D.M. 11 Aprile 2011 VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO



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D.M. 11 Aprile 2011 DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E.C.S. srl, già organismo notificato per la direttiva ascensori, è stata abilitata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella regione Lombardia e Veneto per l esecuzione delle verifiche periodiche secondo il D.M. 11 Aprile 2011 delle attrezzature di lavoro riportate in ALL.VII del D.lgs 81/2008 s.m.i. L attività ispettiva riguarda pertanto le attrezzature di lavoro classificate secondo all. II del D.M. dell 11 aprile 2011 ovvero: gruppo SC (sollevamento materiali) a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico gruppo SP (sollevamento persone), a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere

GRUPPO GVR (gas, vapore, riscaldamento) a) Attrezzature a pressione: l. Recipienti contenenti fl uidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata (*) 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw (**) 6. Forni per le industrie chimiche e affini. b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certifi cati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 E.C.S. srl con la propria struttura tecnica di ispettori verificatori qualificati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è in grado di offrire il proprio servizio su tutte le province della Lombardia e Veneto.

Cosa sono e a chi sono rivolte le verifiche periodiche? Il D.lgs 81/2008 s.m.i. ha posto un forte accento sulla verifica delle attrezzature da lavoro. In particolare viene messo in risalto l obbligo del Datore di Lavoro di ottemperare alle verifiche richieste, come previsto dall articolo 71 comma 11, e le relative sanzioni in caso di omissione come previsto dall articolo 87. L allegato VII del D.L. 81/08 riporta il tipo di verifica e la periodicità per ogni tipo di attrezzatura soggetta a tali obblighi. In pedice al presente documento è riportata una copia per le apparecchiature appartenenti ai gruppi SP, SC, GVR. Qual è il nuovo percorso per l assegnazione delle verifiche periodiche? Il D.M. dell 11 aprile 2011 ha aperto la possibilità di effettuare le verifiche periodiche anche a Soggetti Privati abilitati oltre che all ASL e INAIL (ex ISPESL ex ENPI). L art.32 comma 2 lettera f) Legge n.98 del 09/08/2013 G.U. n.194 del 20/08/201 ha modificato l art.71 comma 11 D.lgs 81/2008 s.m.i. e ha introdotto le seguenti novità: VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA Sono state pienamente liberalizzate. Non vi è più la titolarità delle ASL o di ARPA. In altre parole, il datore di lavoro per le verifiche periodiche successive alla prima può chiamare direttamente ECS senza rivolgersi all ente pubblico ed ECS è pronta ad intervenire nei canonici termini di 30gg ovvero nel pieno rispetto della legislazione vigente. PRIMA Per quanto riguarda le prime verifiche la titolarità rimane ad INAIL, che però ha 45 giorni (dalla data di messa in esercizio) per provvedere con proprio personale o con un soggetto privato abilitato. Decorso tale termine il cliente può interpellare ECS, che può intervenire direttamente. NB. Attenzione che la prima verifica è stata anticipata a 45 giorni dalla data di messa in esercizio, non è più da effettuarsi alla prima scadenza della periodicità indicata nell'allegato VII del D.lgs 81/2008 s.m.i. (es. dopo 1 anno), e rimane l obbligo di indicare nell istanza ad INAIL il Soggetto privato abilitato, pena la nullità dell istanza Nel caso siano passati i 45giorni e il titolare della funzione non abbia ottemperato ne alla verifica ne alla delega, il Datore di Lavoro ha la libertà di incaricare direttamente il Soggetto Privato abilitato. Di seguito riportiamo un breve schema a blocchi per l assegnazione della verifica.

DATORE DI LAVORO RICHIEDE P.V.P. ALL'INAIL ED INDICA UN SOGGETTO ABILITATO RICHIEDE V.P.S. ALL ASL RICHIEDE V.P.S. AD UN SOGGETTO ABILITATO ENTRO 60 GG ENTRO 30 GG NO DALLA SI NO DALLA SI RICHIESTA RICHIESTA ENTRO 30 GG IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE AD UN IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE AD UN SOGGETTO ABILITATO SOGGETTO ABILITATO

LE TARIFFE VIGENTI PER IL SERVIZIO a partire dal 30/11/2012 è entrato in vigore il decreto direttoriale per le tariffe da applicare alle verifiche delle attrezzature di lavoro di cui DM 11-04-2011 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del art.3 comma 3 DM 11 Aprile 2011. Tutti i soggetti privati abilitati e i soggetti pubblici sono obbligati ad applicare tali tariffe. per qualsiasi informazione e chiarimento il responsabile di zona ECS è lieto di offrire il proprio supporto:

ALLEGATO VII D.lgs 81/2008 s.m.i. ATTREZZATURA Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni INTERVENTO/PERIODICITA

superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifiche biennali Verifiche triennali ATTREZZATURA Attrezzature/insiemi contnenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua Attrezzature/insiemi contenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Recipienti/insiemi classificati in I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Tubazioni liquidi classificati nella I, II e III categoria INTERVENTO/PERIODICITA Verifica di funzionamento: biennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità. decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di funzionamento: quinquennale

Attrezzature/insiemi contenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria Recipineti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diveri dal vapor d acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapor d acqua e d acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificarti in I e II categoria Generatori di vapor d acqua Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS<=350 C Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS>350 C Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperature dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di funzionamento: triennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di funzionamento: biennale Verifica interna: biennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica quinquennale