Il caso Taricco: gli scenari aperti dalla decisione della Corte costituzionale 22 febbraio 2017, ore 15 -II. Prof. Luigi Daniele

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Il caso Taricco: gli scenari aperti dalla decisione della Corte costituzionale 22 febbraio 2017, ore 15 -II Prof. Luigi Daniele

Perché questo rinvio pregiudiziale è nuovo? Rinvio pregiudiziale nel contesto del giudizio di costituzionalità in via principale: ord. n. 103/2008, Presidenza del Consiglio dei ministri c. Regione autonoma Sardegna (impugnazione di una legge regionale per contrarietà al TCE - violazione dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario art. 117.1 Cost.) rinvio pregiudiziale interpretativo TCE)

Rinvio pregiudiziale nel contesto di un giudizio di costituzionalità in via incidentale: ord. n. 207/2013, Personale scolastico non di ruolo (contrarietà delle legislazione nazionale a norme di direttiva non direttamente efficaci disapplicazione diretta da parte del giudice ordinario sentenza Simmenthal e Granital (n. 170/84) no - violazione degli artt. 11 e 117.1 Cost. si rinvio pregiudiziale interpretativo della direttiva)

Rinvio pregiudiziale nel contesto di un giudizio di costituzionalità in via incidentale: ord. 24/2017 M.A.S. (tipo Taricco) (contrarietà dell art. 325 TFUE come interpretato dalla sentenza Taricco principi fondamentali dell ordinamento costituzionale e diritti inalienabili della persona umana principio di legalità in materia penale (art. 25.2 Cost.) - teoria dei controlimiti rinvio pregiudiziale interpretativo dell art. 325 come interpretato ecc.)

La teoria dei controlimiti in altri contesti nazionali Germania: giurisprudenza del Tribunale federale costituzionale sentenze Solange I e II, Maastricht, Lissabon e, da ultimo, Gauweiler (Outright Monetary Transactions) Spagna: il caso Melloni (MAE e sentenze contumaciali) Danimarca: il caso Dansk Industrie (principio di non discriminazione in base all età Mangold e Kukudeveci)

I principi fondamentali dell ordinamento costituzionale Chi li individua, ne determina la portata, stabilisce se una norma UE li viola? Non il giudice ordinario (Cons. Stato caso Federfarma) ma la Corte cost. (ord. 454/2006 e ord. Taricco, pt. 6, ult. cpv.) La Costituzione della Repubblica italiana, a tale proposito, la rimette in via esclusiva a questa Corte, e bene hanno perciò fatto i rimettenti a investirla del problema, sollevando una questione di legittimità costituzionale.

I giudici (costituzionali o supremi) degli Stati membri o la Corte di giustizia? Principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, tradizioni costituzionali comuni, identità nazionali.

art. 6.3 TUE 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali.

Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali Portata e interpretazione dei diritti e dei principi 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

Articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'unione,. e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 2 TUE L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 4 TUE 2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

Competenza esclusiva delle Corti supreme di ciascuno Stato membro o competenza concorrente anche della Corte di giustizia?

La posizione della Corte di giustizia Sentenza Internationale Handlegesellschaft 11/70 pt. 3 Il richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale nel valutare la legittimità di atti emananti dalle istituzioni della Comunità menomerebbe l'unità e l'efficacia del diritto comunitario. La validità di detti atti può essere stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario. Il diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità.

Sentenza Melloni C-399/11 Sulla terza questione 55 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 53 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato membro di esecuzione di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

56 A questo proposito, il giudice del rinvio considera innanzitutto l interpretazione secondo la quale l articolo 53 della Carta autorizzerebbe in maniera generale uno Stato membro ad applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta e ad opporlo, se del caso, all applicazione di disposizioni di diritto dell Unione. Una simile interpretazione permetterebbe in particolare a uno Stato membro di subordinare l esecuzione di un mandato d arresto europeo emesso ai fini dell esecuzione di una decisione pronunciata in absentia a condizioni finalizzate ad evitare un interpretazione limitativa dei diritti fondamentali riconosciuti dalla propria Costituzione o lesiva degli stessi, anche se l applicazione di tali condizioni non fosse autorizzata dall articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

57 Una simile interpretazione dell articolo 53 della Carta non può essere accolta. 58 Infatti, tale interpretazione dell articolo 53 della Carta sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell Unione, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolarel applicazione di atti di diritto dell Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato.

59 Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, in virtù del principio del primato del diritto dell Unione, che è una caratteristica essenziale dell ordinamento giuridico dell Unione (v. pareri 1/91, del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I-6079, punto 21, e 1/09, dell 8 marzo 2011, Racc. pag. I-1137, punto 65), il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand anche di rango costituzionale, non può sminuire l efficacia del diritto dell Unione nel territorio di tale Stato (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc. pag. 1125, punto 3, e dell 8 settembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, Racc. pag. I-8015, punto 61).

60 È vero che l articolo 53 della Carta conferma che, quando un atto di diritto dell Unione richiede misure nazionali di attuazione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l unità e l effettività del diritto dell Unione. 61 Tuttavia, come emerge dal punto 40 della presente sentenza, l articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non attribuisce agli Stati membri, quando l interessato si trova in una delle quattro situazioni indicate in tale disposizione, la facoltà di rifiutare l esecuzione di un mandato d arresto europeo.

62 Si deve ricordare peraltro che l adozione della decisione quadro 2009/299, la quale ha inserito tale disposizione nella decisione quadro 2002/584, mira a rimediare alle difficoltà del riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate in assenza dell interessato al suo processo, che derivano dall esistenza, negli Stati membri, di differenze nella tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, tale decisione quadro procede ad un armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d arresto europeo in caso di condanna in absentia, che riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto dell Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in absentia raggiunte da un mandato d arresto europeo.

63 Di conseguenza, permettere ad uno Stato membro di valersi dell articolo 53 della Carta per subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione, non prevista dalla decisione quadro 2009/299, che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa garantiti dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione, comporterebbe, rimettendo in discussione l uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definito da tale decisione quadro, una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per l effettività della suddetta decisione quadro.

64 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l articolo 53 della Carta deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

La posizione della Corte costituzionale nell ord. Taricco La decisione finale spetta alla Corte costituzionale Pt. 2, ult. cpv. Se l applicazione dell art. 325 del TFUE comportasse l ingresso nell ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo.

Ma l art. 325 può non essere interpretato come appare dalla sentenza Taricco Tale compito non spetta alla Corte cost. ma alla stessa Corte giust. Perciò è opportuno (anzi obbligatorio, perché necessario), prima di applicare i controlimiti, sollecitare un nuovo chiarimento da parte della Corte di giustizia) (pt. 3, ult. cpv.)

I persistenti dubbi interpretativi della sentenza Taricco Se l insufficiente determinazione dei presupposti (grave frode, in un numero considerevole di casi) per la non-applicazione della disciplina italiana sulla prescrizione sia compatibile con il principio della legalità in materia penale quale principio generale del diritto UE, tutelato dall art. 49 Carta, dall art. 7 CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni almeno negli ordinamento di tipo continentale o di civil law.

I questione pregiudiziale se l art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata

Se il principio del primato si impone anche circa la qualificazione in senso sostanziale o processuale del regime di prescrizione e la sottoposizione di o meno di tal regime al principio di legalità

II questione pregiudiziale se l art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità

Se la sentenza Taricco prevale sul rispetto dei principi supremi dell ordinamento costituzionale

III questione pregiudiziale se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell Unione europea 8 settembre 2015 in causa C- 105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro

Come risponderà la Corte di giustizia? A tutte le questioni nell ordine? Le riunirà in un unica sola? Come se la caverà?

La risposta più agevole è quella alla prima questione: la Corte precisa che in Taricco non si è pronunciata sull aspetto indeterminatezza Interpreta il principio generale e/o l art. 49 della Carta in senso garantista Mette fine al contrasto e non deve rispondere alle altre

Se rispondesse positivamente alla prima, difficilmente potrà rispondere negativamente alla seconda o alla terza Entrambe presuppongono il riconoscimento che il primato incontra un limite - nel solo principio della legalità come inteso dall ordinamento di uno Stata membro (l Italia) (meno pericoloso)

- di qualsiasi principio considerato come supremo in base all ordinamento costituzionale di uno Stato membro (molto pericoloso!)

Ultima notazione Pt. 7, ult. cpv. Resterebbe in ogni caso ferma la responsabilità della Repubblica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l effetto degli atti interruttivi della prescrizione. v. n. 14/64 Costa c. Enel!