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BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA NAVIGAZIONE MOVINSURE - Natanti e Imbarcazioni Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Edizione 01.12.2013 Natanti, Imbarcazioni, Navi da Diporto, Motori Amovibili Definizioni Per le definizioni si rimanda al Glossario contenuto nella Nota informativa. ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI BHItalia assicura, in conformità alle norme di legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di Danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Navigazione dell Unità indicata in Polizza (Natante, Imbarcazione, Nave da Diporto) o di quella alla quale il Motore Amovibile descritto in Polizza sia di volta in volta applicato. L Assicurazione copre anche: (1) la Responsabilità Civile per i Danni causati dalla Navigazione dell Unità indicata in Polizza in acque private; (2) la Responsabilità Civile dei trasportati sull Unità indicata in Polizza per i Danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la Navigazione dell Unità indicata in Polizza; sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo dell Unità indicata in Polizza, nonché i danni all Unità indicata in Polizza stessa. La garanzia è prestata fino a concorrenza - per capitali, interessi e spese - di 250.000,00 per ogni Sinistro; (3) PER LE UNITÀ CHE RISULTINO ADIBITE A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA LICENZA DI NAVIGAZIONE: la responsabilità dell istruttore; inoltre, sono considerati Terzi: l esaminatore, l allievo Conducente - anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame - e l istruttore, quest ultimo soltanto durante l esame dell allievo Conducente; (4) I DANNI PROVOCATI A TERRA dall Unità indicata in Polizza, ossia cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma della medesima esclusi quelli causati dall Incendio dell Unità indicata in Polizza comunque verificatosi; (5) la Responsabilità Civile per i Danni involontariamente causati a Terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, effettuate utilizzando l Unità indicata in Polizza; (6) I DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI. BHItalia assicura, nei limiti del massimale convenuto e riportato in Polizza, la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a cose ed animali di Terzi dalla Navigazione dell Unità indicata in Polizza. Per ciascun Sinistro, rimane a carico dell Assicurato una Franchigia di 100,00 (elevata a 200,00 per le Unità assicurate con potenza fiscale superiore a 90 cv). BHItalia conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti dell eventuale Franchigia. Sono esclusi i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo dell Unità indicata in Polizza e alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. Tale estensione di garanzia non è operante per le Unità adibite al servizio pubblico di trasporto di persone. Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 1 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Nei casi in cui ai precedenti punti (1), (2), (3), (4), (5) e (6) i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni. ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA Salvo che non sia diversamente convenuto, l Assicurazione non è operante: (a) per i Danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro; (b) se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; (c) per il battello di servizio e/o motore non principale; (d) nel caso di Unità adibita a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; (e) nel caso di Unità con autorizzazione alla Navigazione Temporanea, se la Navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; (f) nel caso di Unità data a noleggio con Conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l Unità indicata in Polizza non sia guidata dal Proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché esista un rapporto di collaborazione conforme alle normative vigenti; (g) per i Danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della licenza di Navigazione; (h) in caso di dolo del Conducente; (i) per i Danni causati a Terzi in conseguenza di un Sinistro funzionalmente provocato da vizio di conformità alle disposizioni previste dalle normative vigenti; (j) durante la partecipazione dell Unità indicata in Polizza a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; (k) per Danni causati a Terzi durante una gara di velocità non autorizzata; (l) se il Conducente al momento del Sinistro guidava con patente nautica scaduta; (m) se il Conducente al momento del Sinistro si trovava in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata comminata la sanzione prevista dall Art. 53 comma 1-bis del D.L. N 171 del 18 Luglio 2005; (n) per i Danni provocati dall inquinamento graduale dell acqua e del suolo, determinati da qualunque causa; Nei predetti casi e in tutti i casi in cui sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, BHItalia eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma. BHItalia rinuncia comunque ad esercitare il diritto di Rivalsa, se al momento del Sinistro il Conducente guidava con patente nautica scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida dell Unità indicata in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente dell Unità indicata in Polizza a causa del Sinistro stesso; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida dell Unità indicata in Polizza. Limitatamente ai DANNI PROVOCATI A TERRA (Art. 1, punto 4), l Assicurazione non è inoltre operante, salvo che sia diversamente convenuto: (o) per i Danni causati ai dipendenti dell Assicurato addetti al servizio dell Unità indicata in polizza; (p) per i danni alle cose che l Assicurato detiene a qualsiasi titolo; (q) per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio dell Unità indicata in polizza; (r) per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico. In tutti i casi in cui la garanzia DANNI PROVOCATI A TERRA non sia operante BHItalia non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni. ARTICOLO 3 - QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI L Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal Conducente dell Unità responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: (a) il Proprietario dell Unità indicata in Polizza, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Unità concessa in leasing; Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 2 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di (b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente dell Unità indicata in Polizza e dei soggetti elencati al precedente punto (a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; (c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto (b). ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Ai sensi delle disposizioni di cui agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente - al momento della stipulazione del Contratto - relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa grave, l Indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a BHItalia ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come, ad esempio, la variazione di residenza del proprietario dell Unità indicata in Polizza o la variazione delle caratteristiche tecniche dell Unità indicata in Polizza); in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall Art. 1898 del Codice Civile. Sono comunque fatti salvi i diritti dei Terzi, quindi, nei casi in cui sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, BHItalia eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma. ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, indicate in Polizza, contro rilascio di quietanze emesse da BHItalia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Intermediario al quale è assegnato il Contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di Assicurazione, il Contrassegno e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni vigenti. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il Premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. ARTICOLO 6 - ESTENSIONE GEOGRAFICA DELLA GARANZIA L Assicurazione vale: - in acqua: per il Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l imboccatura Mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi Europei; - a terra: nei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e in Svizzera. L Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l Assicurazione obbligatoria R.C. Natanti e Imbarcazioni, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Resta fermo quanto disposto dall Art. 2 delle presenti Condizioni Generali. ARTICOLO 7 - DURATA DEL CONTRATTO Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, Il Contratto ha durata annuale o, su richiesta dell Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all Art. 1899, primo e secondo comma, del Codice Civile. BHItalia è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ed a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 3 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL UNITÀ INDICATA IN POLIZZA Nel caso di trasferimento di proprietà dell Unità indicata in Polizza assicurato, ovvero di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BHItalia, fornendo idonea documentazione all Intermediario al quale è assegnato il Contratto. In questi casi sarà adottata, a scelta del Contraente, una delle seguenti soluzioni: (a) SOSTITUZIONE CON ALTRA UNITÀ: l alienante, previa restituzione all Intermediario al quale è assegnato il Contratto dei documenti comprovanti il trasferimento di proprietà dell Unità indicata in Polizza, ovvero la consegna della stessa in conto vendita, nonché del certificato di Assicurazione e del Contrassegno, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un'altra Unità di proprietà sua o di un suo Famigliare Convivente. BHItalia rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all eventuale aumento o diminuzione del Premio in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie vigenti al momento della sostituzione, e compatibili con la categoria della nuova Unità. In caso di consegna dell Unità in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. (b) CESSIONE DEL CONTRATTO: se il Contratto relativo all Unità alienata viene ceduto all acquirente, il Cedente ed il Cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione a BHItalia, fornendo all Intermediario al quale è assegnato il Contratto tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi, previa restituzione dei documenti precedenti (certificato di Assicurazione e Contrassegno). Il Cedente è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il Contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. Per l Assicurazione della stessa Unità, il Cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto, in tal caso BHItalia non rilascerà l Attestazione sullo Stato del Rischio. (c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: se non si verifica uno dei casi indicati alle precedenti lettere (a) e (b), il Contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati a BHItalia i documenti comprovanti il trasferimento di proprietà dell Unità indicata in Polizza, ovvero la consegna della stessa in conto vendita, unitamente al certificato di Assicurazione e al Contrassegno; in tale caso BHItalia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza indicata nel certificato di Assicurazione. Per i Contratti di durata inferiore ad un anno, BHItalia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto. Per i Contratti con frazionamento del Premio, BHItalia rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 5 delle presenti Condizioni Generali. Se il trasferimento di proprietà dell Unità indicata in Polizza, ovvero la consegna della stessa in conto vendita, sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso della parte di Premio pagata e non fruita decorre dalla data di effetto della sospensione. ARTICOLO 9 - FURTO O RAPINA DELL UNITÀ INDICATA IN POLIZZA Nel caso di Furto o Rapina dell Unità indicata in Polizza il Contraente deve darne notizia a BHItalia, fornendo copia della denuncia di Furto presentata all Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il certificato di Assicurazione e il Contrassegno. In tal caso, il Contratto di Assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di Furto presentata all Autorità competente e BHItalia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia di Furto dell Unità indicata in Polizza e fino alla data di scadenza indicata nel certificato di Assicurazione. Per i Contratti di durata inferiore ad un anno, BHItalia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto. Per i Contratti con frazionamento del Premio, BHItalia rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 5 delle presenti Condizioni Generali. Se il Furto o la Rapina dell Unità indicata in Polizza sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso della parte di Premio pagata e non fruita decorre dalla data di effetto della sospensione. A richiesta del Contraente è tuttavia consentita la SOSTITUZIONE CON ALTRA UNITÀ, secondo i medesimi criteri previsti all Art. 8 lettera (a) delle presenti Condizioni Generali. Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 4 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di ARTICOLO 10 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DELL UNITÀ INDICATA IN POLIZZA Nel caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva dell Unità indicata in Polizza, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BHItalia, restituendo il certificato di Assicurazione e il Contrassegno all Intermediario al quale è assegnato il Contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare a detto Intermediario: in caso di distruzione o esportazione definitiva dell Unità indicata in Polizza, l attestazione comprovante la restituzione della licenza di Navigazione; in caso di demolizione, copia del certificato attestante l avvenuta consegna dell Unità indicata in Polizza ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti. In questi casi viene adottata, a scelta del Contraente, una delle seguenti soluzioni: (a) SOSTITUZIONE CON ALTRA UNITÀ: il Proprietario dell Unità distrutta, demolita od esportata può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altra Unità di proprietà sua o di un suo Famigliare Convivente; BHItalia rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all eventuale aumento o diminuzione del Premio in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie vigenti al momento della sostituzione, e compatibili con la categoria della nuova Unità. (b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: il Contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati all Intermediario al quale è assegnato il Contratto i predetti documenti comprovanti la distruzione o la demolizione o l esportazione definitiva dell Unità indicata in Polizza, nonché il certificato di Assicurazione e il Contrassegno; BHItalia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza del certificato di Assicurazione. Qualora il certificato di Assicurazione e il Contrassegno siano andati distrutti con l Unità indicata in Polizza, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dal giorno successivo alla data di restituzione della licenza di Navigazione. Per i Contratti di durata inferiore ad un anno, BHItalia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto. Per i Contratti con frazionamento del Premio, BHItalia rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 5 delle presenti Condizioni Generali. Se la distruzione, la demolizione o l esportazione definitiva dell Unità indicata in Polizza sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso della parte di Premio pagata e non fruita decorre dalla data di effetto della sospensione. ARTICOLO 11 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO Nel caso in cui il certificato di Assicurazione o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, BHItalia rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita del certificato di Assicurazione o del Contrassegno è dovuta a sottrazione od a smarrimento, il Contraente deve fornire copia della relativa denuncia presentata all Autorità competente. ARTICOLO 12 - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento BHItalia restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. BHItalia può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. L importo da restituire al debitore / Assicurato verrà calcolato in misura di 1/365 del premio annuale al netto di contributo SSN, imposte e trattenuta per spese amministrative di cui al paragrafo precedente, per ogni giorno di periodo residuo rispetto alla scadenza originale. In alternativa BHItalia, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. ARTICOLO 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO Per consentire la prosecuzione del Contratto, BHItalia metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio e di Polizza, presso l Intermediario al quale è assegnato il Contratto, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del Contratto stesso. Qualora il Contraente provveda, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto, al pagamento del nuovo Premio, tale pagamento comporterà l accettazione, a tutti gli effetti di legge, delle nuove condizioni ed il rinnovo del Contratto. Se il Contraente NON accetta le nuove condizioni, oppure se il Contraente NON provvede, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto stesso, al pagamento del nuovo Premio, il Contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 5 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di BHItalia è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. ARTICOLO 14 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI L Assicurato ha l obbligo di dare avviso del Sinistro a BHItalia, la quale dichiara di avvalersi, per la gestione e la liquidazione dei sinistri, di servizi professionali esternalizzati. Gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: BHItalia presso Multi Serass S.r.l., Via Roncaglia 13, 20146 Milano, telefono +39 02 465474.1, fax +39 02 465474.858, e-mail bh@multiserass.com, sito web www.multiserass.com, oppure all Intermediario al quale è assegnato il Contratto. La denuncia del Sinistro deve essere inviata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l Assicurato ne ha avuta conoscenza. La denuncia di sinistro deve contenere la data, l ora ed il luogo di accadimento, la descrizione delle circostanze nelle quali il Sinistro si è verificato e delle relative conseguenze, gli estremi identificativi delle Unità coinvolte nell incidente, in particolare le rispettive sigle ed i dati anagrafici dei Conducenti nonché gli estremi delle coperture assicurative delle Unità stesse ed i dati anagrafici di eventuali testimoni. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, corredata da copia della denuncia di Evento Straordinario nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, BHItalia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. NON-APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Non trovando applicazione la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato o gli aventi diritto devono richiedere il Risarcimento dei Danni subiti alla compagnia di Assicurazione dell Unità responsabile del Sinistro, con le modalità previste dall Art. 148 del Codice delle Assicurazioni. In caso di sinistro BHItalia è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla controparte, nei casi di accertamento della responsabilità dell Unità indicata nella propria Polizza. RICHIESTA DI RISARCIMENTO Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve essere presentata alla compagnia di Assicurazione dell Unità responsabile del Sinistro, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata dalla denuncia di sinistro descritta in precedenza e deve recare l indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l ispezione diretta ad accertare l entità del danno. Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso, la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto alla compagnia di Assicurazione dell Unità responsabile del Sinistro con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente. La richiesta deve contenere l indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell accertamento e della valutazione del danno, dai dati relativi all età, all attività del danneggiato, al suo reddito, all entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, dalla dichiarazione del danneggiato attestante se lo stesso abbia o meno diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo Stato di Famiglia della vittima. In caso di danni subiti dai terzi trasportati, la richiesta di risarcimento deve essere presentata, con le stesse modalità e documentazione allegata sopra descritte, alla compagnia di Assicurazione dell Unità sulla quale questi erano a bordo al momento del sinistro e si applica quanto disposto dall Art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Come disposto dall Art. 145 del Codice delle Assicurazioni, l azione per il risarcimento dei danni causati dalla Navigazione delle Unità per le quali vi è obbligo di Assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 (sessanta) giorni, ovvero 90 (novanta) in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla compagnia di Assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento del danneggiato in un Sinistro da navigazione da diporto è di 2 (due) anni. Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 6 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di SINISTRI CON CONTROPARTI ESTERE In caso di incidente avvenuto in Italia e provocato da un Unità immatricolata all estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: U.C.I. - Corso Sempione, 39-20145 MILANO. In caso di incidente avvenuto all estero provocato da un Unità immatricolata e assicurata in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro. In caso di sinistro avvenuto con Unità non assicurata o non identificata, la richiesta dovrà essere rivolta all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP, Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono +39 06 85961, sito internet www.consap.it). ARTICOLO 15 - GESTIONE DELLE VERTENZE BHItalia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del Danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. BHItalia non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora BHItalia lo richieda espressamente. ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONE Ai sensi dell Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, i diritti derivanti dal Contratto assicurativo Danni si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell Assicurazione della Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il Risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. ARTICOLO 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R o fax all attenzione di BHItalia, Foro Buonaparte, 20-20121 Milano MI, fax N +39 02 49524987 oppure all Intermediario al quale è assegnato il Contratto di Assicurazione. ARTICOLO 18 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da BHItalia. ARTICOLO 19 - LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO Come previsto dall Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una Assicurazione obbligatoria, previste dall ordinamento Italiano, prevalgono su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. Il contratto assicurativo proposto da BHItalia prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana. ARTICOLO 20 - COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie nascenti dal presente Contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall Art. 1469-bis del Codice Civile, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto. ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti vigenti. Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 7 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CLAUSOLE DI VINCOLO Le seguenti Clausole di Vincolo sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza. V1. PER VEICOLI LOCATI IN LEASING La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza o, se precedente, alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell Ente vincolatario che è intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto BHItalia si impegna nei confronti dell Ente vincolatario stesso: (i) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente Contratto se non con il consenso scritto dell Ente vincolatario; (ii) a comunicare all Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa Denuncia; (iii) a comunicare all Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancato rinnovo del Contratto alla scadenza naturale di questo. In caso di Sinistro che cagioni Danni al Veicolo indicato in Polizza, l Indennizzo verrà corrisposto all Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, il Contraente può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il Contratto, prevista dalle Condizioni Generali, solo con il consenso scritto dell Ente vincolatario. V2. PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL ENTE FINANZIATORE La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza o, se precedente, alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell Ente vincolatario in essa indicato e pertanto BHItalia si obbliga per la durata della Polizza stessa: (iv) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente Contratto se non con il consenso scritto dell Ente vincolatario; (v) a comunicare all Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa Denuncia; (vi) a comunicare all Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancato rinnovo del Contratto alla scadenza naturale di questo; (vii) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni Danni al Veicolo indicato in Polizza, l Indennizzo senza il consenso scritto dell Ente vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest ultimo l Indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l Ente vincolatario è fin d ora autorizzato dal Contraente. Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, il Contraente può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il Contratto, prevista dalle Condizioni Generali, solo con il consenso scritto dell Ente vincolatario. Rappresentanza Generale per l Italia Il Rappresentante Legale Carlo Faina Mod. 323 13 Condizioni di Assicurazione RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 8 di 8 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della