Aggiornamenti n.01/2014 16 Gennaio 2014 OGGETTO: Legge di stabilità 2014 Principali misure Ai gentili Clienti Loro sedi Gentile Cliente, la presente per ricordarle che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2013, n. 302, S.O. n. 87 la L. 27.12.2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ovvero la Legge di Stabilità 2014, in vigore dal 01.01.2014. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento. Web Tax Con l introduzione del nuovo articolo 17bis al Decreto Iva, viene stabilito che: - I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall amministrazione finanziaria italiana. - Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall amministrazione finanziaria italiana. Il pagamento di tali servizi deve inoltre avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino i dati identificativi del beneficiario o con altri mezzi di pagamento che permettano la tracciabilità del beneficiario. Per effetto di una proroga contenuta nel Decreto Milleproroghe, pubblicato in G.U. il 30.12.2014, l entrate in vigore di tale disposizione è rinviata al 01.07.2014. Reddito catastale per le società agricole CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Via Cremona n. 29/a 46100 Mantova MN - Tel. 0376-227111 Fax n. 0376-262839 e-mail: info@cdastudio.it sito: www.cdastudio.it
Le società agricole non costituite in forma di Spa (Snc, Sas, Srl e società cooperative) dal 01.01.2014 potranno ancora optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie. Viene pertanto revocato lo stop previsto per tale agevolazione. Le società che hanno iniziato l attività nel 2013 per tale anno sono vincolate al criterio del bilancio in virtù della precedente abolizione della facoltà; esse potranno però optare dal periodo di imposta 2014 per la tassazione catastale. Per le società che avevano optato in esercizi precedenti, che sarebbero dovute rientrare obbligatoriamente nel regime ordinario a partire dal 2015, continua invece a valere la scelta adottata senza soluzione di continuità e non è necessario effettuare alcuna opzione nel 2014. Quindi le società agricole, diverse dalle società per azioni, che non hanno optato negli esercizi precedenti, potranno farlo anche nei prossimi periodi di imposta. Detrazioni Irpef per lavoro dipendente La detrazione dall Irpef per i redditi di lavoro dipendente e assimilati viene incrementata a: - 1.880 euro (da 1.840) se il reddito complessivo non supera 8.000 euro; - 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; - 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 27.000 euro. Infine, sono abrogati gli aumenti della detrazione a scaglioni previsti in presenza di un reddito da 23.000 a 28.000 euro. Deduzione Irap per incremento occupazionale Ai fini Irap (fatta eccezione per le Pubbliche amministrazioni), a partire dall esercizio di imposta in corso al 31 dicembre 2014 è prevista una deduzione pari fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato. Limiti di deducibilità: la deducibilità è prevista nella misura massima di 15.000 euro e comunque in misura non superiore all incremento del costo per personale dipendente generato dall assunzione. Modalità di fruizione: per poter fruire della deduzione dalla base imponibile Irap è necessario che i contratti di assunzione siano a tempo indeterminato e che l assunzione generi un incremento del numero dei lavoratori rispetto al numero dei lavoratori della stessa categoria mediamente assunti per l anno precedente. In caso di società controllate o collegate, l aumento occupazionale va valutato al netto degli eventuali decrementi avvenuti nelle altre società del Pagina 2
gruppo. Nell ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Durata della agevolazione: la deduzione spetta per l esercizio di imposta in cui è avvenuto l incremento occupazionale e per i due successivi. L agevolazione decade se negli esercizi successivi a quello dell assunzione il numero di lavoratori risulta inferiore o pari a quello risultante dall esercizio in cui è avvenuta l assunzione. Inoltre viene meno anche se il rapporto di lavoro agevolato cessa, a prescindere dalla volontà del datore di lavoro. Cumulo: La nuova deduzione per incremento occupazione è cumulabile con le altre deduzioni esistenti, incluse quelle finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale. Enti non commerciali: la base occupazionale da utilizzare come riferimento è solo quella riferita ai lavoratori assunti specificamente nell ambito dell attività commerciale e non devono essere presi in considerazione i dipendenti adibiti in modo promiscuo ad attività commerciale e ad attività istituzionale; non si considera neanche il fittizio aumento di personale ottenuto attraverso il trasferimento dal settore istituzionale a quello commerciale. Proroga bonus fiscali per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014 e pari al 50% per le spese sostenute nel 2015. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del: a) 65%, per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 30.06.2015; b) 50%, per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016. Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al: a) 50%, per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014; b) 40%, per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione (anche se non destinati alla specifica parte ristrutturata, es. lavori nel soggiorno e acquisto arredi della cucina). Il bonus vale se l acquisto è successiva alla data di inizio lavori di Pagina 3
ristrutturazione (anche se le relative spese non sono state sostenute); vale anche nel caso di mobili acquistati successivamente alla ristrutturazione, purché si tratti dello stesso periodo d imposta. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. La legge di Stabilità 2014 prevede che le spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione; tuttavia l art. 1, c. 2, lett. a) D.L. 30.12.2013, n. 151 Milleproroghe ha soppresso tale limitazione. Rivalutazione beni d impresa Riaperta la possibilità per le imprese soggette ad IRES (ma, come per le leggi analoghe precedenti, la norma viene estesa alle imprese individuali e società di persone, anche in contabilità semplificata) di rivalutare le immobilizzazioni materiali e/o immateriali e le partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie che risultano dal bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Gli immobili merce, oggetto dell attività delle imprese non possono essere oggetto di rivalutazione poiché non risultano iscritti tra le immobilizzazioni. Modalità: La rivalutazione deve essere eseguita nell esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012 e quindi per i soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare, la rivalutazione deve essere iscritta nel bilancio chiuso al 31.12.2013. La rivalutazione non può riguardare singoli beni, ma deve essere operata per classi omogenee (terreni, fabbricati industriali, attrezzature, macchine d ufficio ed elettroniche, ecc. ecc.); deve essere indicata nel libro inventari e si deve fornire adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio. Riconoscimento fiscale: il riconoscimento fiscale del maggior valore decorre dal terzo esercizio successivo a quello in cui si è eseguita la rivalutazione, quindi per i soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare, i maggiori ammortamenti saranno riconosciuti dal periodo di imposta 2016. Per poter fruire del maggior valore fiscale derivante dalla rivalutazione è necessario versare un imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili. Il versamento deve avvenire in tre rate annuali senza l applicazione di interessi con la stessa scadenza prevista per il versamento delle imposte sui redditi a partire dal 16 giugno 2014 per le imprese con l esercizio coincidente con l anno solare. Gli importi possono essere compensati con altri crediti tributari. Affrancamento: per poter affrancare il saldo attivo derivante dalla rivalutazione e quindi poter distribuire gli utili derivanti dall operazione, è necessario versare un ulteriore imposta Pagina 4
sostitutiva pari al 10% del maggior valore dei beni o delle partecipazioni rivalutate. L imposta sostitutiva va versata secondo le stesse scadenze previste per quella prevista per il riconoscimento fiscale. Cessione di beni rivalutati: nel caso di cessione di beni rivalutati, il riconoscimento del maggior valore fiscale scattaa a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui si è eseguita l operazione. Nel caso quindi di imprese con l esercizio solare, il maggior valore è riconosciuto ai fini della cessione o estromissione dai beni di impresa a partire dal 2017. Le plusvalenze o minusvalenze realizzate prima di tale data andranno calcolate e tassate in base al valore antecedente alla rivalutazione. In tal caso, le imposte sostitutive già versate potranno essere stornate dalle imposte derivanti dalla cessione. Rivalutazione terreni e partecipazioni di persone fisiche Sono stati riaperti i termini per le persone fisiche relativi alla possibilità di rivalutare i terreni, sia edificabili che agricoli, e le partecipazioni di qualsiasi tipo purché in imprese che non siano quotate in borsa posseduti alla data del primo gennaio 2014. Modalità: entro il 30.06.2014 la perizia con cui si determina il valore rivalutato dei terreni o delle partecipazioni deve essere asseverata. Per poter fruire del maggior valore in sede di determinazione delle plusvalenze è necessario versare interamente l imposta sostitutiva entro il 30.06.14 o in tre rate annuali con interessi del 3% annuo. Imposta sostitutiva: l imposta sostitutiva è pari al 4% del nuovo valore rivalutato nel caso di partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) e terreni, mentre è pari al 2% del nuovoo valore derivante dalla rivalutazione nel caso di partecipazioni non qualificate. Distinti Saluti Per CDA Studio Legale Tributario Vladimiro Boldi Cotti Pagina 5