PROVINCIA di CAMPOBASSO

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Allegato "A" PROVINCIA di CAMPOBASSO DISCIPLINA SUL PROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA ISTITUITI NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO Annata Venatoria 2011/2012 2

DISCIPLINA SUL PROCEDIMENTO D'ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA ISTITUITI NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO I N D I C E CAPO I Disposizioni generali pag. 3 Art. 1 - Ambiti Territoriali di Caccia pag. 4 CAPO II Modalità di ammissione pag. 5 Art. 2 - Ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Molise pag. 5 2.1 - Presentazione delle istanze pag. 5 2.2 - Ammissione agli Ambiti Territoriali di Caccia pag. 6 2.3 - Rilascio del tesserino regionale pag. 6 2.4 - Tenuta del tesserino regionale pag. 6 CAPO III Disposizioni finali Art. 3 - Rimborso delle quote di partecipazione economica pag. 7

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO D'ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA ISTITUITI NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO CAPO I Disposizioni generali L'esercizio della caccia sul territorio della Provincia di Campobasso, denominata in seguito più brevemente Provincia, è consentito a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge. Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dalla Provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale nel quale debbono essere riportati, tra l altro, gli ambiti di caccia ove è consentita l attività venatoria. Ai sensi dell art. 18 comma 3 della L.R. n 19/93 e ss.mm., il numero complessivo di cacciatori ammissibile in ogni ambito territoriale di caccia è stabilito in base all indice di densità venatoria minimo indicato dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali, in rapporto all estensione territoriale e alle risorse faunistico ambientali. In ottemperanza a quanto stabilito dall art. 20 comma 1 lett.re c) e d) della predetta legge regionale, la Provincia, con proprio atto, determina annualmente il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati nell anno precedente nonché fissa, per ogni ambito territoriale di caccia, le quote di partecipazione economiche a carico dei cacciatori secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis della citata legge regionale. Così come previsto dall art. 22 comma 11 della predetta L.R. n 19/93 e ss.mm., i cacciatori residenti nel Molise hanno diritto di accesso gratuito a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione previo il pagamento di una sola quota di accesso. Sulla base del numero totale di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale di caccia, la Regione, ai sensi dell art. 22 comma 13 della predetta L.R. n 19/93, determina annualmente il numero di cacciatori non residenti da ammettere agli ambiti stessi. 3

Art. 1 Ambiti Territoriali di Caccia In attuazione della Legge 11/02/1992 n 157, della L.R. 10/08/1993 n 19 e del D.P.G.R. n. 613 del 13/06/1994, l'attività venatoria nella Provincia di Campobasso può essere esercitata nei seguenti ambiti territoriali di caccia: 1 - CAMPOBASSO comprendente i Comuni di: Acquaviva Collecroce, Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d'anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo; 2 - TERMOLI comprendente i Comuni di: Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magiano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi. Le aree nelle quali è precluso l esercizio dell'attività venatoria, sono individuate nella pianificazione faunistico - venatoria regionale predisposta ed approvata dal Consiglio Regionale ai sensi dell art. 6 comma 7 della L.R. n 19/93. 4

CAPO II Modalità di ammissione Art. 2 Ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Molise 2.1 - Presentazione delle istanze Tutti i cacciatori residenti nella Provincia di Campobasso che intendono esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia istituiti nella Regione Molise, dovranno produrre, a norma dell'art. 22, comma 11 della L.R. n 19/93, così sostituito dall art. 9/ter comma 21 della L.R. n 15/2004, istanza indirizzata alla propria Provincia di residenza. Le istanze, tese all ottenimento dell ammissione agli Ambiti Territoriali di Caccia di Campobasso, Termoli ed Isernia, redatte sull apposito modello predisposto dall ufficio competente, potranno essere inoltrate a mano, a mezzo del servizio postale o a mezzo fax e dovranno pervenire presso la Provincia di Campobasso entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2011. A norma dell art. 38 comma 3 del D.P.R. n 445/2000, le istanze di ammissione non sottoscritte innanzi al dipendente addetto al ricevimento dovranno essere corredate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità. L'obbligo di presentazione della domanda entro il termine sopra evidenziato, vige anche per coloro che avessero il porto d'armi scaduto e/o sospeso e/o in corso di rinnovo, fatta salva la possibilità di essere riammessi per effetto della riserva dei posti sotto evidenziata. L'amministrazione si riserva a propria discrezione sulla base delle domande effettivamente pervenute, di ammettere eventuali istanze inoltrate dopo il citato termine fino alla concorrenza massima di 100 posti sempre ché sia stato effettuato il versamento della quota di accesso entro il 30 ottobre 2011 fissato dall'art. 1 comma 28 lett.ra b) della L.R. n 14/2007. Hanno comunque diritto all ammissione coloro che hanno acquisito il porto di fucile per la prima volta in data successiva al 31 maggio 2011 e coloro che hanno trasferito la propria residenza (debitamente dimostrata) dopo i termini di scadenza sopra evidenziati, anche se il versamento della quota prescritta è stato effettuato dopo il 30 ottobre 2011. Qualora, dopo tale data, dovessero rendersi disponibili ulteriori posti, sarà data comunicazione alla Regione per l eventuale assegnazione ai rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia. Le domande pervenute che risultano incomplete o illeggibili, tali da non consentire l acquisizione delle generalità del richiedente, ovvero, nelle quali non risultino le dichiarazioni richieste dalla Provincia, non saranno prese in considerazione. Ove possibile, la non ammissibilità sarà portata a conoscenza degli interessati previa comunicazione scritta. 2.2 - Ammissione agli Ambiti Territoriali di Caccia 5

L'ammissione dei cacciatori che hanno prodotto istanza entro i termini prestabiliti e con le modalità sopra citate, sarà disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente su proposta del Responsabile del Procedimento. Ai fini dell'ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione Molise si provvederà a comunicare alla Regione Molise e agli Ambiti Territoriali di Caccia il numero di istanze inoltrate dai cacciatori residenti nella Provincia di Campobasso. L'ammissione dei cacciatori riammessi per effetto della riserva di posti di cui all'art. 2.1 sarà disposta al termine della stagione venatoria con determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente su proposta del Responsabile del Procedimento. 2.3 Rilascio del tesserino regionale Per effetto dell'art. 22 comma 6 della L.R. n 19/93 e ss.mm. il tesserino regionale rilasciato dalla Provincia ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito allo stesso Ente all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Ai fini dell'ottenimento del tesserino gli interessati dovranno presentare, pena la non procedibilità, Oltre alla restituzione del tesserino rilasciato nella passata stagione venatoria, per il rilascio di tale documento il cacciatore dovrà esibire quanto segue: - licenza di porto di fucile, valido a norma di legge per l'annata venatoria in corso; - attestazione di versamento del pagamento del contributo individuale di partecipazione economica a favore dell A.T.C. (quota di accesso) stabilito annualmente dalla Provincia ai sensi dell art. 20 comma 1 lett. d) della L.R. n 19/93 e ss.mm., qualora non presentata in allegato all'istanza di ammissione; - ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale sulla quale saranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservato e custodito per tutta la durata della stagione venatoria; - ricevuta della tassa di concessione governativa, comprensiva dell'addizionale di 5,16 di cui all'art. 24-1 comma della L. n 157/92; - polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 comma 8 della predetta L. n 157/92. Fermo restando le deroghe previste nel precedente art. 2.1, qualora, pur avendo inoltrato istanza entro i termini e con le modalità previste, non venga prodotto il versamento entro il termine del 30 ottobre 2011 fissato dall'art. 1 comma 28 lett.ra b) della L.R. n 14/2007, non si procederà a rilasciare il relativo tesserino regionale. Per una maggiore efficienza e funzionalità la Provincia potrà decentrare, parte delle procedure di rilascio dei tesserini, presso i Centri per l Impiego dislocati sul territorio provinciale. 2.4 Tenuta del tesserino regionale Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge. 6

In caso di smarrimento dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia scritta, in carta semplice, indirizzata alla Provincia. Il cacciatore è obbligato ad indicare sul tesserino, secondo le disposizioni stabilite nel calendario venatorio approvato dalla Regione Molise ex art. 28 della L.R. n 19/93 e s.m., la giornata di caccia e il numero di capi di selvaggina stanziale per la quale vi è limitazione di carniere, subito dopo l'abbattimento degli stessi. Per la selvaggina migratoria, il cacciatore è tenuto ad indicare negli appositi spazi, il totale dei capi abbattuti nella mattinata e nel pomeriggio. CAPO III Disposizioni Finali Art. 3 Rimborso delle quote di partecipazione economica I cacciatori residenti nella Regione Molise che abbiano effettuato il versamento della quota di partecipazione agli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia, possono richiedere il rimborso delle predette quote inoltrando apposita istanza alla Provincia redatta sui modelli all uopo predisposti nella quale si dichiari, ai sensi della D.P.R. n 445/2000, di rinunciare all esercizio venatorio nell ambito territoriale di caccia prescelto. Per coloro che abbiano già ricevuto il tesserino regionale le predette istanze dovranno pervenire, pena l'inammissibilità delle stesse, entro il giorno antecedente l apertura della stagione venatoria. Hanno comunque diritto al rimborso i cacciatori residenti ammessi agli ambiti territoriali di "Campobasso" e "Termoli" i quali, per loro scelta o per altre motivazioni, non hanno provveduto a ritirare il proprio tesserino regionale presso l'ufficio competente, sempre ché le istanze di rimborso della quota di partecipazione pervengano entro e non oltre il 30 ottobre 2011, pena l'inammissibilità delle stesse. Per effetto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 28 lett.ra b) della L.R. n 14/2007, le istanze di rimborso delle quote di partecipazione versate dai cacciatori non residenti nella Regione Molise dovranno essere indirizzate ai competenti Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia. Il rimborso delle predette quote sarà disposto dalla Provincia previa autorizzazione dei competenti Comitati di Gestione sulla base delle modalità che saranno adottate dalle predette strutture. I rimborsi delle quote di partecipazione economica saranno effettuati dalla Provincia fino al trasferimento delle relative somme ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia ai sensi dell art. 20 comma 2 della L.R. n 19/93 e ss.mm. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si farà riferimento alla L. n 157/92, alla L.R. n 19/93 e ss.mm. e al Calendario Venatorio Regionale che sarà emanato dalla Regione Molise. 7