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dipendenti INPS, INAIL, INPDAP ed ACI e loro famigliari fiscalmente a carico a seguito di adesione alla polizza da parte degli stessi enti. SOMMARIO Premessa - Definizioni Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione Art. 2 - Assicurati Art. 3 - Beneficiari Art. 4 - Capitali assicurati Art. 5 - Documentazione sanitaria Art. 6 - Limiti di età Art. 7 - Esclusioni Art. 8 - Suicidio Art. 9 - Sinistro che colpisca più teste Art. 10 - Durata contrattuale Art. 11 - Scadenza del contratto Art. 12 - Variazione delle persone assicurate Art. 13 - Estensione territoriale Art. 14 - Pagamento del premio e revisione Art. 15 - Tempi di liquidazione Art. 16 - Penali Art. 17 Foro competente Art. 18 Tasse ed Imposte 2

DEFINIZIONI Assicurati: I dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI nonché, in caso di adesione alla polizza, i dipendenti degli altri Enti Pubblici egualmente rientranti nella normativa di cui all art. 46 del CCNL 1994-1997. Assicurazione: contratto di assicurazione Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate Capitale assicurato: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Contraente: ASSOCIAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI (ASDEP) Polizza: documento che prova l'assicurazione Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio: possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione Società: impresa assicuratrice 3

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La copertura assicurativa riguarda, per i capitali previsti all'art. 4 e nei limiti previsti dalle presenti condizioni, il pagamento di una somma in caso di morte dell'assicurato da qualunque causa determinata purché questa avvenga nel corso del periodo di validità della copertura. Art. 2- Assicurati L'assicurazione si intende valida a favore dei dipendenti di INPS INAIL INPDAP ed ACI destinatari dell'art. 46 del CCNL 1994-1997, ivi compresi i rispettivi Direttori Generali, nonché dei dipendenti degli altri Enti Pubblici egualmente rientranti nella normativa di cui all art. 46 del CCNL 1994-1997 che vorranno aderirvi, purché i relativi nominativi vengano segnalati dalla Contraente al momento dell'inclusione in polizza. Art. 3 - Beneficiari Beneficiari della prestazione sono gli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato. Art. 4 Capitali assicurati Il capitale assicurato minimo per ciascun dipendente assicurato è pari ad 37.905,35, salvo miglioramento in sede di offerta. Art. 5 - Documentazione sanitaria I rischi verranno assunti dalla Società senza richiesta alcuna di documentazione sanitaria. Art. 6 - Limiti di età All'atto della stipulazione del contratto possono essere inclusi in assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo degli Assicurati aventi età non superiore a 70 anni. L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età. Art. 7 Esclusioni E' escluso dall'assicurazione soltanto il decesso causato da : attività dolosa del beneficiario; partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi; partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del contraente; 4

incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, in qualità di membro dell'equipaggio. Art. 8 - Suicidio Il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'assicurato. Art. 9 - Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo di 2.166.020,24: detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite dal sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Art.10 Durata contrattuale La durata del contratto è fissata in 24 mesi L'assicurazione decorre dalle ore 00:00 del. ancorché il premio venga corrisposto entro il 16 giorno dalla data di stipula del contratto stante la particolare natura degli Enti pubblici non economici. Art.11 - Scadenza del contratto La scadenza del contratto è fissata alle ore 24 del, con facoltà dell'associazione di affidare la ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. b del D. lgs.163/2006 per un anno dopo la scadenza del contratto. E' escluso il rinnovo tacito. Art. 12 Variazione delle persone assicurate L'assicurazione vale per le persone comunicate dalla Contraente secondo quanto indicato nell'art. 2 qualora esiste il rapporto di lavoro dipendente con gli Enti pubblici non economici aderenti alla Contraente. Le inclusioni che si verificheranno nel corso dell'annualità assicurativa dovranno essere comunicate dalla Contraente alla Società con supporto informatico le cui caratteristiche tecniche dovranno essere concordate con la Società. Le suddette variazioni dovranno essere comunicate con cadenza bimestrale ed avranno validità dal momento in cui per ogni Assicurato matura il diritto alla copertura. 5

Tutte le inclusioni non possono comunque in alcun modo essere retrodatate di oltre 90 giorni. Qualora nel corso del contratto per un assicurato cessi il rapporto di lavoro dipendente con l ente di appartenenza, la copertura del rischio di premorienza resterà in vigore fino al successivo 31 dicembre. Art. 13 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Art. 14 Pagamento del premio e revisione Il premio è corrisposto entro 16 giorni dalla stipula del contratto. Qualora nel corso di esecuzione del contratto la Società presenti irregolarità contributiva, come certificata ai sensi della legge 22 novembre 2002, n.266, l ASDEP subordinerà il pagamento dei premi dovuti alla regolarizzazione del debito contributivo a vario titolo vantato, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell'asdep di revocare l affidamento e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il premio per le prestazioni di cui al presente Capitolato sarà soggetto a revisione ai sensi dell art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sulla base dell istruttoria condotta dagli incaricati dell ASDEP sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. Art. 15 - Tempi di liquidazione La liquidazione del capitale assicurato sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte della Società. La documentazione completa richiesta dalla Società per la liquidazione dovrà pervenire, da parte dei beneficiari, direttamente alla Società di assicurazione ovvero alla eventuale società controllata ai sensi dell art. 2359 c.c. La Società si impegna a fornire all'atto della stipulazione del contratto l'elenco dei documenti necessari per la liquidazione del capitale. Art. 16 - Penali Per ogni giornata lavorativa di ritardo nella liquidazione del sinistro la Società è tenuta al pagamento di una penale commisurata nella misura dello 0,007% dell importo assicurato di cui al precedente art. 6

4, da ripartirsi al 50% a favore dei Beneficiari e della Contraente, per ogni giorno di ritardo. L importo massimo della penale applicabile è limitato al 10% del premio versato. Art. 17 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria di Roma. Art. 18 - Tasse ed Imposte Eventuali aumenti delle imposte relative al premio stabilite per legge saranno calcolati nel premio dell'anno successivo. 7