DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

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LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 La Regione Emilia-Romagna con la presente legge riforma la materia in precedenza disciplinata dalla legge regionale n. 11 del 1988 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali e intende in particolare: favorire l adozione di politiche di conservazione, tutela e implementazione del patrimonio naturale attraverso lo sviluppo di quei territori che richiedono una gestione ambientale specifica e coordinata in sinergia con le azioni già esistenti sul territorio, considerato nella sua globalità, nella prospettiva di una rete ecologica regionale; tutelare la diversità biologica; integrare il sistema delle Aree protette e dei siti Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile; favorire la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio. Si tratta di un provvedimento molto ampio, che essenzialmente si articola nei seguenti punti. A. Disposizioni generali (Titolo I) B. Programmazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 (Titolo II) C. Componenti del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 (Titolo III) D. Disposizioni comuni alle Aree protette e ai siti della Rete natura 2000 (Titolo IV) A. Disposizioni generali Il sistema regionale mira a connettere e coordinare tra loro le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 e a promuovere in forma unitaria il patrimonio naturale. Le Aree naturali protette sono composte dai territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 e dalla legge in esame. Tipologie di aree protette sono costituite da: parchi regionali, parchi interregionali, riserve naturali, paesaggi naturali e seminaturali protetti e aree di riequilibrio ecologico. I Siti della Rete natura 2000 sono costituiti dai territori sottoposti alle direttive comunitarie n. 92/43/CEE, che individua aree di particolare pregio ambientale denominate siti di importanza comunitaria (SIC), e n. 79/409/CEE, che istituisce le Zone di protezione speciale (ZPS). Le Aree di collegamento ecologico consistono in zone esterne alle Aree protette e ai siti Rete natura 2000 funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali. Tra le finalità istitutive delle Aree protette si segnalano: la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat, mantenimento della diversità biologica e preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti;

la ricerca scientifica in campo naturalistico; la valorizzazione sia di produzioni agricole sia dell area a fini turistici compatibili; la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti. Per il perseguimento delle finalità della legge viene istituito un Comitato consultivo regionale per l ambiente naturale che ha il compito, tra l altro, di rilasciare un parere sulla proposta della Giunta regionale riguardo al Programma regionale. Inoltre la legge stabilisce che la Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione mediante direttive. B. Programmazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 Lo strumento principale di programmazione è il Programma regionale per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Partecipano alla sua formazione le Province e gli Enti di gestione dei parchi e delle riserve attraverso la presentazione di un rapporto redatto seguendo le linee guida metodologiche stabilite dalla Giunta regionale. Quest ultima sulla base di ciò predispone, nell ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell ambiente di cui all art.99 L.R. n. 3 del 1999, una proposta del Programma regionale che in seguito viene approvata dal Consiglio regionale, di norma con cadenza triennale. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001, partecipano invece alla predisposizione del rapporto provinciale. Possono concorrere alla predisposizione del Programma regionale mediante specifiche proposte le associazioni ambientaliste, le Università, le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni del turismo, del commercio e dell artigianato maggiormente rappresentative in ambito regionale. Tra i contenuti del Programma in particolare si segnalano: le priorità per l attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinaziamento posta a carico degli Enti di gestione; l individuazione delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 (da proporre al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio) o di quelle che possono essere destinante a Parco regionale, interregionale, a Riserva naturale regionale, a Paesaggio naturale e seminaturale protetto, ad Area di riequilibrio ecologico o ad Area di collegamento ecologico. Al Programma viene anche allegato un elenco delle Aree protette regionali destinato al Ministero dell Ambiente ai fini del loro inserimento nell elenco ufficiale nazionale. All attuazione del programma regionale partecipano: La Giunta regionale mediante il riparto delle disponibilità finanziarie e la programmazione di iniziative finalizzate alla conservazione e alla promozione del sistema; Le Province attraverso, ad esempio, la gestione delle Riserve naturali regionali; l istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico; l individuazione delle Aree di collegamento ecologico; l incentivazione di forme associative tra più aree protette; l integrazione nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza; il riparto dei finanziamenti assegnati dalla Regione tra gli Enti di gestione e il cofinanziamento, 2

unitamente alla Regione ed agli Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione; Gli Enti di gestione dei parchi mediante le competenze gestionali, pianificatorie e programmatorie previste dalla legge; I Comuni, Comunità montane e le altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001, favorendo l integrazione delle aree protette e di collegamento nella propria pianificazione urbanistica ed economica. Province e Comuni, nell esercitare le funzioni loro attribuite, devono assicurare la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste, delle università, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell artigianato. C Componenti del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 La legge disciplina le differenti modalità di istituzione e gestione delle diverse tipologie delle aree protette. I componenti del sistema regionale sono i seguenti: I Parchi regionali, istituiti con legge regionale, sono dotati di un organismo, l Ente di gestione, che assume la forma di consorzio obbligatorio costituito tra gli Enti territoriali interessati dall area protetta (Province, Comuni, Comunità montane e dalle altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001). A questi enti è demandata l approvazione dello statuto del parco. Il Consorzio promuove la partecipazione dei cittadini anche attraverso l istituzione di una Consulta che esprime un parere obbligatorio non vincolante su determinati atti quali ad esempio il documento preliminare del piano del Parco e la proposta di accordo agroambientale. Viene inoltre istituito un organo consultivo quale il Comitato tecnicoscientifico. L Ente di gestione del parco elabora un documento preliminare del Piano territoriale del parco il cui esame è affidato ad una Conferenza di pianificazione in cui viene altresì realizzata la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste. Tale documento preliminare viene approvato dalla Provincia a cui spetta anche la sua adozione. Al piano possono essere presentate delle osservazioni. Il Piano del parco attua le previsioni del programma regionale e deve essere formulato nel rispetto del Piano territoriale paesistico regionale. Esso articola il territorio in zone omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi. Tra gli elementi costitutivi del piano si rinvengono delle analisi in cui sono descritte le caratteristiche della fauna, flora, acque e della struttura fisica del suolo dell area. Per aree di particolare complessità ambientale può essere adottato un progetto di intervento particolareggiato. È prevista anche l adozione di un Regolamento del parco che specifica ulteriormente le disposizioni contenute nel piano. Per il Parco del Delta del Po il piano territoriale del parco è sostituito dai Piani di stazione. I Comuni che siano territorialmente interessati al Parco dovranno conformare i propri strumenti pianificatori in base alle disposizioni normative e ai vincoli del Piano del parco. Viene inoltre introdotto un nuovo rapporto tra agricoltura e Aree protette dando sostegno alle attività agricole ecocompatibili e stabilendo tra l altro una collaborazione tra l Ente di gestione, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste. La 3

legge prevede delle priorità di finanziamento per le aziende agricole che ricadono all interno del Parco e che svolgano attività con finalità agro-ambientali e di qualità. Si dispone anche l approvazione di un accordo agro-ambientale (nei Parchi in cui ci sia una forte presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole), tra l Ente di gestione, la Provincia, le organizzazioni professionali agricole e sentite le associazioni ambientaliste. In particolare tra le finalità dell accordo si rinviene la preservazione attiva dell agricoltura nell area protetta. L Ente di gestione deve inoltre predisporre un Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco al fine di favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. Sono anche presenti delle disposizioni per la tutela, gestione e controllo della fauna selvatica e la gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali. La legge prevede che l accesso dei cacciatori nelle aree contigue sia prioritariamente riservato ai residenti e consentito in base al criterio della programmazione delle presenze. I Parchi naturali interregionali sono istituiti con legge regionale di ratifica delle intese con le Regioni interessate. Possono essere previsti appositi enti di diritto pubblico per coordinare e gestire in modo unitario il parco. Le Riserve naturali, istituite con deliberazione del Consiglio regionale, sono di norma gestite dalla Provincia territorialmente interessata. Per l esercizio di alcune funzioni la Provincia può avvalersi dei Comuni, Comunità montane, altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001 e, attraverso apposite convenzioni, di Istituzioni scientifiche, di università, di associazioni ambientaliste, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti. L Ente di gestione elabora sia il Regolamento, sia il Programma triennale di tutela e valorizzazione della riserva. Sono previsti in capo agli Enti di gestione dei parchi e delle riserve degli strumenti di controllo quali il parere di conformità e il nulla-osta. Quest ultimo consente la verifica della conformità tra le disposizioni del piano e le proposte di interventi, impianti opere ed attività da realizzare nell ambito del perimetro del Parco, della sua Area contigua o della Riserva. I Paesaggi naturali e seminaturali protetti rappresentano una nuova tipologia classificativa. Essi sono costituiti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi. La loro istituzione è affidata alle Province, mentre la loro gestione e è data ai Comuni o ad altre forme associative di cui alla L.R. n. 11 del 2001. La pianificazione è realizzata attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciali e comunali. Le Aree di riequilibrio ecologico sono istituite dalle Province territorialmente interessate, anche su proposta dei Comuni. A questi ultimi spetta anche la gestione. Per quanto riguarda la pianificazione ad essa si provvede con strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciali e comunali. D. Disposizioni comuni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000 La legge stabilisce disposizioni di carattere generale che riguardano la sorveglianza territoriale, il potere sostitutivo, la semplificazione ed accelerazione delle procedure, le sanzioni e le disposizioni finanziarie. 4

In particolare la legge stabilisce a chi spetti l esercizio delle funzioni di sorveglianza territoriale a seconda delle differenti tipologie di aree protette. Ad esempio nel caso dei Parchi e delle Riserve naturali, gli Enti di gestione, utilizzano prioritariamente proprio personale che assume la denominazione di guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale oppure, attraverso apposite convenzioni, possono avvalersi, tra gli altri, del Corpo forestale dello Stato. Nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti la sorveglianza spetta alle strutture di polizia locale e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. È data inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con altri soggetti. Infine, nei siti della Rete natura 2000 oltre alle funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato, la sorveglianza è svolta da strutture di polizia locale e da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Sono inoltre previsti indennizzi e contributi sia nel caso in cui modifiche di destinazioni d uso, previsti dal piano del Parco, determinino una riduzione del reddito di proprietari o conduttori di fondi, sia per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici. Per quanto concerne il finanziamento del sistema regionale delle Aree protette, la legge dispone che i fondi destinati alla promozione di tale sistema siano gestiti direttamente dalla Giunta regionale, mentre quelli relativi alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, siano assegnati alle Province e agli Enti di gestione. Viene infine vietata nelle Aree protette la coltivazione e l uso di organismi geneticamente modificati (OGM). La legge provvede ad integrare ed aggiornare le entità delle sanzioni in materia di flora regionale protetta e di polizia forestale Dopo aver stabilito la tempistica entro cui i vari Enti debbono predisporre i loro atti per la formazione del Programma regionale, è disposta infine la soppressione del Parco regionale dell Alto Appennino Reggiano Parco del Gigante. 5