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N. 05248/2015REG.PROV.COLL. N. 03822/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2015, proposto da: ***, rappresentata e difesa dall Avv. Gianluca Bona, del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso l Avv. Nicoletta Grande in Roma, Via Datini, n. 8; contro Ministero dell Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01533/2014, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo permesso di soggiorno visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero dell Interno; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nell udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l Avv. Lora su delega dell Avv. Bona e l Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il Questore della Provincia di Asti, con provvedimento prot. n. 94/Cat.A.12/2013, emesso il 13.6.2013 e notificato il 21.7.2014, ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di ** perché ha accertato che ella, in passato, aveva presentato un contratto relativo ad un rapporto di lavoro subordinato domestico risultato falso. 2. Avverso tale provvedimento di diniego ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Piemonte, per violazione dell art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, eccesso di potere e difetto di istruttoria, e ne ha chiesto, previa sospensione, l annullamento.

3. Nel giudizio di primo grado si è costituita l Amministrazione per resistere al ricorso ex adverso proposto. 4. Con sentenza n. 1533 del 9.10.2014, resa in forma semplificata ai sensi dell art. 60 c.p.a., il T.A.R. Piemonte ha respinto il ricorso. 5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l interessata, lamentandone l erroneità per violazione dell art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma. 6. Si è costituita l Amministrazione appellata per resistere al gravame avversario. 7. Con ordinanza n. 2361 del 28.5.2015 questa Sezione, accogliendo la domanda cautelare, ha sospeso l esecutività della sentenza impugnata. 8. Infine, nella pubblica udienza del 22.10.2015, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione. 9. L appello è fondato e deve essere accolto. 10. Il T.A.R. piemontese ha respinto il ricorso dell odierna appellante, **, per la motivazione che il permesso originario, di cui questa ha chiesto il rinnovo, è stato rilasciato in base ad un contratto di lavoro risultato non esistente, negando che la possibilità, offerta dall art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, di valutare, in sede di rilascio o di rinnovo del permesso, il sopraggiungere di nuovi elementi possa spingersi sino al punto di consentire di sanare la propria posizione anche a chi si sia introdotto fraudolentemente sul territorio nazionale, simulando, appunto, l esistenza di un rapporto di lavoro mai esistito.

11. La correttezza di questo principio, affermato dal primo giudice e astrattamente condivisibile, deve tuttavia misurarsi con la peculiarità, in concreto, del caso qui esaminato, nel quale è emerso, all esito delle indagini svolte in sede penale sulla falsità dei contratti di lavoro presentati da diversi lavoratori stranieri per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso, la «sostanziale estraneità ai fatti o comunque la mancanza di dolo nelle loro azioni», come si legge nel decreto di archiviazione emesso il 20.1.2015 dal G.I.P. presso il Tribunale di Asti anche nei confronti dell odierna appellante e depositato in allegato alla memoria ex art. 73 c.p.a. in quanto documento nuovo sopraggiunto alla sentenza impugnata, «per il semplice motivo che la maggior parte di loro proprio perché già in Italia da parecchio tempo ed in possesso di un precedente titolo di soggiorno, avrebbero potuto ottenere un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno e/o il rilascio della Carta di soggiorno, senza per forza dover ricorrere a stratagemmi o falsi per indurre in errore gli Uffici competenti». 12. Tale considerazione vale anche per l odierna appellante che, dopo aver fatto ingresso in Italia nel 2000 esercitando il ricongiungimento familiare con il marito, aveva sempre svolto regolare attività lavorativa, ottenendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con validità dal 14.12.2009 al 21.1.2012, e si è trovata coinvolta suo malgrado, allorché ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nel 2012, nella vicenda relativa alla presunta falsificazione del contratto di lavoro di collaborazione domestica presso le sigg.re **, vicenda

certo oscura, alla quale ella è risultata tuttavia totalmente estranea, come ha chiarito il provvedimento di archiviazione, vedendosi dall Amministrazione negare il secondo rinnovo del permesso richiesto sulla base di altro contratto di lavoro, quale collaboratrice domestica, presso la sig.ra Benvenuta Crivello, successivamente stipulato, sulla cui validità ed effettività non vi è motivo di dubitare. 13. Evidente appare, dunque, la violazione dell art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 per non aver l Amministrazione considerato che il rinnovo del permesso era stato chiesto sulla base di un contratto di lavoro valido ed effettivamente in corso, al momento della domanda di rinnovo, benché il contratto di lavoro sulla base del quale ella aveva ottenuto il precedente ultimo rinnovo e non, si badi, l iniziale rilascio del titolo per l ingresso sul territorio italiano fosse risultato falso, senza peraltro verificare se tale falsità, quand anche fosse determinante per il diniego del rinnovo pure nell ipotesi di precedente rinnovo (e non di iniziale rilascio), fosse ascrivibile alla condotta del cittadino straniero, nonostante questi avesse eccepito, in sede procedimentale, la propria estraneità al fatto, addebitato all esclusiva condotta fraudolenta del datore di lavoro. 14. Già in altro caso precedente, del resto, questa Sezione ha chiarito che il principio fraus omnia corrumpit non può trovare indiscriminata e irragionevole applicazione nella materia riguardante il rilascio o il rinnovo dei permessi in favore dei cittadini stranieri, non potendo trovare ingresso in un moderno ordinamento democratico, nemmeno per esigenze di ordine pubblico,

un diritto amministrativo del sospetto, che discrimini la posizione dello straniero da quello del cittadino solo in quanto tale, poiché spetta all Amministrazione sempre verificare, senza seguire astratti teoremi inquisitori, se il comportamento fraudolento del cittadino straniero sia effettivamente tale, nel caso concreto, e denoti il reale intento di aggirare la legislazione in materia per procurarsi illegalmente ingresso e/o permanenza sul territorio nazionale, e ciò anche attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, che si fondi su indizi gravi, precisi e concordanti, ma mai attraverso inversioni probatorie o petizioni di principio, che colmino, sul piano motivazionale, un sostanziale vuoto istruttorio (Cons. St., sez. III, 10.4.2015, n. 1828). 15. Ne segue che per tali specifiche ragioni, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento di diniego debba essere annullato per violazione dell art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, dovendo l Amministrazione, nel rinnovato esercizio del suo potere discrezionale, rideterminarsi secondo i principi e alla luce delle circostanze sin qui esposti. 16. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata l eccezionalità del caso qui esaminato, possono interamente essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull appello, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento di diniego prot. n. 94/Cat. A.12/2013 Imm. emesso dal Questore della Provincia di Asti. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente Carlo Deodato, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore Pierfrancesco Ungari, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)