Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali da compagnia Rapporto sull esito dell indagine conoscitiva

Documenti analoghi
OW, GL, AGORA e la SVS hanno comunicato che si astengono dall inoltrare una presa di posizione.

Modifica dell ordinanza sulle epizoozie: indagine conoscitiva svolta dal 2 settembre al 22 novembre 2010 Rapporto sui risultati

Modifica dell ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4), avamprogetto

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (20 marzo giugno 2017) Novembre 2017

Rapporto sull esito dell indagine conoscitiva del 24 febbraio 2010

Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva. Modifica dell ordinanza sulla pesatura degli animali macellati

Modifica dell ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) Disposizioni speciali per le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli

1. Situazione iniziale. 2. Osservazioni generali

Rapporto sui risultati della consultazione

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 5 giugno 2016

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico Proroga e modifica

Commento relativo all ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali da compagnia (OITEAC)

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 29 novembre 2009

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (dal 18 luglio al 31 ottobre 2018) Novembre 2018

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Commento relativo all ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2013

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2014

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 12 febbraio 2017

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 18 maggio 2014

Berna, maggio Compendio dei risultati della procedura di consultazione

Campagna OIP 2014: "negozi e offerte online" Risultati

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare dell 11 marzo 2012

Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva relativa all ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSisVet)

Revisione della Convenzione di Lugano

Modifica del 9 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) Proroga e modifica

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori

Progetto di modifica dell Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)

Formazione. Alcuni indicatori e confronti

Modifica del 12 aprile Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale

Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR

Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011

Ordinanza dell USAV sulla detenzione di cani e animali da compagnia

Contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati d'obbligatorietà generale Decreti del Consiglio federale

Contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati d'obbligatorietà generale Decreti del Consiglio federale

Restituzione per i trasporti eseguiti nell ambito del traffico combinato non accompagnato

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell ordinanza sui fondi propri. Leverage ratio e ripartizione dei rischi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Emanazione dell ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale,

Modifica del 30 agosto Il Consiglio federale svizzero decreta:

Statistica fiscale 2015

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati

A. Premessa. Seite 1 von 8

Lieve calo del numero di fallimenti nel 2011

emana le seguenti istruzioni:

Sintesi dei risultati dell indagine conoscitiva

Statistica fiscale 2017

Ordinanza sull amministrazione di beni nell ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva

Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero: avvio della procedura di consultazione

Rapporto sui risultati concernente la consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri

Compendio dei risultati dell indagine conoscitiva concernente

Riduzione dei premi nell assicurazione obbligatoria contro le malattie. Adeguamento dei premi medi di riferimento

Risultati dell indagine conoscitiva

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Programma d intervento nel Cantone di Basilea

Rapporto sull indagine conoscitiva: ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

del 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)

del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Dipartimento federale delle finanze DFF. 22 novembre 2017

Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri

Revisione parziale dell ordinanza sulla medicina della procreazione Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio

Compendio dei risultati della procedura di consultazione sull avamprogetto. Relativo a. Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza dell 11 dicembre 1978 sull indicazione dei prezzi (OIP)

5.02 Prestazioni complementari Diritto alle prestazioni complementari all AVS e all AI

Compendio dei risultati della procedura di consultazione sul rapporto e l avamprogetto

Revisione parziale dell ordinanza sulla maturità professionale. (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 2 luglio al

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008

Biglietti virtuali. Regole e condizioni di partecipazione In vigore dal 1 gennaio 2019

Ordinanze concernenti l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva

1 Situazione iniziale. 2 Osservazioni generali sulle due ordinanze

Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017

Termine per annunciarsi 31 maggio. Come può essere richiesta la RP?

Indice di sfruttamento fiscale per il 2013

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decide quanto segue:

6.07 Stato al 1 gennaio 2013

Necessità di adeguamento della vigente regolamentazione dell indennizzo

3 aprile Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ulteriore aumento dei fallimenti aziendali

6.06. Obbligo d affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP. Assicurazione obbligatoria. Esenzione dall assicurazione obbligatoria

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione parziale dell ordinanza sui brevetti d invenzione

procedura d autorizzazione dei macelli e degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Modifica dell ordinanza sull energia; revisione dell etichettaenergia per le automobili

La Svizzera in comparazione internazionale

Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva

Ordinanza sull utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

Contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati d'obbligatorietà generale Decreti del Consiglio federale

Ordinanza sulle epizoozie

Importazione cani, gatti e furetti Checklist Importazione-esportazione Istruzioni del 12 maggio 2015

Crescite cantonali moderatamente divergenti con un'unica eccezione

Revisione dell ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Transcript:

Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali da compagnia Rapporto sull esito dell indagine conoscitiva 1. Situazione di partenza L Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nel periodo compreso tra il 5 maggio e il 5 agosto 2014 ha indetto un indagine conoscitiva sull ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali da compagnia. La modifica dell ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l importazione di animali da compagnia ha come oggetto alcuni adeguamenti materialmente solo di lieve portata rispetto agli atti normativi dell UE nell ambito dell importazione, del transito e dell esportazione di a- nimali da compagnia. Questo adattamento è necessario al fine di assicurare l equivalenza di contenuto con il diritto UE, un equivalenza che la Svizzera si è impegnata a garantire nell Allegato veterinario dell Accordo agricolo. Nel contempo, l ordinanza va parimenti rielaborata nella sua organizzazione complessiva e completata con le disposizioni oggi mancanti per quanto riguarda il transito e l esportazione. Sono pervenuti 47 pareri in totale: 11 dai governi (o dipartimenti) cantonali, 9 dagli uffici cantonali e 14 dalle organizzazioni settoriali e interessate. Per una migliore leggibilità del presente rapporto, qui di seguito vengono usate le abbreviazioni delle organizzazioni e dei Cantoni. Visto che tra i pareri dei Cantoni, dei dipartimenti e degli uffici cantonali non sussistono differenze, in generale essi vengono citati come prese di posizione cantonali, senza operare distinzioni anche in caso di pareri multipli (Cantone, dipartimento e uffici cantonali). In coda al rapporto figura l elenco di tutti gli enti e le organizzazioni che hanno presentato un parere, con la dicitura completa del loro nominativo e la corrispondente abbreviazione. 2. Osservazioni generali Tutti i Cantoni che hanno preso posizione sono generalmente favorevoli alla proposta di nuova ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali da compagnia. Essi accolgono in particolare con favore sia la chiara suddivisione tra Stati membri dell UE e Paesi terzi a livello di importazioni, sia le regolamentazioni sui controlli. Vengono tuttavia espresse obiezioni sulle dichiarazioni per gli animali giovani (esclusione di contatti con animali selvatici) che, con la nuova ordinanza, potranno essere stilate dal detentore stesso; non sarà quindi più necessario farle rilasciare da un veterinario. Inoltre molti Cantoni fanno notare criticamente che la (buona) situazione in fatto di rabbia di alcuni Stati membri dell UE e di alcuni Paesi terzi circostanti così come viene presunta dall UE non trova invece riscontro in base a criteri scientifici, ma è motivata politicamente. Con il recepimento del diritto UE, la Svizzera corre un grosso rischio di introdurre sul proprio suolo la rabbia. 011.2/2014/00269 \ COO.2101.102.3.219091

JU, NE, FR e VD deplorano inoltre la mancanza di disposizioni severe per scongiurare il commercio illegale di cani. Essi fanno notare che, soprattutto a livello di importazione via terra, mancano controlli alle frontiere svizzere. I Cantoni francofoni evidenziano alcuni errori di traduzione nella bozza in lingua francese della nuova ordinanza. Le organizzazioni per la protezione degli animali che hanno preso posizione, pur accogliendo con favore la creazione rispettiv. il mantenimento di un ordinanza separata (rispetto alle regolamentazioni sulla circolazione commerciale) per disciplinare l importazione, il transito e l esportazione di animali da compagnia, fanno tuttavia notare che per quanto riguarda gli animali da compagnia lo spazio veterinario aperto EU-Svizzera genera problemi perlopiù in materia di protezione degli animali e dei consumatori: infatti, sempre più animali da compagnia giungono in Svizzera, legalmente o illegalmente, provenienti dallo spazio UE (soprattutto dagli Stati orientali), come ad es. i cuccioli di cani. Secondo tali organizzazioni, la nuova ordinanza non tiene sufficientemente conto di questo aspetto. 3. Osservazioni sui singoli articoli Art. 2 lett. a Definizioni JU, GL, UK, NW, LU, SG, AI, ZH, AR, GR, TG e l'asvc osservano che la definizione di animale da compagnia (che rimanda all allegato 1), così come essa è utilizzata nella nuova ordinanza differisce dalla definizione contenuta nell ordinanza sulla protezione degli animali. Essi si domandano criticamente se sia davvero necessario includere gli animali invertebrati nell elenco degli animali soggetti all obbligo di controllo. Art. 2 lett. c AG, NW, LU, SG, AI, ZH, SH, AR, FR, GR e l'asvc chiedono di mantenere il termine, usato finora, di veterinario domiciliato, anziché introdurre il nuovo termine «veterinario abilitato». Le attività che secondo la nuova ordinanza vanno fatte eseguire da questo gruppo di persone devono rimanere appannaggio di veterinari muniti di autorizzazione all esercizio della professione, dato che soltanto questi ultimi soggiacciono all obbligo di diligenza sancito dall articolo 40 LPMed. Art. 3 cpv. 1 lett. a JU, NE e FR ritengono che il limite massimo fissato a 5 animali sia troppo elevato. Per impedire possibili abusi (importazione illegale), il numero massimo consentito dovrebbe venire abbassato a 3 animali. Art. 3 cpv. 2 lett. c AG, AI, SH, GR, UK, GL, NW, LU, TI, SG, AR, BS e l'asvc non reputano adeguata la limitazione d età a 6 mesi: infatti, tale limitazione è fissata al di sotto dell età minima per l importazione di animali da Paesi che presentano un rischio esistente di rabbia urbana. Inoltre, secondo TG e FR in talune specie animali come i pesci d acquario ecc. non è possibile determinare tale età. Art. 4 FR si chiede quali regolamentazioni si applicano in relazione all importazione di animali da compagnia per via navale sul Reno. 011.2/2014/00269 \ COO.2101.102.3.219091 2/7

Art. 6 cpv. 1 lett. a e b JU, FR e VD ribadiscono che la catalogazione di tutti gli Stati che secondo l allegato utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall UE nonché di tutti gli Stati membri dell UE in un gruppo di nazioni a basso rischio di rabbia (e, quindi, con requisiti meno severi per quanto riguarda la protezione degli animali da un infezione del virus della rabbia) non si fonda su criteri scientifici, visto che in particolare nell Europa orientale la rabbia è ancora diffusa in molte regioni. AI, SH, GR, AR, BS, TG, UK, GL, NW, LU, BE, SG e l'asvc propongono di riunire i gruppi di Paesi citati alla lettera a e b, in considerazione del fatto che per essi valgono le medesime condizioni per l importazione. Inoltre anche la denominazione dovrebbe contenere un indicazione sulla situazione in fatto di rabbia (come all articolo 6 capoverso 1 lettera c e d) poiché, altrimenti, non vi sarebbe in tutte le categorie l indicazione sulla situazione in fatto di rabbia quale parametro. Art. 6 cpv. 2 VS suggerisce di non fissare nell ordinanza stessa la suddivisione dei Paesi in singoli gruppi di rischio, al fine di potere eseguire subito adattamenti qualora la situazione di un Paese cambi. Art. 10 cpv. 4 GL, UK, AI, NW, LU, TI, SG, BE, SH, GR, AR, BS, TG e l'asvc ritengono troppo complicata la formulazione relativa alla durata di validità dell attestato sullo stato di salute degli animali, e propongono un testo alternativo. Art. 10 cpv. 5 AG, UK, GL, VS, AI, NW, LU, TI, ZH, SG, BE, SH, GR, AR, BS, TG, JU e l'asvc suggeriscono, per una migliore leggibilità, di precisare che questo articolo deve applicarsi unicamente all importazione da un Paese terzo effettuata attraverso gli Stati membri dell UE oppure la Norvegia o l Islanda. Art. 11 cpv. 4 FR osserva che, dal punto di vista medico, la vaccinazione antirabbica a un età di 12 settimane non è indicata. Art. 12 cpv. 3 lett. a FR, NE, JU, AG, LU, AR, GE, BS, JU, AI, l'asvc, la SVS, l' AVSPA e la SVK/ASMPA criticano che la conferma secondo cui l animale in questione non è entrato in contatto con animali selvatici (i quali potrebbero essere stati esposti a un infezione del virus della rabbia) d ora in poi potrà essere redatta dal detentore anziché, come finora, dover venire rilasciata da un veterinario. Essi richiedono di mantenere la vecchia formulazione. FR e NE chiedono inoltre di eliminare del tutto il capoverso 3 dalla nuova ordinanza, e di proibire così a titolo generale l importazione di animali di età inferiore alle 12 settimane. Art. 13 cpv. 1 GL, UK, AI, NW, LU, SH, AR, JU e l'asvc richiedono di precisare il capoverso 1 in modo tale che i requisiti valgano unicamente per gli animali che vengono importati per la prima volta. 011.2/2014/00269 \ COO.2101.102.3.219091 3/7

Art. 13 cpv. 2 SG e BE osservano che la disposizione è formulata in maniera troppo complicata e propongono un testo alternativo. Art. 13 cpv. 3 SG e BE richiedono che la disposizione relativa alla vaccinazione antirabbica in corso di validità venga formulata in maniera uniforme. Art. 13 cpv. 4 lett. a AG, AI, LU, AR, BL, FR e NE nonché l'asvc esprimono la medesima obiezione come in relazione all articolo 12 capoverso 3 lettera a, e richiedono che anche per le importazioni da Paesi terzi sia obbligatorio fare rilasciare la conferma per gli animali giovani da parte di un veterinario. FR e NE chiedono inoltre di eliminare completamente il capoverso 4 dalla nuova ordinanza, e di proibire così a titolo generale l importazione di animali di età inferiore alle 12 settimane. Art. 15 cpv. 4 FR e BL reputano non opportuno il previsto allentamento (leggi: soppressione della titolazione) delle norme che disciplinano il transito «canalizzato» attraverso un Paese con un elevato rischio di rabbia. Mentre BL propone di sostituire la prevista dichiarazione redatta in prima persona dal detentore con un certificato ufficiale, dal canto suo FR chiede lo stralcio completo di questo capoverso. Art. 16 GE, JU, UK, AG, GL, FR, ZH, AG, NE, SH, GR, TG, AI, NW, LU, SG, BE, AR, BS e l'asvc richiedono che l articolo venga precisato in modo tale che si riferisca soltanto all importazione di uccelli da Paesi terzi. Art. 19 FR richiede che l articolo sia completato per far sì che gli animali debbano venire anche sdoganati. Art. 22 cpv. 2 JU, FR e NE osservano che in base al controllo da eseguire unicamente tramite controlli a campione da parte delle dogane, la probabilità di infrazioni di ogni tipo alla legge è molto elevata, in particolare se viene mantenuto il numero massimo consentito di animali (ovvero 5). Art. 24 cpv. 2 AG critica che, nella forma attuale, non è chiaro cosa debba essere controllato al momento dell importazione nelle enclavi doganali svizzere. Art. 26 AG, JU, FR e NE presentano la stessa obiezione come per l articolo 22. Art. 29 GL, UK, JU, AI, FR, NW, LU, ZH, SG, BE, NE, SH, AR, BS e l'asvc vedrebbero di buon occhio se l autorità competente, vale a dire gli uffici veterinari cantonali, fossero citati esplicitamente nel testo. JU e NE criticano inoltre il fatto che, per le mansioni che con questo articolo ricadranno addizionalmente sui Cantoni di confine, non sia previsto un indennizzo. 011.2/2014/00269 \ COO.2101.102.3.219091 4/7

Art. 30 cpv. 1 VS, UK, GL, AI, NW, LU, ZH, SG, BE, SH, GR, AR, BS, TG, AR e l'asvc propongono, da un lato, di stabilire in maniera più dettagliata la competenza dei Cantoni (Cantone in cui viene accertata una violazione, oppure Cantone di destinazione) e, d altro, di consentire una maggiore flessibilità sotto forma di intese da prevedere tra questi due Cantoni. Art. 30 cpv. 2 Secondo ZH, BS, UK, GL, UK, AI, NW, LU, SG, BE, SH, GR, TG, AR, SH, AI e l'asvc è necessario appurare in quale forma, concretamente, occorra avvertire l Amministrazione delle dogane. Inoltre bisogna precisare quali infrazioni vanno notificate. Art. 30 cpv. 3 AG, BS, ZH, TI, GR, AR, TG, SH, SG, BE, LU, NW, AI, GL, UK, BS, JU e l'asvc chiedono di mantenere la formulazione riguardo alle misure da adottare, così come essa è contenuta nell attuale ordinanza, rispettivamente di adattare tale formulazione alle misure prese dal servizio veterinario di confine. Misure meno gravose possono venire accordate nei singoli casi, ma una loro elencazione esplicita potrebbe suscitare nei detentori un atteggiamento sbagliato di pretesa. Art. 30 cpv. 4 NE, FR, LU, VS, SH, GR, TG, SH, GL, UK, JU, AG, AI, TI, ZH, SG, BE, BS e l'asvc chiedono di stralciare il capoverso 4. Sebbene il fatto di dovere tenere conto del benessere degli animali costituisca un principio generale, tuttavia in particolare in presenza di un rischio di epizoozia che non può venire escluso, tale aspetto deve essere posto in secondo piano nei singoli casi. Art. 33 cpv. 2 e art. 34 cpv. 1 Secondo JU, NE e FR è necessario definire in maniera più precisa quali veterinari in Svizzera sono autorizzati a rilasciare il passaporto per animali da compagnia. VD fa notare che la bozza del testo della nuova ordinanza è molto vaga in relazione alla partecipazione di terzi nella produzione e nella spedizione del passaporto per animali da compagnia. VD richiede che questo compito sia affidato a un organizzazione professionale come ad es. la SVS, ma in nessun caso però ai Cantoni. Art. 34 cpv. 2 Secondo AG, UK, GL, AI, NW, LU, ZH, SG, BE, SH. GR, AR, BS, TG e l'asvc nel passaporto per animali da compagnia vanno inseriti almeno gli stessi dati che sono necessari anche per la notifica alla banca dati ANIS. Questo passaggio della nuova ordinanza va quindi completato aggiungendo i dati secondo l articolo 16 capoverso 3 OFE. Art. 36 GE si chiede perché l allegato 2 non possa venire aggiornato da parte dell USAV. 011.2/2014/00269 \ COO.2101.102.3.219091 5/7

Allegato 3 JU, FR e NE deplorano l attribuzione di singoli Paesi ai vari gruppi di rischio. Viene tra l altro evidenziato che nel 2009 in Russia è stato necessario sottoporre 11 000 persone a una profilassi post-esposizione e che nel 2013, nello stesso Paese, sono stati diagnosticati sei casi di rabbia su soggetti umani. Però, secondo l allegato della nuova ordinanza la Russia figura invece nell elenco dei Paesi che presentano una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia. Allegato 4 JU, UK, AG, GL, AI, NW, LU, ZH, SG, BE, GR, AR, BS e l'asvc richiedono che al numero 1 venga preteso che il microchip deve soddisfare i requisiti secondo la norma ISO (3166-1), visto che il codice dei Paesi immagazzinato addizionalmente secondo tale norma contribuisce a una migliore rintracciabilità. Allegato 6 AI e AR osservano che l obbligo di notifica stabilito dall articolo 13 dell attuale OIAC non è stato ripreso nella nuova ordinanza. Secondo le informazioni fornite nel Commento alla nuova ordinanza, tale disposizione dovrebbe essere stata ripresa nell OFE; invece, dalla bozza del testo della nuova ordinanza non risulta nessun adattamento in tal senso. 011.2/2014/00269 \ COO.2101.102.3.219091 6/7

Elenco dei pareri pervenuti 1. Governi cantonali Standeskommission Appenzell I.Rh. (AI) Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat (AR) Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat (BL) Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat (BS) Etat de Fribourg, Conseil d Etat (FR) République et Canton de Genève, Le Conseil d Etat (GE) République et Canton du Jura, Gouvernement (JU) Regierungsrat des Kantons Luzern (LU) République et Canton de Neuchâtel, Conseil d Etat (NE) Consiglio di Stato del Cantone Ticino (TI) Kanton Zürich, Regierungsrat (ZH) 2. Dipartimenti cantonali/direttori-trici Volkswirtschaftsdirektion (BE) Gesundheits- und Sozialdepartement (LU) Gesundheits- und Sozialdirektion Nidwalden (NW) Gesundheitsdepartement (SG) Departement des Innern (SH) Departement des Innern (SZ) Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (TG) Département du territoire et de l'environnement (VD) Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (VS) Gesundheitsdirektion (ZG) 3. Uffici cantonali Amt für Verbraucherschutz und Veterinärdienst (AG) Service de la consommation et des affaires vétérinaires de Genève (GE) Kantonstierärztlicher Dienst (GL) Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (GR) Service de la consommation et des affaires vétérinaires (JU) Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (SG) Veterinäramt der Urkantone (UK) Amt für Landwirtschaft (UR) Veterinäramt (ZH) 4. Organizzazioni e associazioni Aargauischer Tierschutzverein (ATs) Association romande des éleveurs de chiens de race (ARECR) Dachverband Berner Tierschutzorganisationen (DBT) Federazione Cacciatori Ticinesi (FCT) Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST/SVS) Graubündner Tierschutzverein (GTV) Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, Fachsektion Tierschutz der Gesellschaft Schweizer Tierärzte (STVT/AVSPA) Schweizerische Vereinigung Kleintierärzte, Fachsektion (SVK/ASMPA) Schweizer Schlittenhundesport Verein (SSV) Tierschutzverein Nidwalden (TSNW) Tierschutzverein Uri (TSV Uri) Tierschutzverein Zug (TSV Zug) Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte (VSKT/ASVC) 011.2/2014/00269 \ COO.2101.102.3.219091 7/7