Salute e sicurezza sul lavoro per il volontariato di protezione civile la formazione gli standard minimi il collegamento con l elenco territoriale



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Transcript:

Salute e sicurezza sul lavoro per il volontariato di protezione civile la formazione gli standard minimi il collegamento con l elenco territoriale

Il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 concernente Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria ed i 4 allegati

l'allegato 1, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari; l'allegato 2, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari; l'allegato 3, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari; l'allegato 4, che contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime.

In buona sostanza la sicurezza del volontario è basata su due pilastri principali: Il possesso ed il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale; La formazione: generale e specifica sul corretto impiego di strumenti ed attrezzature;

Come previsto dal decreto, il Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012, lo scorso 6 dicembre 2012, ha inoltrato il documento concernente Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza il cui contenuto è stato concertato, oltre che con le regioni e le Province Autonome, con le Organizzazioni di Volontariato della Consulta nazionale di Protezione Civile, con la CRI ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Alcune Regioni stanno adeguando alla propria realtà quanto previsto dal documento sugli standard minimi adottando deliberazione della giunta

Il piano formativo: Il piano formativo deve raccogliere la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari per assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti. Il Piano Formativo deve riportare anche la storia formativa dell associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti o quelle, organizzate da pubbliche amministrazioni o da altre organizzazioni di volontariato, alle quali abbiano partecipato i volontari.

Il piano deve prevedere, comunque la formazione e l addestramento all uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in possesso dei volontari o dell organizzazione conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. Le attività formative debbono avere come riferimento i compiti svolti dall organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi e delle capacità operative. Le attività formative, progettate tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali dell organizzazione preordinate alle attività di protezione civile, debbono essere adeguate a formare i volontari all intervento negli scenari di rischio ed alla tipologia di attività indicati nel decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012, e che possano essere riferiti alla Regione di appartenenza

Organizzazione dei corsi: per ogni corso va individuato un responsabile, il quale deve essere presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il miglior andamento dell iniziativa; ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d aula) in relazione agli specifici contenuti; deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (calendario d attività o d aula); deve essere predisposto materiale didattico da poter distribuire ai partecipanti; per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti; per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati; è sufficiente, ove possibile, la semplice convocazione mediante posta elettronica; per ogni giornata d attività o d aula va predisposta la registrazione dell effettiva presenza o partecipazione; al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione ;

Organizzazione dei corsi: in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere somministrato un test d ingresso per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un Test d uscita per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In caso di somministrazione dei test d ingresso e d uscita sarà rilasciato un attestato di proficua partecipazione volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento; per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di attrezzature, ecc.) che potranno essere valutate prevedendo prove di tipo operativo; per le attività formative di natura addestrativa, la verifica di apprendimento viene effettuata nell ambito della partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero dal documento di impianto dell esercitazione o prova di soccorso; Se il corso è organizzato e gestito da un organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell iscrizione dell organizzazione nell albo/elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Affidamento della docenza: i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita); le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni alle organizzazioni di volontariato, se muniti della necessaria qualificazioneesperienza, debitamente comprovata; possono essere individuati ed adeguatamente formati dei volontari formatori all interno delle organizzazioni di volontariato; ai formatori/addestratori/istruttori individuati va comunque richiesta la presentazione di un curriculum adeguato allo svolgimento della specifica attività formativa;

Sono fatti salvi tutte le patenti e i certificati di brevetto, abilitazione, idoneità già previsti da specifiche normative o disposizioni di settore, anche relativamente ad attività di natura specialistica.!!!!!

La formazione è così importante che lo svolgimento di attività formative che abbiano i requisiti previsti è considerato indispensabile per mantenere l iscrizione nella albo/elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato!

Per le organizzazioni di volontariato di rilievo locale il piano formativo può comprendere anche l indicazione delle attività formative ritenute indispensabili e che si chiede siano organizzate dalla Regione. Il piano formativo deve essere trasmesso alla Regione Marche per l anno 2013 entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, con cadenza almeno biennale, entro il 30 gennaio. Qualora la Regione non formuli osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo lo stesso si intende approvato.

Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione riservate alla Regione - scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia; - attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; - applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro al volontariato di protezione civile; - attività formative finalizzate all uso delle tecnologie per il controllo del territorio, dei sistemi informativi ed informatici e dei sistemi di comunicazione dedicati alla gestione delle emergenze utilizzati dal sistema di protezione civile della Regione Marche.