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1 OGGETTO REQUISITI STRUTTURALI DELLE SALE OPERATORIE QUESITO (posto in data 29 maggio 2013) La nostra Azienda ha contestato ad alcuni dirigenti l utilizzo di lenzuola (destinate ai letti di degenza dell ospedale) come asciugamani dopo una doccia resasi indispensabile dopo esecuzione di interveto chirurgico e imbrattamento con materiale organico potenzialmente infetto. Mentre ricordava il divieto di utilizzare tali oggetti destinati giustamente ad altri scopi, non mai ha provveduto a dotare le docce a disposizione del personale di materiale adeguato alla fruizione (saponi, asciugamani). Persistendo l esigenza di utilizzare una doccia che molto spesso non può essere fatta per ovvi motivi igienici al rientro a domicilio i dirigenti Medici sono costretti all utilizzo delle lenzuola come unico mezzo per potersi asciugare. Al fine di evitare una pietosa e quasi ridicola querelle con la Direzione Sanitaria autrice della disposizione che, stranamente, sembra essere all oscuro dei dettami riguardanti l obbligatorietà di fornire ai Sanitari, medici e non, tutte le opportune dotazioni, intese sia come spazi che come materiali, atte a garantire non solo la normale igiene personale compromessa dall attività lavorativa svolta, ma anche le ulteriori buone pratiche atte a prevenire la diffusione di infezioni nosocomiale e a tutelare la salute degli operatori, vorrei conoscere i riferimenti normativi che disciplinano e garantiscono l attuazione di tali procedure.

2 RISPOSTA (inviata in data 30 maggio 2013) La problematica rappresentata nel quesito può essere affrontata sotto una duplice prospettiva: quella dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi imposti alle strutture pubbliche e private per l erogazione delle prestazioni sanitarie (con specifico riferimento nel caso in esame al reparto operatorio) e quella dell igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne la prima di tali prospettive il riferimento normativo primario (anche storicamente) è il DPR 14 gennaio 1997, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l esercizio delle attività sanitarie ed è stato approvato l atto di indirizzo e coordinamento al quale devono attenersi le regioni nell esercizio delle competenze ad esse attribuite nel processo di accreditamento delle strutture sanitarie. Per quanto concerne la seconda di tali prospettive il riferimento normativo essenziale è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, testo unico delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che precisa quali sono gli obblighi del datore di lavoro, quali sono gli organismi interni ed esterni all azienda deputati ad assicurare che tali obblighi siano osservati e quali sono le prerogative e le responsabilità ad essi attribuite. Nella sezione riferimenti normativi sono riportate le norme di tali provvedimenti che sono direttamente o indirettamente riferibili al problema rappresentato nel quesito. Per quanto concerne il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono riportati solo gli articoli che individuano l architettura del sistema che ha nel servizio prevenzione e protezione nel medico competenze e nei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le sue componenti essenziali. Dall allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, allegato che ha per oggetto i requisiti dei luoghi di lavoro è riportato l articolo che prevede l obbligatorietà per il datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori, quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono docce sufficienti ed appropriate, dotate di acqua corrente calda e fredda, e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali comma 4 requisiti per l esercizio delle attività sanitarie Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, con il quale sono state dettate norme in materia di livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale; c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

4 f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

5 D.P.R. 14 gennaio 1997 requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie articolo 1. Approvazione dei requisiti. 1. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, riportati nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto. Articolo 2. Definizione dei requisiti. 1. Le strutture che erogano prestazioni sanitarie, sia in regime ambulatoriale, sia in regime di ricovero che in regime residenziale sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici, di cui all'articolo 1. Restano ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali. 2. Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. 3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie. 4. Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'articolo 1.

6 5. Nella determinazione dei requisiti ulteriori, le regioni si attengono ai seguenti criteri generali, volti ad assicurare: a) che l'accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di programmazione regionale, nell'ambito delle linee di programmazione nazionale; b) che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private sia finalizzato alla qualità delle prestazioni sanitarie e si svolga secondo il criterio dell'eguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture, quale presupposto per la libera scelta da parte dell'assistito; c) che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili, nonché alla classe di appartenenza della struttura; d) che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo di qualità anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10, comma 3, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Le regioni disciplinano le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture autorizzate, la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché la verifica triennale circa la permanenza dei requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento medesimo. 7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui all'articolo 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. 8. I requisiti ulteriori, di cui ai commi 4 e 5, oltre che presupposto per l'accreditamento, costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali preventivi, così come previsti e definiti dalla normativa vigente.

7 Articolo 3. Modalità di applicazione. 1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti disposizioni. 2. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie. 3. Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, da prevedersi nell'arco massimo di cinque anni. 4. Le regioni disciplinano l'accesso all'accreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti ulteriori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, ancorché in precedenza non convenzionate. Articolo 4. Classificazione delle strutture. 1. Le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.

8 2. Le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno possono essere distinte: a) in relazione alla destinazione funzionale: secondo le attività per l'acuzie e la post-acuzie; b) in relazione alla tipologia dell'istituto: aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione, aziende ospedaliere regionali, presidi ospedalieri della USL, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali militari. 3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale possono essere distinte a seconda dell'entità e della tipologia delle prestazioni erogabili e delle dotazioni strumentale, tecnologica ed organizzativa possedute. 4. Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, in riferimento all'attività a ciclo continuativo e/o diurno, possono essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale. Articolo 5. Norme di garanzia per le province autonome. 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

9 Atto di indirizzo e coordinamento Premessa Ai fini della applicazione dei requisiti minimi e tenuto conto che con il termine di requisito organizzativo si intende l'azione organizzativa, si definisce: Azienda: il soggetto giuridico, pubblico e privato che offre attività o prestazioni sanitarie. Presidio: Struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, ambulatorio) dove si effettuano le prestazioni e le attività sanitarie. Struttura organizzativa: Dimensione organizzativa complessiva della funzione svolta. Valutazione e miglioramento della qualità: Tali attività hanno lo scopo di garantire all'utente che le prestazioni od i servizi ricevuti siano di buona qualità. Per iniziative di valutazione e miglioramento della qualità si intendono progetti che prevedono: 1. l'identificazione di un problema (intesa come occasione di miglioramento); 2. la determinazione delle cause possibili; 3. la definizione dei criteri, degli indicatori e dei livelli soglia di buona qualità; 4. la progettazione e l'effettuazione di uno o più studi per precisare la differenza tra i valori attesi e quelli osservati nonché per identificare le cause di tale discrepanza; 5. la progettazione e l'effettuazione dell'intervento migliorativo; 6. la valutazione di impatto a breve e medio termine dell'intervento migliorativo nei confronti del problema affrontato; 7. la diffusione dei risultati a tutti gli interessati. Tali iniziative possono riguardare processi/esiti di prestazioni dirette agli utenti o processi/esiti delle attività di supporto (gestionali, organizzativi, amministrative).

10 Linee guida: insieme di indicazioni procedurali suggerite, finalizzate ad assistere gli operatori in specifiche circostanze. Regolamenti interni: definiscono le modalità di comportamento o successione di azioni definite da documenti formali o dalla normativa, che devono essere sistematicamente ottemperate. Procedure: insieme di azioni professionali finalizzate ad un obiettivo.

11 Requisiti minimi organizzativi generali Il presente documento indica i requisiti minimi relativi ai seguenti aspetti organizzativi: 1. politica, obiettivi ed attività; 2. struttura organizzativa; 3. gestione delle risorse umane; 4. gestione delle risorse tecnologiche; 5. gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni; 6. sistema informativo. 1) Politica, obiettivi ed attività La Direzione aziendale provvede alla definizione delle politiche complessive dell'azienda ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che per la qualità delle prestazioni e dei servizi che intende erogare. La Direzione deve esplicitare ai presidi, alle unità operative ed alle altre articolazioni organizzative, il ruolo, gli obiettivi e le funzioni assegnate agli stessi. È adottato un documento in cui sono esplicitati: - la missione, e cioè la ragion d'essere dell'organizzazione ed i valori cui si ispira; - le politiche complessive, e cioè l'indirizzo dato dalla Direzione Generale, che consiste nel definire i campi prioritari di azione e quali metodi adottare per raggiungere gli obiettivi; - gli obiettivi: a) devono essere articolati nel tempo; b) devono risultare congruenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi sovraordinati; - l'organizzazione interna con particolare riferimento a: a) l'organigramma con il quale vengono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnicoamministrativo e definite le loro funzioni; b) i livelli di responsabilità; c) le modalità di erogazione del servizio; d) le prestazioni e/o le attività erogate;

12 La Direzione definisce annualmente il piano di lavoro che comprende: - la tipologia ed il volume di attività previste; - il piano organizzativo. La Direzione predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari, costi. 2) Struttura organizzativa La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per: - le attività ambulatoriali; - le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti); La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). 3) Gestione delle risorse umane La Direzione definisce il fabbisogno di personale: - in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale; - per posizione funzionale; - per qualifica; - in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalle normative regionali. È indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente. Deve essere predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile. Devono essere normalizzate le modalità per favorire l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione. 4) Gestione delle risorse tecnologiche Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria.

13 La Direzione adotta un inventario delle apparecchiature in dotazione. Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche; tale piano deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi. La Direzione deve provvedere affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro appropriato e economico delle apparecchiature biomediche. 5) Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale. In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività. I programmi vengono selezionati in rapporto alle priorità individuate. In ogni azienda deve esistere una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità. Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale. Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse. I laboratori di analisi, i servizi di anatomia-istologia-citologia patologica e i centri trasfusionali devono prevedere attività di controllo di qualità interne ed esterne e partecipare a programmi di miglioramento della qualità. In tutte le articolazioni organizzativo - funzionali è favorito l'utilizzo delle Linee guida predisposte dalle Società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità.

14 Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo). Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre anni. Devono essere predisposti documenti simili per lo svolgimento delle principali attività di supporto tecnico amministrativo in particolare: - criteri e modalità di accesso dell'utente (programmazione liste di attesa, accoglimento e registrazione); - modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento; - modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori; - pulizia e sanificazione degli ambienti; - modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria. 6) Sistema informativo Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di: - sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e dell'azienda; - fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza; - rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati. La Direzione assicura: - l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione; - la struttura del sistema informativo; - le modalità di raccolta; - la diffusione ed utilizzo delle informazioni; - la valutazione della qualità del dato; - l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni, uffici

15 Deve essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali. Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: - protezione antisismica; - protezione antincendio; - protezione acustica; - sicurezza elettrica e continuità elettrica; - sicurezza anti-infortunistica; - igiene dei luoghi di lavoro; - protezione delle radiazioni ionizzanti; - eliminazione della barriere architettoniche; - smaltimento dei rifiuti; - condizioni microclimatiche; - impianti di distribuzione dei gas; - materiali esplodenti. In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.

16 Reparto operatorio Il numero complessivo di sale operatorie deve essere definito, per ogni singola struttura, in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, ed in particolare in relazione alla attivazione o meno della Day Surgery. Requisiti minimi strutturali I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per il gruppo operatorio è la seguente: - spazio filtro di entrata degli operandi; - zona filtro personale addetto; - zona preparazione personale addetto; - zona preparazione utenti; - zona risveglio utenti; - sala operatoria; - deposito presidi e strumentario chirurgico; - deposito materiale sporco. Requisiti minimi impiantistici La sala operatoria deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrotermiche: - temperatura interna invernale e estiva: compresa tra 20-24 C - umidità relativa estiva e invernale: 40-60% - ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo): 15 v/h - filtraggio aria: 99.97% - impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiatura di anestesia; - stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio. Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità; - impianto rilevazione incendi; - impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali.

17 Requisiti minimi tecnologici Per ogni sala operatoria: - tavolo operatorio; - apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente; - - monitor per la rilevazione dei parametri vitali; - - elettrobisturi; - - aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione; - - lampada scialitica; - - diafanoscopio a parete; - - strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche. Per ogni gruppo operatorio: - - frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati; - - amplificatore di brillanza; - - defibrillatore. Per zona risveglio: - - gruppo per ossigenoterapia; - - cardiomonitor e defibrillatore; - - aspiratore per broncoaspirazione. Requisiti minimi organizzativi Ogni struttura erogante prestazione deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi: - - la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici; l'attivazione di una sala operatoria deve comunque prevedere almeno un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri professionali.

18 Day-surgery Con il termine chirurgia di giorno (day-surgery) si intende la possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore di giorno, in anestesia locale, loco-regionale, generale. Requisiti minimi strutturali I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per il day-surgery è la seguente: - spazio attesa; - spazio registrazione archivio; - filtro sala operatoria; - sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio; - zona preparazione personale addetto; - zona preparazione paziente; - zona risveglio; - deposito materiali sterili e strumentario chirurgico; - locale visita; - camera degenza; - cucinetta; - servizi igienici pazienti; - servizi igienici personale; - deposito pulito; - deposito sporco. Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero diurno, qualora la funzione di day-surgery si svolga all'interno di un' area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere comuni.

19 Requisiti minimi impiantistici Le caratteristiche igrometriche per la sala operatoria coincidono con quelle del gruppo operatorio. Dotazione minima di arredi: camere di degenza: - impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa; - utilities per attività alberghiera. Dotazione minima di arredi: locale visita trattamento: - attrezzature idonee in base alle specifiche attività; - lettino tecnico. È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica: - impianto gas medicali; - impianto chiamata sanitari; - aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia; - stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio. Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità; - impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali. Requisiti minimi organizzativi Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi: - la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate; nell'arco delle ore di attività di day-surgery deve essere garantita la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale anche non dedicati.

20 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto per quanto concerne la possibilità che il datore di lavoro svolga personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell espletamento del proprio incarico. 3. Nell ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 6. L istituzione del servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda, ovvero dell unità produttiva, è comunque obbligatoria nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

21 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione 8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 22 Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

23 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 25 - Obblighi del medico competente i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

24 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 35 - Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

25 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo Decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

26 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

27 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.13. Servizi igienico assistenziali 1.13.1. Acqua ٧ 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. ٧ 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. 1.13.2. Docce ٧ 1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. ٧ 1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. ٧ 1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. ٧ 1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

28 INDICAZIONI OPERATIVE I riferimenti normativi riportati, oltre a definire requisiti strutturali specifici a garanzia della qualità delle prestazioni sanitarie erogate e della sicurezza del paziente e dell operatore sottolineano il fatto che qualità e sicurezza richiedono un processo di costante attenzione e sensibilizzazione di tutti gli operatori, sia di coloro che hanno funzioni di organizzazione e gestione, sia di coloro che sono impegnati in prima persona in attività assistenziali. Questo confronto che viene reso obbligatorio dall articolo 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i soggetti che con diversi ruoli e responsabilità concorrono ad esercitare funzioni di supporto alla direzione generale e di tutela dei lavoratori nel promuovere la sicurezza degli ambienti di lavoro. Dal confronto sistematico tra questi soggetti scaturiscono regolamenti e protocolli operativi che costituiscono strumenti di miglioramento della qualità stessa delle prestazioni erogate. Non a caso in alcune aziende sono stati creati organismi di coordinamento tra il servizio di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e strutture aziendali specificamente finalizzate alla qualità delle cure ed alla gestione del rischio clinico. Nel caso specifico il percorso che appare il più lineare è quello di far portare dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all attenzione del responsabile del servizio prevenzione e protezione il problema che si sta verificando. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione dovrà a sua volta portare il problema all attenzione della direzione generale, sottolineando il fatto che l azienda non sta rispettando specifiche prescrizioni di legge Se il problema non dovesse trovare soluzione nell ambito aziendale deve essere portato all attenzione del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell Azienda sanitaria competente territorialmente, servizio istituzionalmente deputato ad esercitare funzioni di promozione e controllo della salute nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.