Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2173 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MARCO DI STEFANO Riordino dei convitti nazionali e degli educandati statali e istituzione dei collegi italiani internazionali Presentata il 10 marzo 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! Le istituzioni educative sono presenti in pressoché tutti i sistemi di istruzione: ad esempio, in Francia si chiamano internat, nel Regno Unito boarding school, in Olanda kostschool, in Germania internat, in Spagna collegio de internos, in Finlandia sisäoppilaitos, in Estonia internaatkool. I convitti nazionali nascono giuridicamente con l Unità d Italia e trovano la loro definizione nel regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725, cosiddetto «legge Casati», che assegna loro una duplice funzione: preparare i giovani alla gestione del potere ed esercitare un assistenza diretta ai bisognosi e ai meritevoli. Successivamente, con regolamento per i convitti di cui al regio decreto 1 o settembre 1925 e con l istituzione degli educandati statali di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, si afferma un nuovo modello organizzativo degli istituti e si ripristina opportunamente la possibilità di dotarsi di scuole interne. L impianto scaturito dal regolamento del 1925 è tuttora in vigore, seppure modificato in molte sue parti dalla legislazione successiva e disapplicato per molte norme non più attuali. I convitti nazionali, anche se si rifanno all ordinamento legislativo del 1923, hanno subìto profondi cambiamenti nella loro organizzazione interna a seguito di significativi interventi legislativi che, tra l altro, hanno contribuito a superare la separatezza fra il momento educativo e quello dell istruzione. Oggi il sistema dei convitti, attraverso un processo di revisione normativa ormai indilazionabile, può concorrere in maniera significativa al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano sia con un offerta formativa qualificata delle scuole interne sia con lo sviluppo
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2173 delle strutture residenziali e semiresidenziali, per rispondere positivamente alla nuova cultura delle pari opportunità, per essere di supporto agli scambi di studenti in ambito europeo, per venire incontro alle mutate richieste dell utenza. Negli ultimi anni, a seguito di processi di razionalizzazione della rete scolastica nel territorio previsti dal comma 642 dell articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), sono stati soppressi diversi convitti nazionali. Tuttavia ancora oggi l utenza dei convitti risulta significativa con una media di oltre 25.000 utenti, suddivisi tra utenti a tempo pieno con pernottamento (convittori e convittrici, che rappresentano complessivamente il 30 per cento del totale) e senza pernottamento (semi-convittori e semi-convittrici, al 70 per cento). La presente proposta di legge, partendo dalle positive sperimentazioni poste in essere da alcuni convitti nazionali nel corso degli ultimi anni, mira a un complessivo riordino normativo di queste istituzioni educative, recependone l orientamento curricolare verso l ambito europeo e ridenominandoli appunto «collegi italiani internazionali». Tali collegi restano a tutti gli effetti istituzioni ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. Nell ottica della delegificazione e della semplificazione amministrativa, l organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi saranno disciplinate attraverso uno o più regolamenti. Gli organi di amministrazione dei collegi, la cui composizione dovrà rispettare i vincoli normativi esistenti sia sul numero massimo di componenti e sull onorificità dell incarico, sono parimenti definiti con i predetti regolamenti.
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2173 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate l organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi italiani internazionali. 3. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 2 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano alle seguenti norme regolatrici della materia: a) caratterizzare i collegi italiani internazionali nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d Europa e del mondo, innalzando la qualità dell offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2173 delle politiche educative dell istruzione e della formazione e coniugando i processi da attuare con flessibilità e con modularità in base alla residenzialità e alla semi residenzialità, anche attraverso l utilizzo dei periodi estivi; prevedere l applicazione, nei collegi, della metodologia del Content and language integrated learning (CLIL) fin dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado; b) prevedere la costituzione, presso il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di una rete nazionale dei collegi italiani internazionali finalizzata a: 1) svolgere attività di supporto ai collegi nonché assistenza tecnica per l accesso alle opportunità offerte dai programmi dell Unione europea e dagli scambi socio-culturali giovanili; 2) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai collegi; 3) agevolare e promuovere strategie integrate di comunicazione atte ad assicurare lo scambio di informazioni all interno dei collegi e con analoghi organismi di altri Paesi e di livello europeo o internazionale. c) prevedere l ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e al secondo ciclo già attivati o da attivare ai sensi dei regolamenti adottati in attuazione dell articolo 64 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché di studenti provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi o procedure di mobilità; d) stabilire, ferme restando le ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di mobilità del personale, modalità e termini che comportino, in fase di assegnazione dei docenti e del personale educativo, anche la valutazione preventiva da parte dei collegi italiani internazionali dei curricula professionali degli interessati, con particolare riguardo alle caratteristiche di cui alla lettera a).
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2173 5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori o dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, sono abrogati i commi da 1 a 7 e da 9 a 12 dell articolo 203 nonché i commi da 1 a8eicommi 12 e 13 dell articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 7. Dall attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PAGINA BIANCA
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