A cura di Federico Gavioli Lettere di compliance per gli omessi versamenti Iva periodica

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Transcript:

A cura di Federico Gavioli Lettere di compliance per gli omessi versamenti Iva periodica Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Ravvedimento Sintesi A seguito dell invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali) in caso di omesso versamento del debito Iva indicato l Agenzia delle Entrate ha inviato una comunicazione, cosiddetta lettera compliance, per invitare il contribuente a ravvedersi e beneficiare della riduzione delle sanzioni. Dopo circa due mesi dalla prima comunicazione, in mancanza di ravvedimento, l Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti inadempienti, una seconda lettera che corrisponde ad un vero e proprio avviso di irregolarità ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 che impedisce al contribuente di poter fruire del ravvedimento operoso. Premessa Come noto, l art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo a decorrere dal 2017, l obbligo dell invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Tutti i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell Iva di gruppo. Al contrario non sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi non obbligati: alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA; all'effettuazione delle liquidazioni periodiche; sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero. La presentazione avviene con la seguente periodicità: Periodo di riferimento 1 ANNO DI APPLICAZIONE (2017) Termine di trasmissione Periodo di riferimento A REGIME Termine di trasmissione 1 trimestre 12 giugno 1 trimestre 31 maggio 2 trimestre 18 settembre 2 trimestre 16 settembre 3 trimestre 30 novembre 3 trimestre 30 novembre 4 trimestre 28 febbraio 4 trimestre Fine febbraio 1

Lettere di compliance L Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente ovvero, del suo intermediario, gli esiti derivanti dall esame dei dati delle fatture, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni Iva nonché la coerenza dei versamenti dell imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell esito. Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all importo dell Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale, nella sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web Fatture e Corrispettivi, nel sito Internet dell Agenzia delle Entrate. Il contribuente può optare per una delle due seguenti soluzioni: Ravvedimento operoso Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente ovvero, versare quanto dovuto avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso. Riesame Se il contribuente ritiene che il risultato del controllo non sia corretto, è possibile chiederne il riesame a un qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate, fornendo i chiarimenti necessari. La richiesta di assistenza può essere inviata anche tramite PEC, all indirizzo dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaen trate.it oppure, se il contribuente è un utente dei servizi telematici dell Agenzia, tramite il canale di assistenza via web CIVIS, a cui si accede cliccando sulla voce Assistenza Tecnica e Fiscale del sito telematici.agenziaentrate.gov.it. Inviti per le comunicazioni IVA periodiche L invio delle nuove comunicazioni delle liquidazioni trimestrali Iva ha consentito all Agenzia delle Entrate di controllare se quanto dichiarato a titolo di versamento Iva dovuto, per ciascun mese del primo trimestre se contribuente mensile, o del primo trimestre 2017 se contribuente trimestrale, è stato regolarmente pagato. Ai contribuenti che non hanno eseguito il pagamento o lo hanno eseguito in misura inferiore, l Agenzia delle Entrate, nel mese di luglio, ha inviato una comunicazione, cosiddetto avviso bonario, o lettera compliance, per invitare il contribuente a ravvedersi e beneficiare della riduzione delle sanzioni. All interno del Cassetto fiscale del contribuente è possibile visionare la lettera di compliance che riporta le incoerenze riscontrate e l invito alla regolarizzazione avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. 472/1997). 2

Comunicazioni per IVA trimestrale gentile contribuente, dall esame dei dati e dei versamenti relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche iva, da lei presentata per il I trimestre 2017, sono emerse alcune incoerenze. le informazioni relative alle incoerenze riscontrate sono disponibili nel cassetto fiscale (sezione l agenzia scrive) e nel servizio fatture e corrispettivi (sezione consultazione - l agenzia scrive), entrambi accessibili dal sito internet dell agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: home - servizi online - servizi fiscali con registrazione. la presente e-mail è stata generata automaticamente, pertanto la preghiamo di non rispondere a questo indirizzo di posta elettronica. 3

Avviso bonario A distanza di circa due mesi dalla comunicazione, in mancanza di ravvedimento, l Agenzia delle Entrate ha inviato a contribuenti inadempienti una seconda lettera: Avviso bonario Gentile contribuente lo scorso mese di luglio ha segnalato, con una lettera di invito alla compliance, messa a disposizione nel suo cassetto fiscale e all interno del servizio fatture e corrispettivi, possibili anomalie relative ai versamenti dell Iva dovuta in base al modello comunicazione liquidazioni periodiche Iva presentato per il primo trimestre. 4

4 Fiscal News Con la prima lettera, l Agenzia delle Entrate invitava il gentile contribuente a segnalare eventuali elementi e dati non considerati o valutati erroneamente o, in alternativa, a valersi del ravvedimento. Ciò nonostante, prosegue l Agenzia delle Entrate, dai controlli effettuati successivamente, risultano ancora versamenti omessi o carenti. In poche parole, il contribuente non può più avvalersi del ravvedimento spontaneo. Pagamento in unica soluzione Le somme dovute devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il versamento può essere effettuato presentando l allegato Modello di pagamento F24 a un qualsiasi sportello bancario, postale o di un agente della riscossione, nonché tramite modalità telematiche, utilizzando i servizi per la predisposizione del Modello F24. Pagamento rateale In alternativa al versamento in unica soluzione, le somme dovute possono essere pagate in rate trimestrali di pari importo. In particolare, se l importo è inferiore o uguale a 5.000,00, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali. Se l importo è superiore a 5.000,00, è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali (art. 3-bis del D. Lgs. 462/1997). Per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario effettuare il versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione e fino al giorno di pagamento della rata. Modalità di regolarizzazione Nella stessa lettera viene inoltre precisato che se il contribuente è d accordo con i dati segnalati dal fisco, è possibile regolarizzare la posizione versando le somme dovute, entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione. Per fornire i chiarimenti necessari è possibile usare: il canale di assistenza online Civis; la posta elettronica certificata (PEC); i centri di assistenza multicanale; qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate. 5

Resta fermo, però, che se i dati comunicati al Fisco sono corretti ed il versamento indicato nella comunicazione della liquidazione periodica del primo trimestre non è stato effettuato, il contribuente, che non ha proceduto al ravvedimento spontaneo, se non pagherà le somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione, si vedrà successivamente iscritte a ruolo le imposte, le sanzioni intere del 30% e gli interessi, con l aggiunta delle spese di notifica della cartella e dei relativi oneri di riscossione. Iscrizione a ruolo Qualora il contribuente non provveda a pagare le somme dovute neppure dopo la seconda lettera, l Amministrazione Finanziaria procede con l iscrizione a ruolo di quanto dovuto con conseguente notifica della cartella di pagamento. La cartella di pagamento deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica. I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell impossibilità di pagare in un unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento (ad esempio: per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi), possono rivolgersi agli Agenti della Riscossione per ottenere la rateazione del debito in: 72 rate mensili. Per importi superiori 50.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà; 120 rate mensili. Quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica. 6