canone di affitto Il canone annuo di affitto è pari ad euro (.) da corrispondersi per ogni annata agraria entro il 30 novembre dell anno di scadenza dell annata agraria. A partire dal secondo anno di affitto e fino alla scadenza del contratto, il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura del 100% dell indice FOI dell ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese di ottobre dell anno di pagamento. Pagina 4 di 8
L Affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato o ritardato pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni di credito nei confronti dell Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura di amministrazione pubblica. Il ritardato pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l obbligo dell Affittuario di corrispondere gli interessi di mora senza necessità di messa in mora dell Affittuario nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell inadempimento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all IPAB di procedere all escussione della fideiussione indicata in premessa e comporterà la risoluzione del contratto di affitto. Articolo 5 Obblighi dell affittuario L Affittuario si impegna a: 1. mantenere le iniziali condizioni di fertilità del terreno, con il limite del rispetto della destinazione economica dello stesso; 2. consentire al personale dell IPAB l accesso al terreno, in qualunque momento, per verificare il corretto utilizzo dello stesso e controllarne lo stato di conservazione; 3. adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del terreno da qualunque manomissione, anche da parte di terzi, tale da alterarne la qualità e la consistenza, anche economica; 4. restituire, alla scadenza contrattuale fissata, il terreno libero da persone e/o cose, piantagioni o coltivazioni, alla piena disponibilità dell IPAB. Articolo 6 Destinazione e conduzione dei terreni Il terreno ha destinazione esclusivamente agricola con divieto di ogni attività che non rientri nella normale attività agricola oltre che con divieto di usi diversi anche simulati. L utilizzo del terreno dovrà avvenire secondo le buone norme della tecnica agraria e la diligenza del buon padre di famiglia, con il rispetto in particolare dei divieti e degli obblighi seguenti: 1. divieto di spargimento oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia (e in particolare dalla Direttiva nitrati e dai provvedimenti di attuazione della stessa sia nazionali che regionali), con obbligo comunque di darne preventiva comunicazione all Ente per le relative verifiche in caso di legittime operazioni e trasmettere allo stesso la documentazione inviata alle Autorità pubbliche competenti per l esecuzione delle operazioni stesse, per gli opportuni controlli; 2. obbligo della manutenzione ordinaria del terreno; 3. obbligo di pulire e di mantenere pulite le scoline, le canalette di irrigazione e gli argini delle stesse nonché le strade di accesso al terreno; Pagina 5 di 8
4. obbligo, ogni qualvolta occorra, di spurgare a regola d arte le fosse e le forme di scolo esistenti nel terreno e di riparare le arginature e le opere ordinarie di bonifica e viabilità primarie; 5. obbligo di provvedere al razionale scolo delle acque nei campi, promuovere la formazione di piccole colmate e procedere all apertura di forme per lo scolo degli acquitrini ed a quant altro; 6. obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura derivanti dalla conduzione del terreno, secondo la normativa vigente in materia. L Affittuario esonera l IPAB per i danni causati da una conduzione difforme alla buona tecnica agraria. La mancata osservanza da parte dell Affittuario di tutto quanto sopra, comporterà la facoltà dell Ente di provvedere direttamente all esecuzione di quanto necessario, a spese dell Affittuario, fermo restando il diritto di risoluzione del contratto. Articolo 7 Miglioramenti, addizioni e trasformazioni L Affittuario potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del terreno e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il terreno. In ogni caso, l Affittuario è tenuto a darne preventiva comunicazione all IPAB. Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti in materia di contratti agrari. Articolo 8 Divieto di subaffitto, sublocazione, subconcessione e di cessione del contratto E vietato all Affittuario il subaffitto, la sublocazione e la subconcessione, anche solo parzialmente, del terreno oggetto del presente contratto di affitto nonché la cessione, in tutto o in parte, del contratto medesimo a terzi. La violazione di tale divieto darà diritto all IPAB di risolvere il contratto. Articolo 9 Responsabilità L Affittuario è l esclusivo responsabile della conduzione e dell utilizzo del terreno ed esonera espressamente l IPAB da ogni responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, alle persone e alle cose di terzi. Articolo 10 Risoluzione del contratto Ferme ed impregiudicate le ipotesi generali di risoluzione del contratto previste dalle norme vigenti in materia nonché le ipotesi di risoluzione previste dal presente atto, costituiscono motivo per la risoluzione ipso iure del contratto: - il mancato pagamento, anche parziale, del canone annuale di affitto; - la violazione delle norme di cui all art. 6 relative alla destinazione e conduzione del terreno; Pagina 6 di 8
- la violazione del divieto di subaffitto, sublocazione, subconcessione e di cessione del contratto del cui all art. 8. Articolo 11 Penali E dovuta una penale, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi: 1. violazione dei divieti e/o mancata osservanza degli obblighi di cui all art. 6 relativi alla destinazione e alla conduzione del terreno: penale da applicarsi nella misura di un importo minimo di euro 500,00 fino ad un importo massimo di euro 5.000,00, in rapporto alla gravità dell inadempimento; 2. violazione del divieto di subaffitto, sublocazione, subconcessione e di cessione del contratto di cui all art. 8: penale di euro 1.000,00. 3. ritenzione del terreno oltre la scadenza contrattuale: penale da applicarsi nella misura indicata all art. 3 del presente contratto. Le parti convengono che le penali di cui sopra hanno natura sanzionatoria e che saranno applicate all esito di apposita procedura di contestazione. Pertanto, nelle ipotesi sopra indicate, l IPAB provvederà a contestare le inadempienze oggetto di penali per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r.; l Affittuario dovrà formulare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione. Nel caso l IPAB non ritenesse meritevoli di accoglimento le argomentazioni dell Affittuario, come pure nel caso di mancata giustificazione da parte dello stesso nel predetto termine, l Ente procederà all immediata applicazione della penale, il cui importo verrà detratto dal deposito cauzionale indicato in premessa al presente contratto. E fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno nonché l applicazione di quanto previsto al precedente art. 10 relativamente alla risoluzione del contratto. Articolo 12 Spese Sono ad esclusivo carico dell Affittuario tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi comprese quelle per la registrazione, nonché quelle successive e conseguenti, anche connesse ai verbali eventuali di consegna e riconsegna. E altresì ad esclusiva cura e spese dell Affittuario l eventuale individuazione dei confini del terreno di cui al presente contratto. Articolo 13 Controversie In caso di controversia nascente dall interpretazione e/o dall esecuzione del presente contratto, la parte che intende proporre in giudizio la relativa domanda è tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all altra parte ed alla competente Autorità, ai fini dell esperimento del tentativo di conciliazione. In caso di mancata conciliazione, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Venezia. Pagina 7 di 8
Articolo 14 Modifiche al contratto Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto. Articolo 15 Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di contratti agrari. Cavarzere, lì. Letto, confermato e sottoscritto per l IPAB Andrea Danielato Il Segretario Direttore dr. Mauro Badiale l Affittuario signor Pagina 8 di 8