INFORMAZIONE FORMAZIONE - ASSISTENZA CONSULENZA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PRONTO SOCCORSO



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INFORMAZIONE FORMAZIONE - ASSISTENZA CONSULENZA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI la Scheda Settembre 2006 PRONTO SOCCORSO 1. Definizioni Si definisce pronto soccorso l insieme dei presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. La dotazione minima di tali presidi e le modalità di impiego da parte degli addetti sono fissate, per decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I principi che regolano l'organizzazione del pronto soccorso nelle aziende industriali si applicano sostanzialmente anche nella prevenzione degli infortuni nei lavori in sotterraneo. Norme analoghe valgono per i l soccorso nelle aziende minerarie. Il "pacchetto di medicazione" è costituito da una scatola contenente materiale per il primo soccorso da prestare a persone ferite (per il contenuto dello stesso cfr. allegato 2 del D.M. 388/2003). La "cassetta di pronto soccorso" si differenzia dal pacchetto di medicazione per una maggiore dotazione di presidi sanitari (per il contenuto dello stesso cfr. allegato 1 del D.M. n. 388/2003). La "camera di medicazione" è un locale convenientemente areato ed illuminato, r iscaldato nella stagione fredda e fornito di un lettino con cuscino, coperte di lana, acqua per bere e lavarsi, sapone e asciugamani nonché dei necessari presidi sanitari. La camera di medicazione deve essere affidata ad un infermiere o, in difetto, ad una persona pratica di servizi di infermeria per curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso (artt. 27-30, D.P.R. n. 303/1956).

La cassetta di medicazione prevista per i lavori in sotterraneo dev e avere una dotazione più ampia, rispetto alla precedente, in modo da garantire un miglior soccorso in caso di traumatismi. Il locale di pronto soccorso nei lavori in sotterraneo deve essere fornito di acqua potabile, lavandino, latrina, riscaldamento, i lluminazione. Nei lavori in sotterraneo ove è prescritta l'infermeria, questa deve contenere da due a quattro letti ed essere affidata in custodia ad un infermiere. 2. Obblighi del datore di lavoro e classificazione delle unità produttive Il datore di lavoro, oppure una persona da lui designata, considerando la natura e i rischi delle lavorazioni che si svolgono in azienda, sentito il parere del medico competente, se previsto, organizza il pronto soccorso prendendo in considerazione anche l a dislocazione dei servizi di emergenza esterni e la necessità del trasporto dei lavoratori infortunati. Ai sensi dell art. 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - recante disposizioni circa il pronto soccorso aziendale - le aziende ovvero le unità produttiv e sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, nei seguenti tre gruppi: Gruppo A: - Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica (di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995), aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. n. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. n. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; - Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno; - Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B: - Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: - Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro, oppure una persona da lui designata, considerando la natura e i rischi delle lavorazioni che si svolgono in azienda - e sentito il parere del medico competente, ove previsto - deve individuare la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva (art. 1, D.M. n. 388/2003). Nel caso in cui l azienda sia configurabile come appartenente al gruppo A, e solo in questa ipotesi, il datore di lavoro deve comunicarlo all'azienda unità sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato. 3. Adempimenti amministrativi Nell'ambito delle prescrizioni generali di tutela indicate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, è prevista la valutazione delle misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso e il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure, di pronto soccorso (art. 4, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994) e organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso (art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994). Il datore di lavoro deve inoltre, tenendo conto dei rischi connessi alle attività lavorative svolte, prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anc he per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994). Il medico competente deve collaborare a tal fine con il datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 626/1994). I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchiature specifiche di pronto soccorso ed essere facilmente raggiungibili con le barelle. I locali di pronto soccorso devono avere una segnaletica ben visibile anche a distanza (art. 1, D.Lgs. n. 493/1994). Anche il materiale di pronto soccorso che è dislocato nei luoghi di lavoro deve essere oggetto di segnaletica appropriata e ben visibile. E' necessario che i luoghi ove sono reperibili materiali di pronto soccorso siano sgombri da ostacoli e siano facilmente accessibili. Ai sensi dell art. 2 del D.M. n. 388/2003, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M., da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidament e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del D.M. n. 388/2003, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Si segnala, infine, che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, fissa le norme in materia di segnaletica relativa alla individuazione dei presidi di pronto soccorso all'interno delle aziende (art. 1, lett. e); art. 2, lett. d); allegato I, punto 2; allegato II, punto 3.4). Il datore di lavoro, in ogni caso, deve individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso (art. 4, D.M. n. 388/2003). Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facil mente accessibile. 4. Obbligo di informazione e formazione Le procedure di pronto soccorso devono essere parte integrante dei corsi di informazione ai lavoratori e di formazione per i lavoratori addetti al pronto soccorso stesso (artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/1994). Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/94, devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazio ne degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3 del D.M. n. 388/2003 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4 del D.M. n. 388/2003. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del D.M. n. 388/2003 ( 3 agosto 2004 ). La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

5. Questioni interpretative In merito all'obbligo della camera di medicazione per le aziende ubicate "lontano" da un posto pubblico di pronto soccorso, è in discussione il principio che la locuzione "lontano" possa essere identificata con una determinata distanza chilometrica e che la presenza eventuale di una autoambulanza con servizio di rianimazione possa essere sostitutiva dell'adempimento di cui trattasi. In tali casi è opportuno richiedere, alla USL territorialmente competente, parere tecnico al fine di evitare ipotetiche cont estazioni su differenti interpretazioni della norma. Tale parere tecnico può inoltre essere parte integrante dei rapporti che il datore di lavoro deve organizzare con le strutture pubbliche: in questa occasione, anche con l'ausilio del medico competente, possono essere fornite tutte le indispensabili precisazioni in merito agli specifici rischi lavorativi, in modo da predisporre al meglio un eventuale ricorso al posto pubblico di pronto soccorso. Le stesse problematiche riguardano l'adempimento di cui a ll'art. 31 del D.P.R. n. 303/1956 (posti decentrati di pronto soccorso) in base al quale la USL può richiedere la collocazione di posti di pronto soccorso decentrati nei vari reparti in base a valutazioni che attengono a criteri di tempestività dell'eventu ale soccorso. 6. Fonti normative Norme giuridiche - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) Art. 388 (Denuncia dell'infortunio e soccorsi d'urgenza) Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) Art. 27 (Pronto soccorso) Art. 28 (Pacchetto di medicazione) Art. 29 (Cassetta di pronto soccorso) Art. 30 (Camera di medicazione) Art. 31 (Decentrazione del pronto soccorso) Art. 32 (Personale sanitario) Art. 56 (Mezzi di pronto soccorso e di profilassi) Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 ma rzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo) Art. 95 (Istituzione dei servizi) Art. 96 (Pronto soccorso) Art. 97 (Infermeria) Art. 98 (Determinazione dei presidi medico-chirurgici) Art. 99 (Squadre di salvataggio) Art. 100 (Composizione delle squadre di salvataggio) Art. 101 (Attrezzature delle squadre di salvataggio) Art. 102 (Personale di soccorso) Art. 103 (Personale di riserva) Art. 104 (Addestramento professionale) Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa) Art. 11 (Assistenza sanitaria e pronto soccorso) Art. 12 (Medici ed infermieri) Art. 13 (Presidi medico-chirurgici) Art. 14 (Trasporto degli infortunati) Art. 15 (Denuncia di infortunio o di malattia) Art. 41 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) - DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1958 (Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali) - DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1959 (Presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) Art. 652 (Servizio medico aziendale) Art. 653 (Notificazione del nominativo) Art. 654 (Pronto intervento sanitario) Art. 655 (Medico) Art. 681 (Sanzioni) - DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) Art. 21 (Formazione ed informazione) Art. 15 (Pronto soccorso) Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) Art. 3 (Misure generali di tutela) Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro) - DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro). Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Obblighi del datore di lavoro) All. II, punto 3 - Cartelli di salvataggio - DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni)

7. Sanzioni L'inosservanza degli artt. 28 (pacchetto di medicazione), 29 (cassetta di pronto soccorso) e 30 (camera di medicazione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con ammenda massima di 2.582 (L. 5.000.000) o con l'arresto da 2 a 4 mesi per datori di lavoro e d irigenti (art. 58, lett. b), D.P.R. n. 303/1956). L'inosservanza dell'art. 31, secondo comma, del D.P.R. n. 303/1956 (prescrizione della cassetta di pronto soccorso in luogo del pacchetto di medicazione nelle aziende lontane da posti di pronto soccorso) è sanzionata con ammenda massima di 1.032 (L. 2.000.000) o con l'arresto fino a 3 mesi (art. 58, lett. c), D.P.R. n. 303/1956). L'inosservanza delle norme di cui agli artt. 95 (presidi medico -chirurgici nei lavori in sotterraneo), 96 (cassetta di medicazione e/o strutture sanitarie), 97 (infermeria) del D.P.R. n. 320/1956 inerente i lavori in sotterraneo, è sanzionata con ammenda massima di 4.131 (L. 8.000.000) o con l'arresto da 3 a 6 mesi (art. 105, lett. a), D.P.R. n. 320/1956). Trovano applicazi one le sanzioni stabilite dall'art. 41, D.P.R. n. 321/1956 (lavoro nei cassoni ad aria compressa) e dagli artt. 681 686 del D.P.R. n. 128/1959 (lavoro nelle miniere e nelle cave). L'inosservanza dell'art. 15, comma 1 (org anizzazione del pronto soccorso) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 a 4.131 (da L. 3.000.000 a L. 8.000.000) (art. 89, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994).