LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO



Documenti analoghi
LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO (SC) COSE E PERSONE (SP)

CIRCOLARE 044 / 2011 AREA SICUREZZA

La vigilanza sulla sicurezza delle macchine

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

D.M. 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro Nota informativa

Decreto Ministeriale DENUNCIA DI MESSA IN ESERCIZIO E VERIFICHE PERIODICHE PER GLI APPARECCHI INDICATI NELL ART 71 DEL D.L.

D.M. 11 Aprile 2011 VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Verifiche su attrezzature di sollevamento. Dario Agalbato -- Direttore IGQ

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (ex ISPESL)

REGIONE SICILIA. ELENCO (rev. 19) AGGIORNATO AL GRUPPO SC APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI NON AZIONATI A MANO E IDROESTRATTORI 13/01/2016

ADEGUAMENTO ALL INDICE ISTAT

PER SE SIETE IN POSSESSO DI ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE, CONSULTATE L ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. vedi link Allegato VII

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della (ragione sociale) con sede in via n. Comune ( ) tel. fax PEC

Redazione a cura di: Luigi Leccardi, Cristian Librici - Tecnici della Prevenzione - Servizio Verifiche Impianti di Sollevamento

TARIFFARIO NAZIONALE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI PERIODICI DI ATTREZZATURE

SIPAR S.r.l. Ferentino (FR)

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Davide Lombardi - Ambiente Igiene Sicurezza S.r.l. Iscritto all Elenco degli Esperti verificatori di apparecchi di sollevamento della PAT

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

SEMINARIO. Il Decreto , il ruolo degli organi di controllo e i soggetti abilitati. Modalità organizzative della Regione Veneto

lavoratori in servizio al giorno 11 gennaio 2012 aggiornamento quinquennale di 6 ore entro 11/01/2017

Lo stato dell arte nel campo delle verifiche, controlli e manutenzione. L evoluzione della norme riguardanti gli apparecchi di sollevamento

D.Lgs. 81/08 Allegato VII

Le verifiche periodiche secondo l allegato VII del D.Lgs 81/08 ed il D.M. 11 aprile 2011

INGEGNERE LUIGI LORUSSO DIPARTIMENTO. INAIL ex ISPESL UDINE

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

Scale aeree ad inclinazione variabile

Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica

della gru matr. (ENPI, ISPESL, INAIL)..

Le verifiche periodiche: obblighi e soggetti abilitati

SICUREZZA. Le modalità operative per le verifiche periodiche sulle attrezzature elencate. Attrezzature: cosa cambia sulla verifica periodica?

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Le verifiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro.

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

tariffe da applicare alle prestazioni di cui all'allegato VII del D.L. n. 81/08 di cui al DM 11/04/2011: Disciplina delle modalità di effettuazione

CIRCOLARE DESTINATARIO Titolare dell attività Responsabile servizio prevenzione e protezione Responsabile A ambientale

DOMANDA PER IL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI - ANCONA

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

ALLEGATI. Verifica della conformità normativa

IMPIANTI TERMICI: SICUREZZA ED EFFICIENZA ENERGETICA - responsabilità e procedure

ATTREZZATURE DI LAVORO: VALUTAZIONE RISCHI E GESTIONE

ARPAM AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 15. ATTIVITÀ RELATIVE ALLE VERIFICHE IMPIANTISTICHE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Obblighi formativi. Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2011 in attuazione art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08

Adempimenti a cui il datore di lavoro deve ottemperare per la gestione delle attrezzature classificate come SC e SP nell allegato II del DM

VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI LAVORO

affidati a VEM servizio chiavi in mano

Decreto 11 Aprile Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di cui all allegato VII del D.Lgs.

La tematica dei controlli è ripresa, sempre nell ambito dell art. 71, al comma 8.

ATTREZZATURE MACCHINE

ATTREZZATURE DI LAVORO

I controlli e le verifiche degli apparecchi di sollevamento secondo il Testo Unico

ORGANI DI VIGILANZA. Titolo III- Capo I Artt Decreto Legislativo n.81/2008. Giuseppe Fazio 1

Riflessioni sulla applicazione pratica del DM 11/04/2011 ad un anno dalla sua entrata in vigore

1 di 6. Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Circ. 13 agosto 2012, n. 23/2012 (1).

SEMINARIO ORDINE INGEGNERI DI MANTOVA. Presentazione docente

«Gli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere»

SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali.

Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Circolare Ministero Lavoro n.

Prima dell acquisto di una determinata attrezzatura, è quindi bene porsi alcune domande: l attrezzatura da acquistare è adatta all uso previsto?

Le verifiche periodiche secondo l allegato VII del D.Lgs 81/08 ed il D.M. 11 aprile 2011

Tariffario delle prestazioni rese a favore di terzi Altri servizi

Brescia 25 marzo I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO alla luce del D. Lgs. 81/08 - art. 71 comma 8. Relatore: Libero Donati

Decreto 11 Aprile 2011

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/08: Nuovo Accordo Stato Regioni del 12 marzo 2012

Comitato di Coordinamento della provincia di Verona SPISAL ULSS 20, 21, 22, DTL, INAIL, INPS, VVFF, ARPAV

La sicurezza delle macchine.aggiornamenti e novità

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

Accordi Stato/Regioni per la formazione

LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE LE NOVITÀ INTRODOTTE LA CORRELAZIONE CON IL TESTO UNICO. Catania, 25 febbraio 2012

Essoll S.r.l. C.F./P.IVA Via Torino, Arbizzano di Negrar - Verona Arbizzano lì 01/02/2013. Comunicazione

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE

MACCHINE DA VERIFICARE (verifiche successive alla prima che è di competenza dell INAIL)

L art. 71, comma 11 INAIL ASL. Entro 60 gg dalla richiesta. Prima verifica. Entro 30 gg dalla richiesta. Successive verifiche

L importanza della conoscenza dell evoluzione normativa e della formazione continua nell ambito della sicurezza

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI PIANI DI SICUREZZA (A CURA DELL IMPRESA APPALTATRICE)

L Accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione e quindi a partire dal 12/03/2013.

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Obblighi degli utilizzatori Alla luce del decreto 11 Aprile 2011

I rischi connessi a macchine e attrezzature da lavoro

7.2 Controlli e prove

ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

Tipologia degli apparecchi ed impianti N in esercizio %

QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI PERIODICI E VERIFICHE 1

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009

Verifica della conformità normativa 2

Dipartimento Territoriale di Palermo

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

I rischi connessi a macchine e attrezzature da lavoro: gli apparecchi di sollevamento e di trasporto

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. Ing. Mario ALVINO V. Presid. e Coord. naz.le AIAS

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. a cura di Norberto Canciani

SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

Le modalità di verifica e controllo degli apparecchi di sollevamento secondo la normativa tecnica vigente

Transcript:

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Lo scopo di questa nota, di tipo strettamente informativo, assolve all'esigenza propria dell'ente pubblico, di portare a conoscenza il Datore di Lavoro (DL) degli obblighi a suo carico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, derivanti dalla messa in servizio di un attrezzatura di lavoro. Verranno presi in considerazione: 1. Apparecchi di sollevamento; 2. Apparecchi in pressione; Si distinguono in: APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO GRUPPO SC SOLLEVAMENTO MATERIALI E IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA a. apparecchi mobili/trasferibili/fissi con portata > 200 kg b. carrelli semoventi a braccio telescopico c. idroestrattori a forza centrifuga GRUPPO SP - SOLLEVAMENTO PERSONE a. scale aeree ad inclinazione variabile b. PLE (piattaforme di lavoro elevabili) ad azionamento motorizzato ed a sviluppo verticale azionati a mano c. Ponti sospesi e relativi argani d. PLAC (piattaforme autosollevanti su colonne) e. Ascensori e montacarichi da cantiere APPARECCHI IN PRESSIONE GRUPPO GVR - GAS, VAPORE; RISCALDAMENTO a. Recipienti con fluidi p> 0,5 bar b. Generatori di vapore d acqua, di acqua surriscaldata c. Tubazioni contenenti gas, vaporo e liquidi d. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con P>116 kw) e. Forni per industrie chimiche ed affini f. Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi D. Lgs n.93/2000) Ai sensi dell art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché: - le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo

ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. La mancata manutenzione, l'assenza od omissioni tutto o solo in parte delle possibili azioni di controllo volte ad assicurare il permanere dei requisiti di sicurezza costituisce specifica contravvenzione a quanto previsto dal D.Legs 81/08 e smi e necessitano per la loro eliminazione apposito provvedimento di tipo prescrittivo da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio. L art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell allegato VII del medesimo decreto siano sottoporte a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008. Il Decreto Legislativo 11 aprile 2011, in piena vigenza a partire dal 24 maggio 2012, ribadisce, ove necessario, e stabilisce la necessità di comunicazione delle variazioni di stato delle attrezzature di lavoro, rientranti nel suo campo d'applicazione, all INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. In tale ottica il DL deve comunicare immediatamente la messa in servizio di una attrezzatura tra quelle comprese e L INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all apparecchio trasmettendolo al datore di lavoro. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche con la Legge 9 agosto 2013, n. 98, e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche con la Legge 30 ottobre 2013, n. 125, tenuto conto di quanto già previsto dal D.M. 11 aprile 2011 la prima delle VP deve essere eseguita da INAIL entro 45 giorni dalla richiesta con le procedure previste dal comma 13 dell art 71 del D.Lgs 81/08 e smi, mentre la verifica successiva alla prima può, su libera scelta del DdL, essere eseguita dal soggetto titolare (AUSL o ARPA) o dai soggetti pubblici o privati abilitati che la eseguono con le modalità del comma 13 del D.Lgs 81/08 e smi. Non trova più applicazione il tempo di 30 giorni per la esecuzione della stessa. La periodicità di tali verifiche è prevista dall allegato VII del D. Lgs. 81/2008 Presso l INAIL e le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati di cui sopra. In sede di verifica il DL deve esibire almeno la seguente documentazione (elenco necessariamente non esaustivo): per apparecchi di sollevamento PRIME Verifiche Periodiche - dichiarazione di conformità CE - dichiarazione di corretta installazione (ove previsto), - diagramma delle portate (ove previsto), diagramma dell area di lavoro (ove previsto), manuale di istruzioni per l uso, registro di controllo.

Verifiche Periodiche SUCCESSIVE - manuale uso e manutenzione ove previsto; registro di controllo ove previsto attestazione di cui all'art 71 c 9 del D.lgs 81/08 e smi; - dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l attrezzatura, nonché evidenza dell inoltro all eventuale - noleggiatore (art.72 co.2 D. lgs n.81/2008); - verbali di verifiche periodiche precedenti; - libretto delle verifiche ENPI-ISPESL (in originale- copia conforme), ovvero per le - attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità; Inoltre, il punto 5.3.1. dell Allegato II del DM 11 aprile 2011, dispone che per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. Per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in servizio da oltre 20 anni, è necessario che il DL esibisca una indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche. Allo scopo un utile strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI-ISO 9927-1. La periodicità delle verifiche periodiche è prevista dall allegato VII del D. Lgs. 81/2008 per attrezzature a pressione PRIME Verifiche Periodiche - copia della dichiarazione di conformità (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs 93/2000) - manuale d uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l attrezzatura a pressione; - registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi/controllo previsti dal costruttore (per i Generatori di Vapore d acqua, fornire anche i controlli dei parametri chimico/fisici sull acqua di alimento/caldaia) così come previsto dall art. 71, comma 9, D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., - copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche decennali di integrità (spessimetrie, ecc.) o anche a seguito di specifiche richieste/disposizioni di approfondimenti tecnici; tutta la documentazione di cui all art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n 329; Il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi/attrezzature necessarie per l esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione Verifiche Periodiche SUCCESSIVE Oltre alla documentazione di cui sopra: verbali di verifiche periodiche precedenti [comprese: 1) schede tecniche prima verifica periodica ISPESL/INAIL, ai sensi dell all.to IV del D.M. 11 aprile 2011; 2) verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n 329, ove richiesto]; libretto delle verifiche ANCC-ISPESL (in originale- copia conforme) La periodicità di tali verifiche è prevista dall allegato VII del D. Lgs. 81/2008

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Per quanto concerne l utilizzo delle attrezzare di lavoro è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.), il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l uso dell attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008). In Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 è stato pubblicato l Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni. L'Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione. Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D.lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.