Sezione Prima Le cause di sospensione del rapporto di lavoro. 1. Le cause di sospensione per fatto del lavoratore

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Transcript:

Capitolo 16 Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali Sezione Prima Le cause di sospensione del rapporto di lavoro 1. Le cause di sospensione per fatto del lavoratore Cause più rilevanti (artt. 2110 e 2111 c.c.) Malattia Infortunio Gravidanza Puerperio Richiamo alle armi Disciplina Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo stabilito dalla legge I periodi di assenza dal lavoro sono computati nell anzianità di servizio Il lavoratore ha diritto alla retribuzione o ad un indennità Periodo di comporto È il periodo di tempo stabilito dalla legge, o dal contratto collettivo di lavoro, corrispondente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore 2. La malattia del lavoratore Nozione È l alterazione dello stato di salute del lavoratore che gli impedisce di effettuare la prestazione lavorativa Diritto alla conservazione del posto di lavoro la durata è fissata dal contratto collettivo (cd. periodo di comporto) Diritti del lavoratore Diritto alla retribuzione Diritto all indennità di malattia è a carico del datore di lavoro, per gli impiegati o quadri (con esclusione di quelli del settore del commercio) è a carico dell INPS, per i lavoratori ai quali non spetta la retribuzione a carico del datore di lavoro è corrisposta dal quarto giorno di malattia i primi tre giorni (periodo di carenza) sono a carico del datore di lavoro Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali 185

Sono necessari per rendere giustificata l assenza dal lavoro ed avere diritto al trattamento economico Adempimenti Essi consistono essenzialmente: comunicazione tempestiva del lavoratore al datore di lavoro dello stato di malattia rilascio del certificato di malattia da parte del medico curante che provvede anche a trasmetterlo telematicamente all INPS Obblighi del lavoratore Il lavoratore deve essere reperibile presso il domicilio comunicato al datore di lavoro o all INPS durante il periodo della malattia in determinate fasce orarie per consentire il controllo sul suo stato di salute sono esclusi dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o da stati patologici sottesi o connessi ad una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67% L assenza ingiustificata al controllo determina la decadenza dal diritto al trattamento economico 3. Permessi e congedi Principali ipotesi di permessi e congedi Permessi e congedi retribuiti per finalità varie (donatori di sangue, lavoratori-studenti, dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali etc.) Permessi e congedi non retribuiti per finalità varie (per adempimenti di doveri civici, dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali etc.) Congedi per eventi particolari e per la formazione professionale Congedi parentali Congedi e permessi per portatori di handicap e per coloro che assistono soggetti con handicap Osservazioni Tra i casi di sospensione del rapporto di lavoro rientrano tutte quelle circostanze in cui, in forza di una previsione di legge o di contratto collettivo, i lavoratori possono usufruire di congedi e di permessi disciplinati dal legislatore. La principale ipotesi è costituita dai permessi e congedi parentali, previsti dal Testo Unico delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001); particolarmente importanti sono anche i permessi per l assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (v. Cap. 11). 186 Capitolo 16

Sezione seconda Il sistema degli ammortizzatori sociali 1. La riforma degli ammortizzatori sociali. Dalla legge Fornero ai decreti di attuazione del Jobs Act Ammortizzatori sociali Consistono in appositi strumenti che forniscono una tutela del reddito dei lavoratori durante periodi di riduzione o cessazione dell attività lavorativa Si tratta di misure di natura economica che integrano il reddito di lavoro, che si è ridotto a causa della sospensione dell attività, o che sostengono il lavoratore improvvisamente privato della retribuzione a causa della cessazione del rapporto Strumenti che intervengono in costanza di rapporto il rapporto di lavoro non è cessato, ma soltanto sospeso o ridotto, con conseguente sospensione o riduzione della retribuzione si collocano in tale ambito: le integrazioni salariali i contratti di solidarietà difensivi i fondi di solidarietà bilaterali Tipologi di strumenti Strumenti che intervengono in caso di disoccupazione il rapporto di lavoro è definitivamente cessato si collocano in tal ambito: le indennità erogate dall assicurazione contro la disoccupazione l indennità di mobilità Sussidi straordinari strumenti introdotti in via eccezionale e perpetuati nel tempo, al fine di fornire una tutela economica a tutte quelle categorie che non beneficiavano degli ordinari ammortizzatori sociali Legge Fornero (L. 92/2012) Opera una significativa ed epocale riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, nell obiettivo di garantire un ampliamento della tutela economica e di rafforzare i legami tra strumenti di sostegno del reddito e politiche di attivazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Introduce un nuovo strumento di assicurazione dal rischio di disoccupazione, l assicurazione sociale per l impiego (ASPI), entrato in vigore il 1-1-2013 Effettua una revisione dei tradizionali strumenti a sostegno del reddito Jobs Act (L.183/2014) C C Prevede una nuova riforma degli ammortizzatori sociali con l obiettivo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori e di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali 187

I decreti attuativi del Jobs Act Il D.Lgs. 22/2015 interviene nell ambito degli strumenti di tutela in caso di perdita dell occupazione l assicurazione sociale per l impiego viene ridefinita e ridenominata NASPI viene effettuata l omogeneizzazione dei trattamenti, prima distinti in trattamenti ordinari e in trattamenti brevi in un unico tipo di indennità la cui durata è in funzione della contribuzione maturata dal lavoratore, con la possibilità di beneficiare, alla scadenza del periodo di fruizione dell indennità, di un ulteriore trattamento a sostegno del reddito (cd. ASDI) nel caso in cui si accerti che il soggetto disoccupato versi in una situazione economica di bisogno Il D.Lgs. 148/2015 ridefinisce gli strumenti di tutela in costanza di rapporto gli interventi di integrazione salariale vengono ridefiniti in molteplici aspetti viene ampliato il campo di applicazione dei fondi di solidarietà settoriali i contratti di solidarietà difensivi sono ricondotti nell ambito della cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre quelli cd. espansivi ricevono una nuova ed autonoma regolamentazione Correttivo del Jobs Act Il D.Lgs. 185/2016 apporta una serie di integrazioni e correzioni al D.Lgs. 148/2015, con particolare riguardo alla integrazione salariale ordinaria e straordinaria e ai contratti di solidarietà Osservazioni Il diritto ai trattamenti a sostegno del reddito è condizionato ad un comportamento attivo del lavoratore che deve rendersi disponibile rispetto alle iniziative di orientamento e di natura formativa, di riqualificazione, di ricerca e accettazione di un nuovo impiego, proposte dai servizi per l impiego. Tale principio, cd. di condizionalità, già avanzato in precedenti disposizioni normative (dal D.Lgs. 181/2000 all art. 4, co. 40 ss., L. 92/2012), è risultato per il passato di scarsa effettività, soprattutto a causa dell inefficienza delle strutture pubbliche. Il D.Lgs. 150/2015 ne prevede una nuova regolamentazione, sia per i percettori di trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto, sia per i percettori di trattamenti a sostegno del reddito in caso di perdita dell occupazione, con l obbligo delle strutture pubbliche di comunicare l inerzia dell interessato con l applicazione di sanzioni in caso di inosservanza: in particolare, è prevista, in determinate circostanze, la decadenza dal diritto alle indennità a sostegno del reddito per il lavoratore che non si sia reso adeguatamente attivo nell effettuazione delle attività formative ovvero di riqualificazione o di ricollocazione, proposte dai competenti servizi per l impiego. Anche l instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro comporta la perdita dei benefici. Tuttavia, entro determinati limiti di reddito, è possibile cumulare (anche parzialmente) il reddito derivante dalla nuova occupazione con l eventuale indennità in godimento. Ciò al fine di eliminare elementi che possano indurre l interessato a permanere nella condizione assistenziale, disincentivando la ricerca attiva del lavoro. 188 Capitolo 16

2. Le integrazioni salariali Finalità e funzione Rispondono all esigenza di tutelare la posizione contrattuale del prestatore di lavoro di fronte alle situazioni variabili dell impresa, garantendo il diritto alla retribuzione dalle vicende che possono incidere negativamente sul rapporto di lavoro (cd. principio della continuità del salario) Hanno pertanto la funzione di integrare la retribuzione durante il periodo di sospensione o riduzione dell attività produttiva attraverso la corresponsione di un trattamento economico (integrazione salariale) a compensazione del reddito perso a causa della riduzione dell orario di lavoro Tipologia di interventi Interventi ordinari di integrazione salariale (CIGO) Interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS) Fonte normativa artt. 1-8 D.Lgs. 148/2015 Campo di applicazione tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante i lavoratori devono avere un anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale, salvo si tratti di trattamento ordinario per eventi oggettivamente non evitabili sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio Disciplina comune ad entrambi gli interventi Misura del trattamento Durata massima complessiva pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell orario contrattuale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile, con la possibilità di arrivare a 36 mesi in caso di stipula di un contratto di solidarietà (CDS) esempio: 12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS, 12 mesi di CIGO + 24 mesi di CDS etc. Gestione degli interventi entrambi gli interventi sono gestiti dall INPS tramite l apposita «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali 189

2.1 La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) Fonte normativa Campo di applicazione Causali di intervento Artt. 9-18 D.Lgs. 148/2015 Imprese industriali Determinate categorie di cooperative Determinate categorie di imprese artigiane Situazioni aziendali, dovute ad eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali Situazioni temporanee di mercato Osservazioni La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa. La non imputabilità all impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia e negligenza delle parti (D.M. 15-4-2016). Durata del trattamento economico Ai lavoratori è corrisposta un indennità per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane (un anno) continuative Al termine del periodo massimo vi deve essere la ripresa dell attività e, pertanto, i lavoratori sospesi devono rientrare nel posto di lavoro Fase di consultazione sindacale il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) e alle organizzazioni sindacali di categoria: la durata prevedibile della contrazione o sospensione e le relative cause il numero dei lavoratori interessati le rappresentanze sindacali possono chiedere un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva Procedura Fase amministrativa il datore di lavoro deve presentare la domanda di ammissione al trattamento da inviare all INPS in via telematica entro 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili (es. maltempo), per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si e verificato l evento alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell attività lavorativa nell unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continua ad operare sul mercato 190 Capitolo 16

2.2 La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) Fonte normativa Artt. 19-25 D.Lgs. 148/2015 Campo di applicazione Imprese industriali Imprese artigiane Imprese appaltatrici di servizi (es. mensa) Imprese esercenti attività commerciali Agenzie di viaggio e turismo nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti Causali di intervento Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale Contratto di solidarietà difensivo Riorganizzazione aziendale ai lavoratori l indennità spetta per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile Durata del trattamento economico Crisi aziendale ai lavoratori l indennità spetta per una durata massima di 12 mesi, anche continuativi Contratto di solidarietà difensivo ai lavoratori l indennità spetta per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali 191

Procedura Fase di consultazione sindacale il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) e agli organismi territoriali dei sindacati più rappresentativi a livello nazionale: la durata prevedibile della contrazione, o sospensione, e le relative cause il numero dei lavoratori interessati su richiesta di una delle parti può essere convocato un incontro per un esame congiunto della situazione avente a oggetto: il programma la durata il numero dei lavoratori interessati le ragioni che non rendono praticabili forme alternative di riduzioni di orario le misure per la gestione delle eventuali eccedenze di personale i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà Fase amministrativa il datore di lavoro deve presentare, per via telematica, la domanda all INPS entro 7 giorni dalla fine della fase di consultazione sindacale la sospensione o la riduzione dell orario, così come concordata tra le parti, ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda il trattamento viene concesso con decreto del Ministero del Lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda 3. I contratti di solidarietà difensivi Nozione e finalità Sono accordi sindacali (contratti collettivi aziendali) aventi la finalità di evitare in tutto o in parte la diminuzione dei livelli occupazionali attraverso una generalizzata diminuzione dell orario di lavoro dei lavoratori occupati nell impresa che determina una riduzione della retribuzione compensata attraverso l erogazione di un trattamento economico (integrazione salariale) a copertura delle ore non lavorate Sono definiti difensivi poiché introducono e disciplinano una diminuzione dell orario di lavoro che, a fronte della diminuzione delle esigenze produttive, consente di evitare licenziamenti per eccedenza di personale A decorrere dal 24-9-2015, sono anche una specifica causale dell intervento di CIGS con conseguente applicazione della medesima disciplina 192 Capitolo 16

Riduzione dell orario di lavoro Può avvenire su base giornaliera, settimanale o mensile, e non può superare il 60% dell orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti, riguardo tuttavia alla media di riduzione dell orario di lavoro di tutti i lavoratori Esempio: per alcuni lavoratori la riduzione su base settimanale può essere superiore al limite del 60%, per altri invece inferiore, in modo che risulti comunque rispettato il limite come media In ogni caso, per ciascun lavoratore, non può essere superiore complessivamente al 70% nell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato Differenze I contratti di solidarietà difensivi sono pertanto ammortizzatori sociali in senso stretto e si differenziano pertanto da quelli espansivi che, invece, mirano ad incrementare l occupazione in generale e pertanto rispondono ad un esigenza di solidarietà sociale. I contratti di solidarietà espansiva, anche denominati strutturali o esterni, sono, infatti, accordi stipulati tra imprese e rappresentanze sindacali con cui viene stabilita una generalizzata diminuzione dell orario di lavoro dei lavoratori occupati nell impresa al fine di favorire, a fronte della riduzione dell orario di lavoro, l assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La stipula di tali contratti attraverso la corresponsione all impresa di un beneficio economico (contributo o agevolazione contributiva) (art. 41 D.Lgs. 148/2015). È la possibilità introdotta dal D.Lgs. 185/2016, cd. decreto correttivo Jobs Act, con specifico riferimento al CDS difensivo inteso come causale per l accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 21, co. 5, e 41, co. 3bis, D.Lgs. 148/2015) il CDS difensivo è in corso da almeno 12 mesi Campo di applicazione in alternativa, il CDS difensivo in corso è stato stipulato prima del 1-1-2016, a prescindere dalla circostanza che sia in corso da 12 mesi (circ. Min. Lav. 21-10-2016, n. 31) Trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi a espansivi Condizione Trattamento di integrazione salariale la riduzione dell orario di lavoro del CDS espansivo non deve essere superiore a quella che era stata concordata con il CDS difensivo è di importo pari al 50% della misura dell integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto è integrato dal datore di lavoro almeno sino alla misura dell integrazione originaria Modalità la trasformazione del contratto avviene con contratto collettivo aziendale, con cui vengono programmate le modalità di attuazione e previste una riduzione stabile dell orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali 193

Osservazioni Per incentivare la trasformazione dei contratti di solidarietà, il datore di lavoro può beneficiare di un contributo per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione, nonché di specifiche agevolazioni. Il contributo o le agevolazioni trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza (circ. Min. Lav. 31/2016). 4. I fondi di solidarietà bilaterali Istituzione e finalità L istituzione dei fondi è rimessa alla contrattazione collettiva allo scopo di assicurare una tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa Disciplina La disciplina e le regole di funzionamento dei fondi di solidarietà, già oggetto di riforma con la legge Fornero (L. 92/2012), sono state modificate dal D.Lgs. 148/2015 per ampliarne il raggio d azione e assicurarne l effettiva operatività La costituzione dei fondi è obbligatoria per le categorie di lavoratori e i settori d impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali (in quanto settori non coperti dalla CIG) I fondi di solidarietà erogano la prestazione economica di integrazione salariale a tutto il personale, compresi gli apprendisti (con contratto di apprendistato professionalizzante), esclusi i dirigenti (salva diversa previsione nel regolamento del fondo) Tale prestazione corrisponde ad un assegno ordinario, di importo almeno pari all integrazione salariale, per la durata massima stabilita dal regolamento del fondo, ma, in ogni caso, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile, né superiore alle durate massime previste per le integrazioni salariali Osservazioni Se le parti sociali (impresa e sindacati) non provvedono a costituire fondi di solidarietà bilaterali specifici del comparto, o non abbiano adeguato quelli esistenti alle nuove regole operative dal 1-1-2016, opera il Fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015), derivante dalla trasformazione del precedente Fondo residuale di solidarietà previsto dalla legge Fornero (artt. 3, co. 19, L. 92/2012 e 28 D.Lgs. 148/2015). 5. La nuova prestazione dell assicurazione sociale per l impiego (NASPI) Istituzione e finalità La tutela assicurativa per i casi di disoccupazione è attualmente rappresentata dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego (NASPI), che è stata istituita con il D.Lgs. 22/2015 È finalizzata a fornire una copertura economica in caso di perdita involontaria dell occupazione 194 Capitolo 16

Osservazioni La NASPI sostituisce, unificandole, le prestazioni della precedente ASPI e mini-aspi, introdotte dalla legge Fornero, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1-5- 2015. Dal 2017, la NASPI sostituirà anche l indennità di mobilità, che sarà definitivamente soppressa, con la conseguenza che da tale data interverrà anche nei casi di disoccupazione conseguente ad un licenziamento collettivo. Ipotesi di disoccupazione involontaria Tutti i casi di licenziamento individuale (compresi quelli per colpa del lavoratore) Dimissioni per giusta causa Seguenti ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: accettazione da parte del lavoratore licenziato secondo il nuovo regime sanzionatorio dell offerta economica cd. agevolata (ex D.Lgs. 23/2015) propostagli dal datore di lavoro esito positivo della procedura di conciliazione obbligatoria prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (ex art. 7 L. 604/1966) rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla sua residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici Campo di applicazione Tutti i settori produttivi Tutti i lavoratori subordinati, sia con contratto a tempo indeterminato che a termine, inclusi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata Trattamento economico La NASPI eroga un indennità mensile d importo pari al 75% della retribuzione mensile persa a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, più una somma aggiuntiva in caso di retribuzioni superiori ad un certo limite L importo dell indennità va decrescendo con il passare dei mesi di fruizione spettanti La durata dell indennità è in funzione dell anzianità lavorativa del soggetto interessato Per beneficiare dell indennità i lavoratori devono essere in possesso di determinati requisiti assicurativi e contributivi La percezione dell indennità è subordinata al comportamento attivo nella ricerca di una nuova occupazione da parte del soggetto disoccupato 6. L indennità di mobilità Nozione C C È uno strumento a sostegno del reddito che permette di conservare in parte la retribuzione persa a causa della cessazione del rapporto di lavoro (L. 223/1991) Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali 195

Requisiti soggettivi e oggettivi I lavoratori devono possedere un anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, con un rapporto a carattere continuativo I lavoratori devono essere stati collocati in mobilità a seguito di licenziamenti collettivi, o mancato riassorbimento al termine di un periodo di CIGS, da parte di imprese rientranti nell ambito applicativo della CIGS ovvero appartenenti a determinati settori produttivi ed aventi specifiche dimensioni occupazionali Indennità È corrisposta, previa iscrizione nelle liste di mobilità, ai lavoratori subordinati con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato Entità è commisurata al trattamento straordinario d integrazione salariale spettante al lavoratore collocato in mobilità nella misura del 100% di tale trattamento per i primi 12 mesi e dell 80% dal 13 mese in poi Osservazioni È tuttavia prevista la soppressione dal 2017 dell indennità (ex L. 92/2012), con la conseguenza che la tutela dei lavoratori rimasti disoccupati a seguito di licenziamento collettivo, o di mancato rientro dopo un periodo di CIGS, verrà assorbita nella NASPI. Pertanto, oltre all indennità di mobilità, dal 1-1-2017, saranno soppresse anche le liste di mobilità. 7. Altri trattamenti a sostegno del reddito Nozione misura sperimentale a sostegno del reddito introdotta a partire del 1-5-2015 in favore dei soggetti che hanno percepito l indennità NASPI per l intera durata e che alla cessazione della stessa sono ancora privi di occupazione Assegno di disoccupazione (ASDI) Beneficiari Durata soggetti privi di occupazione e in condizione economica di bisogno 6 mesi Importo è pari al 75% dell ultimo trattamento percepito della NASPI, entro un determinato limite massimo, con possibilità di incremento in base agli eventuali carichi familiari del lavoratore 196 Capitolo 16

Osservazioni La sperimentazione è stata prevista anche per gli anni successivi al 2015 in base alla risorse finanziarie determinate dal D.Lgs. 148/2015 (art. 43, co. 5) per il periodo dal 2016 al 2019. Per l anno 2016 le modalità della prosecuzione sono state definite con D.M. 23-5-2016. Ammortizzatori sociali in deroga Garantiscono un sostegno del reddito in caso di riduzione o perdita del lavoro anche ai lavoratori non appartenenti ai settori cui è riservata l applicazione dei tradizionali istituti di copertura economica (CIG, NASPI, mobilità) Il sistema di ammortizzatori sociali prefigurato dapprima dalla legge Fornero e, da ultimo, dal Jobs Act (L. 183/2014) dovrebbe fornire, una volta a regime, una tutela più ampia includendo anche le categorie sino ad ora escluse Nelle more, tuttavia, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime di ammortizzatori sociali delineato dalle leggi di riforma, è prevista la concessione dei trattamenti in deroga, nonché di proroga di quelli in atto Misura sperimentale a sostegno del reddito per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Il trattamento DIS- COLL Beneficiari soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che: si trovano in stato di disoccupazione involontaria al momento della domanda del trattamento sono in possesso di almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione separata nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento Durata è in funzione dell anzianità contributiva del soggetto interessato è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi coperti da contribuzione (in ogni caso entro il limite massimo di 6 mesi) Importo è costituito da una percentuale del reddito medio mensile del collaboratore ed è soggetta a riduzione in base al tempo di fruizione Le cause di sospensione del rapporto di lavoro e gli ammortizzatori sociali 197

Osservazioni La legge Fornero aveva previsto anche un intervento a sostegno del reddito per i lavoratori a progetto (art. 2, co. 51-56, L. 92/2012), rendendo fondamentalmente definitivo il trattamento speciale già introdotto, in via transitoria, nel 2008 e poi prorogato di anno in anno (art. 19, co. 2, D.L. 185/2008 conv. in L. 2/2009). Il D.Lgs. 22/2015 è nuovamente intervenuto sul trattamento denominato DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1-1-2015 e al 31-12-2015 ed esteso poi anche al 2016 (L. 208/2015). In sintesi Avviene di frequente che il rapporto di lavoro rimanga sospeso o, meglio, che venga sospesa l esecuzione della prestazione da una o da entrambe le parti contraenti. Le cause che determinano la sospensione sono varie: può trattarsi, ad esempio, dell esercizio di un diritto (sciopero, aspettativa etc.) ovvero di un attività socialmente rilevante (è il caso dell assistenza ai figli in tenera età). Esse possono essere distinte in quelle che derivano da fatto del lavoratore e in quelle che, invece, derivano da fatto del datore di lavoro. La causa più importante e significativa relativa al lavoratore è rappresentata dalla malattia, mentre quella relativa al datore di lavoro è la contrazione dell attività produttiva causata da situazioni di mercato a fronte delle quali la legge prevede l intervento dell istituto della cassa integrazione guadagni. Tale istituto rientra peraltro nell ambito dei cd. ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che si pongono accanto a quelli che operano quando esso è invece definitivamente cessato. 198 Capitolo 16