LEGGE FISCALE. Basata sulla legge imposte comunali e di culto (LImpCC) del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006 I. DISPOSIZIONI GENERALI



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-1- LEGGE FISCALE Basata sulla legge imposte comunali e di culto (LImpCC) del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006 I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 1 Il Comune di Santa Maria in Calanca riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale: a) un imposta sul reddito e sulla sostanza; b) un imposta sugli utili da sostanza immobiliare; c) un ricupero d imposta e un imposta penale, nonché multe disciplinari; d) un imposta sul trapasso di proprietà; e) un imposta sugli immobili. Il Comune di Santa Maria in Calanca riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge: a) un imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni; b) una tassa sui cani; Art. 2 Diritto sussidiario Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della legge cantonale sulle imposte.

-2- II DIRITTO MATERIALE 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA Art. 3 Tasso fiscale Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono riscosse in percento sull imposta cantonale semplice. L Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l anno finale successivo. 2. IMPOSTE SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ Art. 4 Aliquota d imposta L imposta sul trapasso di proprietà ammonta all 2%. 3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI Art. 5 Aliquota d imposta L imposta sugli immobili ammonta all 1,5.

-3-4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI Art. 6. Oggetto e determinazione Ogni incremento patrimoniale che determina l imposta cantonale sulla massa successoria risp. sulle donazioni è soggetto all imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni. I beni patrimoniali soggetti all imposta e la determinazione dell imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale. Se l assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato. Art. 7. Soggetto fiscale Il beneficiario dell assegnazione è soggetto all imposta se: a) al momento del suo decesso risp. del versamento dell assegnazione il testatore risp. donatore era domiciliato nel Comune di Santa Maria in Calanca; fa eccezione la parte dell incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale; b) l assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi. c) al momento del conferimento di premi e doni d onore del Cantone è domiciliato nel Comune di Santa Maria in Calanca Art. 8 Esenzione soggettiva Sono esenti dall imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni: a) il coniuge superstite; b) i partner registrati; c) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti; d) le persone esenti dall imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale; e) i concubini; f) i genitori.

-4- Art. 9 Nel calcolo dell imposta vengono dedotti: Calcolo dell imposta a) dalle assegnazioni a persone bisognose CHF 14'000.00; b) da ogni altra assegnazione CHF 7'000.00. Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati. In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata. In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può esser fatta valere una sola volta in cinque anni. L imposta ammonta: a) per la stirpe dei genitori al 4%... b) per gli avi al 7%... c) per gli altri beneficiari al 15%... Art. 10 Riscossione e responsabilità L imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione erediaria e viene riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari. Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell imposta fino all ammontare del loro arricchimento. L amministratore della successione nominato d ufficio o designato dagli eredi e l esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all ammontare della massa successoria netta.

-5-4. TASSA SUI CANI Art. 11 Oggetto fiscale Per ogni cane di più di tre mesi tenuto sul territorio comunale deve essere riscossa una tassa. Art. 12 Soggetto fiscale È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni. Art. 13 Esenzione Sono esenti dalla tassa sui cani: a) I cani poliziotto; b) i cani da valanga; c) i cani per non vedenti e non udenti. Art. 14 Calcolo della tassa La tassa ammonta all anno a CHF 30.00 per cane. La Sovrastanza comunale può adeguare questi importi al rincaro. Se il cane non viene tenuto durante tutto l anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi. La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane.

-6- III. DIRITTO FORMALE 1. AUTORITA Art. 15 Municipio Il Municipio decide: a) su richieste di agevolazione fiscale; b) sull adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Art. 16 Ufficio fiscale comunale L esecuzione della presente legge spetta all Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune. L Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte. Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Art. 17 Altre autorità Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l imposta sugli immobili riscossa insieme a queste ultime vengono tassate dall Ufficio di tassazione regionale del Moesano, rispettivamente il Commissariato cantonale delle imposte. Il Comune di Santa Maria in Calanca può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all Ufficio di tassazione regionale del Moesano.

-7-2. RISCOSSIONE Art. 18 Esigibilità Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell anno fiscale. L esigibilità dell imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste. L esigibilità dell imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale. Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione. Con la fine dell assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile. Art 19 Termine di pagamento Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza. Il termine di pagamento dell imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale. L imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza. Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l imposta sugli immobili riscossa insieme a queste il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell anno seguente l anno fiscale. Con la fine dell assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito. Art. 20 Condono fiscale I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi dal municipio.

-8-3. INDENNIZZO Art. 21 Provvigione Il Comune di Santa Maria in Calanca viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai Comuni parrocchiali con il 2% delle imposte riscosse. IV. DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 La presente legge è stata accettata dall Assemblea comu- Entrata in nale il 5 dicembre 2013. Essa entra in vigore il 1 gennaio 2014. vigore Con l entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa. Il Sindaco: La Segretaria: Francesco Bogana Mascia Tamò Approvato dal Governo con decreto no. 729 del 08.07.2014