Il punto sulle regole di determinazione del reddito d impresa

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Il punto sulle regole di determinazione del reddito d impresa Il principio di derivazione rafforzata tra interpretazioni consolidate e criticità ancora da risolvere Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it Roma, 28 febbraio 2018 Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it 1

Il nuovo principio di derivazione rafforzata OIC L art.83tuircosìcomemodificatodall art.13bisdeld.l.n.244del2016 1.Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all articolo 2435 ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili. 1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all articolo 2435 ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 2

Ambito soggettivo (circ. Assonime n. 14 del 2017) L esclusione delle microimprese: motivazioni e possibilità di accedere alla derivazione rinunciando alle semplificazioni Gli intermediari finanziari non IAS/IFRS: i confidi minori e gli operatori del microcredito del d.l.vo n. 136 del 2015 e la sorte dei soggetti che svolgono attività di natura finanziaria,manonneiconfrontidelpubblicoaisensideld.m.n.53n.2015 Leimpresediassicurazione:icarveout deld.l.von.139del2015 Le società di persone: l art. 111 duodecies delle disposizioni attuative del c.c. e i profili civilisticivsl art.13biscomma1deld.l.n.244del2016 Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. 3

Ambito soggettivo (risposte Telefisco 2018) 25. Società di persone e branch Si chiede conferma che il principio di derivazione rafforzata non si applica mai nel caso di società di persone, mentre risulta applicabile nell ipotesi di stabili organizzazioni di società estere se tenute, secondo l articolo 152 del Tuir, a determinare l imponibile in base agli Oic. Si conferma che il principio di derivazione rafforzata esteso, in sede di conversione del Dl Mille-proroghe 2017 ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, non si applica alla determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone. Al contrario, si ritiene che lo stesso principio trovi applicazione per la determinazione della base imponibile Ires dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia. Questi ultimi, infatti, sono soggetti Ires e sono tenuti a redigere il rendiconto economico e patrimoniale secondo le disposizioni previste per le società e gli enti residenti, adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se il soggetto fosse residente in Italia (Ias/Ifrs o principi contabili nazionali a seconda di quanto previsto dalle norme interne in ordine all adozione, per obbligo o facoltà, degli uni o degli altri). 4

Ambito soggettivo (risposte Telefisco 2018) 27. Microimpresa in ordinaria Una microimpresa che opta per la redazione del bilancio in forma ordinaria può applicare le regole della derivazione rafforzata? L articolo 13 bis del Dl Milleproroghe 2017, nell estendere il principio di derivazione rafforzata previsto dall articolo 83 del Tuir ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, ha escluso espressamente le micro-imprese, ovvero quelle imprese che presentano i limiti dimensionali previsti dall articolo 2435-ter del Codice civile. Si tratta di un esclusione connessa alla ricorrenza in capo all impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa. In tal senso, è ininfluente l eventuale scelta di una micro-impresa di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione previsti dalla disciplina codicistica, atteso che alle micro-imprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli strumenti finanziari derivati (valutazione quest ultima obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata). 5

Il d.m. 3.8.2017(pubblicato sulla GU n. 187 dell 11.8.2017) reca - disposizioni di revisione dei cd. decreti IAS/IFRS e, in particolare, degli articoli 2, 5 e 7 del d.m. 8.6.2011(art. 1) - disposizioni di coordinamento volte a chiarire quali sono le norme dei cd. decreti IAS/IFRS (d.m. n. 48 del 2009 e d.m. 8.6.2011) da applicare, in quanto compatibili, ancheaisoggettioic(art.2).intalmodo,cosìcomegiàavvenutoperisoggettiias/ifrs viene definito il contenuto del principio di derivazione rafforzata - una clausola di salvaguardia(art. 3) che si propone di fare salvi i comportamenti adottati dalle imprese prima dell entrata in vigore del decreto, qualora siano nel frattempo già scaduti i termini di versamento 6

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli: 1)art.2,commi1,2e3: 1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio. 2.AncheaisoggettiIAS,fermorestandoquantoprevistoalcomma1,siapplicanoledisposizionidelCapoII,SezioneI del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico. 3. Per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati 7

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli: 1)art.2,commi1,2e3 Implicazioni: prevalenza della sostanza sulla forma: anche per i soggetti OIC la derivazione implica il recepimento delle rappresentazioni conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma così come declinate dagli OIC(cfr. la relazione illustrativa) deroga ai criteri di imputazione temporale dell art. 109 commi 1 e 2: superamento dei criteri di certezza dell esistenza/det. oggettiva dell ammontare e delle regole che considerano il costo ricavo conseguito sulla base del trasferimento giuridico dei beni. preminenza delle regole fiscali che derogano alle risultanze di bilancio per motivi fiscali: i limiti alla rilevanza delle valutazioni (ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore) o alla deducibilità di talune tipologie di spese, le norme di esenzione/esclusione, il principio di cassa, ecc. conferma della deroga dell art. 106 in caso di prima iscrizione dei crediti: le valutazioni strumentali alle qualificazioni son recepite per derivazione; quelle autonome rispetto alle qualificazioni no. Questo concetto dovrebbe valere in termini generali (cfr. circ. Assonime n.14 del 2017 e circ. Agenzia entrate n. 7/e del 2011) 8

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli: 1)art.2,commi1,2e3 Implicazioni: prevalenza della sostanza sulla forma: anche per i soggetti OIC la derivazione implica il recepimento delle rappresentazioni conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma cos come declinate dagli OIC(cfr. la relazione illustrativa) deroga ai criteri di imputazione temporale dell art. 109 commi 1 e 2: superamento dei criteri di certezza dell esistenza/det. oggettiva dell ammontare e delle regole che considerano il costo ricavo conseguito sulla base del trasferimento giuridico dei beni. preminenza delle regole fiscali che derogano alle risultanze di bilancio per motivi fiscali: i limiti alla rilevanza delle valutazioni (ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore) o alla deducibilità di talune tipologie di spese, le norme di esenzione/esclusione, il principio di cassa, ecc. conferma della deroga dell art. 106 in caso di prima iscrizione dei crediti: le valutazioni strumentali alle qualificazioni son recepite per derivazione; quelle autonome rispetto alle qualificazioni no. Questo concetto dovrebbe valere in termini generali (cfr. circ. Assonime n.14 del 2017 e circ. Agenzia entrate n. 7/e del 2011) 9

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli: 2) art. 3, con la precisazione che il comma 2 si applica anche alle transazioni intercorse con soggetti microimprese: 1. Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi nè doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi. 2. Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IASesoggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività. 3. Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta. 4. Si applica, in ogni caso, l'articolo 89, comma 6, del testo unico con riferimento agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g- bis) e g-ter) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico 10

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: 1)art.2,comma2; 2. I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. Implicazioni: Ai fini dell IRAP assumono rilevanza anche le componenti che, in base ai nuovi OIC, vanno imputate direttamente a patrimonio netto(cfr. l OIC 29). 11

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: 2)art.3,comma1,pergliimmobilidicuialprincipiocontabileOIC16; 1. Gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16, dello IAS 40 o dell'ifrs 5 si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all'art. 43 del testo unico. Implicazioni: La nozione di strumentalità degli immobili va desunta dalla disciplina del TUIR, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio. 12

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: 3)art.5 1. Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano: a) similari alle azioniglistrumentifinanziarichepresentanoirequisitidicuiallaletteraa)delcomma2dell'art.44deltestounico;b) similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico. 2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 109 del testo unico anche alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari di cui al comma precedente. 3. Alle remunerazioni degli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1 imputate a patrimonio netto si applicano le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 109 del testo unico. 4. Nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale; parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell'art. 112 del testo unico. 4bis Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato. 13

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: 3)art.5 Implicazioni Deroga alla derivazione nella qualificazione dei titoli partecipativi(e non) L identificazione dei titoli partecipativi, che danno luogo a plusvalenze e a dividendi, va effettuata sulla base dei criteri dell art. 44 del TUIR indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, dando perciò rilievo al fatto che la remunerazione sia totalmente dipendente dagli utili conseguiti dalla società emittente. A tal fine il titolo va considerato nella sua unitarietà giuridica, salvo deroghe espresse(es. obbligazioni convertibili) Finanziamenti infruttiferi Anche per i soggetti OIC vale il comma 4 bis introdotto dallo stesso d.m. 3.8.2017 che sterilizza la rilevanza dell apporto da parte del socio finanziatore e degli interessi figurativi corrispondenti. 14

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: 4)art.7,commi2,3e4 2. Si considerano con finalità di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, anche le operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell'elemento coperto al di sopraoaldisottodiundeterminatoprezzooinbaseadaltravariabile,aisensideiparagrafida72a80delloias39. 3. In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del testo unico. 4. La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura Implicazioni Coperture parziali: si riconosce anche i fini fiscali la possibilità di instaurare la copertura anche per una quota parte delle variazioni(di fair value o di cash flow) dell elemento coperto Coperture di cash flow: le componenti del derivato rilevano al momento della manifestazione del flusso oggetto di copertura Nulla si dice in relazione alla data certa della copertura e alla prima iscrizione dei derivati già stipulati in passato 15

Le cd. disposizioni di coordinamento del d.m. 3.8.2017 Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: 5)art.9,perlepassivitàdiscadenzaoammontareincertichepresentanoirequisitidicuiall'OIC31 1. Si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37. 2. Si considerano, altresì, accantonamenti gli oneri derivanti dall'attualizzazione delle passività di cui al comma precedente. 3. Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all'art. 107,commida1a3,deltestounico. Implicazioni Gli accantonamenti restano tali anche se rilevati tra i costi operativi, per natura, così come previsto dall OIC 12 par. 79 Nell ipotesi in cui si proceda all attualizzazione dell obbligazione futura oggetto di un accantonamento a fondo oneri, i relativi interessi sono considerati parte integrante dell accantonamento. 16

Focus sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma Ai fini civilistici le tesi sono tre (cfr. circolare Assonime n. 14 del 2017). Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma di cuialnuovoart.2423bisc.c. sirivolge a) al redattore del bilancio che può anche prescindere totalmente dal contenuto dei principi contabili b) allo standard setter nazionale(oic) che ha il compito di fornire la casistica applicativa del principio c) ad entrambi, nel senso che l OIC declina il principio, fermo restando che il redattore del bilancio deve individuare le soluzioni più idonee facendo riferimento all applicazione analogica di quanto previsto nei principi OIC e ai postulati di bilancio La bozza dell OIC 11 propende per quest ultima soluzione. Ai fini fiscali sembra che il principio di derivazione sia circoscritto alle sole fattispecie individuate dall OIC (cfr. Circolare Assonime n.14del2017). L art.13bisdeld.l.n.244del2016,infattidisponeche - il regime transitorio previsto dai commi 5-8 si applica sia in sede di prima applicazione che in caso di «variazioni che intervengono nei principi contabili». - a tutela delle ragioni fiscali, contempla un meccanismo di endorsement, che consente l emanazione di appositi decreti di coordinamento della disciplina fiscale, calibrato sull emanazione o sull aggiornamento dei principi contabili. Il d.m. 3.8.2017, è in linea con questa impostazione, tenuto conto che Nella relazione illustrativa si afferma che la previsione dell art. 2 del d.m. 3 agosto 2017, richiamando l art. 2 del d.m. n. 48 del 2009 è volta ad estendere anche ai soggetti Nuovi OIC la declinazione del concetto di derivazione rafforzata già previsto per i soggetti IAS/IFRS. A tal fine sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio di prevalenza della sostanza sulla forma così, come declinate dall Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali. La selezione delle disposizioni applicabili tiene conto delle sole ipotesi previste degli OIC (escludendo ad es. l art. 6 del d.m. 8.6.2011 in tema di stock options) 17

Focus sul principio di rilevanza Il d.m. 3.8.2017 non affronta l argomento della valenza fiscale del principio di rilevanza (art. 2423, 4 comma, cc) 1) In alcuni casi la rilevanza è strettamente correlata con le rappresentazioni di bilancio. Es. Se gli effetti della attualizzazione non sono significativi, non si procede all attualizzazione; se i costi di transazione non sono rilevanti è consentito non applicare il criterio del costo ammortizzato, ecc. In queste ipotesi siamo di fronte a valutazioni (di significatività) che sono inscindibili dalle qualificazioni e che, in quanto tali, dovrebbero trovare riconoscimento fiscale 2) In altri casi la rilevanza si risolve nella possibilità di adottare metodi di valutazione semplificati rispetto a quelli ordinariamente applicabili Inquesteipotesiilprincipiopuòassumererilevanzaseenellamisuraincuiimetodiinquestionesianoammessiaifini fiscali(es. applicazione del coefficiente di ammortamento ridotto alla metà nell anno di acquisizione del bene) 3)Larilevanzasiintersecaancheconlatematicadeglierrori(OIC29) La posizione dell Amministrazione finanziaria è quella secondo cui la distinzione tra errori rilevanti, da imputare a PN e errori non rilevanti, da iscrivere a conto economico, non vale ad escludere che si tratti pur sempre di errori da correggere fiscalmente allocando i costi/ricavi nell esercizio in cui avrebbero dovuto essere rilevati in bilancio (circ. 7/edel2011e31/edel2013) NB. Un importante eccezione è contenuta nella relazione al d.m. 3.8.2017 in materia di ACE che sembra ammettere che ai fini della determinazione della base ACE si debbano correggere i soli errori rilevanti. 18

Le cd. disposizioni di revisione del d.m. 10.1.2018 Ild.m.10.1.2018haintegratol art.5deld.m. 8.6.2011conunnuovocomma3bisinbasealquale «3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dalloscorporopresentiirequisitidicuiallaletteraa)delcomma2dell'art.44deltestounico». Inpratica,larilevanzafiscaledelloscorporodelderivatoèlimitataaicasiincui: - il titolo unitariamente considerato non abbia le caratteristiche per essere considerato partecipativo (perché la sua remunerazione non è totalmente commisurata agli utili della impresa emittente) - anche le componenti che emergano«a valle» dello scorporo non siano assimilabili ai titoli partecipativi In mancanza di questi due presupposti, il titolo continua ad essere considerato unitariamente come non partecipativo ai fini fiscali, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio. 19

Prime applicazioni del principio di derivazione rafforzata OIC nei documenti di prassi Plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back (risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 77/e del 2017) Art. 2425 bis«le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione» Circolare n. 38/e del 2010 la plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile nell esercizio in cui è realizzata o in quote costanti in cinque esercizi Alla luce della nuova formulazione dell art. 83 del TUIR deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali. Costo ammortizzato (risposta a Telefisco 2018) Il calcolo delle svalutazioni forfettarie e delle perdite deducibili dovrebbe essere essere effettuato partendo dal valore fiscale del credito che non è più necessariamente coincidente con il valore nominale o di acquisizione ma è quello che risulta dall applicazione del costo ammortizzato(circolare Assonime n. 14 del 2017). L articolo 13 bis del Dl Mille-proroghe 2017, nell estendere il principio di derivazione rafforzata previsto dall articolo 83 del Tuir ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al Codice civile, comporta il riconoscimento, ai fini fiscali, delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni derivanti dall applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti. Pertanto, si conferma che il valore fiscale del credito corrisponde a quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato (ciò non vale nell ipotesi di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi a quelli di mercato con rilevazione di componenti a stato patrimoniale). 20