Causa Scoppola c. Italia Seconda Sezione sentenza 10 giugno 2008 (ricorso n. 50550/06)



Documenti analoghi
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale di Roma. Sezione prima civile

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

RISOLUZIONE N. 90 /E

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Le misure alternative alla detenzione Concas Alessandra. Diritto.it

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

Indagini bancarie aperte a tutti.

Unione Amici del Cane e del Gatto * Canile del Termine ONLUS

I concetti di disabilità e di soluzioni ragionevoli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

PICTURES ON HUMAN RIGHTS

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE

La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Comune di Bagnolo San Vito Via Roma, Bagnolo San Vito

La convenzione dell ONU sui diritti del fanciullo riscritta dai bambini con Mario Lodi

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

LA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO I CANI RANDAGI.

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

PRINCIPIO DI RESIDENZA E DIMORA NELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Sentenza della Corte di Giustizia UE.

MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GARANTITO DAL CISS TRAMITE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA IX LEGISLATURA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

I doveri di solidarietà familiare. Premessa Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia

Assistenza Domiciliare nelle persone con BPCO

Si basano La loro premessa fondamentale è Sono chiamati diritti umani perché

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL REGIONE LIGURIA

SCHEMA ISTANZA E AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSOCIAZIONI

Il Comitato dei Ministri, secondo l articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d Europa,

Criteri di selezione del collettivo e definizioni

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA ( PROVINCIA DI CATANIA )

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

Associazione C rescere

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40

ha pronunciato la presente

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA ALL'INCENTIVAZIONE AI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6

ANALISI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE FORNITI AI PAZIENTI CON MALATTIA DI HUNTINGTON (ASADMDH)

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

CORSO MEDIA TO Lezione del 7 febbraio A) Rassegna di casi e giurisprudenza

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE n. 34 DEL Tutela e controllo degli animali da affezione

I diritti dei lavoratori disabili: permessi, divieto di trasferimento, licenziamento. Il punto di vista del legale d azienda

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 21/7/2005 n. C- 231/03

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n commento e testo

Fondazione Luca Pacioli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

Giampaolo Azzoni. Dolore inutile e danno ingiusto

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

La Convenzione sui diritti dell infanzia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita


LA REALTA PIEMONTESE

Comune di Azzanello Provincia di Cremona

ALLEGATO 2 EVOLUZIONE COMPETENZE UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA NORMATIVA COMPETENZE UEPE COMPITI UEPE

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Il gravame è fondato.

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

SCHEMA DI CONTRATTO Per

Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale

SCLEROSI MULTIPLA: il volto quotidiano della malattia. Monza, 9 aprile 2014

Sono strutture giudiziarie dipendenti dalla Amministrazione Penitenziaria e dal Ministero della Giustizia

Casi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori. Avv. Vania Cirese.

Transcript:

Causa Scoppola c. Italia Seconda Sezione sentenza 10 giugno 2008 (ricorso n. 50550/06) (constata la violazione dell art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione al mantenimento prolungato in stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile) Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell art. 3 CEDU (proibizione della tortura). Il ricorrente lamentava di essere stato mantenuto in modo prolungato in stato di detenzione presso una struttura penitenziaria anziché presso una struttura ospedaliera, nonostante la gravità del suo stato di salute e la sua mancanza di autonomia. Condannato nel gennaio del 2002 alla pena dell ergastolo per omicidio volontario, nel dicembre 2003 aveva avanzato richiesta di essere trasferito presso una struttura penitenziaria priva di barriere architettoniche, dal momento che da tempo era costretto a spostarsi su una sedia a rotelle. Tale istanza veniva respinta stanti le difficoltà di rinvenire una struttura in grado di garantire l opportuna assistenza. Il ricorrente aveva adito il Tribunale di sorveglianza che, accertata l incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione in carcere, con ordinanza del 16 giugno 2006, gli accordava gli arresti domiciliari per la durata di un anno (con l obbligo di residenza a Roma, l autorizzazione a recarsi presso l ospedale per le cure mediche, e con il divieto di detenzione di armi). Tale decisione veniva successivamente revocata stante l impossibilità di individuare un luogo adatto alle condizioni di salute del ricorrente. Il ricorrente veniva quindi dapprima trasferito al centro clinico del penitenziario di Regina Coeli e successivamente a quello di Parma, che disponeva di strutture adeguate alle esigenze di persone disabili. Tale trasferimento gli aveva però provocato una forte depressione a causa dell allontanamento dalla sorella e dal suo legale. Diritto. Deducendo la violazione dell art. 3 CEDU, il ricorrente sosteneva che il suo stato di salute non aveva fatto altro che aggravarsi nel corso della sua detenzione, e che il suo trasferimento a Parma non aveva comportato alcun miglioramento, portandolo, al contrario, in un profondo stato di depressione causato dall allontanamento dalla sorella e dal suo difensore. Il ricorrente si doleva altresì del fatto che lo Stato lo aveva trasferito in un altro penitenziario, anziché affidarlo alle cure di una struttura ospedaliera esterna alla prigione. La Corte, conformemente alla propria giurisprudenza in materia di trattamenti inumani e degradanti, ha preliminarmente ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell ambito di applicazione dell art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è di per sé relativa e dipende dall insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima (Mouisel c. Francia, n. 67263/01, 37, e Gennadi Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, 108, 10 febbraio 2004). Con particolare riguardo alle persone private della libertà, la Corte ha affermato che l articolo 3 impone allo Stato l obbligo positivo di assicurarsi che le condizioni di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l interessato ad un logorio o ad una afflizione di tale intensità da superare la soglia massima di sofferenza che inevitabilmente afferisce allo stato di detenzione, assicurando altresì che la salute ed il benessere del detenuto siano garantite in modo adeguato anche attraverso la somministrazione delle terapie mediche richieste (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, 94,, e Riviere c. Francia, n. 33834/03, 62, 11 luglio 2006). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che anche la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di principio costituire un trattamento contrario all articolo 3 (in tal senso, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, 87, CEDH 2000-VII, e Gennadi Naumenko citata supra, 112).

La Corte ha quindi affermato che sebbene non esista un obbligo generale a carico dello Stato di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un ospedale civile, anche se questi è affetto da una malattia particolarmente difficile da curare (Mouisel citata supra, 40), l articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l integrità fisica delle persone private della libertà. Alla luce di tali principi ed alla giurisprudenza pregressa in materia 1, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, una volta accertata l impossibilità di concedere al ricorrente gli arresti domiciliari, spettava alle autorità nazionali di attivarsi per assicurare al ricorrente condizioni di detenzione rispettose della dignità umana. In particolare, poiché il ricorrente non poteva essere curato presso il proprio domicilio e poiché nessun centro di cure era disposto ad accoglierlo, lo Stato avrebbe dovuto trasferire senza indugi l interessato presso una struttura penitenziaria meglio attrezzata, e avrebbe dovuto sospendere l esecuzione di una pena che costituiva ormai un trattamento contrario all articolo 3 della Convenzione. Per tali motivi, la Corte ha constatato la violazione dell art. 3 CEDU. La Corte ha infine riconosciuto, in via equitativa, la somma di 5.000,00 a titolo di danno morale patito dal ricorrente e di 5.000,00 a titolo di spese. 1 La Corte già in altre occasioni aveva accertato che il mantenimento in detenzione prolungata di una persona di età avanzata, e per giunta malata, può ricadere nell ambito di azione della garanzia di cui all articolo 3 (Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01; Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00,, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001), e che il mantenimento in stato di detenzione di una persona tetraplegica, in condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce un trattamento degradante (Price c. Regno Unito n. 33394/96 24).