Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.

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Transcript:

L affidamento familiare è un servizio attraverso il quale un minore, che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola. L affidamento può essere: - Consensuale, disposto dai Servizi Sociali, con il consenso della famiglia d origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi; l eventuale proroga deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni; - Giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori sia in favore di minori in situazioni di pregiudizio. L intervento è di pertinenza del Servizio Sociale dell Ambito territoriale che ha, tra gli altri, il 1 / 7

compito di: - disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati; - valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all inserimento in struttura; - vigilare sull andamento dell affidamento svolgendo opera di sostegno educativo; - agevolare i rapporti tra minore e famiglia d origine favorendo il suo rientro nella stessa; - facilitare l integrazione e la collaborazione tra tutti i servizi e gli enti coinvolti nell intervento. Nell'ambito dell'affidamento familiare, con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.14 del 17.11.2017, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'affidamento familiare dei minori e il modulo di progetto di affido, di seguito allegati: - Regolamento 2 / 7

- Modulo di progetto Per poter essere inseriti nell'albo delle Famiglie affidatarie di Ambito è possibile scaricare e compilare il Modulo richiesta iscrizione Albo famiglie affidatarie e consegnarlo agli Sportell i di Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza. L adozione I principi fondamentali che regolano l'adozione nazionale ed internazionale sono: - ogni minore ha il diritto di essere amato e cresciuto nell'ambito della propria famiglia; il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo da un punto di vista morale e materiale, deve essere affidato ad un'altra famiglia o ad un comunità di tipo familiare; - se la condizione di deprivazione morale e materiale persiste e viene accertata la situazione di abbandono, il Tribunale per i Minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore. Affinchè si possa dar luogo all adozione è necessaria: 3 / 7

- la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore - l'idoneità dei coniugi ad adottare. Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il Tribunale per i Minorenni. Equipe affido e adozione L Ambito di Nardò, opera in stretto raccordo con il Servizio sovra-ambito Affido-Adozione ASL, ed è dotato di equipe integrata, composta da diverse figure professionali socio-sanitarie, in attuazione del R.R. 4/2007 e delle Linee Guida Regionali sull affidamento familiare dei minori. Nello specifico il servizio svolge funzioni di raccordo, indirizzo, programmazione, coordinamento, studio e ricerca, in un ottica di intervento articolato e protratto nel tempo. Le azioni previste per l affidamento familiare sono: 4 / 7

- Sensibilizzazione, informazione e promozione; - Formazione e aggiornamento; - Raccolta delle disponibilità all affidamento familiare; - Omogeneizzazione della progettualità; - Predisposizione del regolamento o dei protocolli operativi; - Realizzazione di un Osservatorio e della Banca dati; - Attivazione di percorsi di affido. Le azioni previste per l adozione sono: 5 / 7

- Approfondimento ed aggiornamento permanente sulla legislazione del settore; - Elaborazione e realizzazione di strumenti e materiale di informazione; - Elaborazione di strumenti tecnici omologati, per le diverse fasi del percorso adottivo; - Pubblicizzazione di iniziative attraverso incontri pubblici ed elaborazione di materiale informativo e divulgativo; - Diffusione e scambio di informazioni tra i vari enti, presenti sul territorio, che intervengono nel percorso adottivo; - Individuazione di indicatori di qualità per la rilevazione del fenomeno e di verifica di standard di qualità previsti. Riferimenti normativi: - Legge sulla continuità affettiva del 19/10/2015 n 173, G.U. 29/10/2015 http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184 - Legge 28 marzo 2001, n. 149 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina 6 / 7

dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile. http://www.normattiva.it/uri-res/n2ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149!vig= Vedi anche: Step child adoption: https://www.senato.it/leg/17/bgt/schede/ddliter/testi/39314_testi.htm 7 / 7