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BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del Regolamento Emittenti (di seguito R.E.), si intende : i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato; i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato; i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato; chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 (del R.E.), pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato. "Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti", sulla base dell art.152-sexies del R.E., si intendono: il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto precedente sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al primo punto; le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo punto; i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo punto; Operazioni Rilevanti sono disciplinate dagli artt. 114, comma 7, del T.U.F. e 152- septies del R.E. che prevedono l obbligo di comunicare alla CONSOB ed al pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto azioni o

strumenti finanziari collegati alle azioni, effettuate, anche per interposta persona, dai c.d. Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. "Strumenti finanziari collegati alle azioni", ai sensi dell art.152-sexies, lettere da b.1 a b.6, del Regolamento Emittenti: 1. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; 2. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; 3. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del T.U.F.; 4. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; 5. le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui al punto 1 ed al punto 4 ad esse collegate; 6. le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui al punto 1 ed al punto 4 ad esse collegate. 2 Identificazione dei soggetti rilevanti I Soggetti Rilevanti ai fini del presente Regolamento sono: a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, i Sindaci Effettivi e Supplenti di Banca Popolare di Spoleto spa (art. 152-sexies, comma 1, lett. c.1, del R.E.); b. il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali di Banca Popolare di Spoleto spa (art. 152-sexies, comma 1, lett. c.2 del R.E.); c. ciascuno dei Responsabili delle Direzioni della Banca Popolare di Spoleto spa; d. chiunque detenga una partecipazione in Banca Popolare di Spoleto spa, calcolata ai sensi dell art. 118 del R.E., pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto (art. 152-sexies, comma 1, lett. c.4 del R.E.). Le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti (art. 152-sexies, comma 1, lett. d, del R.E.), intendendosi come tali quelle indicate al punto 1 del presente Regolamento, sono tenute ad informare i soggetti rilevanti in merito alle operazioni compiute. I Soggetti Rilevanti hanno l obbligo di informare, ai sensi dell art. 152-octies, comma 10, del R.E., le persone ad esse strettamente legate della sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione i cui all art. 114, comma 7, del TUF e previste dal presente Regolamento. 3 Oggetto delle Comunicazioni a Banca Popolare di Spoleto spa I Soggetti Rilevanti individuati alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente Regolamento devono comunicare a Banca Popolare di Spoleto spa (fermo l obbligo di comunicazione a Consob ove non abbiano a ciò delegato Banca Popolare di Spoleto spa ), le operazioni, compiute da loro stessi e dalle persone a loro strettamente legate, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (art.152- septies, comma 2, R.E.) ed aventi a oggetto: 2

a. azioni emesse da Banca Popolare di Spoleto spa ; b. altri strumenti finanziari collegati alle azioni emesse da Banca Popolare di Spoleto spa intendendosi come tali quelli definiti al punto 1. Non formano oggetto di comunicazione (art. 152 septies, comma 3, del R.E.): (a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell anno solare; per gli strumenti finanziari collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; (b) le operazioni effettuate tra il Soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate; (c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate. Il sopraindicato importo di 5.000 annuo, oltre il quale si configura l obbligo di comunicazione, è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti (art. 152-septies, comma 4, del R.E.). Per gli strumenti finanziari collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Ai fini della determinazione del controvalore relativo a operazioni eseguite in una valuta diversa dall euro, si considera il cambio del giorno in cui l operazione è eseguita. Ai fini del rispetto dell obbligo di comunicazione i Soggetti Rilevanti non tengono conto delle operazioni effettuate dal gestore nell ambito di un ordinario rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, costituendo, invece, oggetto di segnalazione le disposizioni particolari eventualmente impartite dai medesimi, ai sensi dell art. 43 della Delibera Consob n. 11522/98, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati al punto 1 del presente Regolamento. Non sono da comunicare, non costituendo "operazioni" ai fini del presente Regolamento, esclusivamente le assegnazioni gratuite, i lasciti e le liberalità. 4 - Comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti In relazione a quanto previsto dall art. 152-octies, comma 6 del RE, circa le modalità di adempimento dell obbligo di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a) e b) e c) del punto 2, la Banca Popolare di Spoleto spa provvede ad effettuare tali segnalazioni al pubblico - e, ove richiesto dai predetti Soggetti Rilevanti (come stabilito al successivo punto 8), alla Consob - con le modalità definite nei successivi paragrafi. I Soggetti Rilevanti individuati alla lettera d) del punto 2, in mancanza di uno specifico accordo, sono tenuti a comunicare direttamente alla Consob e a pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, comma 2 del RE, le operazioni di cui al punto 3, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. 5 - Gestione elenco dei Soggetti Rilevanti Banca Popolare di Spoleto spa gestisce l elenco dei Soggetti Rilevanti tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione. In particolare: 3

aggiorna l elenco dei Soggetti Rilevanti informa i Soggetti Rilevanti degli obblighi connessi alla posizione da essi ricoperta al fine del rispetto delle norme relative alla disciplina dell Internal Dealing; fa sottoscrivere ai singoli Soggetti Rilevanti l apposito modulo predisposto per accettazione del presente Regolamento e, ove ritenuto, per l affidamento a Banca Popolare di Spoleto spa dell effettuazione delle segnalazioni a Consob. 6 - Termini e modalità di invio delle comunicazioni I Soggetti Rilevanti individuati alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente Regolamento devono inviare a Banca Popolare di Spoleto spa le comunicazioni delle operazioni rilevanti direttamente compiute o effettuate dalla persone a loro strettamente legate entro il quarto giorno di mercato aperto dalla data di effettuazione delle singole operazioni, ai seguenti recapiti: - e-mail: affari_generali@bpspoleto.it - n. fax: 0743/215390 Per le comunicazioni i Soggetti Rilevanti richiamati devono utilizzare l apposito modulo predisposto. 7 Soggetto Preposto all assolvimento degli obblighi di comunicazione Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla comunicazione al pubblico ed alla CONSOB, se delegata dal Soggetto Rilevante, delle informazioni relative alle operazioni compiute e comunicate dai Soggetti Rilevanti (di seguito Soggetto Preposto) è individuato nella Direzione Affari Generali e Legale di Banca Popolare di Spoleto spa). Nell espletamento del compito affidatogli, il Servizio si atterrà alle previsioni del presente Regolamento, alla normativa in vigore, nonché alle eventuali norme operative emanate da Banca Popolare di Spoleto spa. 8 Gestione comunicazione dei Soggetti Rilevanti Il Servizio fornisce ai Soggetti Rilevanti un riscontro immediato di ricevimento delle comunicazioni pervenute, tramite e-mail o fax i cui dati identificativi sono riportati dai Soggetti Rilevanti nel modulo di trasmissione. 9 Assolvimento degli obblighi di comunicazione: termini e modalità. Il Servizio provvede alle comunicazioni al pubblico delle informazioni non oltre il giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dalla normativa. Nel caso in cui i Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 abbiano delegato alla Banca Popolare di Spoleto spa l invio delle comunicazioni alla CONSOB, il Servizio 4

espleta tale compito negli stessi termini di cui sopra e con le modalità previste per tali comunicazioni. 10 Trattamento dei dati personali Ciascun Soggetto rilevante, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nel modulo di cui al punto 5, accetta irrevocabilmente, fino alla cessazione della qualifica o funzione che comporta l inserimento nel novero dei Soggetti Rilevanti, il trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Regolamento, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata da Consob, nonché per corrispondere alle richieste della Consob ai sensi dell'art. 115 del T.U.F. Acconsente inoltre che le medesime informazioni possano essere inserite, anche per sintesi, nel Bilancio, nella Relazione Semestrale e nelle Relazioni Trimestrali della Banca Popolare di Spoleto spa. I Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente Regolamento prendono atto, infine, che in forza della loro qualifica di Soggetti Rilevanti sono annoverati nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, di cui all art. 115-bis del T.U.F; tali soggetti riceveranno dalla Banca notizia circa l avvenuta iscrizione nel richiamato registro. 11 Sanzioni L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti dal Regolamento comporta le conseguenti responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi per legge (cfr. 193 del T.U.F.) e per contratto facenti carico ai soggetti dipendenti e agli altri soggetti non dipendenti. Inoltre tutti i soggetti sopra indicati saranno tenuti a risarcire il danno eventualmente patito dalla società in conseguenza dell'inosservanza delle regole del Regolamento da parte degli stessi soggetti. 5