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Scritto da Valentina Magnano Martedì 17 Maggio :47 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio :53

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Transcript:

N. 00905/2016 REG.PROV.COLL. N. 01453/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2009, proposto da: Tommaso Aristodemo e Salvatore Borrello, rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Frattagli, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Angela Patrizia Giuca in Catania, Via Enrico Pantano, 70 contro Ministero dell'economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distr.le Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia; per l'annullamento del provvedimento prot. 14962 del 1 /04/2009 di diniego rimborso spese di viaggio sostenute in occasione di missioni per servizio; nochè di tutti gli atti presupposti e connessi. Visti il ricorso e i relativi allegati; https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtky/~edisp/wgfi3fwscbsnerjew3aghgb4ui.html 1/6

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I ricorrenti, entrambi in servizio presso la Sezione Aerea di Manovra della Guardia di Finanza di Catania, comandati in missione per servizio isolato da Catania a Lampedusa nei giorni indicati in ricorso per la gestione e la erogazione dell impianto avio rifornitore presso l isola di Lampedusa sulla scorta di ordini di servizio impartiti dalle Questure di Agrigento e dal Comando Operativo Aeronavale di Pomezia, impossibilitati in alcuni casi a servirsi del mezzo autorizzato per carenza di posti, facevano ricorso al mezzo diverso per raggiungere l isola e in alcuni casi utilizzavano il mezzo diverso per raggiungere l aeroporto di Palermo ovvero, al ritorno, per ritornare alla sede di Catania. Con istanze del 21/07/2008 e del 3/03/2008 chiedevano quindi il rimborso delle spese di viaggio effettuate per l utilizzo di mezzi non di proprietà dell Amministrazione nei limiti del costo del biglietto ferroviario per la tratta Catania- Porto Empedocle e ritorno e del traghetto di linea SIREMAR per la tratta Porto Empedocle- Lampedusa e ritorno. L Amministrazione rigettava le dette istanze sul presupposto della mancata esibizione dei titoli di viaggio in originale evidenziando la non cumulabilità dell indennità d ordine pubblico di cui all art. 10 del DPR 147/90 con il trattamento di missione e con l indennità di marcia. https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtky/~edisp/wgfi3fwscbsnerjew3aghgb4ui.html 2/6

A sostegno del ricorso di deduce la violazione dell art. 24 del DPR 170/2007 a tenore del quale Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell Amministrazione senza la previa autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. In tale norma non si fa alcun riferimento alla necessità della produzione in originale del titolo di viaggio, specificando ulteriormente di non avere richiesto l indennità di marcia, ma solo di avere chiesto il rimborso delle spese di fatto sostenute per raggiungere la sede di Lampedusa. Si deduce pure la censura di eccesso di potere per difetto o insufficiente motivazione e per irragionevolezza, contenendo il provvedimento impugnato affermazioni apodittiche non suffragate da specifici riferimenti normativi rapportati alla fattispecie all esame. L Amministrazione, costituita in giudizio con atto di costituzione depositato in data 9 luglio 2009, con memoria depositata in data 15 gennaio 2016, suffragata da produzione documentale, insiste nelle proprie conclusioni. Alla Publica Udienza del 23 marzo 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione. Tutto ciò premesso in fatto il Collegio rileva la fondatezza delle censure poste a sostegno del ricorso. L Amministrazione pone a base del diniego di rimborso così come richiesto dai ricorrenti, la circostanza che gli stessi non hanno prodotto i titoli di viaggio in originale, argomentando ulteriormente che la previsione dell articolo 24 del DPR 170/2007, si applica solo per i servizi coperti da missione e non, come si asserisce essersi verificato nel caso di specie, qualora lo spostamento del militare sia avvenuto per svolgere servizi di ordine pubblico. https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtky/~edisp/wgfi3fwscbsnerjew3aghgb4ui.html 3/6

L Argomentazione è apodittica e non suffragata da alcun supporto motivazionale non facendosi all uopo riferimento a norme che in alternativa all art. 24 del DPR 170/2007 dovrebbero trovare applicazione nel caso di specie. I ricorrenti infatti si sono recati a Lampedusa in quanto comandati in missione di Ordine Pubblico con relativi fogli di viaggio con i quali sono stati autorizzati ad utilizzare il mezzo aereo. Non avendo gli stessi utilizzato tale mezzo per mancanza di posti ed avendo fatto ricorso, nelle specifiche documentate circostanze, all uso di un mezzo diverso per raggiungere comunque e nei termini prefissati la sede di Lampedusa, legittimamente hanno richiesto il rimborso delle spese di viaggio nel limite del costo del biglietto ferroviario come specificato nella norma testè richiamata e dagli stessi invocata. La circostanza che i ricorrenti abbiano goduto della indennità di ordine pubblico fuori sede ai sensi dell art. 10 del DPR 170/2007 esclude la cumulabilità con l indennità di missione e di marcia, come evidenziato dal centro navale della Guardia di Finanza con propria nota n. 46441/621 di prot. del 21/10/2010, ma non determina ex sé la impossibilità di refusione delle spese di viaggi, nei limitati termini di cui all art. 24 più volte citato, in mancanza di esibizione di titolo di viaggio in originale. Poiché nel caso di specie non è contestato che i ricorrenti si siano recati a Lampedusa nei termini previsti dai relativi ordini di missione, sulla scorta di quanto chiarito dal Comando Gruppo Aeronavale Messina della Guardia di Finanza, con nota prot. 5742 del 13/06/2007 ai militari non compete rimborso per spese di vitto e di alloggio perché tali servizi sono garantiti dall U. T. G. di Agrigento presso esercizi all uopo convenzionati, ma compete il rimborso delle spese di viaggio qualora https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtky/~edisp/wgfi3fwscbsnerjew3aghgb4ui.html 4/6

pagate in proprio, oltre che l indennità di ordine pubblico per l intero periodo d impiego. La rilevata fondatezza delle censure addotte determina l accoglimento del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura che si determina in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla l atto impugnato. Condanna l Amministrazione intimata alle spese di giudizio che si liquidano nella misura di Euro millecinquecento\00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore Francesco Brugaletta, Consigliere Francesco Mulieri, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/03/2016 https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtky/~edisp/wgfi3fwscbsnerjew3aghgb4ui.html 5/6

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtky/~edisp/wgfi3fwscbsnerjew3aghgb4ui.html 6/6