Tribunale di Genova Sezione Imprese RG. 10401/2013 Osservato in fatto che: con ricorso 26 agosto 2013 la Associazione Sportiva Entella Chiavari 1914 ha esposto di aver convenuto in giudizio la società Virtus Entella Srl al fine di far accertare il proprio diritto esclusivo all uso dei segni distintivi costituenti marchio di fatto e relativi al sostantivo Entella, allo scudetto ed ai colori sociali bianco e azzurro; di aver verificato l assunzione di iniziative nel mese di agosto da parte della convenuta volte ad usurpare la storica tradizione della gloriosa Entella di cui la esponente è unica titolare, consistenti in particolare nell insistente reclamizzazione del centenario della squadra con l organizzazione di feste, sfilate e la realizzazione di nuove divise recanti i nomi dei giocatori militanti nella prima squadra dell Entella Chiavari dal 1914 nonché una maglia celebrativa del Centenario contenente i nomi di tutti i presidenti della storia della squadra; la ricorrente ha individuato il fumus boni iuris nel suo diritto all utilizzo dei segni distintivi già appartenenti alla Entella Chiavari fondata nel 1914 ed il periculum nella lesione alla propria immagine ed alla rinomanza legata alla storica tradizione Entella ; si è costituita con memoria in sede di udienza la convenuta Virtus Entella Srl contestando la stessa possibilità di confusione e confondibilità per la diversità delle denominazioni aventi in comune il solo toponimo Entella, l utilizzo della denominazione nell intero nelle comunicazioni, l insussistenza di alcun acquisto derivativo da parte dell attrice dei segni distintivi appartenuti alla Associazione Calcio Entella Chiavari Srl dichiarata fallita con sentenza n. 947/2002, l infondatezza della pretesa del Chiarelli ad un marchio di fatto in quanto non esercente alcuna
impresa, l insussistenza comunque del periculum in mora in quanto l episodio del festeggiamento dei 100 anni della squadra di calcio Entella si era già verificato ed era esaurito; si è costituita con memoria l interveniente in causa Associazione Calcio Dilettantistica Entella ribadendo quanto già argomentato nella causa di merito, precisamente la sua costituzione avvenuta nel 1989, in data anteriore all acquisto della denominazione Entella da parte dell attrice; atteso il deposito delle memorie di costituzione in sede di udienza, il Giudice ha fissato altra data per la discussione del ricorso; all esito dello svolgimento della discussione, visti gli argomenti ed esaminati gli atti, il Giudice osserva quanto segue. In via preliminare si osserva come la ricorrente abbia depositato ricorso nella causa avente RG 12870/2012, dunque un ricorso in corso di causa; per errore però vi è stata l iscrizione a ruolo come domanda cautelare ante causam, con il versamento del relativo contributo unificato. Si tratta però di un evidente errore in quanto sia la ricorrente sia i convenuti resistenti hanno più volte fatto richiamo alla causa tra loro pendente, avente appunto il numero di ruolo indicato da parte ricorrente, né alcuno ha mai sollevato rilievi sul punto. Ne segue che il ricorso deve essere trattato come domanda cautelare in corso di causa, come richiesto dalla stessa ricorrente. La vicenda oggetto del ricorso cautelare attiene precipuamente all esistenza di festeggiamenti tenuti nel mese di agosto dalla Virtus Entella Srl per la tradizione centenaria del calcio chiavarese, posto che la Entella Calcio è nata nel 1914 e dunque ne ricorre il prossimo anno appunto il centenario, situazione in realtà già segnalata dalla ricorrente nell atto introduttivo- vedi pagina 5 ove si fa riferimento ai messaggi pubblicitari sui quotidiani che reclamizzano 1914-2014 Centenario Entella -. Tuttavia, prima di affrontare il profilo dei presupposti del ricorso cautelare occorre affrontare una questione avente natura preliminare: la possibilità per parte attrice nel merito, qui ricorrente, in quanto associazione non riconosciuta, di essere titolare di segni distintivi quali il marchio di fatto che invoca e dunque la possibile valutazione comparativa dei segni utilizzati dai soggetti presenti in giudizio, una associazione non riconosciuta ed una società di capitali.
La questione deve essere ricostruita in termini generali, con riguardo al concetto stesso di impresa, fermo restando che il CPI si occupa appunto della tutela dei segni distintivi dell impresa, ma occorre altresì far specifico riferimento alla vicenda delle organizzazione di gestione del gioco del calcio e quindi alla questione della titolarità, in capo alla associazioni o alle società che si occupano del gioco del calcio, di marchi di impresa con specifico riguardo alla denominazione. Sul carattere di impresa della Associazione sportiva dilettantistica A.C. Entella Chiavari 1914. Appare utile sul punto richiamare lo sviluppo giurisprudenziale avvenuto nel contiguo campo della concezione di impresa nell applicazione della disciplina della concorrenza. Ai sensi dell art. 2082 cc è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi; partendo da questa definizione la giurisprudenza ha esteso progressivamente la nozione ritenendo centrale il requisito dell organizzazione stabile tramite la quale l attività economica viene realizzata; la qualifica è stata quindi riconosciuta in capo ai soggetti che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi in modo continuativo, avvalendosi di una organizzazione stabile e con criteri di economicità in particolare si veda la decisione Trib. Milano 25.3.2003 nella quale è stata ritenuta presene una fattispecie di concorrenza sleale tra due associazioni senza fini di lucro, l Associazione Nazionale Vetrinisti d Italia e l Accademia Vetrinistica italiana, per il carattere continuativo e stabile dell attività svolta con criteri di economicità intesi nel senso minimo del pareggio fra costi e ricavi-. Nella presente fattispecie l associazione sportiva dilettantistica AC Entella Chiavari 1914 ha quale scopo in particolare la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione del gioco del calcio tramite la partecipazione a gare e tornei come da art. 4 dello Statuto prodotto sub. 2 fascicolo di merito- e tale attività svolge certamente dal 2003 anno nel quale la FIGC prende atto del mutamento di denominazione sociale ancora doc. 2 fascicolo di merito- sebbene, per quanto si ricava dalla dichiarazione proveniente dalla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Ligure doc. 3 fascicolo merito- l attività viene svolta dal 1977, anno di affiliazione alla FIGC. Inoltre, partecipa al campionato di terza categoria doc. 3 fascicolo attoreo merito- ed utilizza con continuità un
impianto sportivo concesso in uso dal Comune di Chiavari doc. 3 fascicolo merito-; inoltre, nel lamentare i danni subiti dalla affermata usurpazione dei propri segni distintivi, parte attrice ricorda l importanza per l attività della associazione delle iscrizioni al club e della partecipazione degli sponsor, evidenziandosi così la necessità di una gestione avente il carattere della economicità, vale a dire un risultato di pareggio tra entrate e uscite. Certamente il bilancio della Virtus Entella Srl è di tipo diverso e la movimentazione economica ha altra portata, ma la differenza formale tra i due soggetti non elide nel primo la qualifica di impresa, se pure con connotati particolari. Infatti, la diversità delle strutture organizzative in esame potrà avere conseguenza nella eventuale valutazione comparativa tra i segni distintivi utilizzati, ma non elimina in astratto la possibilità per l attrice di vantare la titolarità di un marchio di fatto. Inoltre, occorre ricordare come le società sportive siano sempre state considerate società anomale; nel nostro Paese, che pure da tempo conosce realtà di organizzazioni calcistiche centro di movimentazioni di capitali ingenti, soltanto il 4 marzo 1981 è stata introdotta la legge cardine della disciplina delle società sportive professionistiche, la n. 91, la quale ha stabilito non soltanto che la prestazione a titolo oneroso dello sportivo costituisce una forma di lavoro subordinato, ma ha stabilito altresì norme cogenti relative alla forma ed all organizzazione delle società professionistiche. L art. 10 della l. 91 impone alle società la forma della società per azioni o a responsabilità limitata ed inizialmente era escluso il fine di lucro, dovendo le società reinvestire nell attività sportiva, unico oggetto esclusivo non potendo ridistribuire gli utili ai soci, situazione poi modificata con la successiva l. 586/1996, ispirata dalla sentenza Bosman della Corte di Giustizia del 1995, che segna l ulteriore stadio del processo evolutivo della disciplina delle società sportive professionistiche. Prima dell introduzione della legge 91 le associazioni sportive avevano quali caratteristiche fondamentali la struttura aperta con la possibilità di mutamento dei componenti, l organizzazione fissata dallo statuto sociale, il patrimonio proprio distinto da quello degli associati e l unica differenza tra le associazioni calcistiche e le altre associazioni sportive era che per le prime era necessaria la forma scritta per lo statuto sociale che doveva essere allegato alla domanda di
affiliazione alla federazione sportiva. Questo tipo di organizzazione è quella propria di parte attrice ed è ancora attuata dalle società calcistiche dilettantistiche, quale appunto la AC Entella 1914. Prima dunque della riforma del 1981 anche i club calcistici di un certo rilievo potevano avere una struttura organizzativa su base associativa, pur svolgendo una attività di impresa nel senso della fornitura del servizio sportivo del calcio. Sulla titolarità in capo ai club calcistici di marchi d impresa, o meglio, sulla tutelabilità come marchi del segno denominativo della squadra. La problematica della tutelabilità dei segni distintivi dei club si ricollega al loro essere anomali, attesa la funzione del marchio d impresa, che è quella di collegare il segno che contraddistingue un prodotto all impresa che lo realizza. L art. 7 del CPI precisa che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente.. purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese. La prima questione è se la denominazione di una squadra possa costituire un valido marchio e, problema presente nel caso di specie e frequente per la natura tipica delle denominazioni delle squadre calcistiche, se il segno, qualora si tratti di un nome geografico, possa essere tutelato. Con riguardo al primo aspetto si ricorda come ancora negli anni 90 si discutesse della tutelabilità della denominazione come marchio piuttosto che tramite la disciplina della tutela del nome; è qui interessante richiamare un provvedimento del Tribunale di Venezia, 5.3.1990, con il quale è stata esclusa l applicabilità della disciplina dei marchi d impresa ritenendo che il nome della squadra non potesse ritenersi diretto a distinguere un prodotto o un servizio e questo perché la squadra non era un prodotto e l attività sportiva era diretta non al generale pubblico dei consumatori ma soltanto ai sostenitori di quel club. Da qui la ritenuta applicabilità della disciplina della denominazione sociale e non quella industrialistica. Tale impostazione non era condivisibile in quanto i club non producono il prodotto squadra ma fornivano e forniscono il diverso servizio costituito dallo spettacolo sportivo. Oggi il CPI riconosce nel suo art. 8 comma 3 la possibilità di registrare come
marchi, se notori, i segni usati in campo.. sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche... E ben vero che la stessa difesa attorea a volte parla di denominazione, così operando un richiamo alla disciplina della tutela del nome, pur invocando in generale la tutela di un affermato marchio di fatto: la corretta qualificazione delle pretesa, anche a fronte di quanto sopra argomentato, porta a concludere che la AC Entella 1914 può ritenersi in astratto legittimata ad invocare una tutela di un affermato marchio di fatto con riferimento sia al nome della squadra Entella 1914 sia allo scudetto. L altro aspetto problematico ricordato, quello legato alla tutelabilità di un marchio spesso corrispondente ad una denominazione geografica, può essere risolto con l inquadramento del marchio che ne deriva purché non si esaurisca in una mera indicazione geografica. Il presente ricorso cautelare investe un aspetto specifico di tutela: afferma l attrice di aver acquisito i segni distintivi della A.C. Entella Chiavari 1914, gloriosa società di calcio fondata appunto agli inizi del secolo scorso, protagonista del campionato nazionale di serie C2, di serie D e di Eccellenza, dichiarata fallita dal Tribunale di Chiavari con sentenza n. 947/2002. La lesione attuata con le manifestazioni dell agosto 2013 sarebbe appunto legata alla affermata appropriazione, da parte della convenuta, della tradizione calcistica della quale sarebbe invece unica erede la ricorrente. Nell atto introduttivo del giudizio di merito e nel ricorso pagina 4 in punto fumus boni iuris - si legge che i segni distintivi della gloriosa Entella.. sono stati prontamente rilevati dal sig. Mauro Chiarelli e da subito utilizzati per contraddistinguere la squadra A.C. Pro Entella Chiavari 1914 poi A.C. Entella Chiavari 1914 : tale affermazione non trova riscontro documentale. Al contrario, il curatore del fallimento della Associazione Calcio Entella Srl ha dichiarato che i segni distintivi della squadra (denominazione, scudetto, colori) non sono mai stati ceduti ad alcuno così dichiarazione prodotta in questa fase dalla convenuta sub. 3 e depositata nel merito sub. 10-. Inoltre, la documentazione proveniente dalla FIGC indica solo la presenza di un cambiamento di denominazione sociale intervenuto nel 2003, da AC Pro Entella Chiavari 1914 a AC Entella
Chiavari 1914 doc. 2 fascicolo merito parte attrice-. Mancando il presupposto del fumus boni iuris invocato in questa sede, avendo la ricorrente lamentato l esistenza di manifestazioni nel mese di agosto volte a ricollegare l attività della Virtus Entella alla tradizione calcistica della Entella fallita nel 2002, il presente ricorso deve essere respinto. Atteso il contenuto del ricorso, non occorre esaminare la validità del marchio denominativo Entella, costituente toponimo, né la presenza di un effettivo preuso, comunque di natura locale. Nella causa di merito dovrà essere oggetto di valutazione l esistenza di un marchio di fatto e dell affermato preuso, dovendosi per altro fin d ora rilevare come nel caso di specie la Virtus Entella Srl abbia depositato domanda di registrazione di marchio riferita allo scudetto con i colori bianco e azzurro ed il preuso risulti di carattere locale e come sia intervenuta in giudizio la Associazione Calcio Dilettantistica Entella la quale ha dichiarato di essersi costituita con atto pubblico in data 29.6.1989 e di avere quale oggetto la promozione del gioco del calcio e sia affiliata alla FIGC. Spese all esito del giudizio. Pqm Visti gli artt. 669bis e ss., 700 cpc, 131 CPI, respinge il ricorso. Si comunichi. Genova, 21 ottobre 2013 Il Giudice Dott.ssa Lorenza Calcagno