Il nuovo professionista Antincendio.

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Transcript:

Il nuovo professionista Antincendio. Le origini e le innovazioni del dm 7 agosto 2012 Caserta, 14 novembre 2012 Fabio Dattilo

Spunti e contributi e chiavi di lettura del dpr 151/2011 Sanzioni penali e DPR 151/2011 (combinato disposto del dl.vo 139 e DPR 151) Sanzioni penali del DPR 151/2011 con il Dlvo 81/98 CCTS e CTR sono salvi?

Il paese cambia?

Cambiamento Europa, regole nuove Ordinamento giuridico: aggiornamento Il problema del cerino:i controlli Nel nostro piccolo: E ora che le CdC abbiano una lista degli adempimenti globale Il professionista non è più un mediatore La PA controlla

Riferimenti normativi D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.2 comma 7 Decreto Ministero Interno.. modalità di presentazione delle istanze e relativa documentazione

Il decreto Pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 201 del 29 agosto 2012, il d.m. 7 agosto 2012 riguarda: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare

Ambito di riferimento Nuovo DPR Prevenzione Incendi 1 51 /1 1 Legge 1 22/1 0 Regolamento SUAP

Struttura del decreto Introduzione nuove definizioni; Definizione delle modalità di presentazione, delle istanze e delle segnalazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, rinnovo periodico di conformità antincendio, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d opera, voltura; Raccordo con il SUAP; Definizione delle modalità di invio telematico delle istanze e delle segnalazioni di prevenzione incendi.

Novità introdotte dal decreto 1) Introduzione nuove classificazioni; 2) Introduzione del concetto di modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio; 3) Introduzione approccio ingegneristico;

Definizioni a) attività soggette; b) tecnico abilitato; c) professionista antincendio; d) approccio ingegneristico alla sicurezza; e) SGSA; f) Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Sottoclassificazione Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto, le attività di cui all allegato I del dpr 1 agosto 201 1, n. 1 51 sono sottoclassificate come di seguito riportato (Allegato III) 1 A Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Fino a 150 persone 67 2 B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Oltre 150 e fino a 300 persone 3 B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Asili nido 4 C Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Oltre 300 persone

Procedimenti previsti dal decreto CATEGORIE ALLEGATO I PROCEDIMENTI OBBLIGATORI PROCEDIMENTI VOLONTARI VP SCIA ARPCA DER (*) NOF VCO (*) Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività non rientranti tra quelle riportate all allegato I del D.P.R. n.151/2011 disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi

Caso particolare: modifiche alle attività MODIFICHE AD ATTIVITA ESISTENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ovvero considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme tecniche RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ovvero considerate sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme tecniche NON AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio DOCUMENTARE AL COMANDO VVF IN OCCASIONE ARPCA Cat. A Cat. B - C SCIA + Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio SCIA 1) Valutazione del progetto 2) SCIA

Caso particolare: modifiche alle attività MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO A B Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare C Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino : un incremento della classe esistente i. incremento della potenza o della energia potenziale ; ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti. D Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ; ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ; iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ; iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali. v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ; E i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita; Modifica delle misure di protezione ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro per le persone diversa distribuzione ; iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell accesso Dipartimento dei Vigili all'area del ed Fuoco, accostamento del Soccorso dei Pubblico mezzi di e della soccorso; Difesa comunicazione Civile verso altre attività;

Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 201 2

Una nuova stagione dopo le semplificazioni dei procedimenti amministrativi del 151/2011 la sfida è quella di aggiornare le norme tecniche di PI rendendole (magari) più semplici e sostenibili con lo sviluppo ( e la crisi) del paese.

Un transitorio da gestire Nuove norme tecniche (no problem!) Norme tecniche per attività esistenti (problem!) Scuole,Ospedali, Alberghi (solo il 20% in regola) Gallerie, Metropolitane,Campeggi,Asili nido.

Una idea semplice Individuare una soglia minima di sicurezza quale punto di partenza per un piano di adeguamento Individuare un percorso a step che, progressivamente (cronoprogramma), porti all adeguamento complessivo compensando le carenze strutturali con norme gestionali più stringenti Reperire gli investimenti (soprattutto per le opere pubbliche). Effettuare rigorosi controlli intermedi ( si esce dal piano se non si rispettano gli step!)

A che punto siamo? Alberghi: Decreto 16 marzo 2012 Ospedali: D.L.13 settembre 2012 n.158 Scuole: in cantiere Attività new Entry.in cantiere (entro estate 2013)

STRUTTURE SANITARIE DECRETO-LEGGE 13/9/2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. (GU n. 214 del 13-9-2012 ) Art. 6 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali psichiatrici giudiziari

Articolato le risorse Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio.

Articolato il decreto A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

Articolato il decreto a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza; b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato.

Articolato il decreto c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio;

Articolato il decreto per new entry d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Grazie