PROPOSTA DI LEGGE Diritti di rappresentanza e associazione per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare Art. 1 1. La tutela dei diritti individuali e collettivi degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare in relazione al loro rapporto di impiego è garantita a livello nazionale e locale da organi rappresentativi elettivi. 2. Tali organismi, collettivamente denominati rappresentanza militare, hanno autonomia organizzativa ed economica. Hanno la titolarità esclusiva del ruolo negoziale per propri rappresentati. 3. Gli eletti negli organismi della rappresentanza militare non possono essere sanzionati per le opinioni espresse nell esercizio del proprio mandato, salvo che non costituiscano reato. Art. 2 1. Possono essere costituite associazioni tra militari per la promozione e la valorizzazione delle professionalità, per la tutela morale e sociale dei propri iscritti e per la ricollocazione professionale dopo il congedo. 2. Le associazioni devono essere costituite mediante atto pubblico, non sono soggette ad autorizzazione ma sono iscritte in apposito albo e gli statuti devono ispirarsi a principi costituzionali di democrazia, non discriminazione e parità di genere. Art. 3 1. La rappresentanza militare formula pareri, proposte e richieste sulle seguenti materie: a) rapporto di impiego; b) trattamento economico; c) orario di lavoro, licenze, permessi e aspettativa ; d) previdenza fondamentale e integrativa; e) formazione professionale e riqualificazione post congedo; f) alloggi di servizio e provvidenze per il diritto alla casa; g) tutela individuale e collettiva dei militari, con riferimento in particolare ai diritti fondamentali di cittadinanza, di parità di genere e di libertà di coscienza; h) mobilità collettiva e individuale del personale; i) provvedimenti ordinativi generali e specifici che incidono sul personale; j) sicurezza dei luoghi di lavoro. Art. 4 1. La rappresentanza militare è funzionalmente distinta nel comparto Difesa e nel comparto Sicurezza. Appartengono al comparto Difesa le rappresentanze di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare, al comparto Sicurezza le rappresentanze dell Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto. 2. Di norma i comparti deliberano separatamente.
3. Gli organi nazionali del comparto Difesa e quelli del comparto Sicurezza possono consultarsi e coordinarsi rispettivamente con le associazioni professionali tra militari, ove costituite, e le organizzazioni sindacali delle forze di polizia a ordinamento civile. Art. 5 1. Gli organi nazionali della rappresentanza militare sono parte sociale e hanno la responsabilità esclusiva del ruolo negoziale per i propri rappresentati. 2. Quando costituiti in delegazione trattante hanno piena autonomia e pari dignità rispetto alle controparti pubbliche. 3. Sono controparti politiche, in relazione agli argomenti della trattativa, i ministri della Difesa, degli Interni, dei Trasporti e dell Economia e delle finanze. Se partecipanti, i rappresentanti degli stati maggiori o dei comandi generali fanno parte della delegazione ministeriale. Art. 6 1. La rappresentanza militare è costituita da un Consiglio centrale dei rappresentanti e dai Consigli di base dei rappresentanti costituiti, in relazione agli ordinamenti di Forza armata o di Corpo, in tutte le articolazioni il cui comandante rivesta la qualifica di comandante di corpo. 2. Sono altresì costituite delegazioni regionali interforze aventi competenza sulle problematiche degli alloggi, della formazione professionale, del reinserimento lavorativo dopo il congedo. 3. Il regolamento di cui all Art. 15 ne definisce le norme organizzative e di funzionamento. Art. 7 1. Ai fini elettorali e della composizione dei Consigli, i rappresentanti vengono eletti separatamente dal personale avente qualifica dirigenziale e da quello non dirigenziale. Art. 8 1. I componenti dei Consigli di base dei rappresentanti sono eletti con voto individuale, libero e segreto da tutti i componenti l unità di base in ragione di un rappresentante ogni cento elettori o frazione per unità fino a mille persone e di un rappresentante ogni centocinquanta elettori oltre le mille persone, con un numero minimo di rappresentanti, in quest ultimo caso, di dieci. 2. Le elezioni avvengono sulla base di liste locali sottoscritte da almeno il cinque per cento del personale dell unità di base e formate in modo da garantire la rappresentanza equilibrata delle qualifiche e dei generi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all Art. 15 3. I componenti del Consiglio nazionale dei rappresentanti sono eletti con voto individuale, libero e segreto sulla base di liste nazionali formate in modo da garantire la rappresentanza equilibrata delle qualifiche e dei generi dagli eletti nei Consigli di base secondo le modalità definite dal regolamento di cui all Art. 15. Le elezioni avvengono separatamente per ciascuna forza armata o corpo. 4. Le delegazioni regionali sono eletti dai delegati di base contestualmente alle elezioni del Consiglio nazionale con modalità di cui al comma 3.
5. Tutte le elezioni avvengono con voto limitato secondo le modalità definite dal regolamento di cui all Art. 15. Lo stesso regolamento definisce le modalità per garantire il diritto di voto ai militari che si trovassero in missione al di fuori della propria sede di servizio. Art. 9 1. Il Consiglio nazionale e i Consigli di base dei rappresentanti eleggono al loro interno, a maggioranza qualificata, il presidente, che convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ne assume la rappresentanza e fissa, con il comitato di presidenza, l ordine del giorno. 2. In ogni Consiglio è altresì eletto un comitato di presidenza i cui componenti sono eletti separatamente per ciascuna categoria di personale in modo da garantirne la massima rappresentatività. 3. Il segretario è il delegato più alto in grado e ha la responsabilità disciplinare sui delegati che esercita per il tramite del comandante dell unità affiancata. Art. 10 1. Gli eletti nei consigli dei rappresentanti restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta. 2. Possono pubblicamente esprimere opinioni sulle materie di competenza della rappresentanza militare. 3. Non possono essere trasferiti d autorità, se non il proprio consenso e quello del consigli di appartenenza per tutta la durata del loro mandato. 4. Non gode del diritto di elettorato passivo chi ricopre incarichi di comando o di alta dirigenza. I criteri per l individuazione degli incarichi che comportano tale esclusione sono definiti dal regolamento di cui all Art. 15. Art. 11 1. I militari possono tenere riunioni fuori dall orario di servizio anche in divisa in locali dell amministrazione di appartenenza. 2. Inoltre, su richiesta dei consigli dei rappresentanti e quando non impegnati in attività operative, si possono tenere riunioni in orario di servizio nel limite di dieci ore annue, compatibilmente con le esigenze di servizio. Art. 12 1. I consigli dei rappresentanti deliberano per comparto, per sezione di forza armata o corpo e, per le questioni di interesse generale, anche in composizione interforze. 2. Le deliberazioni possono riguardare sia questioni di carattere generale che individuali o ristrette a specifiche problematiche. Le deliberazioni, salvo che i consigli dispongano altrimenti, sono pubblicate sul sito Internet del Consiglio nazionale o all albo interno del reparto per quelli di base. 3. Alle questioni sottoposte dai consigli di base al comandante del reparto corrispondente deve essere data risposta entro trenta giorni, o entro dieci se il consiglio ne chiede la trattazione urgente. 4. In caso di mancata risposta o di mancata concordanza con il consiglio proponente, il comandante o il consiglio possono chiedere al comando immediatamente sovraordinato di esprimersi in merito. In caso di ulteriore disaccordo viene
interessato un organismo di mediazione paritario costituito secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all Art. 15. 5. Analogamente avviene per le questioni che non trovano concordanza tra il Consiglio centrale e la corrispondente autorità militare. Nel qual caso della questione viene investito il ministro competente. In caso di ulteriore disaccordo viene interpellato l organismo di mediazione nazionale costituito in modo da garantirne l autonomia e l imparzialità di giudizio secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all Art. 15. Art. 13 1. Le spese per il funzionamento dei consigli dei rappresentanti sono a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni. 2. Per garantire l autonomia e l indipendenza dei consiglieri nazionali, questi sono posti fuori ruolo per tutto il periodo di vigenza dell incarico, durante il quale maturano comunque tutti i diritti e le anzianità connesse al grado. 3. È istituito un ente avente autonomia amministrativa e disciplinare per ciascuna forza armata o corpo, direttamente dipendente dal rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale. Ne è comandante l ufficiale più alto in grado eletto nel corrispondente consiglio nazionale. Il sottocapo di stato maggiore di ciascuna forza armata o il vice comandante generale dell Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di comandante di corpo per le questioni disciplinari e di gestione del personale del corrispondente consiglio nazionale. Art.14 1. Le associazioni di cui all Art. 2 sono formate, dirette e rappresentate da appartenenti forze armate o corpi di polizia a ordinamento militare, in attività di servizio o in quiescenza. Esse non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali o politiche. 2. Le associazioni possono essere consultate dai consigli dei rappresentanti su questioni di reciproco interesse e i delegati eletti nei consigli dei rappresentanti nazionali e di base possono partecipare alle riunioni e alle iniziative delle associazioni su questioni rientranti nella competenza della rappresentanza militare. 3. I consigli dei rappresentanti possono trattenere relazioni orizzontali con le associazioni professionali di cui all Art. 2. I consigli dei rappresentanti delle forze di polizia a ordinamento militare possono intrattenere analoghe relazioni con le organizzazioni sindacali a ordinamento civile. 4. Quando il consiglio nazionale dei delegati è costituito in delegazione trattante può chiedere la partecipazione come consulenti di esperti appartenenti alle associazioni stesse o ai sindacati cui al comma 3. Art. 15 1. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento su proposta dei Ministri della difesa, dell economia e delle finanze, dei trasporti e con il concerto del Ministero dell interno e sentito il Consiglio centrale della rappresentanza per definire le modalità di funzionamento e di organizzazione dei consigli dei rappresentanti. Sul decreto si esprimono entro sessanta giorni, con parere
vincolante, le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.