Il testamento. Caratteristiche



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Il testamento Il testamento è l'atto scritto con il quale una persona (detta testatore) dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di una parte di esse (articolo numero 587 del Codice Civile). Il testamento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore. Caratteristiche Il testamento è un atto: personale: deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' pertanto nullo, ad esempio, il testamento fatto in nome e per conto di altra persona ovvero quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri testamenti o di altri atti o documenti (testamento per relazione); unilaterale: poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona: sono infatti vietati i patti successori (articolo numero 458 del Codice Civile) ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi; esclusivo: deve cioè essere frutto sia formalmente che sostanzialmente di una sola persona. È infatti vietato il testamento congiuntivo ossia fatto da due o più persone nello stesso atto (ad es. genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del figlio) e reciproco quando due persone nello stesso atto dispongono l'uno a favore dell'altro (ad es. due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro); formale: deve cioè essere compiuto in uno delle forme previste dalla legge (testamento olografo, pubblico, segreto, speciale); revocabile: può essere cioè cambiato riscritto e modificato in qualsiasi tempo e per tutte le volte che si vuole; a contenuto patrimoniale: di solito, il contenuto del testamento è essenzialmente economico, con esso si dispone infatti delle proprie sostanze, cioè dei diritti patrimoniali. Ciò non toglie che possa contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale in quanto previste dalla legge (articolo numero 587, 2 comma del Codice Civile). Tali disposizioni sono: il riconoscimento del figlio naturale, il divieto di prelievo di organi, la designazione del luogo di sepoltura, la nomina di un tutore per il minore ed altre. Sono inoltre disposizioni non patrimoniali anche i consigli, le raccomandazioni, i desideri espressi dal testatore: queste hanno un valore esclusivamente morale e dovranno anch'esse essere rispettate scrupolosamente. Non possono disporre dei propri beni con testamento coloro i quali sono ritenuti dalla legge incapaci (articolo numero 591 del Codice Civile). Essi sono: i minori di età, gli interdetti legali (e fino a qualche anno fa anche gli interdetti giudiziali, come gli ergastolani) e gli incapaci naturali.

Capacità di testare Non possono disporre dei propri beni con testamento coloro i quali sono ritenuti dalla legge incapaci (articolo numero 591 del Codice Civile). Essi sono: i minori di età, gli interdetti legali (e fino a qualche anno fa anche gli interdetti giudiziali, come gli ergastolani) e gli incapaci naturali. L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento. Il testamento dell'incapace non è nullo ma annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a quando l'incapacità del testatore non viene accertata e pronunciata da un giudice. La domanda per ottenere l'annullamento può essere proposta da qualsiasi interessato. Interessato è colui il quale acquisterebbe i diritti successori a seguito dell'annullamento. La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con ogni mezzo, anche presunzioni quali ad esempio il contenuto illogico del testamento, l'incapacità dell'autore prima e dopo la redazione dell'atto, ecc. La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque anni dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine l'azione si prescrive e non potrà più essere esercitata. Nel caso in cui il testatore possa temere che qualcuno dei futuri eredi possa ricorrere all'impugnazione del testamento per incapacità del de cuius, sarebbe opportuno che egli redigesse le sue ultime volontà alla presenza di un notaio. Ciò presenta anche l'ulteriore vantaggio di conferire data certa all'atto. Le forme di testamento Le forme di testamento previste dalla legge sono: il testamento olografo, il testamento pubblico, il testamento segreto e infine alcuni testamenti speciali. Il testamento olografo Il testamento olografo è quello scritto a mano dal testatore (olografo significa infatti "scritto interamente a mano"). Esso deve essere: autografo: ossia l'intero contenuto dell'atto, data compresa, deve essere scritto dal testatore con la sua abituale grafia. Può essere scritto anche in stampatello, ma soltanto se questa è la scrittura abituale del de cuius. La mancanza di tale requisito determina la nullità dell'atto. Non può essere scritto da altra persona ovvero battuto a macchina neanche in parte: anche in questo caso tutto il testo è da considerarsi nullo. Esso può essere scritto in qualsiasi lingua anche in dialetto purché risulti chiara la volontà del testatore. Può essere redatto su qualsiasi materiale (carta, stoffa, legno ecc.) purché adatto a mantenere durevolmente i segni. In caso di aggiunte e correzioni queste devono essere sottoscritte e datate dal testatore; datato: deve cioè contenere la data completa di mese, giorno ed anno. Essa è determinante ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura. Può essere apposta sia all'inizio dell'atto che successivamente alla firma; firmato dal testatore: in mancanza della firma il testamento è nullo. Essa deve essere apposta per esteso (nome, cognome ed eventuale soprannome) alla fine delle disposizioni, o anche a margine di esse, e comunque dopo ogni aggiunta o correzione. Se il contenuto delle disposizioni occupa più fogli è bene numerarli progressivamente, ripetendo la data e la firma su ciascuno di essi.

Il testamento olografo presenta il problema della custodia. Esso deve essere conservato in un posto sicuro per evitare possibili modifiche o la distruzione ma al tempo stesso deve essere facilmente ritrovato dagli eredi. Mezzi sicuri sono il deposito in cassaforte ovvero in una cassetta di sicurezza in banca. Tuttavia tali soluzioni presentano degli inconvenienti: lunghe e complesse sono le formalità per l'apertura delle cassette di sicurezza. La soluzione migliore è quella del deposito presso un notaio. All'atto della consegna, che deve avvenire alla presenza di testimoni, il notaio redige un verbale e, se richiesta, ne consegna una copia al depositante. In qualsiasi momento l'autore può chiedere la restituzione dell'atto al notaio senza necessità di motivare la richiesta. Se si vuole modificare le proprie volontà mediante un testamento successivo, non è comunque necessario ritirare quello precedente già custodito dal notaio. Un'altra forma di garanzia potrebbe essere quella di redigere più copie dell'atto perfettamente uguali, scritte di pugno dal testatore e ovviamente tutte sottoscritte, da affidare a persone diverse. E' opportuno in tal caso che ciascuna copia contenga l'indicazione del numero di copie prodotte e le persone a cui sono state affidate. Circa il contenuto delle disposizioni al fine di evitare incertezze e ambiguità è bene essere il più chiari e precisi possibile. E' preferibile allora indicare colui che si vuole beneficiare con il nome e cognome e magari anche data di nascita e residenza, ovvero individuare il terreno o l'appartamento che si lascia in eredità oltre che tramite l'indirizzo anche riportando i dati catastali, ecc. Il testamento pubblico L'articolo numero 603 del Codice Civile recita che "le dichiarazioni sono ricevute da un notaio alla presenza di due testimoni scelti dall'interessato": da qui il termine "pubblico". A differenza del testamento olografo, in questo caso è il notaio che trascrive le dichiarazioni del testatore; dopodiché legge l'atto risultante in cui dovranno essere menzionate tutte le formalità eseguite. Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione. Segue la firma del testatore, dei testimoni ed infine del notaio. Il testamento così redatto non può più essere ritirato e viene conservato dal notaio. Qualora il testatore intenda apportare delle modifiche o revocare quel testamento, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà necessariamente rivestire la forma del testamento pubblico. Infine se il testatore è incapace di leggere, è necessaria la presenza di quattro testimoni. Se invece è nell'impossibilità o nella grave difficoltà di firmare l'atto, il testatore deve indicarne la causa ed il notaio deve menzionare la dichiarazione prima della lettura delle disposizioni, pena la nullità. Sono inoltre cause di nullità del testamento pubblico la redazione da parte di persona diversa dal notaio, la mancata sottoscrizione del testatore e del notaio. Gli altri vizi inerenti la forma del testamento determinano l'annullamento che dovrà essere pronunciato dall'autorità giudiziaria su domanda di qualsiasi interessato (articolo numero 606 del Codice Civile). Tale forma di testamento presenta l'indubbio vantaggio di una maggiore certezza sull'interpretazione in quanto la volontà del testatore viene redatta da un tecnico del diritto, nonché sulla conservazione dell'atto (il notaio rilascia una copia al testatore). Il testamento segreto Questo tipo di testamento può essere scritto dal de cuius di proprio pugno e da questo sottoscritto alla fine, ovvero da un terzo anche con l'ausilio di mezzi meccanici: in questo caso dovrà essere sottoscritto dal de cuius in ciascun mezzo foglio. Tale tipo di testamento non può essere adottato per legge (articolo numero 604 del Codice Civile) da chi non può o

non sa leggere (ad esempio il cieco, sempre che non sia scritto con i caratteri a rilievo). Successivamente, alla presenza di due testimoni, l'atto viene consegnato già sigillato ad un notaio oppure sarà quest'ultimo a farlo sigillare. Il testatore deve dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie; deve inoltre dichiarare di averlo letto ed i motivi della eventuale mancata sottoscrizione dello stesso. Tutte queste formalità vengono raccolte in un verbale. In questa forma di testamento non è necessaria l'indicazione della data poiché fa fede quella di ricevimento del plico da parte del notaio. L'atto di ricevimento che viene redatto sul documento o sull'involucro deve espressamente indicare l'avvenuta consegna, le dichiarazioni del testatore, la descrizione dei sigilli e infine l'assistenza dei testimoni. Esso deve essere sottoscritto da tutti i presenti e costituisce parte integrante del testamento. Il testamento segreto presenta il vantaggio di mantenere segrete le disposizioni, ignorate anche dal notaio, al fine di prevenire eventuali pressioni e risentimenti da parte dei congiunti successibili, nonché la certezza che il testamento non possa essere alterato, sottratto o distrutto. I testamenti speciali In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico. Ciò accade: in caso di epidemie, di calamità o altri fatti che mettano in pericolo la vita del testatore durante il viaggio aereo o in nave; quando il testatore si trovi al seguito di reparti militari ovvero si trovi in zone di operazioni belliche o prigioniero di guerra. Tali testamenti, che devono comunque avere la forma scritta ed essere firmati dal testatore e dal ricevente, perdono di efficacia trascorsi tre mesi dalla cessazione della situazione di emergenza. Il ricevente può essere, in prima istanza, il giudice di pace e, in sua assenza, il sindaco o il sacerdote, il comandante della nave o dell'aereo, l'ufficiale o il cappellano militare. L'esecutore testamentario Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari. Generalmente si tratta di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L'esecutore prende possesso dei beni ereditari e deve amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia; egli deve, inoltre, rendere conto della sua gestione, al termine della quale consegnerà i beni all'erede. Le disposizioni testamentarie Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione. La condizione è un evento futuro ed incerto dalla cui verificazione si fa dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione (condizione sospensiva e risolutiva). Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto, viceversa nella condizione risolutiva il suo avverarsi fa venire meno la istituzione di erede o di legato. Se la condizione è impossibile (ad esempio alla nomina di erede è subordinata alla condizione di

finanziare un ente che risulta estinto), ovvero se illecita, ossia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (si pensi alla condizione che impone di iscriversi ad un certo partito ovvero di avere o non avere figli), le condizioni si considerano come non apposte. Condizioni illecite previste espressamente dalla legge sono il divieto di contrarre matrimonio e la condizione di reciprocità che si ha quando il testatore pone come condizione l'essere a sua volta contemplato nel testamento dell'erede (ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento mi nomini erede). L'intero atto sarà nullo qualora dal testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito. Registrazione e pubblicazione A partire dal 1981 è stato istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia il registro dei testamenti. Nel registro devono essere iscritti a cura del notaio che redige o riceve gli atti, i testamenti pubblici, quelli olografi depositati presso il notaio, quelli segreti e quelli speciali. Tale registro è consultabile solo a seguito del decesso del testatore. La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del de cuius. Il notaio deve rendere nota l'esistenza del testamento olografo e del testamento segreto ricevuto, non appena ha notizia certa della morte del testatore. Deve inoltre pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione da parte del suo possessore.