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COMUNE DI RAPAGNANO (Provincia di Fermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 02.08.2014 1

SOMMARIO Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Presupposto impositivo Articolo 3 Soggetto attivo Articolo 4 Soggetto passivo Articolo 5 Base imponibile Articolo 6 Determinazione del valore delle aree fabbricabili Articolo 7 Periodicità della tassa Articolo 8 - Determinazione delle aliquote Articolo 9 Detrazioni riduzioni esenzioni Articolo 10 Individuazione dei servizi indivisibili Articolo 11 Funzionario responsabile Articolo 12 Dichiarazione Articolo 13 Versamenti Articolo 14 Scadenze di versamento Articolo 15 Somme di modesto ammontare Articolo 16 Rimborsi e compensazioni Articolo 17 Accertamento, sanzioni ed interessi Articolo 18 Riscossione coattiva Articolo 19 Entrata in vigore del regolamento Articolo 20 Clausola di adeguamento 2

Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell Imposta Unica Comunale IUC, prevista dai commi dal 669 al 679 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità) e successive modificazioni ed integrazioni ( Decreto Legge 6 marzo 2014 n.16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68). 2. Per quanto non previsto e disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Articolo 2 Presupposto impositivo 1. Il presupposto impositivo della TASI è la proprietà o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell Imposta Municipale Propria (IMU). Articolo 3 Soggetto attivo 1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativo agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Articolo 4 Soggetto passivo 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 3.L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 3

Articolo 5 Base imponibile 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria IMU di cui all articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. 2. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati: per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall articolo 10 del DLgs 42/2004; per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. Le suddette riduzioni non sono cumulabili. 3.Le caratteristiche, le modalità e le condizioni per applicare le riduzioni del 50% sono quelle previste nel Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria ( IMU). 4. Rimangono valide le autodichiarazioni per la riduzione del 50% presentate ai fini dell Imposta Municipale Propria (IMU). Articolo 6 Determinazione del valore delle aree fabbricabili Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto nel vigente regolamento comunale per l applicazione dell Imposta Municipale Propria ( IMU). Articolo 7 Periodicità della tassa 1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. 2. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 3. Per ogni anno solare corrisponde un obbligazione tributaria. Articolo 8 - Determinazione delle aliquote 1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale approva le aliquote, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, rispettando le disposizioni di cui all art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. Articolo 9 Detrazioni riduzioni esenzioni 1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, ai sensi dell art.9 del presente regolamento, il Comune può stabilire l applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, in riferimento alla normativa vigente. 2. Sono esenti dal tributo TASI: - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, di cui all art.9, comma 8, del Decreto Legislativo n.23/2011,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; - gli immobili di cui all 'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 4

Articolo 10 Individuazione dei servizi indivisibili 1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l aliquota del tributo, saranno determinati i servizi indivisibili comunali, dei quali saranno indicati i costi relativi alla cui copertura la TASI è diretta. Articolo 11 Funzionario responsabile 1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge. Articolo 12 Dichiarazione 1. I soggetti passivi tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione del Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui ha iniziato il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell applicazione dell IMU, valgono anche con riferimento alla TASI. 3. La dichiarazione produce gli effetti di legge. Articolo 13 Versamenti 1. I contribuenti, per il versamento del tributo, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l apposito bollettino postale. 2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l anno in corso in due rate: - la prima pari all importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente, - la seconda rata, a saldo del tributo dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti. Articolo 14 Scadenze di versamento 1. Il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza: - prima rata: 16 giugno; - seconda rata: 16 dicembre. 2. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Articolo 15 Somme di modesto ammontare 1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 (dodici) euro per anno d imposta. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo ed a prescindere dalla contitolarità. Articolo 16 Rimborsi e compensazioni 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 5

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. 3. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 12,00. 4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Articolo 17 Accertamento, sanzioni ed interessi 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 4.In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00. 6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00; 7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 9. Sulle somme dovute a titolo di TASI si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. 10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Articolo 18 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 6

Articolo 19 Entrata in vigore del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014. Articolo 20 Clausola di adeguamento 1.Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione Regolamentare con esse in contrasto. 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. 7