CONTRATTO DI LICENZA DEL MARCHIO CORTINA SE.AM. TRAMITE GROUP

Documenti analoghi
DISCIPLINARE D USO DEL MARCHIO LCM LUGO CITTA MERCATO. I Ambito di applicazione. Articolo 1. II Condizioni di licenza d uso del Marchio.

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO COMACCHIO. TREPPONTI, UN MONDO DI EMOZIONI.

CONTRATTO TIPO DI LICENZA DI MARCHIO

Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda

F100 - Licenza di marchio

Allegato 4 al Nuovo Regolamento Spin Off

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

Allegato 3 al Nuovo Regolamento Spin Off

CONTRATTO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SICUREZZA POSTALE. Con la presente convenzione redatta in duplice originale tra

anomolo non pagare questa musica Accordo

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra


41/20 del 17/10/2007 ha proceduto al riordino del proprio patrimonio immobiliare,

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO. Provincia di Perugia CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO. L anno duemilatredici, il giorno del mese di ( ), nella residenza

CONTRATTO-TIPO DI LICENZA DI KNOW-HOW 1. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA

CONTRATTO DI COMODATO tra

ErreUno S.r.l. Via Novella, Sorbolo (PR) P.I.e C.F Tel : Fax:

CONTRATTO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SICUREZZA POSTALE. Con la presente convenzione redatta in duplice originale tra

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Regolamento per l uso del marchio

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno

tra Il Comune di Rozzano (C.F ) - con sede a Rozzano presso la Casa Comunale in Piazza G. Foglia, 1, in persona del Dirigente della

CONTRATTO DI NOLEGGIO. Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, la ditta

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo Piazza Libertà n. 1 tel. n Rep. atti 2460

COMUNE DI RAGALNA CONTRATTO DI COMODATO... il giorno.., rappresentante del Comune di Ragalna il

Il Politecnico di Milano (codice fiscale ; Partita IVA ), con sede in Milano,

CONCESSIONE PER L USO DEI MARCHI SAILPOST E PUNTO POSTA SAILPOST

5. I marchi (il marchio collettivo. Il trasferimento del marchio)

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva

IL MARCHIO TEORIA E PRATICA


REGOLAMENTO SULL'USO DEL LOGO ASSOCERT

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

LETTERA DI INCARICO PER SEGNALATORE

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO e residente per la carica presso l Ente che rappresenta, il

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI OGGETTO: CONCESSIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA ALL ASSOCIAZIONE TRA

TITOLO: SATISFACTION WITH ANTIEPILEPTIC TREATMENT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH EPILEPSY. INCIDENCE AND CLINICAL INDICATORS.

Su carta intestata del soggetto che manifesta interesse

COMUNE DI BAZZANO Provincia di Bologna CONTRATTO DI SUB LOCAZIONE Rep.n. Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per

ALLEGATOA alla Dgr n del 23 marzo 2010 pag. 1/5

2.1 Con il presente contratto, la Società Finanziata irrevocabilmente concede

Allegato deliberazione Giunta Comunale n. 188 dd C.A.P * Cod. Fisc

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Prot.n.2445/B15 dell

Niv Università degli Studi di Roma Tor Vergata

UNIONE MONTANA DEL BALDO - GARDA

CONTRATTO DI COMODATO DEL FABBRICATO CON CIRCOSTANTE AREA ESCLUSIVA DI PERTINENZA IN VIA PIER LUIGI ALBINI AL GRUPPO ALPINI DI.

CONTRATTO DI SUB COMODATO. L anno duemilasedici, il giorno SCRITTURA PRIVATA TRA

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL MARCHIO Gargano e Daunia DATA LUOGO

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo Piazza Libertà n. 1 tel. n Rep. atti 2454

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. (Provincia di Cuneo) CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO SUL QUALE

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemilasedici, addì del mese di tra il

Schema di contratto di sponsorizzazione passiva tra. Explora S.c.p.A. e. Manifestazione Giro d Italia ed. 2017

TITOLO I PATROCINIO. Art. 1 Natura del patrocinio

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SITUATI PRESSO IL COMPLESSO "LE FILANDE" DI SAN GIACOMO DI VEGLIA

mi.mo s.r.l. Via Umberto, VIAGRANDE (CT) P.IVA:

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL FINANZIAMENTO DELL INIZIATIVA DICEMBRE LUPATOTINO 2016

CONTRATTO DI PUBBLICITA'

ACCORDO PRELIMINARE DI CONCESSIONE TRA

ACCORDO DI CONTRATTO INDIPENDENTE

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Scrittura Privata COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE. (Provincia di Chieti) SCHEMA DI CONTRATTO COMODATO USO GRATUITO AD

COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE PATRIMONIO CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UN IMMOBILE SITO IN BOLOGNA, VIA DEL LAZZARETTO

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

TRIBUNALE DI ANCONA. Sezione Fallimentare. Concordato Preventivo SICC S.r.l. in liquidazione (C.P. n. 20/2015) * * * * *

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo Piazza Libertà n. 1 tel. n Rep. atti 2550

I Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX. ART. 45 L. 203/82 TRA

Contratto di Concessione d uso. tra. DIGITEN S.r.l. Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (AL) PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE. Stipulato a in data. - la con sede in Via

I Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Provincia di Bergamo Piazza Libertà n. 1 tel. n Rep. Atti 2471

, una Società registrata e operante sotto la Legge di, avente sede legale in,

REPUBBLICA ITALIANA SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DI DISPOSITIVI PER IL FOTOTRAPPOLAGGIO AL FINE DI

CONVENZIONE. Tra. SCUOLA SCI associazione professionale tra maestri di sci

SCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:

Delibera di Giunta Comunale n. 33 del

ALLEGATO B MODELLO FIDEJUSSIONE

COMUNE DI CAMPI BISENZIO. (Provincia di Firenze) CONCESSIONE IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE, *****

ALLEGATO A DGR nr del 15 novembre 2016

COMUNE DI PANTELLERIA

Consolato Generale d Italia Kolkata

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SUB-CONCESSIONE IN. COMODATO DEI LOCALI DI PROPRIETA DI R.F.I. S.p.a. PRESENTI NELLA EX STAZIONE DI PONTE DI PIAVE

Il sottoscritto nato a il residente a Via/Piazza/Corso C.F. in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Altro

1) Giacomo BONINSEGNA nato a Predazzo (TN) il e domiciliato per la

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] Spettabile PARMACOTTO S.P.A. Via Felice da Mareto n. 2/A Parma

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. (stipulato ai sensi dell art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431) TRA:

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilaquindici e questo dì ( ) del mese di CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

Associazione Sportiva Dilettantistica Via Brento 199/2 ( ) Monzuno, Bologna CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Tra

Contratto di comodato d uso gratuito

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

Transcript:

CONTRATTO DI LICENZA DEL MARCHIO CORTINA SE.AM. TRAMITE GROUP La Se.Am. Società Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l., avente sede a Cortina d Ampezzo (BL) in loc. Sacus n. 1 P. Iva e Codice Fiscale 00806650255, munita dei necessari poteri in forza del contratto per la gestione di servizi di informazione, promozione e marketing territoriale e attività correlate sottoscritto con il Concedente, proprietario dei marchi Cortina e Scoiattolo, Comune di Cortina d Ampezzo (BL) il 14/09/2015 rep. n. 6658 (di seguito denominata la Licenziante ), rappresentata da De Carlo Luca, munito dei necessari poteri in qualità di Presidente e Tramite Srl Unipersonale, con sede a Valdobbiadene in Via San Martino, 5/a, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04269580264, rappresentata da Tramet Gianantonio, munito dei necessari poteri in qualità di legale rappresentante, (di seguito denominata la Licenziataria ) (nel seguito congiuntamente indicate come le PARTI), premesso - che il CONCEDENTE è proprietario dei marchi "Cortina" Scoiattolo" attestati di registrazione n. 0001225624 - n. 0001225624 - n. 0001150379 e marchi comunitari n. 010057107 e n. 010057073: - che la LICENZIANTE è titolare di tutti i diritti, titoli ed interessi sulle registrazioni ovvero domande di marchio (d ora in poi denominati i MARCHI); - che la LICENZIANTE è interessata a concedere alla LICENZIATARIA il diritto esclusivo all uso del MARCHIO Cortina (di seguito denominato MARCHIO) per la produzione del prodotto oggetto del presente contratto; - che la LICENZIATARIA è interessata ad accettare la licenza d'uso esclusivo del MARCHIO Cortina per la produzione e la vendita dei PRODOTTI di seguito descritti: "Birra Cortina" - classe di prodotto 32 "Birra e Bevande" e classe di prodotto 33 Bevande alcooliche (escluse le birre) in Italia e all'estero (comprende anche gli Stati Uniti). Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 1. Premesse e Definizioni 1.1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale di questo Contratto. 1.2. I termini definiti sono utilizzati in questo Contratto con lo specifico significato ad essi rispettivamente attribuito dal Contratto stesso. 2. Oggetto 2.1. Il LICENZIANTE concede alla LICENZIATARIA, che accetta, la licenza d'uso esclusivo del MARCHIO per contraddistinguere i PRODOTTI di cui in premessa. 3. Impiego del marchio 3.1. La LICENZIATARIA è tenuta a fabbricare i PRODOTTI (o eventualmente anche i SERVIZI) contrassegnati dal MARCHIO, impegnandosi ad uniformare la propria produzione alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative di produzione convenute con il LICENZIANTE,

affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei PRODOTTI giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico e che siano in linea con l immagine di cui il territorio del Comune di Cortina d Ampezzo gode a livello nazionale ed internazionale. Resta inteso che la LICENZIATARIA potrà comunque sempre avvalersi anche di produttori terzi. 3.2. Il LICENZIANTE avrà cura di vigilare sulla uniformazione dei caratteri qualitativi imposti, esercitando gli opportuni controlli nelle fasi produttive e commerciali della LICENZIATARIA, la quale si impegna sin da ora a mettersi a disposizione del LICENZIANTE per facilitarle l'esercizio di tale diritto. 3.3. La LICENZIATARIA si obbliga ad impiegare il MARCHIO esclusivamente con le fattezze grafiche, le proporzioni, i colori risultanti dal Brandbook approvato dalla G.C. con deliberazione n. 12 del 21/01/2010 allegato al presente contratto. L impiego del MARCHIO da parte della LICENZIATARIA con modalità grafiche o cromatiche diverse dalle predette dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal LICENZIANTE. 3.4. Nell ipotesi in cui il LICENZIANTE adotti una particolare caratterizzazione grafica del MARCHIO con riferimento ai propri legittimi utilizzi di detto segno, la LICENZIATARIA dovrà impiegare il MARCHIO con le medesime fattezze grafiche. 3.5. Nell ipotesi in cui il LICENZIANTE adotti un particolare Lay-out dei PRODOTTI recanti il MARCHIO, la LICENZIATARIA dovrà impiegare per i PRODOTTI il medesimo Lay-out. 3.6. La LICENZIATARIA si obbliga a non creare, direttamente o indirettamente, occasioni e situazioni che possano risultare pregiudizievoli della reputazione e dell immagine del LICENZIANTE. 4. Divieti 4.1. Alla LICENZIATARIA è vietato depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi quali denominazioni sociali, domini internet, insegne, ecc. (di seguito indicati come altri segni ), uguali o confondibili con il MARCHIO o che siano comunque atti ad ingenerare inganno o confusione con il MARCHIO distintivo del LICENZIANTE presso il pubblico dei consumatori. 4.2. Ogni impiego promozionale del MARCHIO distintivo comunque riconducibile al LICENZIANTE da parte della LICENZIATARIA, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal LICENZIANTE. 4.3. In particolare, nel caso in cui la LICENZIATARIA intenda dar corso ad una campagna promozionale, ovvero più genericamente comunicazionale concernente i PRODOTTI recanti il MARCHIO, dovrà sottoporre al LICENZIANTE una dettagliata relazione circa: a) strumenti di comunicazione impiegati dalla medesima; b) tempi di diffusione; c) contenuto/messaggio della campagna promozionale; d) modalità grafiche con cui verrà riprodotto il MARCHIO. 4.4. Entro 30 giorni dalla ricezione delle suddette relazioni, il LICENZIANTE potrà, a sua esclusiva discrezione, autorizzare per iscritto i predetti impieghi del MARCHIO. 4.5. La richiamata autorizzazione concerne esclusivamente l impiego del MARCHIO con riferimento al quale essa è specificamente concessa; rimane dunque vietato al LICENZIATARIO di utilizzare il MARCHIO con modalità anche solo parzialmente diverse da quelle autorizzate. 4.6. Laddove essa concerna una campagna promozionale/comunicazionale, l autorizzazione non copre la riproposizione della stessa in un periodo di tempo diverso da quello con riferimento al quale l autorizzazione stessa è stata concessa. La riproposizione della campagna richiede una nuova autorizzazione. 4.7. La LICENZIANTE, nel caso in cui ritenga incompleta la relazione circa l impiego del segno ovvero reputi comunque opportuna la disponibilità di ulteriori informazioni circa le modalità d impiego del MARCHIO, potrà liberamente richiedere dette integrazioni. In ogni caso, la richiesta di integrazioni non potrà mai essere interpretata come autorizzazione scritta all impiego del

MARCHIO, né tantomeno essa limita l assoluta libertà in capo alla LICENZIANTE di autorizzare o meno l impiego dello stesso. 4.8. L autorizzazione all impiego promozionale/comunicazionale del MARCHIO potrà essere liberamente revocata dal LICENZIANTE in ogni momento, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa di qualsivoglia natura da parte della LICENZIATARIA. 4.9. In generale, il LICENZIANTE potrà vigilare sull impiego del MARCHIO esercitando gli opportuni controlli anche attraverso richieste di informazioni alla LICENZIATARIA, la quale si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della LICENZIANTE per facilitare l'esercizio di tale diritto. 5. Corrispettivo 5.1. La presente licenza è concessa a titolo oneroso. 5.2 La LICENZIATARIA riconoscerà alla LICENZIANTE quale corrispettivo per l utilizzo del MARCHIO attività di trade marketing e di promozione del territorio di Cortina d Ampezzo. 6.Tutela del MARCHIO 6.1. La LICENZIATARIA si impegna a non fare nulla che possa danneggiare o mettere in pericolo la validità del MARCHIO; in particolare, la LICENZIATARIA si obbliga a non promuovere alcuna azione né direttamente, né indirettamente, che possa comunque portare ad una declaratoria di nullità del MARCHIO stesso. 6.2. La LICENZIATARIA, inoltre, si obbliga a dare comunicazione, non appena ne venga a conoscenza, di contraffazioni e/o altri comportamenti lesivi del MARCHIO, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di terzi relative al marchio o simili per effetto dell impiego del MARCHIO nel TERRITORIO DI LICENZA. 6.3. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità del MARCHIO oppure che l impiego degli stessi costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, ogni decisione circa la strategia difensiva da intraprendere spetterà in ogni caso al LICENZIANTE. 6.4. Del pari, ogni decisione circa eventuali azioni giudiziali ovvero stragiudiziali a difesa dei diritti sul MARCHIO spetterà in ogni caso al LICENZIANTE. 7. Durata 7.1. Il presente Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione. 7.2. Questo Contratto avrà durata per un periodo di un (1) anno rinnovabile per un successivo periodo della medesima durata, su richiesta della LICENZIATARIA inviata al LICENZIANTE con comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre (3) mesi dalla scadenza. 8. Comunicazioni 8.1. Qualsiasi comunicazione tra i contraenti in relazione a questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi (o al diverso indirizzo che fosse in seguito comunicato nelle forme di cui sopra): - per il LICENZIANTE a: Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. Loc. Sacus, 4 32043 Cortina d'ampezzo (BL) tel. 0436 4571

PEC: seam@pec.serviziampezzo.it - per la LICENZIATARIA a: Tramite Srl Unipersonale Via S. Martino, 5/a 31049 Valdobbiadene (TV) Tel: 0423 973793 Fax: 0423 976282 PEC: amministrazione.tramitesrl@ascopec.it 9. Risoluzione 9.1. Il LICENZIANTE può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, mediante l'invio alla LICENZIATARIA di una comunicazione nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) se l'uso del MARCHIO da parte della LICENZIATARIA non sia conforme alla intese e segnatamente ai punti 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 6.1; b) se la LICENZIATARIA non farà tutto quanto è necessario per facilitare il controllo della LICENZIANTE sulla uniformità dei caratteri qualitativi dei PRODOTTI ai sensi del punto 3.2; c) se la LICENZIATARIA ponga in essere un uso promozionale/comunicazionale del MARCHIO non espressamente autorizzato; d) se la LICENZIATARIA reiteratamente manchi di dare le comunicazioni previste dal punto 6.2, oppure se l omissione della comunicazione si riferisca a grave episodio di contraffazione e/o altro comportamento lesivo del MARCHIO, o ad una circostanziata contestazione riguardante pretese violazioni di diritti di terzi relative al marchio o simili per effetto dell impiego del MARCHIO nel TERRITORIO DI LICENZA; e) se la LICENZIATARIA apponga il MARCHIO su prodotti o servizi non oggetto della presente licenza; f) se la LICENZIATARIA distribuisca prodotti recanti il MARCHIO in contesti territoriali diversi da quelli oggetto del presente contratto; g) se la LICENZIATARIA sia dichiarata fallita o ammessa al beneficio del concordato preventivo, ammessa ad amministrazione giudiziale. 10.Diritto e arbitrato 10.1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del C.C., che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. 10.2. Ogni controversia che dovesse nascere dal presente contratto sarà rimessa esclusivamente al Tribunale di Belluno. 11.Pattuizioni Finali 11.1. La LICENZIATARIA non potrà cedere il presente contratto, in tutto o in parte, né tantomeno potrà concedere sub licenze del MARCHIO senza il preventivo consenso scritto del LICENZIANTE e del CONCEDENTE. 11.2. Il presente accordo impegna le parti CONTRAENTI nonché i loro aventi causa e successori a qualunque titolo. 11.3. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.

11.4. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali. 11.6. Il presente atto, redatto in tre (3) originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.131. Elenco Allegati Allegato A Brandbook ed esemplare grafico del lay-out Allegato B Progetto grafico dei PRODOTTI presentato dalla LICENZIATARIA Cortina d Ampezzo, 4 novembre 2015 La LICENZIANTE La LICENZIATARIA