SCRITTURA PRIVATA DI REGOLAMENTAZIONE E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO ATTUALMENTE PENDENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI



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SCRITTURA PRIVATA DI REGOLAMENTAZIONE E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO ATTUALMENTE PENDENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI TRA La PROVINCIA DI CASERTA, con sede in Caserta, Via V. Lamberti ex area Saint Gobain, in persona del Direttore Generale, Prof. dott. Raffaele Picaro legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente scrittura in virtù dell art. 87, lettera j dello Statuto della Provincia di Caserta, E VASCO MARIANTONIETTA vedova Santostefano, residente in Madrid, Calle Lagasca, n. 87 (C.F. VCS MNT 40S62 F893I), rappresentata dal Prof. Avv. Daniele Carsana giusta procura generale per notar Maria Rosaria Campanile, notaio in Napoli, del 02.12.1994, rep. N. 34194, confermata con atto del 9.03.2010 (all. 1); SANTOSTEFANO LUCIA, nata il 2.01.1938 a Napoli ed ivi residente alla Via Vittorio Colonna 4 (C.F. SNT LCU 38A42 F839S); SANTOSTEFANO MARIA ROSARIA, nata il 24.01.1942 a Napoli ed ivi residente alla Via Vittorio Colonna 4 (C.F. SNT MRS 42A64 F839W); SANTOSTEFANO CATERINA PIA, nata il 2.01.1945 a Napoli ed ivi residente alla Via Vittorio Colonna 4 (C.F. SNT CRN 45A42 F839 E) Le costituite parti PREMETTONO CHE - con atto di citazione notificato il 30.12.1996 la sig.ra Mariantonietta VASCO, nata a Napoli il 22.11.1940 e residente a Madrid (Spagna) Calle Lagasca 87 (C.F. VSC MNT 1

40S62 F839J) - a mezzo del suo procuratore generale, prof. avv. Daniele Carsana, e nella qualità di erede universale del marito, sig. Carmine Santostefano nato a Napoli il 18 aprile 1936 e deceduto in Milano il 29.10.1994 (C.F. SNT CMN 36D18 F839E) - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la Provincia di Caserta chiedendo che fossero dichiarate illegittime l occupazione e l apprensione, operate dall ente, di un area di circa 30.000 mq., compresa nella maggiore consistenza di un suolo in Aversa di mq. 81.207, di proprietà del defunto marito, individuata in catasto alla partita 1978, foglio 6, particella 158/a con conseguente condanna al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti per l occupazione abusiva e la perdita irreparabile del fondo, per la diminuzione del valore della parte residua, per l indennità di occupazione illegittima oltre interessi e rivalutazione monetaria (all. 2); - a fondamento della domanda si evidenziava che il procedimento espropriativo azionato dalla Provincia di Caserta, esclusivamente per mq. 30.000 di superficie, era stato oggetto di occupazione pubblica finalizzata alla realizzazione dell istituto tecnico commerciale, disposta con decreto Sindacale del 2.2.90 ma che i predetti atti, a seguito di impugnazione innanzi all Autorità Giudiziaria Amministrativa TAR Campania venivano annullati con sentenza n 518/1996 non impugnata e passata in giudicato; - il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Caserta, con sentenza 9 maggio 2008 n. 1296, all esito di C.T.U., ha condannato la Provincia di Caserta al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Mariantonietta Vasco nell importo di 12.375.790,53 oltre interessi dalla sentenza al saldo ed oltre spese legali comprensive di quelle di CTU (all. 3); 2

- con atto di appello notificato l 08-13 gennaio 2009, la Provincia di Caserta ha impugnato la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli chiedendone la riforma previa sospensione dell efficacia; - gli avv.ti Daniele Carsana e Antonio Lamberti, nell interesse della sig.ra Mariantonietta Vasco, si sono regolarmente costituiti in tale giudizio - incardinato innanzi alla I Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, C.R.: dott.ssa Magda Cristiano, R.G. n. 316/09 - il 15.04.2009 depositando comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di risarcimento dei danni; - la Corte di Appello di Napoli, con ordinanza 12 ottobre 2009, ha respinto l istanza di sospensione avanzata dalla Provincia di Caserta sulla scorta dei seguenti motivi: a) la Provincia di Caserta era l effettiva beneficiaria dell esproprio; b) trattasi di occupazione usurpativa per la quale rileva unicamente il criterio risarcitorio del valore del mercato del bene; c) l ente non ha allegato alcun elemento documentale atto a comprovare l effettiva sussistenza di un pericolo derivante dalla messa in esecuzione della sentenza; d) tale pericolo, in ogni caso, non è ravvisabile, atteso che la sig.ra Vasco risulta proprietaria di vasti terreni idonei a garantire le eventuali pretese restitutorie della Provincia; - con ulteriore istanza depositata il 24 dicembre 2009, la Provincia di Caserta ha chiesto nuovamente sospendersi gli effetti della sentenza impugnata sulla base dei motivi ivi specificati; 3

- la Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 03.05.2010 ha rigettato la nuova istanza assumendo che: il nuovo fatto allegato dall appellante non giustificherebbe la revoca dell ordinanza, posto che il danno subito dall appellata deve essere nella presente sede liquidato secondo il valore avuto dal terreno alla data di compimento dell illecito, anteriore a quella in cui, per effetto dell approvazione del nuovo PRG del Comune di Aversa, il terreno medesimo ha mutato classificazione ed è stato destinato a zona agricola, non più edificabile rinviando la causa all udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2012 (all. 4); - nelle more delle su esposte vicende processuali, il testamento del sig. Carmine Santostefano è stato impugnato dalla di lui madre, sig.ra Matilde Maisto - nata il 20.05.1901 a GUAYAQUIL, ECUADOR - che ne ha chiesto la declaratoria di nullità con conseguente apertura di successione legittima ed attribuzione ad essa di un terzo dell asse ereditario; - con sentenza non definitiva del 17.12.1997 il Tribunale di Napoli, riconoscendo valido il testamento del sig. Carmine Santostefano, ha dichiarato aperta la successione testamentaria alla data di decesso di quest ultimo (19.10.1994), ha attribuito alla sig.ra Maisto ed alla sig.ra Vasco rispettivamente un quarto e tre quarti di tutti i beni ereditari relitti - da considerare in comunione tra gli eredi - ed ha rimesso la causa in istruttoria per le operazioni divisionali (all. 5). Tale decisione parziale e la successiva sentenza definitiva n. 7374/2007 non sono state impugnate e, conseguentemente, sono passate in giudicato in data 9.10.2008 (all.ti 6 e 7); 4

- il 21.12.1999, decedeva ab intestato in Napoli, nel suo ultimo domicilio in Via Vittorio Colonna 4, la sig.ra Matilde Maisto lasciando a sé superstiti e quali uniche eredi le proprie figlie sig.re Lucia, Maria Rosaria e Caterina Santostefano, che pertanto subentrano nella misura di ¼, in tutti i diritti ereditari della Maisto relativi all eredità di Carmine Santostefano (all.ti 8 e 9); - la Provincia di Caserta, con lettera del 29.07.2010 predisposta anche a seguito di incontri tra le parti con i responsabili degli uffici, ha formulato ipotesi di definizione bonaria della vertenza previa reciproca rinuncia ai rispettivi motivi di appello ed inoltre, da parte dell appellata, agli interessi liquidati, maturati e maturandi, alla riduzione della sorta capitale oggetto di condanna e al pagamento del risarcimento dei danni in tre annualità entro il 30.06.2012; - in particolare, oltre alla esclusione totale degli interessi come sopra evidenziati, è stato proposto il riconoscimento di una riduzione della sorte capitale di 575.750,00 così da rideterminare l importo in 11.800.000,00 da corrispondersi: Entro il 31 dicembre 2011 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) Entro il 30 giugno 2012 3.000.000,00 (tremilioni/00) Entro il 30 settembre 2012 3.000.000,00 (tremilioni/00) - la sig.ra Mariantonietta Vasco prima di formalizzare un accordo transattivo per la quota di sua spettanza, ha formalmente chiesto alle predette germane Santostefano se intendevano, per la quota di loro competenza, avvalersi dei risultati conseguiti con la predetta Sentenza n. 1296/2008 del Tribunale di S.M. Capua Vetere e definire con la Provincia di Caserta, 5

unitariamente e transattivamente, il contenzioso in essere accettando per la quota di risarcimento dei danni dalle stesse subiti l ipotesi di definizione bonaria della vertenza avanzata dalla Provincia; - le sig.re Santostefano si sono dichiarate disponibili a tanto e quindi, unitamente alla sig.ra Vasco, hanno manifestato il proprio assenso a definire bonariamente la vertenza in atto con la Provincia di Caserta, sulla base della proposta da essa avanzata; - nelle more del riscontro in relazione alla proposta formulata, il giudizio di Appello è stato rinviato su concorde richiesta delle parti al 13.01.2012; - recentemente è intervenuto il decreto legge n. 90 del 2011, che all art. 34 ha reintrodotto, con alcune modifiche, l istituto della c.d. acquisizione sanante (bocciato dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega: sent. 293/2010), inserendo l art. 42-bis nel d.p.r. 327/2001. Tale decreto è stato convertito, senza modifiche sul punto, con legge 15 luglio 2011 n. 111; - la Provincia, ritenuto con delibera n... del. che la predetta norma possa trovare applicazione nella fattispecie in questione, con modifica di taluni presupposti operativi previsti da disposizioni stabilite nell interesse del soggetto proprietario del fondo oggetto di occupazione usurpativa e, perciò, derogabili sul piano convenzionale tramite accordo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, ha approvato la bozza di convenzione corrispondente al presente accordo. Tutto ciò premesso, le costituite parti, con la presente scrittura, intendono regolamentare e definire, anche transattivamente, i rapporti conseguenti al giudizio definito con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1296/2008, impugnata innanzi alla Corte di 6

Appello di Napoli. Tanto premesso, si conviene Articolo 1 La premessa è patto e costituisce parte essenziale della presente scrittura. Articolo 2 La Provincia di Caserta rinuncia a coltivare l Appello proposto avverso l anzidetta sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e accetta di pagare, in luogo dell importo indicato in sentenza di 12.375.790,53 oltre interessi dalla pronuncia al saldo, il complessivo importo di 11.800.000,00 secondo le seguenti modalità: Entro il 31 dicembre 2011 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) Entro il 30 giugno 2012 3.000.000,00 (tremilioni/00) Entro il 30 settembre 2012 3.000.000,00 (tremilioni/00) Articolo 3 La sig.ra Vasco e le germane Lucia, Maria Rosaria e Caterina Santostefano - ciascuna per la propria quota di competenza - accettano l importo complessivo e la dilazione di pagamento richiesta dalla Provincia di Caserta, a condizione che gli importi sopra indicati vengano corrisposti nei termini di scadenza previsti, da considerarsi essenziali. Resta inteso che l accettazione dei suddetti pagamenti non costituisce novazione; nel caso di mancato, puntuale pagamento, alle scadenze sopra indicate, di uno qualsiasi degli importi concordati, la Provincia di Caserta decadrà dal beneficio del termine e tutte le rate già corrisposte, ove si verifichi la condizione sopra esposta andranno ad estinguere 7

proporzionalmente il credito originariamente vantato dall appellata, dando facoltà alle stesse di agire per l intero credito vantato nonché per i relativi interessi maturati sul medesimo. Fatto salvo quanto sopra, le costituite sig.re Mariantonietta Vasco, Lucia, Maria Rosaria e Caterina Santostefano rinunciano altresì ad ogni pretesa di interessi a qualsiasi titolo maturati e si impegnano a non impugnare i provvedimenti adottati dall amministrazione in conformità del presente accordo e degli atti a esso presupposti. Con il pagamento dell ultima rata, le predette sig.re Mariantonietta Vasco, Lucia, Maria Rosaria e Caterina Santostefano dichiarano integralmente soddisfatto il credito senza avere nulla altro da pretendere dalla provincia di Caserta in forza dei suindicati titoli, rinunciano ad ogni diritto di rivendica del suolo indicato usurpativamente appreso. Articolo 4 La Provincia di Caserta si obbliga a corrispondere nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, le spese di giudizio liquidate nella Sentenza del Tribunale di Caserta n. 1296 e successive, nonché gli onorari di causa quantificati in complessive al netto della ritenuta di acconto, così come specificato nei pro forma di fattura allegati al presente atto (all. 10 e all. 11). Inoltre, la Provincia di Caserta prende atto che l Agenzia delle Entrate-Ufficio di Santa Maria Capua Vetere ha notificato in data 8.10.2008 all avv. Daniele Carsana, nella qualità di procuratore generale della sig.ra Mariantonietta Vasco, l avviso di liquidazione n. 2008/001/SC/000001567/01 per l importo di 371.282,00 relativo all imposta di registrazione della sentenza civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1296/08, 8

avente ad oggetto la condanna della Provincia a risarcire il danno arrecato alla proprietà per l irreversibile trasformazione del suolo in Aversa, da essa illegittimamente occupato (all. 11). Avverso tale avviso di liquidazione, dopo aver accertato il relativo mancato pagamento da parte della Provincia, la sig.ra Vasco - per evitare le conseguenze della solidarietà fiscale - ha proposto opposizione innanzi alla Commissione Provinciale di Caserta, denunciando alcuni vizi di notifica. Tale ricorso è stato accolto con decisione n. 498/08/09 del 22.06.2009 avverso la quale l Agenzia delle Entrate ha proposto appello, tuttora pendente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli. Nel prendere atto di tutto quanto sopra, la Provincia di Caserta si impegna a corrispondere quanto prima l importo dovuto all Agenzia delle Entrate per la causale di cui sopra ed a consegnare copia dell avvenuto versamento alla sig.ra Vasco perché quest ultima possa depositarla tempestivamente nel giudizio pendente innanzi alla predetta Commissione Regionale chiedendo l estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Articolo 5 Il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.g. n. 113/2009) la cui prossima udienza è fissata per il 13.01.2012 verrà abbandonato, ai sensi dell art. 309 c.p.c., a spese integralmente compensate e sin da ora le parti, con la sottoscrizione del presente atto, autorizzano i rispettivi procuratori e difensori costituti in giudizio a procedere in tal senso. Articolo 6 9

Le parti dichiarano e riconoscono, reciprocamente, che ad avvenuta puntuale esecuzione di tutti gli obblighi previsti a carico di ciascuna di esse nella presente scrittura privata, esse non avranno più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, danni compresi, in relazione alle domande oggetto della causa sopra indicata. Articolo 7 Le costituite parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che gli onorari ed i diritti dei rispettivi difensori, per il giudizio di appello e per l accordo transattivo raggiunto, cederanno a carico di ciascuna di esse senza vincolo di solidarietà come da separate lettere di presa d atto e rinuncia sottoscritte dai predetti difensori. Articolo 8 Le costituite parti riconoscono e danno atto che l efficacia della presente scrittura è subordinata alla espressa autorizzazione da parte del Consiglio Provinciale di Caserta. La mancata approvazione, da parte del Consiglio Provinciale di Caserta, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sottoscrizione della presente produrrà ipso iure e ipso facto, il venir meno degli effetti del presente accordo risolutorio Articolo 9 La presente scrittura privata non sarà registrata. Il costo di una eventuale ritardata registrazione e le conseguenti penalità cederanno interamente a carico della parte che vi avrà dato causa. Si allegano i seguenti documenti: 1) copia procura generale del 2.12.1994 con allegato atto di conferma; 2) copia atto di citazione notificato il 30.12.1996; 3) copia Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere n. 10

1296/2008; 4) copia ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 3/05/2010; 5) copia Sentenza parziale del Tribunale di Napoli del 17.12.1997; 6) copia Sentenza del Tribunale di Napoli n. 7374/2007; 7) certificato della Cancelleria della Corte di Appello di Napoli del 23.10.2010; 8) certificato di morte della sig.ra Matilde Maisto; 9) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 10) pro forma relativa alle spese e competenze liquidate nella sentenza n. 1296/2008 del Tribunale di S.M. Capua Vetere; 11) avviso di liquidazione dell Agenzia delle Entrate di S.M. Capua Vetere. Caserta, 2011 Prof. Avv. Daniele Carsana n.q. Provincia di Caserta 11