SCIA, recenti chiarimenti dal MISE sulle attività di commercio e somministrazione

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Numero 245/2013 Pagina 1 di 5 SCIA, recenti chiarimenti dal MISE sulle attività di commercio e somministrazione Numero : 245/2013 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : ADEMPIMENTI SCIA RISOLUZIONE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO N. 180107 DEL 5 NOVEMBRE 2013; NOTA MISE N. 74808 DEL 06.05.2013; ART. 19, LEGGE N. 241/1990; ARTT. 8 E 9, D.LGS. N. 114/1998; ART. 30, COMMA 5-TER, D.L. N. 69/2013 Sintesi Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 180107 del 5 novembre scorso, ha precisato i casi di attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande per i quali è richiesta tuttora l'autorizzazione e per i quali, quindi, non è utilizzabile la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Inoltre, il Ministero precisa che le Regioni possono sospendere temporaneamente il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita quando intendono modificare la normativa sul commercio e fintanto che non vengano emanati i nuovi regolamenti regionali, ma ciò deve avvenire comunque nel rispetto dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Gli argomenti 1. LA SCIA 2. LA QUESTIONE APERTA E LA RISOLUZIONE DEL MISE 3. COMMERCIO AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: QUANDO È ANCORA NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE 4. SOSPENSIONE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 5. LA DISPOSIZIONE DEL DECRETO DEL FARE SUL POTERE DI LIMITAZIONE DELLE REGIONI

Numero 245/2013 Pagina 2 di 5 La SCIA L'art. 49, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010 ha riscritto l'art. 19 della Legge n. 241/1990, introducendo nel nostro ordinamento l'istituto della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per poter avviare un'attività economica. In base a quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 241/1990, la SCIA sostituisce: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, (...), con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria." In sostanza, mentre in passato il soggetto che voleva intraprendere un'attività effettuava una sorta di "dichiarazione d'intenti" alla Pubblica Amministrazione, ora, a seguito dell'introduzione della SCIA, il soggetto segnala che ha già avviato l'attività. Dalla disposizione, inoltre, emerge che gli atti che sono sostituibili dalla SCIA sono i seguenti: autorizzazione; licenza; concessione non costitutiva; permesso o nulla osta comunque denominato; domande di iscrizioni in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale. Restano, invece, non sostituibili dalla SCIA i seguenti atti: atti dove sono previsti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze; atti imposti dal diritto comunitario. Inoltre, la SCIA non è ammessa nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di

Numero 245/2013 Pagina 3 di 5 programmazione. La questione aperta e la Risoluzione del MISE E' abbastanza discussa la questione di quali attività economiche si debbano avviare con la SCIA in quanto esistono le condizioni previste dall'art. 19 della Legge n. 241/1990 e di quali, invece, sono ancora soggette a permessi preventivi come autorizzazioni e licenze. Infatti, sebbene promessi per fine anno 2012, non sono stati ancora emanati i regolamenti previsti dall'art. 12, comma 4, del D.L. n. 5/2012 sulle semplificazioni (decreto convertito nella Legge n. 35/2012), che avrebbero dovuto individuare: "...le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere." Intanto, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 180107 del 5 novembre 2013, ha cercato di fare chiarezza sulla questione, fornendo precisazioni in merito all applicabilità di alcune norme regionali sulle attività di commercio che prevedono il rilascio dell'autorizzazione, nonostante i numerosi provvedimenti di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione degli adempimenti e procedimenti che sono stati emanati nel corso del 2012 e del recente D.L. n. 69 del 21.06.2013 (Decreto del Fare), nello specifico l articolo 30,comma 5-ter. In particolare, la Risoluzione del MISE ha affrontato il caso del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande, indicando le fattispecie in cui l'autorizzazione è ancora necessaria: si tratta dei casi in cui l'iniziativa imprenditoriale è vincolata al rispetto di una programmazione comunale o regionale dei due settori. Ma vediamo nel dettaglio. Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande: quando è ancora necessaria l'autorizzazione Il MISE, nella Risoluzione in esame, indica un elenco puntuale delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande per le quali resta ancora la necessità dell'autorizzazione. Si tratta dei seguenti casi: apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone tutelate; trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico nelle zone tutelate; trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico da zona non tutelata a zona tutelata;

Numero 245/2013 Pagina 4 di 5 apertura di una media struttura di vendita; trasferimento di sede di una media struttura di vendita; ampliamento della superficie di una media struttura di vendita; apertura di una grande struttura di vendita; trasferimento di sede di una grande struttura di vendita; ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita; avvio dell attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio; avvio dell attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il MISE ricorda, altresì, che gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 114/1998 dispongono, rispettivamente con riguardo alle medie e alle grandi strutture di vendita, che la loro apertura, il loro trasferimento di sede e l'ampliamento della loro superficie sono azioni soggette ad autorizzazione rilasciata da parte del Comune competente per territorio. E precisa che tali articoli non sono stati modificati dal D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010. Tale decreto legislativo ha recepito la Direttiva n. 123/2006/CE relativa ai servizi sul mercato interno, la quale ha indicato il perseguimento dell'obiettivo di semplificazione normativa ed amministrativa delle procedure per l'accesso e lo svolgimento delle attività di servizio attraverso la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare e la previsione di tale autorizzazione e di specifici requisiti di accesso solo nei casi in cui ci siano giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e comunque sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Pertanto, per le fattispecie sopra indicate, il Ministero conferma la necessità dell'autorizzazione preliminare, nonostante le intervenute semplificazioni amministrative. Con particolare riferimento al commercio sulle aree pubbliche, ovvero al commercio ambulante, la Risoluzione del MISE, pur affermando che occorre l'autorizzazione sia per la forma itinerante sia per la forma con posteggio, precisa che, con Nota n. 74808 del 6 maggio 2013, lo stesso Ministero ha indicato la possibilità che tale attività di vendita: "potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso finalizzata sia alla semplificazione che ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione anche in considerazione del fatto che essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce

Numero 245/2013 Pagina 5 di 5 un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa." Sospensione del rilascio delle autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita Il Ministero affronta poi il caso in cui la Regione, quando modifica la normativa sul commercio, sospende il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita per un certo periodo di tempo (in genere, uno o due anni) fino all'emanazione dei nuovi regolamenti regionali. Secondo il Ministero, tuttavia, tale sospensione deve rispettare comunque i principi di sanciti da: l'art. 3 del D.L. n. 138/2011 (ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle restrizioni rispetto alle finalità pubbliche); l'art. 31, comma 2, D.L. n. 201/2011 (libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali); l'art. 1 del D.L. n. 1/2012 (eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche); "in modo da evitare delle decisioni arbitrarie e irrazionali" che possano alterare gli equilibri di mercato e della concorrenza. La disposizione del Decreto del fare sul potere di limitazione delle Regioni Il Ministero interviene, infine, sulla disposizione del Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), in particolare l'art. 30, comma 5-ter, che ha modificato l'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011 aggiungendovi un nuovo periodo in cui si stabilisce che le Regioni possono prevedere: "senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali". Il MISE chiarisce che tale disposizione deve essere letta comunque nel senso che le Regioni possono "limitare, fino ad arrivare all'interdizione, l insediamento di attività produttive e commerciali in precise zone del territorio, ma solo ed esclusivamente nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi" di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l ambiente urbano, e dei beni culturali, così come già previsto dalla norma vigente ante modifica, in quanto trattasi di interessi costituzionalmente protetti. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.