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Fiscal Flash La notizia in breve N. 33 13.02.2014 La mediazione sotto la lente dell Agenzia delle Entrate Circolare n.1/e del 12.02.2014 Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria Dopo le riforme introdotte dalla Legge di stabilità in tema di mediazione tributaria arrivano i chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/e del 12.02.2014. In primo luogo è da rilevare come, a seguito delle novità introdotte con la Legge di stabilità, la presentazione dell istanza non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso. L improcedibilità può essere eccepita dall Ufficio, in sede di rituale costituzione in giudizio, ossia mediante il deposito delle controdeduzioni da parte dell Agenzia delle Entrate. Un altra importante novità introdotta dalla Legge di stabilità riguarda la sospensione dell attività di riscossione delle somme dovute in base all atto. Pertanto, a seguito della ricezione dell istanza di reclamo/mediazione, l Ufficio non procede all affidamento del carico all agente della riscossione, qualora l atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento, oppure comunica all Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l atto impugnato è un ruolo. In tutti gli altri casi, invece, si limita a non iscrivere a ruolo gli importi. Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell istanza senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno. Inoltre, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere del termine di 90 giorni, la sospensione viene meno. Infine, un altra importante novità riguarda i termini per la costituzione in giudizio. Come noto, infatti, per gli atti notificati dopo il 2 marzo, i termini decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell Ufficio. 1

Inoltre, così come chiarito dalla nuova normativa, il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto prima previsto, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre. Le novità riguarderanno soltanto gli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge (quindi dal 2 marzo 2014), mentre continueranno a seguire la precedente disciplina gli atti notificati prima di tale termine. Premessa Dopo le riforme introdotte dalla Legge di stabilità in tema di mediazione tributaria arrivano i chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/e del 12.02.2014. Prima di approfondire quanto chiarito con la nuova Circolare, facciamo un piccolo passo indietro per ricordare le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014, le quali riguarderanno gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014. la presentazione del reclamo è diventata condizione di procedibilità MEDIAZIONE TRIBUTARIA Le novità della legge di stabilità 2014 la riscossione e il pagamento delle somme sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione si applicano le disposizioni sui termini processuali la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali A seguito di tale intervento normativo, infatti: la presentazione del reclamo è diventata condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; 2

si applicano le disposizioni sui termini processuali, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla Legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. Decorrenza delle novità Atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014 Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, tali novità riguarderanno soltanto gli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge (quindi dal 2 marzo 2014), mentre continueranno a seguire la precedente disciplina gli atti notificati prima di tale termine. Con specifico riferimento al tacito diniego di rimborso la Circolare specifica come la nuova disciplina sia applicabile alle istanze per le quali, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso, mentre non è applicabile nel caso in cui, alla data del 2 marzo sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell istanza di rimborso. L improcedibilit à Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a seguito delle novità introdotte con la Legge di stabilità, la presentazione dell istanza non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso. Mediazione tributaria: novità legge di stabilità Non più condizione di ammissibilità Ora è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ! 3

L improcedibilità può essere eccepita dall Ufficio, in sede di rituale costituzione in giudizio, ossia mediante il deposito delle controdeduzioni da parte dell Agenzia delle Entrate. Può essere rilevata d Ufficio IMPROCEDIBILITÀ Può essere rilevata dall Agenzia delle Entrate (con il deposito di controdeduzioni entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell istanza) A tal proposito merita di essere ricordato che l Agenzia delle Entrate ha 150 giorni di tempo dalla presentazione dell istanza per depositare le controdeduzioni, in quanto, oltre al termine di 90 giorni per il procedimento di mediazione, va computato il termine di 60 giorni per la costituzione in giudizio del resistente. Deposito delle controdeduzioni da parte dell Agenzia delle entrate 150 giorni Ovvero 90 giorni per il procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio Tuttavia, se il Giudice fissa l udienza per una data antecedente al termine di 180 giorni di cui all articolo 17-bis (il quale comprende 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione, a cui vanno sommati 60 giorni per la costituzione in giudizio dell Ufficio e 30 giorni per l invio dell avviso di trattazione), l Ufficio, prima dell udienza, si costituisce in giudizio, eccepisce l improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell udienza, al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa. 4

Il Giudice fissa l udienza prima del termine per le controdeduzioni dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e chiede il rinvio dell udienza In ogni caso, qualora il Giudice non accolga l eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo alla difesa dell Ufficio, la sentenza emessa all esito del giudizio può essere impugnata anche per violazione dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. La sospensione Un altra importante novità introdotta dalla Legge di stabilità riguarda la sospensione dell attività di riscossione delle somme dovute in base all atto. Pertanto, a seguito della ricezione dell istanza di reclamo/mediazione: - l Ufficio non procede all affidamento del carico all agente della riscossione, qualora l atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento; - oppure comunica all Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l atto impugnato è un ruolo; - In tutti gli altri casi, invece, si limita a non iscrivere a ruolo gli importi. Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell istanza senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno. Procedimento di mediazione Sospensione della riscossione Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione al rispetto dei termini prima richiamati: eventuali disattenzioni rischiano di far scattare effetti pesanti in capo al contribuente con riferimento alla sospensione della riscossione. Più nello specifico, l Agenzia delle Entrate ha rilevato come, se è vero che la presentazione dell istanza comporta la sospensione ex lege dell esecuzione dell atto impugnato per 90 giorni, è altresì da ricordare che, nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere del termine di 90 giorni, la sospensione viene meno. 5

Il contribuente si costituisce in giudizio prima dello spirare dei termini La sospensione viene meno Inoltre, se il contribuente, costituitosi prima dello spirare dei termini, chiede la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato ai sensi dell articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e il Presidente fissa la trattazione dell istanza di sospensione anteriormente al decorso dei 90 giorni, l Ufficio, con memoria, deduce preliminarmente che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiede il rinvio della trattazione. I termini per la costituzione in giudizio Un altra importante novità riguarda i termini per la costituzione in giudizio. Infatti, mentre con la precedente normativa la notifica del provvedimento dell Ufficio che respingeva o accoglieva parzialmente l istanza rilevava ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti, per gli atti notificati dopo il 2 marzo, i termini decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell Ufficio. Inoltre, così come chiarito dalla nuova normativa, il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali, quindi, diversamente da quanto prima previsto, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre. Trovano inoltre applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali. I termini per la costituzione in giudizio: le novità Decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni Rilevano le disposizioni sui termini processuali, quindi anche la sospensione feriale - Riproduzione riservata - 6