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2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere il 22 maggio 2013 in merito al regolamento sull'insolvenza proposto.

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1. La Commissione ha trasmesso la proposta in oggetto al Parlamento europeo e al Consiglio il 14 luglio 2010.

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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 16 novembre 2012 (19.11) (OR. en) 15880/1/12 REV 1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 228 final Annex 1.

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PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

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PROGETTO DI PROCESSO VERBALE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) 27 e 28 maggio 2019

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 ottobre 2017 (OR. en)

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Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA Origine: Destinatario: la presidenza Consiglio n. doc. prec.: 9641/17 + ADD 1 n. doc. Comm.: 15251/15 Oggetto: JUSTCIV 137 CONSOM 246 DIG 157 AUDIO 84 DAPIX 224 DATAPROTECT 111 CULT 83 CODEC 968 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima lettura) - Orientamento generale I. INTRODUZIONE La proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale ("la proposta di direttiva", "la direttiva") è stata presentata dalla Commissione il 9 dicembre 2015 1 quale parte della strategia per il mercato unico digitale in Europa. La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea ed è quindi soggetta alla procedura legislativa ordinaria. 1 Doc. 8672/15. 9901/17 mig/deo/lui/s 1

L'obiettivo della proposta di direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un quadro più armonizzato di norme di diritto contrattuale dell'ue in materia di contratti tra imprese e consumatori per la fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, in particolare le norme sui rimedi a disposizione dei consumatori nei casi di difetto di conformità o di mancata fornitura di contenuto digitale o servizi digitali. La proposta di direttiva mira a garantire un livello di protezione dei consumatori elevato e una maggiore certezza giuridica al fine di aumentare la fiducia dei consumatori europei quando effettuano acquisti transfrontalieri e rendere più facile per le imprese - specie le piccole e medie imprese ("PMI") - vendere a livello dell'ue. Il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha proceduto a dibattiti orientativi sulla proposta nel marzo (doc. 6150/16), giugno (doc. 9768/16) e dicembre 2016 (doc. 14827/16). La relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata presentata al Consiglio "Giustizia e affari interni" nel marzo 2017 (doc. 7429/17). Il 27 aprile 2016 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta di direttiva. La presidenza maltese ha riconosciuto l'importanza di questo fascicolo nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, che è anche una priorità per il Consiglio. Basandosi sugli orientamenti politici approvati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nel giugno 2016 (doc. 9768/16) e i risultati del dibattito orientativo in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni" del dicembre 2016, il Gruppo per le questioni di diritto civile (diritto contrattuale) ha proseguito le deliberazioni sulla proposta di direttiva a ritmo sostenuto. Alla luce dei sostanziali progressi realizzati nelle discussioni del Gruppo per le questioni di diritto civile (diritto contrattuale), la presidenza è del parere che si possa ora raggiungere un orientamento generale in relazione al testo degli articoli e di una serie di considerando importanti della proposta di direttiva. Mentre sembra emergere un ampio accordo sul testo degli articoli e di determinati considerando della futura direttiva, che figurano nell'addendum 1 alla presente nota, i restanti considerando saranno discussi ulteriormente e messi a punto quanto prima dopo l'approvazione, da parte del Consiglio, dell'orientamento generale. 9901/17 mig/deo/lui/s 2

Il 31 maggio 2017 il Coreper ha manifestato ampio sostegno al compromesso presentato dalla presidenza (i principali elementi del pacchetto di compromesso sono descritti nell'allegato della presente nota) e ha deciso di sottoporre al Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 giugno 2017 il pacchetto di compromesso che figura nell'addendum 1 alla presente nota per l'adozione quale orientamento generale del Consiglio. Gli elementi del testo di compromesso vanno considerati come un pacchetto globale che mira a istituire un regime ben equilibrato tra un livello elevato di protezione dei consumatori e la creazione di un ambiente favorevole per gli imprenditori dell'ue. Il compromesso prevede inoltre un delicato equilibrio fra le diverse posizioni degli Stati membri. II. CONCLUSIONI Tenendo presente l'importanza di mantenere tale delicato equilibrio, si invita il Consiglio a: a) approvare quale pacchetto di compromesso il progetto di orientamento generale figurante nell'addendum 1 alla presente nota; b) prendere nota del fatto che i restanti considerando saranno messi a punto quanto prima a livello tecnico, dopo la sessione del Consiglio; c) prendere atto che detto testo costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo per un accordo in prima lettura. 9901/17 mig/deo/lui/s 3

ALLEGATO PRINCIPALI ELEMENTI DEL PACCHETTO DI COMPROMESSO A. Campo di applicazione (a) Dati personali Riconoscendo il maggior valore dei dati personali nei modelli aziendali moderni, dall'inizio dei negoziati si è chiaramente avvertita l'esigenza di conferire al consumatore il diritto di avvalersi dei rimedi contrattuali per difetto di conformità o mancata fornitura non solo nell'ambito dei contratti in cui il consumatore corrisponde un pagamento per il contenuto digitale o il servizio digitale, ma anche nell'ambito di contratti in cui il consumatore fornisce dati personali al fornitore. Allo stesso tempo, durante tutte le discussioni si è posto l'accento sull'importanza di garantire che si evitasse qualsiasi interferenza con l'applicazione del diritto dell'unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento generale dell'ue sulla protezione dei dati ("GDPR"). Alla luce di quanto precede e tenendo conto dei pareri scritti forniti dal servizio giuridico del Consiglio 2 e dal Garante europeo della protezione dei dati 3, il testo di compromesso della presidenza include nel campo di applicazione della proposta di direttiva tutti i contratti per la fornitura di contenuto digitale o servizi digitali, eccetto quelli in cui il consumatore non corrisponde un pagamento né fornisce i dati personali al fornitore. 2 3 Doc. 15287/16. Doc. 7369/17. 9901/17 mig/deo/lui/s 4

Al fine di raggiungere un equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli delle imprese, numerose delegazioni hanno ritenuto fondamentale che la direttiva non si applichi alle situazioni in cui il fornitore non fa alcun uso commerciale dei dati personali del consumatore. Pertanto, secondo il testo di compromesso della presidenza, la proposta di direttiva non si applicherà nei casi in cui i dati personali sono trattati dal fornitore esclusivamente per la fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale o in cui il fornitore è tenuto a ottemperare agli obblighi di legge a cui è soggetto e non tratta i dati in altro modo. Il testo di compromesso inoltre chiarisce esplicitamente che qualsiasi trattamento dei dati personali nel contesto di un contratto per la fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale deve rispettare il diritto dell'unione in materia di protezione dei dati personali e che, in caso di conflitto, il diritto dell'unione in materia di protezione dei dati personali prevarrà. (b) Contenuto digitale incorporato Per quanto riguarda il contenuto digitale che fa parte di un bene in modo che tale bene sarebbe inutilizzabile o non potrebbe eseguire le sue funzioni principali in mancanza di tale contenuto digitale ("contenuto digitale incorporato"), la maggioranza ha ritenuto più opportuno che le norme applicabili ai beni determinino i rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura di tali beni e del software incorporato. Il compromesso della presidenza esclude pertanto il contenuto digitale incorporato dal campo di applicazione della proposta di direttiva. 9901/17 mig/deo/lui/s 5

(c) OTT e rapporto con le norme in materia di telecomunicazioni Alla luce dell'evoluzione del mercato di nuovi servizi digitali e applicazioni che forniscono servizi di comunicazione interpersonale e di messaggistica "over the top" (al di sopra delle reti - OTT) via Internet che portano sempre più consumatori a utilizzare tali servizi come mezzo di comunicazione piuttosto che i servizi di telecomunicazione tradizionali, si è ritenuto necessario fornire una protezione dei consumatori efficace in relazione a tali servizi emergenti. Il compromesso della presidenza rispecchia pertanto la decisione strategica adottata dal Gruppo di fornire ai consumatori che usano gli OTT i rimedi per la mancata fornitura e il difetto di conformità previsti dalla proposta di direttiva. (d) Contratti a pacchetto Per quanto riguarda i contratti a pacchetto che contengono elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri servizi o beni, il compromesso della presidenza suggerisce che la proposta di direttiva si applichi unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. Gli effetti che la soppressione dal pacchetto dell'elemento relativo al contenuto digitale o al servizio digitale possono avere sugli altri elementi del contratto a pacchetto sono regolati dal diritto nazionale. Tuttavia poiché i servizi di telecomunicazione tradizionali sono già fortemente regolamentati, in via eccezionale, l'articolo 16 della direttiva (che prevede i diritti del consumatore di recedere dai contratti a lungo termine) non dovrebbe applicarsi nei casi in cui il contratto a pacchetto includa elementi di servizi di telecomunicazione tradizionali (servizi basati sul numero). In tali casi ai contratti a pacchetto si applicheranno le norme in materia di telecomunicazioni dell'ue. 9901/17 mig/deo/lui/s 6

B. Criteri di conformità Seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nel giugno e dicembre 2016, il compromesso della presidenza prevede un equilibrio tra criteri di conformità "soggettivi" (ossia concordati nel contratto) e criteri di conformità "oggettivi" (ossia previsti dalla legge). Il compromesso della presidenza chiarisce altresì che qualora il contenuto digitale o il servizio digitale non rispetti i diritti dei terzi, in particolare quelli relativi alla proprietà intellettuale, si tratta di una questione di non conformità e che, in caso di violazione di tali diritti, si applicano i rimedi per i difetti di conformità previsti dalla direttiva, a meno che il diritto nazionale non preveda la nullità o la risoluzione del contratto in conseguenza di tale violazione. C. Rimedi (a) Rimedi per la mancata fornitura Al fine di salvaguardare gli interessi sia dei fornitori che dei consumatori, il compromesso della presidenza sui rimedi per la mancata fornitura comprende l'obbligo principale per il consumatore di offrire al fornitore una seconda opportunità di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Si applicano tuttavia garanzie che consentano al consumatore di recedere immediatamente dal contratto in determinate situazioni senza offrire al fornitore una seconda opportunità. (b) Rimedi per i difetti di conformità Al fine di rispettare i diversi sistemi degli Stati membri e preservare un giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori e dei fornitori, il testo di compromesso della presidenza, contrariamente alla proposta della Commissione, non prevede una rigida gerarchia dei rimedi in caso di difetto di conformità, ma consente una maggiore flessibilità nell'accesso ai diversi rimedi (il ripristino della conformità, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto) stabilendone le condizioni. 9901/17 mig/deo/lui/s 7

D. Limiti di tempo alla responsabilità del fornitore per non conformità e inversione dell'onere della prova Per quanto riguarda i limiti di tempo alla responsabilità del fornitore per non conformità e il relativo limite di tempo per l'inversione dell'onere della prova (articoli 9 bis e 10), le opinioni degli Stati membri sono risultate molto divergenti. Il testo della presidenza su tali disposizioni dovrebbe pertanto essere considerato come parte di un compromesso globale inteso a ravvicinare quanto più possibile le opinioni divergenti delle delegazioni e puntare sul loro spirito di compromesso e sulle concessioni in merito ad altre parti del pacchetto di compromesso. Tenendo conto dei concetti molto diversi presenti nelle normative nazionali degli Stati membri in materia di periodi di garanzia e termini di prescrizione, il compromesso della presidenza ha dovuto riconoscere che non sarebbe stato possibile stabilire norme pienamente armonizzate per quanto riguarda i limiti di tempo. Pertanto, al fine di conseguire gli obiettivi della proposta di direttiva, il compromesso della presidenza all'articolo 9 bis prevede che i periodi di garanzia e i termini di prescrizione stabiliti dal diritto nazionale per la responsabilità del fornitore in caso di difetto di conformità (espresso in termini semplificati) non possano essere inferiori a due anni. In merito al termine per l'inversione dell'onere della prova (articolo 10, paragrafo 1 bis), la presidenza propone un periodo di un anno come compromesso tra le delegazioni che preferiscono un periodo di soli sei mesi, quelle che preferiscono un periodo di un anno e quelle che lo vorrebbero allineato al termine di due anni di cui all'articolo 9 bis. E. Altri diritti dei consumatori Il testo di compromesso in merito agli articoli 15 e 16 che stabiliscono i diritti del consumatore in caso di modifica del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del fornitore e il diritto del consumatore alla recessione nel caso di contratti a lungo termine sono elementi importanti di un pacchetto equilibrato che protegge i consumatori dall'essere vincolati a un contratto modificato o a un contratto a lungo termine che a loro non interessa più. 9901/17 mig/deo/lui/s 8