REGOLAMENTO D USO DEL VERDE

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REGOLAMENTO D USO DEL VERDE Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/09/2016 con deliberazione n. 62 di Reg. Esecutiva dal 14/09/2016. Pag. n.1/9

Articolo 1 Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina l uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di San Giovanni Teatino, di seguito elencati: a) parchi e giardini comunali; b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere; c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici; d) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale; Articolo 2 Disciplina generali e finalità La fruizione e l uso degli spazi verdi di cui all art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberati di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del Responsabile di cui all art.3. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: 1. salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; 2. salvaguardare il decoro, l ordine, la pulizia e il rispetto per l ambiente all interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igenico sanitarie; 3. coordinare in modo armonioso l attività ludica, l attività sportiva, l attività sociale da svolgere all interno dei parchi, in seno all esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all interno dei parchi; 4. promuovere l aggregazione attraverso un ordinata e pacifica convivenza all interno degli spazi attrezzati. Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all ambiente. Articolo 3 Gestione, servizio di custodia e pulizia La gestione, il servizio di custodia e pulizia degli spazi di cui all art. 1 lettere a) b) e c) ed il controllo dell uso degli stessi è affidato al Responsabile del Settore III Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di San Giovanni Teatino. Per gli spazi in concessione alla Società S.G.T. Multiservizi s.r.l. con sede in p.zza Municipio, n. 14 di San Giovanni Teatino C.F. e P.I. 02261620690 in forza del contratto di servizio integrativo n. 144 di Rep. del 16/03/2015 registrato presso l Ufficio Territoriale di Chieti al n. 1131 serie 1T del 30/03/2015, la gestione e affidata alla società concessionaria secondo quanto stabilito dal contratto di servizio e il Pag. n.2/9

Responsabile è scelto dall ente concessionario con l assenso del Comune e comunque nel caso non sia stato indicato è il rappresentante legale della società. Per gli altri spazi la cui gestione dei servizi di custodia, pulizia ecc. è affidata a società private le modalità di controllo e di sorveglianza dell uso del verde sono regolate dalla convenzione stessa e il Responsabile è scelto dall ente concessionario con l assenso del Comune e comunque nel caso non sia stato indicato è il rappresentante legale della società. Il Responsabile di ciascun spazio verde sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde. Articolo 4 Accesso e orari Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione. Articolo 5 Divieti Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato: a) l accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi: motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap; mezzi di soccorso; mezzi di vigilanza in servizio; mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti; mezzi trainati da animali se non per manifestazioni previamente autorizzate. b) Provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le persone presenti nei parchi e nei giardini, d intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia. c) I giochi con la palla (eccettuati i bambini di età inferiore agli 8 anni e i genitori o gli accompagnatori per il divertimento degli stessi); d) L ingresso dei cani (nelle aree destinate a verde attrezzato per i bambini appositamente segnalate); e) L utilizzo di skateboard e pattini a rotelle deve essere svolto solo negli spazi idonei, predisposti e comunque pavimentati; f) Svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all incolumità delle altre persone; g) Arrampicarsi sulle piante e sui pali d illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta; h) Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell area; i) Danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori, estirpare, tagliare e/o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno; Pag. n.3/9

j) Calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco; k) Danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature (i giochi non possono essere utilizzati dai maggiori di anni 10); l) Occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione; m) Abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori di raccolta; n) Imbrattare con scritte od altro muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo; o) Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione; p) Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune; q) Effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio esterne alle aree recintate; r) Al pubblico trattenersi oltre l orario di chiusura; s) Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi. t) Fumare nei parchi e nei giardini. Articolo 6 Biciclette e monopattini Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi. Articolo 7 Manifestazioni sportive e spettacoli Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente Assessorato, su parere conforme del Settore comunale competente e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta e/o parere, di altri enti derivanti da specifiche norme di settore. Il rilascio dell autorizzazione comporta l obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell attività esercitata al fine di prevenire danni all ambiente, alle strutture, alle attrezzature e agli impianti e comporta l obbligo del totale ripristino dello spazio occupato, degli eventuali danni rilevati alle strutture, alle attrezzature e gli impianti derivanti dallo svolgimento della manifestazione a sua cura e spese. Prima dell occupazione degli spazi soggetti ad autorizzazione il Responsabile dell area verde o suo delegato provvederà a rilasciare un verbale di consegna delle aree con la descrizione dello stato dei luoghi, delle attrezzature e delle piante presenti. Ad ultimazione della manifestazione si provvederà a redigere idoneo verbale di riconsegna delle aree al fine di constatare la stato dei luoghi, delle attrezzature e delle piante e constatare eventuali danneggiamenti occorsi al fine del loro indennizzo a carico degli organizzatori. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi. Pag. n.4/9

Articolo 8 Interdizione al pubblico Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di semina, trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso. Articolo 9 Aree attrezzate all interno dei parchi e giardini Le forme d uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme di cui agli articoli successivi, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento: 1. gioco; 2. attività sportive; 3. spazi per cani; Articolo 10 Area per giochi Il gioco dei bimbi fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato: - fumare; - l accesso ai cani, anche a guinzaglio, ad esclusione dei cani guida per persone ipovedenti o non vedenti che accompagnano bambini. Il gioco dei frequentatori che superano i 10 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte. Articolo 11 Aree per attività sportive e attrezzate per attività sportiva Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal Responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica. Sarà cura del Responsabile dello spazio verde reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo. L attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili. Le attrezzature e gli strumenti fitness presenti nell area fitness possono essere utilizzati in modo non esclusivo, per un massimo di minuti dieci a persona e garantendo la rotazione del loro uso con altri utenti. Le attrezzature e gli strumenti fitness possono essere utilizzati di norma ad utenti con altezza superiore mt. 1.40. Il libero uso da parte degli utenti delle attrezzature e gli strumenti fitness è posto sotto la responsabilità dell utente stesso e per i minori sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate destinate allo sport o alle attività sportive è vietato: - fumare; Pag. n.5/9

- l accesso ai cani, anche a guinzaglio, ad esclusione dei cani guida per persone ipovedenti o non vedenti che accompagnano bambini. Articolo 12 Accesso e spazi per cani I cani devono essere condotti sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale; I proprietari e/o detentori di cani devono portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l incolumità delle persone e degli altri animali. Gli Agenti di Vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l uso congiunto della museruola e del guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono, anche all interno delle aree cani, raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse. È vietato abbandonare cani o altri animali nel parco. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai cani conduttori di ciechi ed ipovedenti. È integralmente richiamata e si applicano le disposizioni vigenti in materia di cui all ordinanza del Ministero della Salute n. 209 del 06/08/2013 per la durata della sua validità nonché quelle che dovessero essere emanate in futuro e quanto prescritto dall art. 672 del codice penale ; Articolo 13 Attività animazione Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di animazione e feste debitamente autorizzate dalle autorità competenti. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell esercizio di tale attività è vietato l uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l uso dei medesimi. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi. Articolo 14 Contributi e lavori volontari L Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all art. 1. La collaborazione dei cittadini si esprime con l apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l offerta di sostegno finanziario. Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità: i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell opera; Pag. n.6/9

gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l Amministrazione Comunale e gli interessati; le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di cui all art. 15 di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l Amministrazione Comunale e il proponente volontario. Articolo 15 Disposizioni varie e finali L attività di vigilanza relativa all applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di San Giovanni Teatino, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all art. 57 del C.P.P.. Decorso 1 anno dall entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni 2 anni, il Dirigente preposto, sentiti i Responsabili delle aree verdi, gli organi di Vigilanza di cui al comma precedente e le Associazioni, ne verifica l applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenutegli da parte dei cittadini. Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Locale e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili. Articolo 18 Sanzioni e indennizzi In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (i.v.a. compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. La quantificazione delle opere da realizzare sarà ottenuto applicando parametri desunti da interventi similari realizzati e redigendo un computo metrico estimativo con prezzi unitari ricavati dal Prezziario delle Opere Edili della Regione Abruzzo e prezziario Assoverde vigenti o dai listini ufficiali vigenti nell area interessata. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le sanzioni amministrative e graduate da un minimo ad un massimo in base alla tipologia di sanzioni elencate nell allegato 1, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000). Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria: Sanzione N. Violazione di norma e prescrizione Minima/Massima (euro) 1 Accesso al di fuori degli orari prefissati Art. 4, art. 5 15,00/100,00 lettera r) 2 Uso dei giochi in modo improprio e/o vietato Art. 10 25,00/100,00 3 Raccolta di fiori e frutti Art. 5 lettera i) 25,00/250,00 4 Accensione di fuochi; abbandono di rifiuti Art. 5 lettera 40,00/400,00 s) 5 Rumori molesti, comportamenti irrispettosi o indecorosi 25,00/250,00 Pag. n.7/9

Art. 5 lettere b) 6 Attività di gruppo non autorizzate; giochi pericolosi o fuori 30,00/300,00 dagli spazi previsti Art. 13 7 Campeggio o bivacco non autorizzato Art. 5 lettera l) 25,00/250,00 8 Bivacchi o ritrovi notturni Art. 5 lettera l) 60,00/360,00 9 Utilizzo di pattini e skateboard fuori dagli spazi idonei 25,00/250,00 Art. 5 lettera e) 10 Accesso o transito non autorizzato di veicoli a motore 60,00/500,00 Art. 5 lettera a) 11 Introduzione di cani non al guinzaglio e/o senza essere 26,00/300,00 muniti di strumenti per la pulizia del suolo dagli escrementi canini Art. 12 12 Inosservanza dell obbligo di pulizia del suolo dagli escrementi canini Art. 12 52,00/500,00 13 Danneggiamento o imbrattamento del suolo, della 30,00/300,00 vegetazione e delle fontane Art. 5 lettera n) 14 Danneggiamento o imbrattamento di arredi ed 40,00/400,00 attrezzature Art. 5 lettera k) 15 Affissioni di cartelli o manifesti o simili Art. 5 lettera o) 30,00/300,00 16 Utilizzo improprio dei giochi e delle attrezzature; utilizzo 30,00/300,00 dei giochi da parte di persone di età superiore a quella indicata sull attrezzatura Art. 11, art. 5 lettera k) 17 Utilizzo e ingresso di biciclette Art. 6 25,00/250,00 18 Arrampicarsi sulle piante, pali di illuminazione, cancellate, 25,00/250,00 muri e recinzioni; scavalcare transenne o ripari posti a protezione delle strutture dell area Art. 5 lettere g), h) 19 Danneggiare piante ed arbusti ed asportare parti di suolo Art. 5 lettera i) 40,00/400,00 20 Svolgere attività commerciali o di pubblico 120,00/1.000,00 intrattenimento Art. 5 lettera p) 21 Effettuare riparazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli 40,00/400,00 in genere Art. 5 lettera q) 22 Uso prolungato e/o improprio attrezzi e strumenti fitness 25,00/100,00 Art. 11 23 Fumo nelle aree per giochi bambini e attrezzature 50,00/500,00 sportive Art. 10 e 11 24 Abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere fuori dagli 50,00/200,00 appositi contenitori di raccolta Art. 5 lettera m) 25 Abbandonare mozziconi di sigaretta fuori dagli appositi 100,00/300,00 contenitori di raccolta Art. 5 lettera m) 26 Infrazioni del presente regolamento nei casi diversi sopra 50,00/100,00 Pag. n.8/9

indicati 27 Fumare nei parchi e giardini art. 5 lett. t) 25,00/250,00 Alle sanzioni amministrative pecuniarie per il presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24.11.1981 n.689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco. Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell agente accertatore. La misura delle sanzioni amministrative pecuniaria è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Pag. n.9/9