CONTRATTO DI LICENZA DEL MARCHIO CORTINA SE.AM. TRAMITE GROUP La Se.Am. Società Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l., avente sede a Cortina d Ampezzo (BL) in loc. Sacus n. 1 P. Iva e Codice Fiscale 00806650255, munita dei necessari poteri in forza del contratto per la gestione di servizi di informazione, promozione e marketing territoriale e attività correlate sottoscritto con il Concedente, proprietario dei marchi Cortina e Scoiattolo, Comune di Cortina d Ampezzo (BL) il 14/09/2015 rep. n. 6658 (di seguito denominata la Licenziante ), rappresentata da De Carlo Luca, munito dei necessari poteri in qualità di Presidente e Tramite Srl Unipersonale, con sede a Valdobbiadene in Via San Martino, 5/a, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04269580264, rappresentata da Tramet Gianantonio, munito dei necessari poteri in qualità di legale rappresentante, (di seguito denominata la Licenziataria ) (nel seguito congiuntamente indicate come le PARTI), premesso - che il CONCEDENTE è proprietario dei marchi "Cortina" Scoiattolo" attestati di registrazione n. 0001225624 - n. 0001225624 - n. 0001150379 e marchi comunitari n. 010057107 e n. 010057073: - che la LICENZIANTE è titolare di tutti i diritti, titoli ed interessi sulle registrazioni ovvero domande di marchio (d ora in poi denominati i MARCHI); - che la LICENZIANTE è interessata a concedere alla LICENZIATARIA il diritto esclusivo all uso del MARCHIO Cortina (di seguito denominato MARCHIO) per la produzione del prodotto oggetto del presente contratto; - che la LICENZIATARIA è interessata ad accettare la licenza d'uso esclusivo del MARCHIO Cortina per la produzione e la vendita dei PRODOTTI di seguito descritti: "Birra Cortina" - classe di prodotto 32 "Birra e Bevande" e classe di prodotto 33 Bevande alcooliche (escluse le birre) in Italia e all'estero (comprende anche gli Stati Uniti). Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 1. Premesse e Definizioni 1.1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale di questo Contratto. 1.2. I termini definiti sono utilizzati in questo Contratto con lo specifico significato ad essi rispettivamente attribuito dal Contratto stesso. 2. Oggetto 2.1. Il LICENZIANTE concede alla LICENZIATARIA, che accetta, la licenza d'uso esclusivo del MARCHIO per contraddistinguere i PRODOTTI di cui in premessa. 3. Impiego del marchio 3.1. La LICENZIATARIA è tenuta a fabbricare i PRODOTTI (o eventualmente anche i SERVIZI) contrassegnati dal MARCHIO, impegnandosi ad uniformare la propria produzione alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative di produzione convenute con il LICENZIANTE,
affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei PRODOTTI giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico e che siano in linea con l immagine di cui il territorio del Comune di Cortina d Ampezzo gode a livello nazionale ed internazionale. Resta inteso che la LICENZIATARIA potrà comunque sempre avvalersi anche di produttori terzi. 3.2. Il LICENZIANTE avrà cura di vigilare sulla uniformazione dei caratteri qualitativi imposti, esercitando gli opportuni controlli nelle fasi produttive e commerciali della LICENZIATARIA, la quale si impegna sin da ora a mettersi a disposizione del LICENZIANTE per facilitarle l'esercizio di tale diritto. 3.3. La LICENZIATARIA si obbliga ad impiegare il MARCHIO esclusivamente con le fattezze grafiche, le proporzioni, i colori risultanti dal Brandbook approvato dalla G.C. con deliberazione n. 12 del 21/01/2010 allegato al presente contratto. L impiego del MARCHIO da parte della LICENZIATARIA con modalità grafiche o cromatiche diverse dalle predette dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal LICENZIANTE. 3.4. Nell ipotesi in cui il LICENZIANTE adotti una particolare caratterizzazione grafica del MARCHIO con riferimento ai propri legittimi utilizzi di detto segno, la LICENZIATARIA dovrà impiegare il MARCHIO con le medesime fattezze grafiche. 3.5. Nell ipotesi in cui il LICENZIANTE adotti un particolare Lay-out dei PRODOTTI recanti il MARCHIO, la LICENZIATARIA dovrà impiegare per i PRODOTTI il medesimo Lay-out. 3.6. La LICENZIATARIA si obbliga a non creare, direttamente o indirettamente, occasioni e situazioni che possano risultare pregiudizievoli della reputazione e dell immagine del LICENZIANTE. 4. Divieti 4.1. Alla LICENZIATARIA è vietato depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi quali denominazioni sociali, domini internet, insegne, ecc. (di seguito indicati come altri segni ), uguali o confondibili con il MARCHIO o che siano comunque atti ad ingenerare inganno o confusione con il MARCHIO distintivo del LICENZIANTE presso il pubblico dei consumatori. 4.2. Ogni impiego promozionale del MARCHIO distintivo comunque riconducibile al LICENZIANTE da parte della LICENZIATARIA, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal LICENZIANTE. 4.3. In particolare, nel caso in cui la LICENZIATARIA intenda dar corso ad una campagna promozionale, ovvero più genericamente comunicazionale concernente i PRODOTTI recanti il MARCHIO, dovrà sottoporre al LICENZIANTE una dettagliata relazione circa: a) strumenti di comunicazione impiegati dalla medesima; b) tempi di diffusione; c) contenuto/messaggio della campagna promozionale; d) modalità grafiche con cui verrà riprodotto il MARCHIO. 4.4. Entro 30 giorni dalla ricezione delle suddette relazioni, il LICENZIANTE potrà, a sua esclusiva discrezione, autorizzare per iscritto i predetti impieghi del MARCHIO. 4.5. La richiamata autorizzazione concerne esclusivamente l impiego del MARCHIO con riferimento al quale essa è specificamente concessa; rimane dunque vietato al LICENZIATARIO di utilizzare il MARCHIO con modalità anche solo parzialmente diverse da quelle autorizzate. 4.6. Laddove essa concerna una campagna promozionale/comunicazionale, l autorizzazione non copre la riproposizione della stessa in un periodo di tempo diverso da quello con riferimento al quale l autorizzazione stessa è stata concessa. La riproposizione della campagna richiede una nuova autorizzazione. 4.7. La LICENZIANTE, nel caso in cui ritenga incompleta la relazione circa l impiego del segno ovvero reputi comunque opportuna la disponibilità di ulteriori informazioni circa le modalità d impiego del MARCHIO, potrà liberamente richiedere dette integrazioni. In ogni caso, la richiesta di integrazioni non potrà mai essere interpretata come autorizzazione scritta all impiego del
MARCHIO, né tantomeno essa limita l assoluta libertà in capo alla LICENZIANTE di autorizzare o meno l impiego dello stesso. 4.8. L autorizzazione all impiego promozionale/comunicazionale del MARCHIO potrà essere liberamente revocata dal LICENZIANTE in ogni momento, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa di qualsivoglia natura da parte della LICENZIATARIA. 4.9. In generale, il LICENZIANTE potrà vigilare sull impiego del MARCHIO esercitando gli opportuni controlli anche attraverso richieste di informazioni alla LICENZIATARIA, la quale si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della LICENZIANTE per facilitare l'esercizio di tale diritto. 5. Corrispettivo 5.1. La presente licenza è concessa a titolo oneroso. 5.2 La LICENZIATARIA riconoscerà alla LICENZIANTE quale corrispettivo per l utilizzo del MARCHIO attività di trade marketing e di promozione del territorio di Cortina d Ampezzo. 6.Tutela del MARCHIO 6.1. La LICENZIATARIA si impegna a non fare nulla che possa danneggiare o mettere in pericolo la validità del MARCHIO; in particolare, la LICENZIATARIA si obbliga a non promuovere alcuna azione né direttamente, né indirettamente, che possa comunque portare ad una declaratoria di nullità del MARCHIO stesso. 6.2. La LICENZIATARIA, inoltre, si obbliga a dare comunicazione, non appena ne venga a conoscenza, di contraffazioni e/o altri comportamenti lesivi del MARCHIO, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di terzi relative al marchio o simili per effetto dell impiego del MARCHIO nel TERRITORIO DI LICENZA. 6.3. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità del MARCHIO oppure che l impiego degli stessi costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, ogni decisione circa la strategia difensiva da intraprendere spetterà in ogni caso al LICENZIANTE. 6.4. Del pari, ogni decisione circa eventuali azioni giudiziali ovvero stragiudiziali a difesa dei diritti sul MARCHIO spetterà in ogni caso al LICENZIANTE. 7. Durata 7.1. Il presente Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione. 7.2. Questo Contratto avrà durata per un periodo di un (1) anno rinnovabile per un successivo periodo della medesima durata, su richiesta della LICENZIATARIA inviata al LICENZIANTE con comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre (3) mesi dalla scadenza. 8. Comunicazioni 8.1. Qualsiasi comunicazione tra i contraenti in relazione a questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi (o al diverso indirizzo che fosse in seguito comunicato nelle forme di cui sopra): - per il LICENZIANTE a: Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. Loc. Sacus, 4 32043 Cortina d'ampezzo (BL) tel. 0436 4571
PEC: seam@pec.serviziampezzo.it - per la LICENZIATARIA a: Tramite Srl Unipersonale Via S. Martino, 5/a 31049 Valdobbiadene (TV) Tel: 0423 973793 Fax: 0423 976282 PEC: amministrazione.tramitesrl@ascopec.it 9. Risoluzione 9.1. Il LICENZIANTE può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, mediante l'invio alla LICENZIATARIA di una comunicazione nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) se l'uso del MARCHIO da parte della LICENZIATARIA non sia conforme alla intese e segnatamente ai punti 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 6.1; b) se la LICENZIATARIA non farà tutto quanto è necessario per facilitare il controllo della LICENZIANTE sulla uniformità dei caratteri qualitativi dei PRODOTTI ai sensi del punto 3.2; c) se la LICENZIATARIA ponga in essere un uso promozionale/comunicazionale del MARCHIO non espressamente autorizzato; d) se la LICENZIATARIA reiteratamente manchi di dare le comunicazioni previste dal punto 6.2, oppure se l omissione della comunicazione si riferisca a grave episodio di contraffazione e/o altro comportamento lesivo del MARCHIO, o ad una circostanziata contestazione riguardante pretese violazioni di diritti di terzi relative al marchio o simili per effetto dell impiego del MARCHIO nel TERRITORIO DI LICENZA; e) se la LICENZIATARIA apponga il MARCHIO su prodotti o servizi non oggetto della presente licenza; f) se la LICENZIATARIA distribuisca prodotti recanti il MARCHIO in contesti territoriali diversi da quelli oggetto del presente contratto; g) se la LICENZIATARIA sia dichiarata fallita o ammessa al beneficio del concordato preventivo, ammessa ad amministrazione giudiziale. 10.Diritto e arbitrato 10.1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del C.C., che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. 10.2. Ogni controversia che dovesse nascere dal presente contratto sarà rimessa esclusivamente al Tribunale di Belluno. 11.Pattuizioni Finali 11.1. La LICENZIATARIA non potrà cedere il presente contratto, in tutto o in parte, né tantomeno potrà concedere sub licenze del MARCHIO senza il preventivo consenso scritto del LICENZIANTE e del CONCEDENTE. 11.2. Il presente accordo impegna le parti CONTRAENTI nonché i loro aventi causa e successori a qualunque titolo. 11.3. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.
11.4. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali. 11.6. Il presente atto, redatto in tre (3) originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.131. Elenco Allegati Allegato A Brandbook ed esemplare grafico del lay-out Allegato B Progetto grafico dei PRODOTTI presentato dalla LICENZIATARIA Cortina d Ampezzo, 4 novembre 2015 La LICENZIANTE La LICENZIATARIA