sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento:

sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2007, proposto da:

06/06/ Sentenza 3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

Diritto al pagamento del buono pasto

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente


N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

IL TAR MARCHE DICE DI SI MA LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 AVEVA DETTO DI NO

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

per l'esecuzione del giudicato

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

N /2007 REG.SEN. N /1999 REG.RIC.

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

contro per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, , n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

ha pronunciato la presente

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Comune di Vieste Provincia di Foggia

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

contro ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

N /2014 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Disposizione di tenore analogo è contenuta nell art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1864 del 2011, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria

Ai Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

Tar Campania Napoli n del

ha pronunciato la presente

NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

Urbanistica.Definizione di ristrutturazione edilizia TAR Piemonte Torino, Sez. I n del 11 dicembre 2012 commento e testo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

COMUNE DI MILENA Provincia di Caltanissetta

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Transcript:

N. / REG.PROV.COLL. N. 00173/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da: Pietro Paolo Santini, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Ruscitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano, via Trieste, 4; contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; nei confronti di Luigi Listorti, Valeriano A. Cocco, Michele Bucci non costituiti in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione: - della Deliberazione n. 95 adottata il 28 febbraio 2017 dalla Giunta Regionale, avente ad oggetto Approvazione graduatoria di merito definitiva concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012, n 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii

pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo 2017, nonché - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali all'atto sopra indicato ed in particolare degli atti e dei verbali della Commissione Esaminatrice all'uopo istituita. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto necessario disporre l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per l assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, approvata con deliberazione di Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 95; Ritenuti sussistere i presupposti di cui all art. 41, comma 4, c.p.a. per disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante l elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli attuali indirizzi), da eseguirsi attraverso le seguenti modalità: A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dal quale risulti: I.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; II.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; III.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; IV.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti

collocati nella graduatoria del concorso straordinario per titoli per l assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto con bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2012, n.775; V.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it; VI.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; VII.- il testo integrale del ricorso. B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato (al punto IV), su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it. Si prescrive, inoltre, che la Regione Abruzzo: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso. Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in 200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito; ritenuto di fissare, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del l 11 ottobre 2017; riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'abruzzo (Sezione Prima): a) ordina l integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione; b) fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio dell 11.10.2017. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Lucia Gizzi IL PRESIDENTE Antonio Amicuzzi IL SEGRETARIO