Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Documenti analoghi
Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2011, n Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2597

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04/03/2016, n. 4252

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 3 APRILE 2000, N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. - Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2011, n RSPP ed organizzazione del lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

professionisti estremi decisione estratto saliente

Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n ) commento e testo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARIO CICALA - Rel.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

CORSO FGLAW MAGISTRATURA - AVVOCATURA 5056/14 RASSEGNA DI DIRITTO 1 ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Medici di base: niente IRAP

SEZIONE TRIBUTARIA. Fallimento Eurogest Forex spa in liquidazione (già Eurogest spa, già Pitsperl srl), in persona del Curatore p.t.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

ha pronunciato la presente

FNOMCeO. COMUNICAZIONE N. f. Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEl MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile Sentenza , n. 9948

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, , n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

«Irragionevole durata del processo e posizione degli eredi» (Cassazione civile sez. un., 23 settembre 2014, n )

In nome del popolo italiano. La Corte suprema di cassazione oggetto. Prima sezione civile. dr. Aldo Ceccherini Consigliere R.G. n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

Cassazione civile, SEZIONE LAVORO, 23 maggio 2003, n. 8230

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio di retroattività della legge, in relazione all'applicazione della disciplina

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA: IMPIEGO PUBBLICO.

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Ecotassa sulle emissioni di polveri e di ossido di azoto. Successioni di criteri di calcolo nel tempo.

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

N. 131 TAB. ALI. B. - N.5 MATgOA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. margine del ricorso dall'avv.giancarla Branda presso il

Cass. civ. Sez. III, Sent., , n. 7222

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

~&Zon,.ZZ BSO LA CORTE SUPKEMA DI CASSAZIONE SENTENZA SEZTONE TRIBUTARIA. Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Consigliere

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n commento e testo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Rel. Consigliere - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Svolgimento del processo

Commiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., , n Svolgimento del processo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

3s-1. Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 FEBBRAIO 2013, N.

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

Cass. civ. Sez. III, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pubblicato il: 07/10/2008

SEPARAZIONE DEI CONIUGI. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Professionisti senza autonoma organizzazione non sono soggetti all'irap Cassazione, sez. tributaria, sentenza n 21203

MOTIVI DELLA DECISIONE

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Resiste il Consorzio Gestione Acque, con controricorso notificato il 12 giugno 2003.

Transcript:

Cass. civ. Sez. V, Sent., 08 10 2014, n. 21150 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario Presidente Dott. VIRGILIO Biagio Consigliere Dott. GRECO Antonio rel. Consigliere Dott. MELONI Marina Consigliere Dott. IOFRIDA Giulia Consigliere

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: O.M., rappresentato e difeso dall'avv. LEITER HANS PETER presso il quale è elettivamente domiciliato in Brunico (Bolzano), Bastioni 11; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tarpare, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Rema alla via dei Portoghesi n. 12; controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 1/1/08, depositata il 5 febbraio 2008; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco; udito l'avvocato dello Stato Marco La Greca per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo O.M., avvocato, propone ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che, rigettandone l'appello, ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ai fini dell'irap per gli armi 2002 e 2003. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione della normativa istitutiva dell'irap in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, il contribuente censura la decisione, assumendo che tale presupposto non sussista per chi eserciti la professione svolgendo l'attività all'interno di una struttura altrui, dovendo invece l'attività autonomamente organizzata essere direttamente ed esclusivamente collegata al contribuente stesso, e non a soggetti terzi; con il secondo denuncia vizio di motivazione sul punto; con il terzo ed il quinto motivo denuncia sotto profili in parte diversi la violazione della normativa istitutiva dell'irap in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il quarto ed il sesto motivo critica la sentenza per vizio di motivazione; con il settimo motivo si duole del regolamento delle spese. La ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui l'imposta "non è dovuta soltanto ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio alla sua attività personale simile a quello di cui abitualmente dispongono soggetti esclusi dall'applicazione di detta imposta";

secondo cui sussiste autonoma organizzazione "quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una struttura che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Non è invece di ostacola., il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile"; e secondo cui "il ricorrente, nel dichiarare di utilizzare per il suo lavoro le strutture dello studio di un altro collega, finisce per confermare che, appunto, una struttura che ne supporta l'attività di libero professionista esiste" non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007). Si è inoltre in particolare affermato che "in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata" (Cass. n. 9692 del 2012). Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l'esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l'esame degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2014