LA RIFORMA DEL CONDOMINIO LE NOVITÀ IN MATERIA FISCALE Dott. Pasquale SAGGESE Professore a contratto in Diritto tributario presso l'università degli Studi di Napoli "Federico II Ricercatore IRDCEC Napoli, 6 luglio 2013
LE NOVITÀ RELATIVE ALLE DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55% 2 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 2
La detrazione del 36/50% DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE NOVITÀ PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2012 Per spese sostenute dal 26.6.2012 (e fino al 31.12.2013, termine così prorogato, rispetto al 30.6.2013, dal DL 63/2013): incremento dal 36% al 50% della detrazione Incremento da 48.000 a 96.000 euro, per unità immobiliare, del limite massimo detraibile delle spese (DL 83/2012) 2) Si applica il «nuovo» art. 16-bis Tuir, a regime (compresi anche i lavori di ricostruzione di immobili colpiti dal sisma) 3) Per contribuenti over 75 o 80 anni nessuna rimodulazione delle rate Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 3 3
La detrazione del 36/50% DETRAZIONE 50% SPESE DI ARREDO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE NOVITÀ DL 63/2013 (ART. 16, COMMA 2) Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 36/50% è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 4 4
La detrazione del 36/50% DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE FACOLTÀ DI SCELTA TRA 36% E 50% Nell ipotesi in cui il contribuente ha sostenuto spese per euro 48.000 fino al 25 giugno 2012 per interventi agevolabili (esaurendo il plafond esistente prima della modifica normativa) e nel successivo periodo che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 ha sostenuto spese per ulteriori euro 96.000 per altri interventi sul medesimo immobile, egli, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti per fruire della detrazione in esame, in assenza di norme che dispongano diversamente, ha la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012 (circ. Ag. entr. 9.5.2013, n. Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 5 5
La detrazione del 55%/65% NOVITÀ DL 83/2012 Proroga per le spese fino al 30.06.2013 Estensione anche a spese per sostituzione scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria In caso di trasferimento dell immobile stesso regime 36 50% (quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente o al donatario persona fisica) 6 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 6
La detrazione del 55%/65% NOVITÀ DL 63/2013 1) Per spese sostenute dal 6.6.2013 (e fino al 31.12.2013): incremento dal 55% al 65% della detrazione Invariati gli importi max della detrazione 2) Non più agevolate le spese per impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e per gli scaldacqua a pompa di calore 3) Per contribuenti over 75 o 80 anni nessuna rimodulazione delle rate 4) Proroga al 30 giugno 2014 della detrazione del 65% delle spese relative a parti comuni di edifici condominiali e a tutte le Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 7 7
La detrazione del 55%/65% 8 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 8
LE RESPONSABILITÀ FISCALI DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 9 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 9
Adempimenti fiscali condominio-sostituto di imposta effettuazione, versamento e certificazione ritenute alla fonte dichiarazione sostituti di imposta (mod.770) agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie osservanza delle procedure (comunicazione preventiva ASL, pagamenti mediante bonifico speciale, conservazione della documentazione, etc.) rilascio certificazione annuale ai singoli condomini 10 10 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 10
Adempimenti fiscali reddito immobili di proprietà comune e altri redditi attribuzione millesimale reddito immobili locati (o con r.c. >.25,82 per singolo condomino - art.36 co. 3/bis DPR 917/86) attribuzione millesimale redditi diversi (derivanti da assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere - art.67 co.1 lett.i DPR 917/86) esempio: corrispettivi contratti antenne ripetitori cellulari, corrispettivi contratti pubblicità su facciate, terrazzi, etc. 11 11 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 11
Adempimenti fiscali anagrafe tributaria comunicazione dati fornitori e dati catastali (quadro AC modello UNICO) comunicazione variazione legale rappresentante (mod.aa5/6) tributi locali dichiarazione e versamento ICI/IMU (immobili di proprietà comune - se non adempiuto dai singoli) richiesta autorizzazioni e pagamento tributi (es. per o.s.a.p.) 12 12 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 12
Sanzioni amministrative Destinatario della sanzione La persona fisica autore materiale della violazione ù principio della personalizzazione della sanzione (combinato disposto art.2 2, art.11 2 e art.27 D.Lgs. 472/97) Responsabile per la sanzione L ente (condominio) in solido - ma con regresso - con il suo rappresentante (l amministratore) (art.11 1 D.Lgs. 472/97) Esecuzione della sanzione Nei confronti del contribuente: sempre Nei confronti dell autore: esclusa, a meno che: abbia agito con dolo o colpa grave ne abbia tratto diretto vantaggio per somme > 51.646,00 (art.5 2 D.Lgs. 472/97) 13 13 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 13
Sanzioni penali Omesso versamento di ritenute certificate (art.10-bis D.Lgs. 74/2000) E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. 14 14 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 14
Sanzioni penali 15 Falso materiale e ideologico (art.11 1 D.L.201/2011 c.d. Decreto Salva Italia ) chiunque in risposta a richieste dell Amministrazione Finanziaria effettuate nell ambito dei poteri istruttori ex art. 32 e 33 d.p.r. 600/73 (in materia di imposte dirette) e art. 51 e 52 d.p.r. 633/72 (in materia di IVA) 1) esibisce o trasmettere atti o documenti falsi 2) fornisce dati e notizie non rispondenti al vero se ricorrono fattispecie di cui al d.lgs.74/2000 (fattispecie penali tributarie) Sanzione prevista: le stesse previste dal codice penale per le fattispecie di falso (norma di rinvio operata dall art.76 d.p.r. 445/2000) Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 15 15
LE RITENUTE D ACCONTO NEL CONDOMINIO (PERCIPIENTI DIVERSI DAI LAVORATORI DIPENDENTI) 16 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 16
Le ritenute d acconto nel condominio E una particolare tecnica di riscossione che obbliga taluni soggetti (sostituti di imposta) ad effettuare, all atto del pagamento del corrispettivo al percipiente (sostituito), una ritenuta delle imposte in tutto (a titolo di imposta) o in parte (a titolo di acconto) Le ritenute sono versate all erario dal sostituto per conto del sostituito che le scomputerà in sede di dichiarazione dei redditi (se a titolo di acconto) ovvero non vi pagherà altre imposte (se a titolo di imposta) Obiettivi: 1) Tassare la ricchezza prima che giunga nelle mani del contribuente; 2) Concentrare in capo ad un unico soggetto (sostituto di imposta) gli obblighi nei confronti dell erario 3) Consentire una verifica incrociata del ricavo dichiarato dal sostituto (nel mo.770) e dal sostituito (nella dd.rr.) 17 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 17
Le ritenute d acconto nel condominio Soggetti obbligati (sostituti di imposta) Persone fisiche con partita iva esercenti attività di impresa o lavoro autonomo per prestazioni inerenti l attività esercitata Società di persone e di capitali ed equiparate (assoc. professionali, società semplici, imprese familiari, etc.) Enti pubblici e privati e soggetti equiparati (associazioni, consorzi, trust, CONDOMINII, etc.) 18 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 18
Le ritenute d acconto nel condominio Ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art.25 d.p.r. 600/73) Si applica sui compensi (comunque denominati) per prestazioni di lavoro autonomo Ancorché non esercitate abitualmente dal prestatore Anche per l assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere BASE IMPONIBILE: la parte di compenso che costituisce reddito per il percipiente ALIQUOTA: 20% sul 100% dell imponibile 19 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 19
Le ritenute d acconto nel condominio Ritenute sulle provvigioni (art. 25-bis d.p.r. 600/73) Si applica sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d affari Ancorché non esercitate abitualmente dall intermediario Previsti casi di esclusione (es. imprese agricole, agenti di assicurazione, agenzie di viaggio, etc.) BASE IMPONIBILE: le provvigioni comunque denominate ALIQUOTA: 23% (1 aliquota irpef) sul 50% dell imponibile (o sul 20% se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti/collaboratori) 20 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 20
Le ritenute d acconto nel condominio Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art.25-ter d.p.r. 600/73 con obbligo dal 01/01/2007) Si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi Ancorché non esercitate abitualmente dall appaltatore Esclusione prestazioni relative ad appalti per i quali sono richieste agevolazioni fiscali ex legge 449/97: la ritenuta è operata dalla banca/posta nella misura del 10% (ora 4% manovra estiva 2011) sui 5/6 (ora sui 100/121 con l iva al 21%) dell importo bonificato (provvedimento direttore ag.entrate del 30/06/2010) BASE IMPONIBILE: tutti corrispettivi cmq denominati 21 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 21
Le ritenute d acconto nel condominio MOMENTO DI EFFETTUAZIONE: la ritenuta va operata all atto del pagamento al percettore TERMINE DI VERSAMENTO: la ritenuta va versata all erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo MODALITA DI PAGAMENTO: con modello F24 (sez.erario) indicare codice tributo, mese (nella forma 00MM) ed anno (nella forma AAAA) di riferimento, che sono quelli in cui viene operata la ritenuta (ossia in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo) PRINCIPALI COD.TRIBUTO: 1038 (provvigioni) 1040 (prestazioni lavoro autonomo) 1019 (appaltatori condominii se persone fisiche, società di persone e assimilate) 1020 (appaltatori condominii se società di capitali, enti, associazioni, etc.) 22 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 22
La certificazione del sostituto d imposta 1) LA CERTIFICAZIONE E UNICA Ossia riferita a tutti i pagamenti di compensi effettuati nell anno solare 2) DEVE CONTENERE TUTTI GLI IMPORTI E I TITOLI Ossia la parte imponibile, quella non imponibile (es. IVA, c.p.a., etc), titolo e importo delle ritenute operate sia fiscali che previdenziali, dichiarazione che le ritenute sono state versate nei termini di legge 3) DEVE ESSERE CONSEGNATA AL PERCIPIENTE Entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento (termine ordinatorio) senza obbligo di prova dell avvenuta consegna (è interesse del percipiente richiederla Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 23 23
Esempio 1: certificazioni ritenute appalti 24 24 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 24
Esempio 2: certificazioni ritenute professionisti 25 25 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 25
Lo scomputo delle ritenute d acconto Art.22 1 T.U.I.R. - Scomputo degli acconti Dall imposta... si scomputano... le ritenute a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo... Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Art.25-ter 1 D.P.R. 600/73 Ritenuta sulle provvigioni La ritenuta di cui ai commi precedenti (provvigioni) è scomputata dall imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata. 26 Le novità in materia fiscale Rel.: Dott. Pasquale SAGGESE 26