Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli) del 7 dicembre 1998 (Stato 23 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura; visto l articolo 25 della legge federale del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale, ordina: Capitolo 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina l armonizzazione e il coordinamento della rilevazione e del trattamento di dati relativi a: a. le aziende agricole; b. le aziende di trattamento e di trasformazione del latte e dei latticini; c. le aziende di trasformazione della frutta; d. la valorizzazione del latte commercializzato; e. le imprese di produzione, di preparazione e d importazione controllate; f. le aziende di produzione, di preparazione e di perfezionamento. Capitolo 2: Rilevazione, registrazione e trasmissione dei dati Sezione 1: Rilevazione dei dati Art. 2 Organi di rilevazione e dati raccolti 1 I Cantoni rilevano i dati: a. designati dall Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) concernenti la superficie aziendale, l effettivo del bestiame e la manodopera di aziende (dati della struttura aziendale) che empiono la norma dell Ufficio federale RU 1999 540 1 RS 910.1 2 RS 431.01 1
Agricoltura di statistica relativa alla grandezza minima delle stesse; i dati sono elencati nell allegato 2 (n. I VI); b. 3 che servono per l esecuzione della legge sull agricoltura, in particolare quelli per la concessione di contributi (all. 2, n. I VI, VIII XVII) nonché per l amministrazione del contingentamento lattiero (all. 2, n. I V); c. per l attuazione delle rilevazioni conformemente all ordinanza del 30 giugno 1993 4 sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali, in virtù del loro obbligo di collaborare; d. 5 che servono per i miglioramenti strutturali e gli aiuti per la conduzione aziendale come misura sociale collaterale (all. 2, n. XX e XXI); e. 6 relativi alle aziende detentrici di animali unghia fessa ai sensi dell articolo 6 lettera o dell ordinanza del 27 giugno 1995 7 sulle epizoozie, che servono per l esecuzione della legge del 1 luglio 1966 8 sulle epizoozie, a condizione che non siano stati già registrati nel quro del capoverso 1 lettere a e b (all. 2, n. I e II). 2 I dati della struttura aziendale sono rilevati presso i gestori delle aziende. 3 L Ufficio federale rileva i dati concernenti: a. la trasformazione e la contabilità nel settore della frutta (all. 2, n. XVIII e XIX); b. il rendimento delle colture di mele e pere in Svizzera secondo l ordinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali (all. 2, n. XVIII). 4 I Servizi di amministrazione del contingentamento lattiero (SACL) rilevano e gestiscono i dati relativi al contingentamento lattiero dei produttori che sottostanno al contingentamento lattiero. I dati sono elencati nell all. 2 (n. VII). 9 5 Il Servizio di amministrazione degli aiuti nel settore lattiero (SAAL) rileva: a. i dati sulla valorizzazione del latte. I dati sono elencati nell all. 3 (n. I VI); b. tutti i dati sulla produzione lattiera (all. 2, n. VII) e i dati contrattuali riferiti ai produttori che sottostanno all obbligo di notifica. 10 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 4 RS 431.012.1 5 Introdotta dal n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen. 2002 (RU 2001 3554). 6 Introdotta dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 7 RS 916.401 8 RS 916.40 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 2
Dati agricoli 6 Gli enti di certificazione accreditati (ECBIO) secondo l articolo 28 dell ordinanza del 22 settembre 1997 11 sull agricoltura biologica rilevano i dati concernenti le imprese di produzione, di preparazione e d importazione controllate. I dati sono elencati nell allegato 3 (n. VII). 12 7 Gli enti di certificazione accreditati (ECIPG) secondo l articolo 18 dell ordinanza del 28 maggio 1997 13 sulle DOP e le IGP rilevano i dati concernenti le aziende di produzione, preparazione e perfezionamento. Gli articoli 4 e 7 non si applicano agli ECIPG. 8 L Ufficio federale può permettere ai competenti servizi cantonali preposti alla registrazione e alla gestione dei contratti sul concime aziendale, alla visualizzazione dei dati aziendali rilevanti correlati, nonché al controllo dei flussi di concime aziendale, di trattare i rispettivi dati nel suo sistema d informazione (all. 2, n. I V). 14 Art. 3 Delega I Cantoni e i SACL possono delegare le rilevazioni ai Comuni o a organizzazioni idonee nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita. Art. 4 Forma delle rilevazioni 1 I dati sono per principio raccolti mediante questionari. D intesa con le persone interessate, possono anche essere rilevati su supporti elettronici. 2 I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione: a. l Ufficio federale e l Ufficio federale di statistica per i dati di cui all articolo 2 capoverso 1; b. l Ufficio federale per i dati di cui all articolo 2 capoverso 3; c. i SACL in collaborazione con l Ufficio federale per i dati di cui all articolo 2 capoverso 4; d. i SAAL in collaborazione con l Ufficio federale per i dati di cui all articolo 2 capoverso 5; e e. gli ECBIO per i dati di cui all articolo 2 capoverso 6. 3 Se i Cantoni utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettronici, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall Ufficio federale e dall Ufficio federale di statistica. 4 Se gli altri organi di rilevazione utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettronici, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall Ufficio federale. 11 RS 910.18 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 (RU 2003 4963). 13 RS 910.12 14 Introdotta dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 3
Agricoltura 5 Gli ECBIO possono proporre all Ufficio federale la forma più eguata di rilevazione; l Ufficio deve approvarla. 6 I Cantoni possono utilizzare registri concernenti le superfici o il bestiame invece dei questionari, sempre che i dati ivi contenuti rispondano in modo completo e aggiornato alle domande poste nei questionari. Art. 5 Data e frequenza delle rilevazioni 1 I dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sono rilevati ogni anno all inizio di maggio. L Ufficio federale fissa il giorno. 1bis I dati di cui nell allegato 2 numeri I e II vengono continuamente aggiornati sulla base delle notifiche in entrata (art. 14 cpv. 1 del 27 giu. 1995 15 sulle epizoozie) segnatamente anche in caso di cambiamento di detentore di animali. 16 2 I dati di cui all articolo 2 capoversi 1 lettera c e 3 sono rilevati: a. per la contabilità relativa alla frutta a granelli, presso tutte le sidrerie artigianali, due volte all anno; b. per i rapporti relativi ai concentrati di succo di frutti a granelli (aziende che producono concentrati), una volta al mese; c. per le quantità smerciate di succo di frutti a granelli, secondo necessità; d. per i dati relativi alla trasformazione, una volta alla settimana o secondo necessità; e e. per le rilevazioni secondo l ordinanza del 30 giugno 1993 17 sull esecuzione di statistiche federali, una volta all anno. 3 I dati di cui all articolo 2 capoverso 4 sono rilevati una volta all anno. 4 I dati di cui all articolo 2 capoverso 5 sono rilevati: a. nelle aziende di trattamento e trasformazione, di regola, mensilmente, nelle aziende d estivazione, una volta all anno, al termine dell estivazione; b. nelle aziende commerciali che esportano latte e latticini, una volta la settimana, ma al più tardi entro 30 giorni dopo l esportazione. 5 I dati di cui all articolo 2 capoverso 6 sono rilevati secondo necessità. 6 I dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera d sono rilevati per il trattamento delle domande di aiuto agli investimenti e di aiuto per la conduzione aziendale. 18 Art. 6 Aziende con più unità di produzione Le aziende che si compongono di più unità di produzione, separate geograficamente e gestite in modo indipendente per quanto concerne la manodopera e l effettivo del bestiame, devono presentare i dati delle singole unità di produzione. 15 RS 916.401 16 Introdotta dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 17 RS 431.012.1 18 Introdotto dal n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen. 2002 (RU 2001 3554). 4
Dati agricoli Sezione 2: Registrazione dei dati raccolti Art. 7 Portata e competenza 1 La registrazione dei dati raccolti comprende il controllo della completezza, la verifica e la correzione dei dati nonché la loro registrazione su supporto elettronico. Su domanda, l Ufficio federale può autorizzare la rinuncia alla registrazione su supporto elettronico per i dati di cui all articolo 2 capoversi 1 lettere c d e 6. 19 2 Gli organi di rilevazione registrano i dati che hanno raccolto. 3 Le modalità di registrazione dei dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera c sono fissate dall Ufficio federale di statistica e dal servizio competente in collaborazione con i Cantoni. 4 In occasione della registrazione dei dati, l Ufficio federale di statistica si mette a disposizione come consulente. Art. 8 20 Registri delle aziende 1 L Ufficio federale, d intesa con i Cantoni e con gli organi federali direttamente interessati, definisce le strutture vincolanti per i registri delle aziende, una raccolta minima di dati come pure le norme necessarie a rilevare tutte le forme di azienda e di comunità aziendale ai sensi dell ordinanza del 7 dicembre 1998 21 sulla terminologia agricola (art. 6 12) nonché tutte le aziende detentrici di animali ai sensi dell ordinanza del 27 giugno 1995 22 sulle epizoozie (art. 6 lett. o). 23 2 I Cantoni aggiornano i registri delle aziende e trasmettono i dati all Ufficio federale nella forma e con la frequenza concordate. Sezione 3: Trasmissione e immissione dei dati Art. 9 Trasmissione dei dati raccolti 1 I dati vanno trasmessi all Ufficio federale osservando le seguenti scenze: a. dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera a: annualmente, entro il 30 settembre; 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen. 2002 (RU 2001 3554). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 (RU 2003 4963). 21 RS 910.91 22 RS 916.401 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 5
Agricoltura b. 24 dati di cui all articolo 8 concernenti le aziende detentrici di animali unghia fessa e i detentori di animali ai sensi dell articolo 6 lettera o dell ordinanza del 27 giugno 1995 25 sulle epizoozie: entro 7 giorni da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti; c. dati di cui all articolo 8 concernenti le forme di azienda e di comunità aziendale ai sensi degli articoli 6 12 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 26 sulla terminologia agricola che mettono in commercio latte e latticini: entro un mese da nuove registrazioni e modifiche dei dati corrispondenti. 27 1bis L Ufficio federale di statistica, per lo svolgimento dei propri compiti, ha libero accesso ai dati di cui agli articoli 2 capoversi 1 lettera a e 8. 28 2 I dati di cui all articolo 2 capoversi 1 lettera b e 5 devono essere trasmessi all Ufficio federale. I dati di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera c devono essere trasmessi all Ufficio federale e all Ufficio federale di statistica. Questi fissano i termini di consegna. 3... 29 4 I dati di cui all articolo 2 capoverso 6 devono essere trasmessi all Ufficio federale al più tardi entro il 31 gennaio dell anno successivo. 5 L Ufficio federale e l Ufficio federale di statistica fissano, in collaborazione con gli organi di rilevazione, l impostazione tecnica e organizzativa della ripresa dei dati. Art. 10 Conservazione del materiale raccolto Gli organi di rilevazione conservano in un luogo sicuro per un periodo di cinque anni il materiale raccolto. Art. 11 Responsabilità dei sistemi d informazione 1 L Ufficio federale è responsabile dello sviluppo e dell esercizio dei suoi sistemi d informazione. Coordina le sue attività con gli organi di rilevazione e i destinatari dei dati. 30 2 Il SAAL è responsabile dello sviluppo e dell esercizio dei propri sistemi d informazione. Coordina le sue attività con i fornitori e i destinatari dei dati. 31 24 Entra in vigore il 1 gen. 2007 (RU 2006 897). 25 RS 916.401 26 RS 910.91 27 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 28 Introdotto dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 29 Abrogato dal n. I dell O del 1 mar. 2006, con effetto dal 1 set. 2006 (RU 2006 897). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 6
Dati agricoli 3 Il fornitore di prestazioni di servizio informatiche del Dipartimento federale dell economia presta all Ufficio federale assistenza tecnica per lo sviluppo e l esercizio dei sistemi d informazione. 32 Art. 12 Immissione e modifica dei dati 1 Dopo averli controllati, l Ufficio federale introduce nei suoi sistemi d informazione i dati raccolti e trasmessi dagli organi di rilevazione. 2 Esso è responsabile delle modifiche dei dati inseriti e ne informa gli organi di rilevazione competenti. 3 Dopo averli controllati, il SAAL introduce nel suo sistema d informazione i dati rilevati ed è responsabile delle modifiche. Art. 13 Dati dei sistemi d informazione 1 I dati dei sistemi d informazione dell Ufficio federale sono elencati negli allegati 2 e 3. 2 I dati del sistema d informazione relativo alla valorizzazione del latte sono enumerati nell allegato 3 (n. I VI). 33 Capitolo 3: Utilizzazione, comunicazione e pubblicazione dei dati Art. 14 Utilizzazione dei dati 1 L Ufficio federale utilizza i dati dei suoi sistemi d informazione per empiere i seguenti compiti: a. esecuzione e controllo di provvedimenti di politica agraria; b. amministrazione della suddivisione in zone e del riconoscimento delle forme aziendali; c. amministrazione del contingentamento lattiero; d. amministrazione dei provvedimenti di miglioramento strutturale e degli aiuti per la conduzione aziendale; e. amministrazione della valorizzazione della frutta; e f. valutazione dei provvedimenti esistenti e preparazione di nuovi provvedimenti. 2 Il SAAL utilizza i dati del sistema d informazione per empiere i compiti definiti nel mandato di prestazioni (art. 18 dell O del 7 dic. 1998 34 concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 (RU 2003 4963). 34 RS 916.350.2. Ora: «O concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero». 7
Agricoltura Art. 15 Comunicazione dei dati 1 L Ufficio federale può trasmettere a: a. l Ufficio federale di statistica: tutti i dati dei sistemi d informazione, eccezione dei dati relativi ai provvedimenti di miglioramento strutturale e agli aiuti per la conduzione aziendale (all. 2, n. XX e XXI) e i dati concernenti il rendimento e la valutazione del rendimento delle coltivazioni di mele e pere in Svizzera nonché i dati sulla contabilità relativa ai frutti a granelli (all. 2, n. XVIII e XIX), per l esecuzione del programma pluriennale delle attività statistiche; b. 35 l Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese: i dati relativi all identificazione dell azienda, all effettivo del bestiame, all estivazione, alle superfici coltivabili, alla manodopera e al contingentamento lattiero (all. 2, n. I e III VII) nonché i dati sugli aiuti nel settore lattiero (all. 3, n. I VI) e l immagazzinamento della frutta e dei suoi derivati (all. 2, n. XIX) per la pianificazione del fabbisogno alimentare; c. 36 la Regìa federale degli alcool: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, alle superfici coltivabili compresi i vigneti in zone in forte pendenza e in zone terrazzate, gli alberi da frutto alto fusto e alla manodopera (all. 2, n. I III, V, VI e IX) per l attribuzione e la sorveglianza del fabbisogno di acquavite esente da imposte; d. 37 la Direzione generale delle dogane: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione e alle superfici coltivabili (all. 2, n. I V) per il rimborso dell imposta sugli oli minerali e i dati relativi al latte e ai latticini esportati (all. 3, n. I V) per l applicazione di provvedimenti di aiuto nel settore lattiero; e. 38 l Ufficio federale dell ambiente: i dati relativi all identificazione dell azienda e delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione, alle superfici coltivabili e ai dati concernenti i versamenti (all. 2 n. I V, IX, XI, XIII XVII) nonché alle scorte di frutta e di prodotti di frutta per la valutazione di provvedimenti esistenti e la preparazione di nuovi provvedimenti come pure per il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico; 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 (RU 2003 4963). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1 gen. 2002 (RU 2001 3554). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 (RU 2003 4963). 38 Nuovo testo giusta l art. 12 dell O del 15 dic. 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico, in vigore dal 1 mar. 2007 (RS 814.017). 8
Dati agricoli f. 39 l Ufficio federale di veterinaria, l Istituto di virologia e d immunoprofilassi, gli Uffici cantonali di veterinaria, i gestori della BDTA e i Servizi d ispezione e di consulenza per l economia lattiera: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione e i dati relativi alla quantità di latte valorizzato in azienda (all. 2, n. I IV e XVI; all. 3, n. I IV) per i provvedimenti di natura giuridicoveterinaria, l aiuto all esecuzione (BDTA) e l assicurazione e il controllo della qualità (SICL) nonché i dati per l esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 40 sulle derrate alimentari e dell allegato 11 dell accordo del 21 giugno 1999 41 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I V, VII e XVI; all. 3, n. I VII); g. l Ufficio federale delle assicurazioni sociali: dati relativi all identificazione dell azienda e all identificazione delle persone (all. 2, n. I e II) per l esecuzione della legge federale del 20 giugno 1952 42 sugli assegni familiari nell agricoltura; h. 43 i SAAL: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, all estivazione e alle superfici coltivabili (all. 2, n. I V) per l esecuzione del contingentamento lattiero; i. 44 le Stazioni federali di ricerche e le scuole universitarie svizzere nonché l Unione svizzera dei contini: i dati dei sistemi d informazione ai sensi degli allegati 2 e 3 in forma anonima, a scopo di ricerca e di studio; j. 45 i servizi cantonali dell agricoltura: i dati relativi all identificazione dell azienda e delle persone e relativi al contingentamento lattiero (all. 2, parte 1, n. I, II e VII) per l esecuzione dei pagamenti diretti nonché i dati relativi all effettivo delle colture frutticole (all. 2, parte 1, n. XVIII) per l esecuzione dei provvedimenti legati alla frutticoltura; k. 46 gli ECBIO: i dati relativi all identificazione dell azienda, all identificazione delle persone, all effettivo del bestiame, alle superfici coltivabili, al contingentamento lattiero, alle superfici di compensazione ecologica e al versamento di contributi ecologici e contributi d estivazione (all. 2, parte 1, n. I V, VII, IX, XI e XVI) per l esecuzione dei controlli nelle aziende biologiche; 39 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 40 RS 817.0 41 RS 0.916.026.81 42 RS 836.1 43 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 45 Introdotta dal n. I dell O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1 mar. 2000 (RU 2000 646). 46 Introdotta dal n. I dell O del 31 mag. 2000, in vigore dal 1 lug. 2000 (RU 2000 1492). 9
Agricoltura l. 47 le organizzazioni di produttori e di categoria indicate dai gestori: i dati relativi all azienda, ai gestori, agli animali e alle superfici secondo l allegato 2, numeri I VI e IX XVI. L Ufficio federale stabilisce l elenco delle organizzazioni di produttori e di categoria alle quali possono essere trasmessi i dati; m. 48 l Ufficio federale della sanità pubblica e i servizi cantonali competenti per l esecuzione della legge sulle derrate alimentari: i dati del sistema d informazione (all. 3, n. I VI) per l esecuzione dell ordinanza del 28 maggio 1997 49 DOP/IGP nonché i dati per l esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e dell allegato 11 dell accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I V, VII e XVI; all. 3, n. I VII); n. 50 i competenti servizi cantonali e le organizzazioni di controllo da essi incaricate della vigilanza dei flussi di concime aziendale: i dati di cui all allegato 2 numeri I IV. 1bis L Ufficio federale può concedere all Ufficio federale di statistica e ai competenti servizi cantonali un accesso online ai dati di cui all allegato 2 numeri I e II nonché IV VI. 51 2 L Ufficio federale dell ambiente come pure le stazioni federali di ricerche agronomiche possono utilizzare i dati soltanto per scopi non inerenti alle persone. 52 3 I destinatari dei dati di cui al capoverso 1 sono responsabili della protezione dei dati nel loro settore di competenze. Art. 16 Pubblicazione dei dati L Ufficio federale, gli organi di rilevazione e i destinatari dei dati possono pubblicare i dati dei sistemi d informazione solo in una forma che non permetta di identificare persone o imprese. Art. 17 Archiviazione I dati dei sistemi d informazione sono conservati dal servizio incaricato della loro elaborazione tecnica durante almeno cinque anni. 47 Introdotta dal n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 (RU 2003 4963). 48 Introdotta dal n. I dell O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4963). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 49 RS 910.12 50 Introdotta dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 51 Introdotto dal n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 10
Dati agricoli Capitolo 4: Protezione e sicurezza dei dati Art. 18 Rettifica dei dati inesatti Gli organi federali competenti o gli organi di rilevazione sono tenuti a rettificare i dati errati. Art. 19 53 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell ordinanza del 14 giugno 1993 54 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall ordinanza del 26 settembre 2003 55 sull informatica nell Amministrazione federale. Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 20 Esecuzione 1 L Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altri servizi non siano stati incaricati della sua esecuzione. 2 Esso sorveglia gli organi di rilevazione. 3 Le spese causate da provvedimenti presi in seguito a indicazioni false o mancanti sono a carico del responsabile. Art. 20a 56 Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 53 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell all. all O del 26 set. 2003 sull informatica nell amministrazione federale (RS 172.010.58). 54 RS 235.11 55 RS 172.010.58 56 Introdotto dal n. I dell O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4963). Abrogato dal n. I dell O del 1 mar. 2006, con effetto dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 11
Agricoltura 1 Istituzioni partecipanti al sistema d informazione Allegato 1 57 BDTA DGD ECBIO LC OPC RFA SAAL SACL SCCA SICL SR UCA UFAE (SA) UFAG UFAM UFSP UFV UST Banca dati sul traffico di animali Direzione generale delle dogane Enti di certificazione accreditati secondo l articolo 28 dell ordinanza del 22 settembre 1997 58 sull agricoltura biologica Istituto di virologia e d immunoprofilassi Laboratori cantonali Organizzazioni di produttori e di categoria Regia federale degli alcool Servizio di amministrazione degli aiuti nel settore lattiero Servizio di amministrazione del contingentamento lattiero Servizi cantonali per i concimi aziendali Servizi d ispezione e di consulenza per l economia lattiera Stazioni federali di ricerche agronomiche Scuole universitarie (università, PF, P) Uffici cantonali dell agricoltura Uffici cantonali di veterinaria Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese, Settore alimentazione Ufficio federale dell agricoltura Ufficio federale dell ambiente Ufficio federale della sanità pubblica Ufficio federale di veterinaria Unione svizzera dei contini Ufficio federale di statistica 2 Trasmissione dei dati Censimenti UST DGD ESSA Banca dati per scopi statistici gestita dall UST Sistema d informazione della Direzione generale delle dogane Strategia in materia di alimentazione per l orientamento dell offerta: sistemi d informazione dell UFAE (SA) 57 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 58 RS 910.18 12
Dati agricoli 3 Autorizzazioni per l accesso A B C D L Accesso diretto (visualizzazione, modifica, cancellazione, archiviazione) Comunicazione delle modifiche per mezzo della posta elettronica Destinatario dei dati: acquisizione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica Fornitore dei dati: comunicazione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica (include anche la ritrasmissione dei dati da parte del destinatario ai sensi della lettera C) Accesso online per i competenti servizi cantonali (include anche la ricezione dei dati ai sensi della lettera C) 4 Abbreviazioni diverse SAU UBG ZC ZCamp ZI ZIA ZM Superficie agricola utile Unità di bestiame grosso Zona collinare Zona campicola Zona intermedia Zona intermedia ampliata Zona di montagna 13
Agricoltura Allegato 2 59 Contenuto e modalità d accesso ai sistemi d informazione BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC I Numero cantonale d azienda A C L C C C C D, L C C C C C A C C C C C C, D C Numero del fornitore del latte Ubicazione dell azienda Comune d ubicazione, casale, nome della proprietà, via, coordinate, ecc. Tipo di azienda e di comunità Appartenenza territoriale (regione di pianura, montagna o estivazione) A C L C C C C C D, L C C C C C A C L C C C C D, L C C C C C A C L C C C D, L C C C C C Zona aziendale A C L C D, L C C C C C Orientamento aziendale Tipologia FAT D C L C C C C L C C C C Numeri BDTA A L D C L C C II Numero personale cantonale A L C C C C D, L C C C C C Nome, indirizzo e comune A L C C C C D, L C, D C C C C di domicilio della persona o comune d ubicazione della società Numero di telefono, e-mail A L C C C D, L C C C C C 59 Nuovo testo giusta l art. 12 dell O del 15 dic. 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico, in vigore dal 1 mar. 2007 (RS 814.017). 14
Dati agricoli BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC Anno di nascita del gestore o anno di costituzione dell azienda Attività professionale principale A C L C C C D, L C C C A L C C C D, L C C C Forma giuridica A C L C C C D, L C C C A C D Relazione bancaria o postale con indirizzo di pagamento III Numero di animali delle Categorie di animali seguenti categorie: conformemente al questionario bovini A C C C C C C C D C C C C C equini A C C C C C C C D C C C C pecore A C C C C C C C D C C C C C capre A C C C C C C C D C C C C C altri animali che consumano ESSA A C C C C C C C D C C C C foraggio grezzo suini A C C C C C C C D C C C C pollame da reddito A C C C C C C C D C C C C altri animali A C C C C C C C D C C C C IV Dati relativi alle aziende gestite tutto l anno: numero e categorie degli animali estivati Categorie di animali e durata dell estivazione conformemente al questionario A C C C C C D C C C C durata dell estivazione A C C C C C D C C C C C A C L C C C C D, L C C C tipo di gestione delle superfici (PER, bio) V Superficie aziendale A C C C C C D C C Bosco A C C C C D C C 15
Agricoltura BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC Superficie improduttiva A C C C C D C C Superfici la cui destina- zione principale non è l utilizzazione agricola A C C C C D C C Superficie agricola utile A C L C C C D, L C C C C C A C C C C C C C D C C C C Terreni aperti suddivisi secondo le colture Superfici inerbite, suddivise secondo il modo di sfruttamento Colture perenni, suddivise secondo le colture Colture al coperto, suddivise secondo le colture Altre superfici all interno della SAU, suddivise secondo le colture (superficie da strame, torbiere, siepi e boschetti campestri) Dati relativi alle superfici conformemente al questionario Dati relativi alle superfici conformemente al questionario Censimenti UST A C C C C C D C C C C A C C C C C C C D C C C C ESSA A C C C C C C C D C C C C A C C C C C D C C C C Terreni in affitto A C C C C C D C C Superfici coltivate per A C C C C C D C C C C trizione familiare all estero Superfici coltivate non A C C C C C D C C C C per trizione familiare all estero 16
Dati agricoli BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC Vigneti in zone in forte pendenza e in zone terrazzate (a partire da una declività del 30 %) A C D VI Numero delle persone impiegate, secondo il gro di occupazione Manodopera conformemente al modulo di base e alla domanda di contributo Censimenti UST Capiazienda (uomini) A C L C C D, L ESSA A C L C C D, L Capiazienda (donne) (senza i lavori domestici) Coniuge o altri familiari di sesso maschile occupati nell azienda Coniuge o altri familiari di sesso femminile occupati nell azienda (senza i lavori domestici) Manodopera non familiare di sesso maschile Manodopera non familiare di sesso femminile (senza i lavori domestici) A C L C C D, L A C L C C D, L A C L C C D, L A C L C C D, L VII Tipo di contingente Contingente di base A C C C C D C C C Contingente supplementare D C C C C C C C C C Adeguamenti di contingente suddivisi secondo i motivi Dati conformemente alla rilevazione annuale da parte dei Servizi di amministrazione del contingentamento lattiero e degli aiuti nel settore lattiero 17
Agricoltura BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC Latte commercializzato in kg Tassa per superamento del contingente Trasferimento di contingente A C C C C C C C D C C C Diritto di fornitura Latte commercializzato A C C C C C C D C C mediante vendita diretta Tenore del latte (grasso, proteine) Stato del foraggiamento con insilati C C VIII Superfici utili che danno diritto ai contributi, secondo le categorie di superficie Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza Dati relativi ai versamenti per i contributi di superficie Contributo di superficie IX Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi: prati sfruttati in modo estensivo suddivisi secondo le categorie di contributo superfici da strame, suddivise secondo le categorie di contributo 18
Dati agricoli BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC siepi e boschetti campestri suddivisi secondo le categorie di contributo prati sfruttati in modo poco intensivo suddivisi secondo le categorie di contributo maggesi fioriti maggesi da rotazione fasce di colture estensive alberi da frutto alto fusto nei campi (1 albero = 1 ara) superficie totale degli elementi che danno diritto ai contributi (I) Superfici di compensazione ecologica computabili che non danno diritto ai contributi: pascoli sfruttati in modo estensivo Superfici di compensazione ecologica pascoli boschivi A C C C C D C alberi da frutto alto fusto nei campi (1 albero = 1 ara) alberi indigeni isolati (1 albero = 1 ara) siepi e boschetti campestri fossati umidi, stagni, pozze superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi 19
Agricoltura BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC muri a secco sentieri e accessi naturali non consolidati vigneti con elevata biodiversità altre superfici di compensazione ecologica superficie totale degli elementi che non danno diritto ai contributi (II) superficie totale di compensazione ecologica (I + II) X Contributo totale per l agricoltura biologica Dati relativi ai versamenti per i contributi ecologici (agricoltura biologica) XI Numero degli animali da reddito della specie bovina che dà diritto ai contributi, in UBG Numero di capre e di conigli che dà diritto ai contributi, in UBG Numero di suini che dà diritto ai contributi, in UBG Dati relativi ai versamenti per i contributi etologici: sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali 20
Dati agricoli Numero di esemplari di pollame che dà diritto ai contributi, in UBG Contributo totale per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Numero degli animali da reddito della specie bovina che dà diritto ai contributi, in UBG Numero degli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo e di conigli che dà diritto ai contributi Numero di suini che dà diritto ai contributi, in UBG Numero di esemplari di pollame che dà diritto ai contributi, in UBG Contributo totale per l uscita regolare all aperto Dati relativi ai versamenti per i contributi etologici: uscita regolare all aperto XII Importo totale versato Importo totale dei contributi ecologici ed etologici XIII Numero di UBGFG Dati relativi ai versamenti per la tenuta di animali 21 BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC A C C C D
Agricoltura BDTA UFSP LC UCA SCCA Numero di UBGFG che dà diritto ai contributi, secondo le categorie di contributo Numero di UBGFG, secondo il limite di promozione da reddito che consumano foraggio grezzo A C C C D A C C C D Numero di UBGFG estivate A C C C D Contingente lattiero A C C C D Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza Importo versato XIV Numero di UBGFG Dati relativi ai versamenti per la tenuta di animali Numero di UBGFG che dà diritto ai contributi in condizioni di produzione difficili A C C C D A C C C D Importo lordo Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza Importo versato XV Campicoltura e foraggicoltura in pendenza, secondo le categorie di contributo Campicoltura e foraggicoltura in forte pendenza, secondo le categorie di contributo Dati relativi ai versamenti per i contributi di declività alla campicoltura, alla foraggicoltura e alla viticoltura A C C C D A C C C D 22 SACL SAAL DGD ECBIO OPC
Dati agricoli BDTA UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC Viticoltura in zone in pendenza (30 50 %) Viticoltura in zone in forte pendenza (50 % e oltre) Viticoltura in zone terrazzate (dal 30 %) Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza Importo versato per i contributi di declività alla campicoltura e alla foraggicoltura Importo versato per i contributi di declività alla viticoltura A C C C D A C C C D A C C C D XVI Per aziende d estivazione, pastorizie e con pascoli comunitari: numero degli animali estivati, per categoria di animali Dati relativi alla struttura e ai versamenti dei contributi d estivazione A C C C C C D C C durata dell estivazione A C C C C C D C C ESSA A C C C C C D C C C C superficie dei pascoli d estivazione effettivo di bestiame usuale stabilito mediante decisione C C effettivo di bestiame attuale C C riduzioni secondo l articolo 16 OCEst 23
Agricoltura importo versato per i contributi d estivazione XVII Superfici coltivate con colza, soia, girasoli, zucche per l estrazione di olio, lino e canapa (semi oleosi) Superfici coltivate con fave, lupini e piselli proteici per l alimentazione di animali (leguminose a granelli) Superfici coltivate con piante da fibra senza canapa, suddivise secondo le colture Importo versato per i semi oleosi Importo versato per le leguminose a granelli Importo versato per le piante da fibra Superfici coltivate e colture all estero Importo totale versato per i contributi di coltivazione Dati relativi ai versamenti per i contributi di coltivazione XVIII Effettivo di colture frutticole Prova per campionatura sulla produzione per varietà Rilevazione annuale sulla frutticoltura in Svizzera Produzione e utilizzazione delle colture di mele e di pere in Svizzera Censimenti UST 24 BDTA UFSP LC UCA SCCA A C C C D A C C C D A C C C D A C C C, D A C SACL SAAL DGD ECBIO OPC
Dati agricoli Prova per campionatura sull utilizzazione Prova per campionatura sul carico e sulla grandezza dei frutti Stima della produzione delle colture di mele e di pere in Svizzera A C A C XIX Contabilità relativa alla frutta a granelli: Provenienza, trasformazione e uscita di mele e pere Entrata, valorizzazione, uscita e scorte di prodotti di mele e pere Scorte di frutta e prodotti di frutta Scopi statistici e dati relativi ai versamenti per i contributi alla valorizzazione della frutta Pianificazione dell approvvigionamento di prodotti alimentari A C A C XX Dati aziendali Dati relativi ai miglioramenti strutturali Descrizione tecnica o genere di miglioramento C, D C, D Costi d investimento totali C, D C, D Costi che danno diritto ai contributi Aiuti agli investimenti C, D XXI Aiuti per la conduzione aziendale Dati relativi agli aiuti per la conduzione aziendale C, D 25 BDTA C UFSP LC UCA SCCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC
Agricoltura Contenuto e modalità d accesso ai sistemi d informazione Allegato 3 60 UFSPLC UCA SACL SAAL DGD ECBIO SICL I Numero d identificazione Identificazione dell azienda ESSA C C C C C C D C C Nome dell azienda C C C C C D C C Indirizzo C C C C C D C C Forma giuridica C C C C C C D C Relazione bancaria o postale con indirizzo di pagamento C C D II Nome e indirizzo della persona Identificazione delle persone ESSA C C C C C D C C Numero di telefono C C C C C D C C Professione C C C C C D C C Funzione C C C C C D C C Relazione bancaria o postale con indirizzo di pagamento C C D III Entrata di materie prime Quantità, prodotto Latte Denominazione del prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG) C C C C C C D C C Latticini ESSA C C C C C C D C 60 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 1 mar. 2006, in vigore dal 1 mag. 2006 (RU 2006 897). 26
Dati agricoli UFSPLC UCA SACL SAAL DGD ECBIO SICL IV Uscita di materie prime Quantità, prodotto Latte C C C C C C D C C Latticini Latte scremato, burro, ESSA C C C C C C D C panna di siero di latte, panna di latte centrifugato, succedanei del latte da foraggio V Valorizzazione del latte Quantità, prodotto Entrata: latte e latticini Denominazione del utilizzati prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG) ESSA C C C C C C D C Uscita: latticini fabbricati ESSA C C C C C C D C C C D Importo dei supplementi e degli aiuti versati VI Esportazione di latte e latticini mediante gli aiuti della Confederazione Quantità, prodotto Latte e latticini esportati Denominazione del prodotto conformemente all elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG) C C C C C C D Importo degli aiuti versati C C D 27
Agricoltura VII Ordinanza sull agricoltura biologica Nome e indirizzo dell impresa Genere di attività e dei prodotti Insieme delle particelle, data dell ultima utilizzazione di mezzi autorizzati 28 UFSPLC UCA SACL SAAL DGD ECBIO SICL C C C D C C C D C C C D