1) NECESSARIA ALLEGAZIONE DI ACE a)- Edifici o singole unità immobiliari oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso e, prudenzialmente, anche quando gli stessi siano oggetto di atti a titolo gratuito; b)- contratti di cessione o di affitto di aziende dove vi sia stata la stipula (tra cedente e cessionario o tra concedente ed affittuario) di un nuovo contratto di locazione dell'immobile aziendale. edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in dipendenza delle norme attuative ottemperanza alle previsioni di cui alla D.G.R. 8745 del 22 dicembre 2008, giusta la "clausola di cedevolezza" di cui all'art. 17 del succitato D.Lgs. 192/2005, in quanto non derogate dalle norme di principio dettate dalla succitata legislazione nazionale, la Parte venditrice dichiara e dà atto: a) che l'unità immobiliare oggetto del presente atto è stata dotata di apposita certificazione energetica; b) di avere fatto consegna alla Parte acquirente della detta certificazione sin dal momento della chiusura delle trattative contrattuali; c) di avere debitamente informato la medesima Parte acquirente delle caratteristiche energetiche di quanto in contratto, quali risultanti dalla detta certificazione; d) di effettuare consegna al Notaio rogante, affinchè ne faccia allegazione al presente atto, dell'attestato di Certificazione Energetica di cui sopra, garantendo, la medesima parte venditrice, che lo stesso è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui alla certificazione stessa rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Il suddetto Attestato di Certificazione Energetica, redatto da iscritto all'organismo Regionale di Accreditamento al n. regolarmente asseverato dallo stesso e registrato al Catasto Energetico Edifici Regionale in data con numero di codice identificativo in copia da me Notaio certificata conforme al suo originale cartaceo, repertorio n. in data odierna, [OPPURE: in copia da me Notaio certificata conforme al suo 1
originale informatico, digitalmente firmato dal suddetto certificatore], previa espressa dispensa dalla lettura conferitami dai comparenti in quanto ad essi già pienamente noto, viene allegato al presente atto sotto la lettera " " delle caratteristiche energetiche relative a quanto in contratto, quali risultanti dalla certificazione come sopra allegata della quale dichiara di avere ricevuto copia dal proprio dante causa. 2) INESISTENZA DEGLI OBBLIGHI DI DOTAZIONE E QUINDI (OVE RICORRENTE) DELL'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE BOXES - CANTINE - AUTORIMESSE - PARCHEGGI MULTIPIANI - DEPOSITI - STRUTTURE STAGIONALI A PROTEZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI [ATTENZIONE: LA CERTIFICAZIONE E' RICHIESTA SE ALCUNA PORZIONE DI TALI IMMOBILI SIA COSTITUITA DA UFFICI SCORPORABILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ai sensi dell'art. 3, comma 3-ter D.Lgs. 192/2005] edifici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera "e)" del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in dipendenza delle norme attuative contenute nella vigente disposizione regionale in materia, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 9.6 della D.G.R. Lombardia immobiliare oggetto del presente atto non è destinata ad essere occupata in via continuativa e permanente da persone, come tale rientrante nelle classificazioni di cui all'art. 3 D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. di quanto sopra dichiarato dalla Parte venditrice, riconoscendo, per quanto di propria spettanza, la non ricorrenza dei richiamati presupposti per l'applicazione degli obblighi di certificazione energetica. 3) INESISTENZA DEGLI OBBLIGHI DI DOTAZIONE E QUINDI (OVE RICORRENTE) DELL'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE PER EDIFICI NON RIENTRANTI NEL DISPOSTO DELL'ART. 3, COMMA 3, LETTERA "e)" DI CUI SOPRA, MA AD ESSI EQUIPARABILI AI SENSI DI QUANTO 2
DISPOSTO DAL PARAGRAFO 2 DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI Edifici equiparabili a quelli di cui al superiore punto 2) in quanto privi dell'esigenza di garantire un confort abitativo, come: STALLE - LEGNAIE - CENTRALI TERMICHE - LOCALI CONTATORI - LOCALI IMMONDEZZAI - ETC. edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in dipendenza delle norme attuative ottemperanza alle previsioni di cui alla D.G.R. Lombardia immobiliare oggetto del presente atto non è destinata ad essere occupato in via continuativa e permanente da persone, costituendo edificio in cui non è necessario garantire un confort abitativo, come tale rientrante nelle classificazioni di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali vigenti in materia. di quanto sopra dichiarato dalla Parte venditrice, riconoscendo, per quanto di propria spettanza, la non ricorrenza dei richiamati presupposti per l'applicazione degli obblighi di certificazione energetica. 4) ALTRE IPOTESI DI INESISTENZA DI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA a)- fabbricati isolati di superficie utile totale inferiore ai metri quadrati 50; b)- fabbricati industriali ed artigianali i cui ambienti sono riscaldati per mere esigenze del processo produttivo; c)- fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d)- edifici adibiti a luogo di culto; e)- ruderi; f)- fabbricati ceduti "al grezzo" o "in corso di costruzione"; g)- edifici inagibili o comunque non utilizzabili; H)- manufatti non riconducibili alla definizione di 3
"edificio" edifici di cui all'articolo 3, comma 3, lettere: "b)" - "c)" - "d)" - "e)" - "f)" del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con quanto disposto altresì dal Paragrafo 2 delle vigenti Linee Guida Nazionali vigenti in materia, così come modificate con D.M. 22 novembre 2012, nonché in dipendenza delle norme attuative contenute nella vigente disposizione regionale in materia, in ottemperanza alle previsioni di cui alla D.G.R. Lombardia immobiliare oggetto del presente atto costituisce: [IPOTESI ALTERNATIVE]: * immobile destinato allo svolgimento di funzioni legate al culto e/o ad attività religiose; * immobile venduto allo stato di grezzo e quindi privo di rifiniture e di impianti tecnologici di alcuna fatta; * immobile ceduto allo stato di rudere che non può in alcun modo essere utilizzato se non previa integrale intervento di demolizione e ricostruzione; * immobile inagibile, ceduto in tale stato che non consente alcun utilizzo dello stesso se non previo radicale intervento di ristrutturazione e risanamento; * immobile che, seppure non dichiarato ufficialmente inagibile, si trova in stato tale da non consentire alcun utilizzo dello stesso se non previo radicale intervento di ristrutturazione e risanamento; * manufatto non riconducibile alla definizione di "edificio", quale resa dall'art. 2, letera "a)" del D.Lgs. 192/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni. 5) INESISTENZA DEGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA A CAUSA DELL'INESISTENZA DI IMPIANTI (ATTENZIONE: RICORRE OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELL'ATTO IN REGIONE!) edifici, con particolare riferimento a quanto ricavabile dal 4
paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nonché in dipendenza delle norme attuative ottemperanza alle previsioni di cui al punto 9.6 della D.G.R. cedevolezza" di cui all'art. 17 del D.Lgs. 192/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Parte venditrice, da me Notaio previamente resa edotta delle conseguenze disposte dal D.P.R.445/2000 circa le dichiarazioni false o reticenti, nonché delle eventuali sanzioni amministrative irrogabili alla Parte venditrice in solido con quella acquirente ai sensi del D.L. 145/2013, dichiara e garantisce che non ricorrono i presupposti previsti in ordine al rispetto dell'obbligo di certificazione energetica degli edifici poiché quanto forma oggetto del presente atto è costituito da unità immobiliare priva di impianti rilevanti ai fini della applicazione della normativa precitata. All'uopo, la Parte venditrice ha conferito specifico incarico, per l'espletamento e la redazione di eventuale Certificazione Energetica al iscritto all'elenco dei Certificatori abilitati presso la Regione Lombardia, al n. *, il quale, accertato lo stato dei luoghi, ha dichiarato l'inesistenza di impianti termici ivi ubicati, in conseguenza di che, ha attestato l'impossibilità di stesura di A.C.E. ai fini della dotazione, della consegna e dell'eventuale allegazione agli atti di trasferimento immobiliari; il tutto a risultanze della dichiarazione peritale dello stesso, al presente allegata, sotto la lettera " ", previa espressa dispensa dalla lettura conferitami dai comparenti, in quanto agli stessi già pienamente nota. Dichiara la Parte acquirente di prendere atto delle suesposte dichiarazioni rese dalla Parte venditrice, riconoscendo, per quanto di propria spettanza, la non ricorrenza dei richiamati presupposti per l'applicazione degli obblighi di certificazione energetica, ancorché essa dichiari di avere ricevuto tutte le informazioni all'efficienza energetica relative a quanto in contratto, ai sensi delle disposizioni nazionali in materia. 5