L APPLICAZIONE DELLE NORME E LE SANZIONI IN MATERIA DELLE ORIGINI DELLE MERCI

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Convegno sull origine preferenziale e non preferenziale delle merci. Gallarate, 14 marzo 2014 L APPLICAZIONE DELLE NORME E LE SANZIONI IN MATERIA DELLE ORIGINI DELLE MERCI

Articolo 303 del D.P.R. del 23/01/1973 n. 43 T.U.L.D. L articolo 303 del T.U.L.D. si applica nei casi in cui vi siano differenze di quantità, qualità e valore nelle dichiarazioni doganali limitatamente: - alle immissioni in libera pratica (importazioni); - alle immissioni in deposito doganale; - alla spedizione ad altra dogana (transito).

Il primo comma dell art. 303 T.U.L.D. dispone che: Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

Nel testo della normativa non si fa nessun riferimento all origine, ma parte della dottrina e parte della giurisprudenza di merito ritengono che l art. 303 del T.U.L.D. sia applicabile anche nel caso in cui vi siano differenze inerenti l origine delle merci vincolate ad uno dei tre regimi doganali sopracitati. Anche nella prassi operativa quando si riscontra una differenza nell origine delle merci viene applicato l art. 303 del T.U.L.D..

PRASSI Il Ministero delle Finanze e ora l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sempre considerato la mancanza del richiamo all origine come una semplice dimenticanza del legislatore con la conseguenza di applicare la normativa in oggetto in tutti quei casi in cui fosse riscontrata una differenza nell origine della merce.

Nota prot. n. 1128/VII del 05/07/1994 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette si ritiene che il generico rinvio dell accertamento operato dal terzo comma dell art. 303 del T.U.L.D. per la determinazione della differenza tra i diritti di confine complessivamente dovuti e quelli calcolati sulla base della dichiarazione, debba intendersi fatto all accertamento come istituto non come mera attività quale risulta dal complesso quadro normativo, con regole di funzionamento sue proprie e di generale applicazione, certo suscettibili di disapplicazione, anche parziale, però soltanto in presenza di esplicite disposizioni derogatorie. E tale non apparendo, per contenuto e finalità, il primo comma dell art. 303 T.U.L.D., non vi è alcuna plausibile ragione perché l accertamento previsto dal successivo terzo comma non vada eseguito con riferimento, oltre che alla qualità, alla quantità ed al valore, anche all origine delle merci, come espressamente previsto in via generale dall art. 8 D. Lgs. 374/1990, escludendo perciò qualsiasi mediazione interpretativa ;

Art. 59 del T.U.L.D. L art. 59 del T.U.L.D., ora soppresso, disponeva che: Accettata la dichiarazione, la dogana procede, in contraddittorio con il proprietario, all'accertamento della qualità, della quantità, del valore e dell'origine delle merci che formano oggetto della dichiarazione stessa.

Art. 8 del D.Lgs. n. 374/90 L art. 59 del T.U.L.D. è stato sostituito dall art. 8 del D.Lgs. N. 374/90 il quale statuisce che: l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti

Nota prot. n. 2376/IV/2005 del 24/11/2005 dell Agenzia delle Dogane Al riguardo, vale appena rammentare che la soppressa Direzione Centrale dei Servizi Doganali del preesistente Dipartimento, procedendo in via interpretativa e sistematica, con la menzionata direttiva prot. n. 1128/VIII/SD, ha ritenuto che anche le violazioni afferenti all origine dichiarata delle merci, benché non riconducibili alla lettera dell articolo 303 del TULD, dovessero ricadere nel campo di applicazione della sopra indicata disposizione. Invero, il citato Dipartimento sosteneva l applicabilità della sanzione del 3 comma dell articolo 303 del TULD a tutte le differenze superiori al 5% constatate tra i dati della dichiarazione e il risultato dell accertamento, eseguito con riferimento oltre che alla qualità, quantità e valore, anche all origine (che rientra fra gli elementi da esaminare, in sede di accertamento, ai sensi dell articolo 8 del D.Lgs n. 374/94)

Segue nota prot. n. 2376/IV/2005 del 24/11/2005 dell Agenzia delle Dogane Ciò in quanto <l art. 303 [del TULD] non è che il risultato della meccanica, quasi integrale trasposizione nel vigente ordinamento del testo dell art.118 della legge doganale 1424/1940. Il primo comma di quest ultimo indicava, infatti, come elementi da indagare, la qualità, la quantità ed il valore delle merci, in perfetta sintonia con quanto stabilito, al tempo, per la dichiarazione e l accertamento doganali (art. 18 e seguenti della legge 1424/1940), nei quali manca qualsiasi accenno all origine. Con il passaggio al nuovo ordinamento, ai tre elementi avanti elencati veniva aggiunta l origine delle merci come elemento della dichiarazione (art. 57 TULD) e come oggetto dell accertamento (art. 59 TULD, ora art. 8 del D. Lgs. 374/1990), ma nessuna modifica subiva l originario primo comma dell art. 118 della legge 1424/1940, divenuto il primo comma dell attuale art. 303 TULD ed a tale mancato adeguamento deve verosimilmente imputarsi la manifestata perplessità interpretativa>.

Segue nota prot. n. 2376/IV/2005 del 24/11/2005 dell Agenzia delle Dogane In sostanza, la preesistente Direzione Centrale dei Servizi Doganali ha ritenuto che il generico rinvio all accertamento, contenuto nel comma 3 del citato articolo 303 TULD, avrebbe dovuto intendersi come riferito <all accertamento come istituto e non come mera attività>, alla cui compiuta ricostruzione avrebbe concorso, tra l altro, anche la disposizione recata dall articolo 8 del D. Lgs. 374 del 1990 che, definendo in via generale l accertamento, vi fa rientrare, oltre agli aspetti riconducibili alla qualità, quantità e valore, anche l origine. Pertanto, mediante tale interpretazione estensiva è stata, di fatto, colmata l assenza di una specifica previsione sanzionatoria in materia.

Segue nota prot. n. 2376/IV/2005 del 24/11/2005 dell Agenzia delle Dogane Il suesposto orientamento è stato anche condiviso dall Avvocatura generale dello Stato, appositamente interpellata sull argomento. In merito, il generale Organo Legale ha affermato che <la natura amministrativa e non penale della disposizione sanzionatoria in esame comporta che la stessa, da un lato, soggiace al principio di legalità (ai sensi dell articolo 3 D. Lgs. n. 472 del 1997) e, dall altro, è soggetta ad interpretazione secondo le regole dell articolo 12 (Interpretazione della legge) e non dell articolo 14 disp. prel. cod. civ (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali)>. Con ciò, l Avvocatura generale intende sostenere la prevalenza, nel caso di specie, del principio sancito dal citato art. 12, in forza del quale < se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell ordinamento giuridico dello Stato>.

Segue nota prot. n. 2376/IV/2005 del 24/11/2005 dell Agenzia delle Dogane Pertanto, l Avvocatura generale, ritenuto condivisibile il ricorso all interpretazione estensiva, ha ribadito che, al fine di rendere coerente il testo dell originario articolo 118 della legge n.1424 del 1940 (trasposto, come si è detto, nell attuale primo comma dell articolo 303 TULD), sia necessario far ricorso al <complesso delle prescrizioni contenute nel TULD> ed incentrate, ai fini della determinazione dell importo dei dazi doganali, sulla dichiarazione doganale, che <deve tassativamente contenere le indicazioni, fra l altro, dei luoghi di origine, di provenienza e di destinazione delle merci (articolo 57, comma 2, lett. b TULD e articolo 4, comma 2, lett. c del D.Lgs. 374 del 1990) e sul successivo controllo da parte della Dogana del contenuto della dichiarazione, espressamente esteso all origine delle merci (articolo 59, comma 1 TULD e articolo 8 del D.Lgs. 374 del 1990)>. Inoltre, <la bolletta doganale emessa all esito di questi controlli attesta la regolarità degli elementi a base della quantificazione dei dazi, quindi anche dell origine dichiarata delle merci>.

Giurisprudenza Vi sono anche delle sentenze che avallano quanto sostenuto dall amministrazione nelle sue note e circolari come ad esempio le seguenti decisioni: - C.T.R. di Genova, Sezione VIII, sentenza n. 28 depositata il 23/03/2011 nella quale si sostiene che relativamente all art. 303 TULD, che sanziona le violazioni di merce differente per qualità, quantità e valore ma non per l origine, occorre considerare che, come generalmente interpretato, il termine qualità comprende ogni differenza fra la merce dichiarata e la merce importata che concerna i requisiti intrinseci della merce stessa. L origine è sicuramente uno degli elementi che caratterizzano la qualità della merce che, se diversa da quella dichiarata, rientra nel processo sanzionatorio ex art. 303 TULD

- C.T.R. di Trieste, Sezione XI, sentenza n. 55/11/11 depositata il 25/05/2011 con cui si statuisce che in ordine all eccezione sollevata dall appellante circa la non sanzionabilità della difformità delle merci riguardanti l origine delle stesse, questa commissione rileva che l origine del prodotto è un elemento di fatto che costituisce una qualità del prodotto stesso, sì da rientrare nella previsione sanzionatoria del c. 1 dell art. 303 del T.U.L.D. Dalla lettura della due sentenze si evince come il percorso logico che ha portato alle decisioni assunte dalle due Commissioni Tributarie Regionali è stato quello di ricomprendere l origine nell ambito della qualità e conseguentemente ritenere applicabile l art. 303 del T.U.L.D..

La Corte di Cassazione appare sostenere quanto evidenziato fino ad ora, infatti nella sentenza n. 13495 del 27/07/2012 statuisce che:.in linea generale, nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura, e a distinguerla da altre simili. Dunque vi rientra anche l'origine (o la provenienza), in quanto elemento sintomatico delle specificità del prodotto. Omissis. In quanto partecipe della caratteristica funzione distintiva del concetto di "qualità" del prodotto, e in quanto comunque costituente elemento significativo per la liquidazione del tributo (tanto da potersi giustificare l'esenzione dal dazio giustappunto in dipendenza di essa), l'origine della merce importata rileva comunque, ove la dichiarazione doganale risulti sul punto mendace, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 303 Tuld. Giacché l'origine rappresenta uno degli elementi significativi per stabilire la debenza, o meno, del tributo in base alle condizioni dettate dalla normativa comunitaria in tema di agevolazioni daziarie, e in considerazione della genesi dell'obbligazione doganale siccome correlata all'inosservanza delle condizioni dettate (art. 202 del codice doganale comunitario) per le merci aventi un particolare regime giuridico (cfr. per spunti Cass. n. 15297/2008) e ancora Si tratta di un'interpretazione letterale, essendo annoverabile l'origine (o la provenienza) della merce - ai fini del trattamento daziario - in seno agli elementi caratteristici sintomatici della qualità; ovvero - il che è lo stesso - essendo la qualità un predicato anche dell'origine e della provenienza.

Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 11 Il D.L. n. 16/2012 ha novellato l art. 303 del T.U.L.D. e ancora una volta il legislatore non ha menzionato l origine fra le condizioni per l applicabilità della norma di cui si tratta. Nonostante questo, seguendo quanto statuito dalla giurisprudenza e considerando l origine e la provenienza come elemento caratteristico della qualità le eventuali differenze inerenti l origine continuerebbero ad essere sanzionate ai sensi dell art. 303 del T.U.L.D..

Art. 303 T.U.L.D. esimenti L art. 303 T.U.L.D. non si applica quando: 1) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti; 2) le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; 3) le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Art. 303 T.U.L.D. Sanzioni Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue: a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

Rilevanza penale L art. 517 del Codice Penale dispone che: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri (2563-2574 c.c.), atti a indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Rilevanza penale Legge 350/2003 FALSA INDICAZIONE DI ORIGINE consiste nella stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci che non abbiano una effettiva origine italiana (dove per origine occorre fare riferimento alle disposizioni doganali in materia di origine non preferenziale). FALLACE INDICAZIONE: consiste nell apposizione, su prodotti privi delle indicazioni di origine,di segni figure o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ricorre inoltre la fallace indicazione di origine nell ipotesi in cui vengano apposti sui prodotti, segni figure o quant altro possano indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana anche se gli stessi riportano la corretta indicazione di origine o provenienza estera.

Rilevanza penale La contestazione si concretizza nella segnalazione del caso alla Procura della Repubblica. Sarà il Magistrato a stabilire successivamente se la fattispecie dovrà essere sanzionata o meno con l eventuale reclusione, o semplicemente con una multa o con l assoluzione dell imputato.

Grazie per l attenzione Luigi Viavattene